Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1901 |
1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'adottato, compiuta l'età di venticinque anni, può accedere a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Gli enti e le istituzioni, pubblici o privati, sono tenuti a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui sono in possesso»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'adottato, compiuta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al comma 5, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritiene opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal tribunale per i minorenni, all'esito di procedura identica a quella prevista dal comma 7, qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili o, interpellati, abbiano fornito il loro consenso. In assenza di tali condizioni il tribunale per i minorenni può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistono ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente»;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«8-bis. In ogni caso l'adottato che non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre, ovvero quando anche uno solo dei genitori ha dichiarato di non voler essere nominato, al compimento del quarantesimo anno di età, accede liberamente a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.
8-ter. L'accesso alle informazioni di cui al presente articolo non interferisce e non modifica il regime previsto dal terzo comma dell'articolo 27».