Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 204-251-328-923-B |
TESTO approvato dalla Camera dei deputati |
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1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. | «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. |
La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma». | La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». |