Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1901


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato SARRO
Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni riguardanti la sua origine
Presentata il 19 dicembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! In coerenza con una risalente tradizione, il nostro ordinamento giuridico ha sempre riconosciuto il diritto della donna al «parto anonimo», il diritto cioè di abbandonare il figlio alla nascita celando la propria identità.
      Originariamente giustificato come istituto posto a tutela dell'onore, in quanto finalizzato a proteggere la donna dalla riprovazione generale conseguente a un evento di particolare significato sociale, quale una gravidanza extramatrimoniale, è poi divenuto, con il mutare dei costumi e del sentire comune, istituto connotato da una forte valenza pubblica che individua in una diversa idea di protezione della donna e, del nascituro la sua moderna ragion d'essere.
      Come avvertito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 25 novembre 2005, il vigente sistema di anonimato consente alla gestante «in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale, (...) la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata» assicurando che «il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio» distogliendo la donna dal compiere gesti irreparabili quali «interruzioni della gravidanza o soppressione di neonati» (Consiglio di Stato, IV sezione, decisione n. 3402 del 17 giugno 2003).
      In tal senso si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale il parto anonimo soddisfa un interesse generale consistente, da un lato, nella protezione della «salute della madre e del bambino durante la gravidanza ed il parto» e, dall'altro, nell'evitare «gli aborti, in particolare gli aborti clandestini, o gli abbandoni selvaggi» (Corte europea dei diritti dell'uomo, Odièvre c. Francia, 13 febbraio 2003, paragrafo 45).
      Anche la disciplina positiva dell'adozione ha risentito di quelle influenze culturali che, soprattutto in origine, hanno giustificato l'istituto del parto anonimo; a lungo, infatti, si è considerata l'adozione come «nuova nascita» e ciò già a partire dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.
      Secondo siffatto modello, sostanzialmente ripreso anche nella successiva legge 4 maggio 1983, n. 184, attraverso l'adozione il minore abbandonato viene inserito stabilmente e definitivamente nella nuova famiglia, così tutto quanto avvenuto in precedenza perde completamente rilevanza; con lo status di figlio adottivo, dunque, era rimossa del tutto la condizione di figlio naturale, determinando così la sostanziale cesura definitiva dei rapporti di fatto tra il minore e la famiglia di origine, fatta eccezione per i soli impedimenti matrimoniali.
      Di conseguenza la legislazione del tempo non ammetteva la possibilità di conoscere le generalità dei genitori naturali; in tal senso si esprimeva anche la giurisprudenza affermando che «dire che l'adottato avrebbe un “diritto a conoscere i primi genitori” significa implicitamente dire che un legame tra il primo ed i secondi sussiste ancora (...) doppia genitorialità che, invece, l'adozione legittimante italiana ha chiaramente voluto a escludere» (tribunale per i minorenni di Torino, 5 febbraio 1997).
      Solo di recente l'interesse dell'adottato a conoscere le proprie origini è stato ritenuto meritevole di tutela; così la legge 28 marzo 2001, n. 149, modificando la disciplina della citata legge n. 184 del 1983, ha, con l'articolo 24, sostituito l'articolo 28 di tale legge: esso, al comma 1, impone ai genitori adottivi di informare il minore adottato della sua condizione nei modi e nei termini ritenuti più opportuni e, ai commi 5 e 6, assoggetta l'accesso dell'adottato alle informazioni sulle proprie origini a una serie di cautele variamente commisurate alla sua età e alle ragioni della sua ricerca.
      Al minore di venticinque anni, dunque, spetta solo il diritto a sapere di essere stato adottato (articolo 28, comma 1), mentre la conoscenza delle generalità dei genitori non si configura come un diritto autonomo, ma strumentale alla tutela di distinte situazioni giuridiche; in particolare, il comma 4, per i minori, e il comma 5, per i maggiorenni intraventicinquenni, consentono l'accesso a tali informazioni solo in presenza, rispettivamente, di «gravi e comprovati motivi» e di «gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica».
      In ogni caso, il comma 7 dell'articolo 28, come sostituito dall'articolo 24 citato, era formulato nei seguenti termini: «L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo».
      L'articolo 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ha nuovamente modificato il comma 7 dell'articolo 28, restringendo il divieto di accesso dell'adottato alle informazioni: «L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».
      Da tale ricostruzione emerge che sia il diritto della donna a partorire anonimamente, sia il diritto dell'adottato a conoscere l'identità dei propri genitori biologici rappresentano declinazioni distinte dei diritti della personalità, la cui tutela è fondata sull'articolo 2 della Costituzione.
      Infatti, quanto al diritto della donna al parto anonimo, ferma restando la valenza pubblica dei valori tutelati (protezione della salute della madre e del bambino, prevenzione dell'aborto e dell'infanticidio), esso costituisce una manifestazione del diritto alla riservatezza e, in particolare, del cosiddetto «diritto all'oblio», la cui tutela è ritenuta fondata sull'articolo 2 della Costituzione, nonché sull'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955; in tal senso è stato affermato che «il nostro ordinamento prevede e tutela il diritto alla riservatezza che è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili della persona umana garantiti dall'articolo 2 della Costituzione e dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo (...) nel predetto diritto alla riservatezza va sicuramente annoverato il diritto della madre a rimanere anonima» (tribunale amministrativo regionale del Veneto, 17 gennaio 2003, n. 511), tanto che la Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto anche alla donna coniugata il diritto di partorire anonimamente (Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 5 maggio 1994).
      Con riferimento, invece, al diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini familiari e genetiche, può senz'altro affermarsi che esso è strumentale a una corretta e piena formazione dell'identità personale, cioè della rappresentazione che l'individuo ha di sé e che di lui emerge nella vita di relazione, e come tale costituisce espressione del più generale diritto all'identità personale, riconducibile nella categoria dei diritti della personalità tutelati, quali diritti inviolabili, dall'articolo 2 della Costituzione; qualificazione questa riconosciuta dalla Corte di cassazione che ha chiarito come il nostro sistema «nel rispetto del diritto di ogni individuo alla propria personalità, nella sua integrale dimensione psico-fisica costituita anche dal suo patrimonio genetico (...) ha configurato limitatamente all'ambito familiare, ma con evidenti riflessi nel contesto sociale, una serie di misure dirette a favorire la conoscenza delle origini dell'adottato» (Corte di cassazione, sezione I, sentenza n. 4878 del 10 marzo 2004).
      Tale ricostruzione del diritto alla conoscenza delle origini è, altresì, condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che considera il diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini come strumentale alla costruzione della propria identità e, dunque, compreso nel diritto al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 8 della citata Convenzione del 1950 (Corte europea dei diritti dell'uomo, Gaskin c. Regno Unito, 7 luglio 1989; Mikuli c. Croazia, 7 febbraio 2002; Odièvre c. Francia, 13 febbraio 2003).
      Il riferito orientamento è, del resto, in linea anche con le fonti internazionali, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, che, all'articolo 7, riconosce ad ogni fanciullo il diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza «e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi», e al successivo articolo 8 sancisce l'impegno degli Stati «a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità». Di analogo tenore, inoltre, sono le previsioni dell'articolo 30 della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, resa esecutiva dalla legge n. 476 del 1998, il già richiamato articolo 8 della Convenzione del 1950 e la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1443 (2000) del 26 gennaio 2000.
      Il contesto normativo e giurisprudenziale ricostruito, inoltre, proprio di recente si è arricchito dell'ulteriore contributo della Consulta che, con la sentenza n. 278 del 2013, aderendo alla giurisprudenza europea più sensibile ai diritti dei figli adottivi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, laddove non consente alla madre naturale di rinunciare, in ogni momento, al diritto alla riservatezza dalla stessa esercitato al momento del parto.
      In occasione della riferita pronuncia, in particolare, la Corte costituzionale, seguendo il solco tracciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Godelli c. Italia del 25 settembre 2012, ha ulteriormente chiarito che l'identità personale dell'adottato integra un diritto fondamentale, la cui tutela discende dall'articolo 2 della Costituzione.
      In ragione di quanto esposto, dunque, si rende indispensabile l'approvazione di una legge in grado di bilanciare adeguatamente i contrapposti interessi che sono alla base del diritto della madre naturale alla riservatezza e di quello dei figli adottavi a risalire alle loro origini.
      Peraltro, una simile esigenza era stata già avvertita nel corso della XVI legislatura, quando il Governo accolse l'ordine del giorno n. G1.100 all'atto Senato n. 2805 – a firma Sarro – impegnandosi, conseguentemente, «a valutare la possibilità di assumere ogni iniziativa di propria competenza per la modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel senso di consentire all'adottato l'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici decorsi quaranta anni dalla formazione dell'atto di nascita».
      La presente proposta di legge mira, dunque, nel rispetto delle esigenze rappresentate, tutte meritevoli di considerazione alla luce del dettato costituzionale e del diritto internazionale, a proporre una soluzione che ponga fine alla preclusione assoluta per l'adottato non riconosciuto alla nascita di poter accedere alle informazioni sulle proprie origini, consentendogli, compiuto il quarantesimo anno di età, di poter accedere liberamente a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.
      Si è reputato, infatti, che al compimento del quarantesimo anno di età il processo formativo si è concluso da tempo e che la dimensione esistenziale dell'individuo, sia sotto il profilo affettivo che lavorativo, si sia stabilizzata, di talché l'interessato viene a trovarsi in una condizione psicologica ed emotiva sicuramente idonea per affrontare, con equilibrio e serenità, il disvelamento delle origini e la conoscenza, se possibile, dei genitori naturali. Al tempo stesso l'arco temporale dei quaranta anni rappresenta un periodo adeguato per proteggere la posizione della madre naturale che per diverse ragioni ha negato, alla nascita, il riconoscimento; quindi una copertura di anonimato sufficientemente lunga per dissuadere la donna dal compiere atti inconsulti, ovvero gestioni del parto non sicure.
      La proposta di legge si compone di un unico articolo che riformula in parte il citato articolo 28 della legge n. 184 del 1983, delineando una disciplina organica del diritto all'informazione e introducendo, per la prima volta, l'affermazione del pieno diritto dell'adottato non riconosciuto di ottenere le informazioni già nella disponibilità degli altri adottati.
      In sintesi, pur permanendo la possibilità per la madre di mantenere l'anonimato, si riconosce carattere prevalente all'interesse del figlio diventato adulto a ottenere le informazioni, come del resto già avviene nel caso dei soggetti non riconosciuti alla nascita e mai adottati.
      Inoltre, con pieno recepimento della citata sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, si consente alla madre naturale che al momento del parto abbia esercitato il diritto all'anonimato di rivedere tale scelta, prestando il proprio consenso alla richiesta di informazioni avanzata dal figlio naturale che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età.
      In tal modo si conformerà il nostro ordinamento al diritto internazionale, evitando di esporre lo Stato italiano al rischio di condanne da parte della Corte di Strasburgo, ma soprattutto, con l'affermazione per ogni cittadino del diritto fondamentale di conoscere le proprie origini, si darà una risposta concreta alle laceranti domande di verità che ci giungono dalla storia plurisecolare delle «ruote degli esposti».
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. L'adottato, compiuta l'età di venticinque anni, può accedere a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Gli enti e le istituzioni, pubblici o privati, sono tenuti a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui sono in possesso»;

          b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. L'adottato, compiuta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al comma 5, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza»;

          e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
      «7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritiene opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste»;

          d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal tribunale per i minorenni, all'esito di procedura identica a quella prevista dal comma 7, qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili o, interpellati, abbiano fornito il loro consenso. In assenza di tali condizioni il tribunale per i minorenni può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistono ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente»;

          e) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «8-bis. In ogni caso l'adottato che non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre, ovvero quando anche uno solo dei genitori ha dichiarato di non voler essere nominato, al compimento del quarantesimo anno di età, accede liberamente a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.
      8-ter. L'accesso alle informazioni di cui al presente articolo non interferisce e non modifica il regime previsto dal terzo comma dell'articolo 27».

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