Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1702


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GAGNARLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA, RIZZETTO, CRISTIAN IANNUZZI, PAOLO BERNINI, TACCONI, BUSTO, SEGONI, DE LORENZIS, COZZOLINO, D'UVA
Divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli e nelle mostre itineranti, nonché disposizioni concernenti l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese circensi
Presentata il 16 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La legge n. 337 del 1968 riconosce all'attività circense una funzione sociale e, pertanto, la stessa legge prevede la promozione, il consolidamento e lo sviluppo di tale attività. Lo Stato italiano, ogni anno, attraverso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo destina, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) contributi agli spettacoli circensi itineranti, nonché agli spettacoli e alle mostre itineranti. L'ammontare di tali contribuiti si aggira intorno ai 7 milioni di euro annui. È importante sottolineare che degli oltre 3.400.000 euro erogati dallo Stato ai circhi nel 2012, una cifra fra i 250.000 e i 336.000 euro è stata assegnata a circhi condannati per reati contro gli animali o che comunque hanno violato disposizioni normative statali o europee di protezione degli animali.
      Il circo che utilizza gli animali è da anni al centro di numerose critiche e polemiche, non solo da parte di organizzazioni o enti che si pongono a difesa degli animali e del loro sfruttamento, ma anche dai singoli cittadini che hanno sviluppato una sensibilità tale da preferire spettacoli artistici che non utilizzano gli animali a spettacoli in cui gli animali selvatici vengono utilizzati come burattini – violandone di fatto il naturale comportamento e l'indole (per la loro intera esistenza gli animali sono spesso obbligati in angusti spazi, in molti casi con l'ausilio di mezzi coercitivi tipici dei peggiori orrori della tortura, come le catene). Ciò è messo in evidenza anche dal continuo e considerevole calo degli spettatori e molte ormai sono le amministrazioni comunali che si sono schierate con le associazioni animaliste vietando la sosta dei circhi con animali nel proprio territorio.
      L'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi appare quindi anacronistico, nonché diseducativo nei confronti dei bambini che al circo non entrano in contatto con il mondo animale ma assistono allo stravolgimento della natura di quell'animale ad opera di un addestratore che utilizza metodi brutali per imporre sottomissione e obbedienza: è un chiaro messaggio di superiorità violenta. Far assistere un bambino alla segregazione di un animale e alla sua esibizione innaturale favorisce un atteggiamento di insensibilità nei confronti della sofferenza.
      Il primo passo per ristabilire, quindi, un equilibrio naturale tra bambino e animale è quello di vietare l'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi o comunque in tutti gli spettacoli che utilizzano animali a scopo di lucro o di semplice esibizione che comprometta le naturali caratteristiche dell'animale. In secondo luogo è fondamentale che lo Stato cessi di erogare contributi pubblici ai circhi che sfruttano gli animali e incentivi, al contrario, gli spettacoli senza animali.
      Sarà importante, in ogni caso, pensare a sostenere una riconversione graduale dei circhi che dismettono gli animali detenuti e, ovviamente, ad una ricollocazione dignitosa per questi ultimi.
      La presente proposta di legge, che ha l'obiettivo di promuovere e di sostenere le forme di espressione dell'arte basata esclusivamente sulla valorizzazione artistica delle abilità umane, consta di sei articoli. L'articolo 1 individua le finalità della legge, mentre nell'articolo 2 sono definite le principali attività sulle quali la legge si propone di intervenire. Al comma 2, l'articolo 2 prevede la sostituzione, in tutte le disposizioni vigenti in materia, dell'espressione «circo equestre» con quella di «circo».
      All'articolo 3 è stabilito il divieto di utilizzazione degli animali nei circhi, negli spettacoli e nelle mostre itineranti e si individuano, inoltre, le modalità con cui le imprese circensi denunciano gli animali detenuti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I commi 4 e 5 definiscono le sanzioni pecuniarie e penali applicate alle imprese circensi che non rispettano i divieti sanciti dai commi 1 e 3.
      L'articolo 4 definisce le modalità di ricollocazione degli animali dismessi dai circhi, in particolare prevedendo l'individuazione di una sezione interna dell'apposita direzione generale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in collaborazione con i principali enti nazionali per la protezione degli animali, si occupi di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate.
      L'articolo 5 stabilisce la possibilità per regioni, province e comuni di negare, con proprio provvedimento, la possibilità di allestimento di uno spettacolo con animali nel proprio territorio, anche nel caso l'impresa si trovi in fase di ricollocazione.
      L'articolo 6 definisce le modalità di distribuzione dei contributi economici ai circhi e prevede l'esclusione dei circhi con animali da qualsiasi contribuzione statale.
      Prevede inoltre, al comma 2, l'emanazione di un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che, a valere sul FUS, individui le modalità di erogazione dei contributi alle imprese circensi in fase di riconversione, nonché ai centri di accoglienza che possano ospitare gli animali gradualmente non più utilizzati dai circhi.
      L'articolo 7 modifica il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, prevedendo la destinazione di incentivi pubblici alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti senza animali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio dell'attività circense al fine di promuovere e di sostenere le forme di espressione dell'arte basate esclusivamente sulla valorizzazione artistica delle abilità umane.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) attività circense: l'attività artistica, ricreativa, ludica, culturale, sociale e pedagogica basata esclusivamente sulla valorizzazione artistica delle abilità umane, svolta dalle imprese circensi e dello spettacolo;

          b) imprese circensi: le attività economiche che si occupano dell'organizzazione, della produzione e della realizzazione dell'attività circense;

          c) circo: lo spettacolo dal vivo articolato in diverse esibizioni, quali numeri aerei, acrobazia ed equilibrismo al suolo, giocoleria e arte del clown, svolto sotto un tendone, in appositi edifici all'aperto o in sale teatrali regolari;

          d) spettacolo itinerante: le attività spettacolari e di intrattenimento, nonché le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso;

          e) mostra itinerante: una mostra che rende possibile la circolazione di una collezione a livello locale, nazionale o internazionale.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole: «circo equestre» utilizzate in ogni disposizione di legge o di regolamento devono intendersi sostituite dalla parole: «circo».

Art. 3.
(Divieto di utilizzazione degli animali nei circhi, negli spettacoli e nelle mostre itineranti).

      1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.
      3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.


      4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro.
      5. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
Art. 4.
(Ricollocazione degli animali dismessi dai circhi).

      1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.
      2. Il decreto di cui al comma 1 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.

Art. 5.
(Ulteriori divieti).

      1. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 3, le regioni, le province e i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.

Art. 6.
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi a sostegno dei circhi).

      1. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 3 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.
      3. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.


      4. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:
      «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate».

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