Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1702 |
1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio dell'attività circense al fine di promuovere e di sostenere le forme di espressione dell'arte basate esclusivamente sulla valorizzazione artistica delle abilità umane.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività circense: l'attività artistica, ricreativa, ludica, culturale, sociale e pedagogica basata esclusivamente sulla valorizzazione artistica delle abilità umane, svolta dalle imprese circensi e dello spettacolo;
b) imprese circensi: le attività economiche che si occupano dell'organizzazione, della produzione e della realizzazione dell'attività circense;
c) circo: lo spettacolo dal vivo articolato in diverse esibizioni, quali numeri aerei, acrobazia ed equilibrismo al suolo, giocoleria e arte del clown, svolto sotto un tendone, in appositi edifici all'aperto o in sale teatrali regolari;
d) spettacolo itinerante: le attività spettacolari e di intrattenimento, nonché le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso;
e) mostra itinerante: una mostra che rende possibile la circolazione di una collezione a livello locale, nazionale o internazionale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole: «circo equestre» utilizzate in ogni disposizione di legge o di regolamento devono intendersi sostituite dalla parole: «circo».
1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.
1. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 3, le regioni, le province e i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.
1. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 3 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.
3. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.
1. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate».