Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1889 |
1. La presente legge ha per fine il miglioramento delle condizioni di vita degli esseri viventi, sia nelle aree antropizzate che in quelle naturali e agricole, attraverso una gestione rispettosa degli ecosistemi e delle risorse primarie, una drastica riduzione del consumo di suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, la conservazione dei territori aperti, l'attenzione alla qualità degli spazi urbani, dell'architettura e delle infrastrutture, la realizzazione di un modello urbano in grado di assicurare benessere e sicurezza nonché la fruibilità collettiva degli spazi. A tale fine la conservazione, la tutela e la valorizzazione costituiscono obiettivi obbligatori di ogni atto di governo suscettibile di incidere sulle condizioni dell'ambiente urbano, delle aree agricole, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale.
2. Le politiche relative alla conservazione e alla trasformazione del territorio sono informate dai seguenti princìpi:
a) prevalenza dell'interesse generale su quello particolare e dell'interesse pubblico su quello privato;
b) attribuzione alla risorsa ambientale di un valore primario per la collettività;
c) promozione di un uso del territorio come bene comune e risorsa finita;
d) assunzione del valore del paesaggio come paradigma dei modelli di pianificazione urbana e territoriale;
e) priorità dell'uso di aree già edificate aventi funzioni improprie, degradate o scarsamente dotate di verde e di servizi rispetto all'utilizzo di aree non ancora
edificate. Gli interventi di trasformazione devono essere ecocompatibili, migliorare la qualità dell'ambiente urbano interno ed esterno all'area oggetto di intervento attraverso maggiori dotazioni territoriali, verde, trasporti adeguati e non essere oggetto di speculazioni immobiliari;f) finalizzazione degli interventi pubblici e privati a favore dell'equità e dell'estensione dell'esercizio della democrazia attraverso la partecipazione informata ai processi decisionali.
3. La presente legge prevede, altresì, interventi finalizzati:
a) a promuovere la qualità della vita degli abitanti attraverso:
1) l'offerta di spazi e di servizi che soddisfino bisogni individuali e favoriscano relazioni sociali;
2) la riduzione del tempo destinato agli spostamenti individuali e collettivi;
3) la tutela della salute attraverso la riconversione dei fattori che producono agenti inquinanti;
b) a sviluppare il senso e il valore della cura, della cultura e dell'identità dei luoghi;
c) a proteggere gli ecosistemi e i paesaggi da ogni tipo di intervento che ne determini la frammentazione, assicurando la loro funzione di servizi ecosistemici;
d) ad affermare il valore primario dell'unità del territorio nella globalità dei suoi aspetti ecologici, storici, culturali e sociali.
1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende per:
a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre, costituente un sistema integrato che svolge funzioni fondamentali di ospitalità e di nutrimento per gli ecosistemi
e per le produzioni agricole, di assorbimento dell'anidride carbonica (CO2), di raccolta e di filtraggio delle acque meteoriche, di supporto fisico e morfologico per le attività antropiche e di componente essenziale per la caratterizzazione del paesaggio. Nelle aree urbanizzate per suolo si intende la superficie di terreno che non è coperta da manufatti e che non fa parte dell'area di pertinenza degli edifici;b) consumo di suolo: la riduzione di superficie naturale, agricola, urbana e periurbana a causa di interventi, di impermeabilizzazione, urbanizzazione, infrastrutturazione ed edificazione;
c) superficie agricola: i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici, le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e da infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;
d) impermeabilizzazione: l'azione antropica che ha come conseguenza la copertura permanente o semipermanente del suolo;
e) sostenibilità ambientale: la conservazione del capitale naturale attraverso misure e controlli volti a:
1) evitare che il tasso di consumo delle risorse materiali rinnovabili, di quelle idriche e di quelle energetiche ecceda il tasso di ricostituzione rispettivamente assicurato dai sistemi naturali e che il tasso di consumo delle risorse non rinnovabili superi il tasso di sostituzione delle risorse rinnovabili sostenibili;
2) impedire che il tasso di emissione degli inquinanti superi il tasso di assorbimento e di trasformazione dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo;
3) favorire e promuovere la conservazione della biodiversità, della salute umana e della qualità dell'atmosfera, dell'acqua e dei suoli a livelli sufficienti a sostenere nel tempo la vita e il benessere degli esseri umani nonché degli animali e dei vegetali;
f) impronta ecologica: l'indicatore aggregato che consente di associare le diverse forme di impatto umano sull'ecosfera riconducendole a un denominatore comune, individuato nella superficie direttamente o indirettamente impiegata dalle attività antropiche, al fine di valutare gli effetti ambientali dei consumi di energia e di materia nonché della produzione dei rifiuti. L'impronta ecologica esprime la superficie in ettari necessaria alla produzione delle risorse utilizzate per il sostentamento di una determinata comunità e all'assorbimento dei rifiuti da essa prodotti al fine di garantire la sostenibilità ecologica delle attività antropiche.
1. La salvaguardia del territorio non urbanizzato è parte della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
2. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a definire il perimetro del centro edificato e degli eventuali nuclei e frazioni sparsi. Il perimetro è tracciato con linea continua aderente ai lotti degli edifici esistenti posti sul limite dell'area agricola e naturale.
3. L'area esterna al perimetro di cui al comma 2 non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole, alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 4 o giustificate da motivato interesse pubblico, fino a che le regioni non abbiano definito i criteri di riduzione progressiva dell'edificabilità nei territori naturali e agricoli, in funzione delle risultanze emerse dal censimento del patrimonio immobiliare inutilizzato di cui all'articolo 13.
4. Intorno al perimetro del centro edificato i comuni individuano una cintura verde con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative coerenti con la conservazione
1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, in particolare di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le regioni, con proprie leggi, fissano
i criteri e le modalità per la formazione di un piano del verde e delle aree libere nel centro edificato, di seguito denominato «piano del verde» che ciascun comune è tenuto ad adottare.a) attribuisca a ciascuna area libera una destinazione d'uso che comunque non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;
b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, di aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, di aree pedonali, di piste ciclabili e di percorsi per disabili nonché al soddisfacimento degli standard urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dei loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;
c) censisca gli elementi vegetali significativi esistenti;
d) preveda la piantumazione di piante e di masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;
e) realizzi fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale o culturale;
f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi e le aree incolte che possono rappresentare, per presenze vegetali e per morfologia, tratti di storia del territorio.
4. La legge regionale stabilisce, altresì, le modalità e i criteri con i quali i comuni provvedono al censimento cartografico degli spazi pubblici e privati inedificati o inutilizzati interni al perimetro di cui al comma 2 dell'articolo 3, prevedendo
che in esso siano indicati lo stato di diritto, la consistenza, l'uso del suolo e la destinazione urbanistica cui l'area è soggetta. I materiali del censimento devono essere accessibili a tutti e adeguatamente pubblicizzati.1. Le autostrade e le strade comunque classificate, le linee e gli impianti per il trasporto su rotaia, gli elettrodotti e gli oleodotti, nonché le infrastrutture civili, industriali, commerciali e di altro tipo devono essere programmati e realizzati in maniera da evitare la frammentazione degli ecosistemi e dei paesaggi o determinando tali effetti solo in presenza di esigenze comprovate e, in ogni caso, predisponendo misure di compensazione e di mitigazione che assicurino la connettività biologica.
1. Nei processi di trasformazione urbana e, in particolare, in quelli che interessano aree con attività produttive dismesse e aree demaniali edificate, la nuova destinazione d'uso attribuita dal piano comunale deve essere compatibile con l'intorno edificato e non deve aggravare le condizioni del traffico urbano.
2. L'area oggetto di intervento di cui al comma 1 deve prevedere:
a) la permeabilità di almeno il 65 per cento della superficie complessiva dell'area;
b) che una quota consistente della superficie permeabile di cui alla lettera a) sia mantenuta a prato boscato pubblico;
c) che almeno il 15 per cento dell'area sia destinata a servizi pubblici di quartiere e urbani.
3. Le regioni fissano ulteriori parametri di ecosostenibilità nelle trasformazioni urbanistiche dei tessuti edificati anche riguardo al risparmio energetico degli edifici ricostruiti, ristrutturati e di quelli di nuova costruzione nonché alla riduzione delle superfici impermeabili esistenti.
1. I comuni, nella redazione del piano urbanistico generale, provvedono a individuare e a perimetrare gli ambiti entro i quali applicare lo strumento della perequazione urbanistica.
2. La realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali deve prevedere la contestuale realizzazione della città pubblica e degli spazi aperti e destinati a servizi e a standard urbanistici. A tale fine la legge regionale assicura che i comuni, nella redazione dei piani urbanistici generali, provvedano ad applicare lo strumento della perequazione urbanistica negli ambiti costituiti da aree investite da processi di edificazione, inutilizzate ovvero suscettibili di rigenerazione, recupero o riqualificazione, da aree interessate alla localizzazione di nuovi investimenti produttivi o infrastrutturali e da aree destinate a standard urbanistici o a parchi urbani. L'ambito di applicazione dello strumento della perequazione urbanistica può essere costituito anche da aree fra loro separate ovvero da aree oggetto di trasformazione urbanistica non confinanti con le aree destinate a verde e a servizi pubblici dal
piano urbanistico, al fine di consentire la cessione gratuita delle aree e il loro attrezzamento.
3. Per l'attuazione dello strumento della perequazione urbanistica le leggi regionali si adeguano ai seguenti princìpi fondamentali:
a) le trasformazioni urbanistico-edilizie consentite devono essere condizionate alla cessione al comune di aree destinate
a verde e servizi come individuate dallo strumento urbanistico;b) le volumetrie previste nelle aree edificabili devono essere realizzate preferibilmente nelle aree previste dal piano urbanistico generale o attuativo, ma teoricamente distribuite anche nelle aree destinate a servizi pubblici e cedute gratuitamente al comune;
c) i volumi previsti devono rimanere invariati nella loro quantità;
d) le aree suscettibili di trasformazione, che con destinazioni diverse sono inserite nell'ambito di applicazione dello strumento della perequazione urbanistica definito dal piano urbanistico, devono avere gli stessi indici di edificabilità delle aree destinate a servizi anche soggette a esproprio; i vantaggi economici derivanti dalle capacità edificatorie e di trasformazione urbana previste dal medesimo piano devono essere distribuiti equamente fra tutte le aree soggette a trasformazione e le aree destinate a verde e a servizi pubblici inserite nei medesimo ambito;
e) in caso di aree già edificate soggette a ristrutturazione urbanistica o a piani di recupero deve essere considerato, ai fini del calcolo della distribuzione degli indici attribuiti a ogni area a diversi usi destinata, il valore attribuito agli immobili esistenti.
4. Gli atti di pianificazione e di programmazione comunali devono essere improntati alla priorità del riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sia attraverso l'intervento sul singolo edificio per dotarlo di fonti energetiche rinnovabili, per ridurre la dispersione termica e favorire l'uso di materiali ecocompatibili, sia attraverso interventi di riqualificazione urbana nei quali, all'abbattimento e alla ricostruzione di più edifici, corrisponda una nuova configurazione spaziale finalizzata all'aumento della superficie permeabile, del verde arborato, degli spazi pubblici collettivi, della dotazione di servizi, della qualità della forma degli edifici e degli spazi aperti non edificati.
1. La legge regionale si adegua ai seguenti princìpi fondamentali in materia di governo del territorio:
a) la pianificazione comunale si articola nei seguenti due livelli:
1) il piano generale di assetto del territorio, con previsione decennale, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale dando priorità agli aspetti ecologici e di sostenibilità ambientale, individua le destinazioni delle aree, ma non determina comunque la conformazione dei diritti edificatori e non ha carattere vincolistico rispetto alle aree preordinate all'esproprio, e stabilisce le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;
2) il piano operativo, in coerenza e in attuazione del piano generale di cui alla lettera a), individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché di organizzazione e di trasformazione del territorio; programma in modo contestuale la realizzazione degli interventi, il loro completamento, i servizi connessi, gli spazi verdi e le infrastrutture per la mobilità, assicurando la qualità estetica della forma degli spazi urbani; ha carattere prescrittivo e conformativo. Il piano operativo ha la durata di cinque anni, scaduti i quali decadono tutte le previsioni in esso contenute che non siano oggetto di atti autorizzativi o di convenzioni sottoscritte e vigenti. Alla decadenza dei vincoli sulle aree destinate a servizi pubblici soggette all'esproprio corrisponde la decadenza delle capacità edificatorie previste dal piano operativo;
b) i premi volumetrici, le compensazioni e i crediti edilizi previsti sono inseriti nel piano operativo, nella misura e nella forma stabilite dal piano generale di assetto del territorio e non possono essere
attribuiti successivamente all'approvazione del piano operativo stesso. La delocalizzazione di fabbricati ubicati nelle aree a rischio deve trovare nuova collocazione in aree edificabili previste dal piano operativo e le nuove costruzioni, ricostruzioni e ristrutturazioni edilizie si devono adeguare ai parametri di contenimento energetico indicati nelle norme del regolamento edilizio senza la concessione di aumenti volumetrici;c) i comuni possono prevedere agevolazioni fiscali, riduzioni degli oneri e altre forme agevolative che non comportino ulteriore consumo di suolo;
d) nuovi piani urbanistici o loro varianti possono modificare in tutto o in parte, dandone adeguata motivazione, le previsioni precedenti, comprese quelle relative all'edificabilità dei suoli, qualora non siano già state stipulate convenzioni o rilasciati titoli abilitativi;
e) gli accordi di programma e altri strumenti di concertazione o di negoziazione fra pubblico e privato comunque denominati non possono applicarsi in deroga agli strumenti urbanistici approvati;
f) gli oneri di urbanizzazione secondaria e i contributi di concessione non possono essere utilizzati per la spesa corrente e sono destinati esclusivamente alle opere di urbanizzazione della città, alle operazioni di recupero di edifici preesistenti e quale contributo al trasferimento di edifici situati in zone a rischio. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere interamente realizzate a cura e a spese del soggetto interessato;
g) il plusvalore derivante dalla trasformazione della destinazione d'uso e degli indici di edificabilità generata dall'approvazione dello strumento urbanistico deve essere calcolato e ceduto al comune sotto forma di opere o di aree a standard o di contributo straordinario con destinazione vincolata alla manutenzione del territorio e alla rigenerazione urbana;
h) per i piani urbanistici e per le opere sottoposti a valutazione ambientale
strategica deve essere prevista anche la valutazione economico-finanziaria. Ogni progetto deve essere accompagnato da una descrizione del percorso partecipativo assicurato non solo negli aspetti formali, ma anche nell'accessibilità a tutti gli atti, garantendo margini adeguati di incidenza da parte di soggetti portatori di interessi diffusi;i) lo strumento del project financing deve essere accompagnato da una scheda tecnico-economica che dimostri il prevalere dell'interesse pubblico rispetto a quello privato anche attraverso la comparazione di modalità alternative di intervento, compreso quello diretto da parte del soggetto pubblico promotore. Nei contratti non possono essere previste clausole di salvaguardia per i concessionari dell'opera, che consentano di porre a carico della parte pubblica il rischio d'impresa e di pretendere il pagamento di somme a canone a copertura di introiti mancanti o insufficienti qualora l'opera non generi flussi di cassa sufficienti a coprire l'ammortamento dell'investimento e a generare gli utili previsti;
l) i comuni possono acquisire aree da destinare, anche con varianti al piano urbanistico successive all'acquisizione, all'attuazione delle disposizioni della presente legge e ai trasferimenti di nuclei familiari conseguenti alle trasformazioni di aree edificate inserite negli ambiti di cui all'articolo 7;
m) nei piani di cui al comma 1 devono essere inserite misure di adattamento ai cambiamenti climatici e devono essere valutate l'impronta ecologica e la sua riduzione generata dai piani medesimi nell'arco di previsione temporale degli stessi. Almeno ogni cinque anni devono essere monitorate le fasi intermedie del piano generale di assetto del territorio;
n) la capacità edificatoria prevista nei piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa finché non sia dimostrata, sulla base dei dati prodotti dall'osservatorio di cui all'articolo 13 e, in particolare, dell'incremento demografico o di altri parametri
stabiliti dalle regioni entro centoventi giorni dalla medesima data, la necessità di nuovi volumi edilizi che comunque devono rispettare, qualora attuati, le disposizioni della presente legge.2. La pianificazione d'area vasta comprende il piano generale di assetto del territorio intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più comuni, anche attraverso la puntuale verifica degli atti predisposti da altri enti territoriali sovracomunali che agiscono sullo stesso territorio e il piano dell'area metropolitana comprendente i comuni che ne fanno parte. La redazione dei piani è attribuita ai comuni appartenenti al territorio interessato e segue le procedure previste dalle leggi regionali. L'area vasta è la dimensione più idonea per tutelare efficacemente sistemi ambientali non coincidenti con i confini amministrativi, attribuendo loro, nella pianificazione urbanistica e di settore, uno specifico valore attraverso la difesa della loro identità basata sulla promozione della conoscenza e del rispetto della storia e della cultura dei luoghi, attraverso uno strumento progettuale prescrittivo che attivi politiche di tutela e di valorizzazione. L'area vasta ha altresì la possibilità di rendere efficiente e competitiva una rete di trasporto pubblico e collettivo che rafforzi la rete dei comuni e le loro interazioni.
1. Nel rispetto e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il diritto all'abitazione costituisce un diritto di ogni soggetto e l'edilizia sociale costituisce uno strumento di riduzione delle disuguaglianze sociali.
2. Per edilizia sociale di intendono l'abitazione convenzionata in locazione con canoni calmierati stabiliti da Stato e da regioni e l'edilizia residenziale pubblica.
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della Costituzione, il valore del paesaggio deve essere assunto come paradigma di un nuovo modello di pianificazione urbana e territoriale.
2. Ai fini di cui al comma 1 i piani urbanistici generali e attuativi individuano coni visivi lungo i quali non deve essere preclusa, con nuove edificazioni o impianti, la visibilità di tratti di paesaggio significativo, di masse arboree, di scenografie urbane e di parti di territorio rurale ai margini dell'edificato.
3. La tutela del paesaggio agrario e dei crinali costituisce elemento fondamentale della pianificazione territoriale.
4. I manufatti rurali tipici presenti nelle aree agricole, compresi quelli che hanno perduto l'originaria funzione, anche se ubicati in aree diverse dall'area rurale, sono salvaguardati e la loro demolizione o il loro crollo accidentale può comportare la ricostruzione del volume perduto solo nelle condizioni originare per sedime, tipologia
1. Le regioni provvedono a uniformare la propria normativa sui governo del territorio ai princìpi e alle disposizioni della
presente legge entro un anno dalla sua data di entrata in vigore. In particolare, esse individuano gli strumenti e le finalità della pianificazione dei livelli istituzionali sottordinati, improntandoli al contenimento del consumo di suolo, al risparmio energetico, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla riconversione ecologica delle città, alla tutela degli ecosistemi, alla formazione di corridoi ecologici, alla salvaguardia del territorio naturale e agricolo e, in specie, delle aree protette, nonché alla valorizzazione e alla conservazione dei centri storici e delle architetture di pregio, dei parchi e dei giardini storici.1. Gli alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica e le aree acquisite attraverso cessione da parte di privati anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica non possono essere alienati.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a istituire un osservatorio sul patrimonio immobiliare pubblico e privato inutilizzato e sul consumo di suolo. I dati dell'osservatorio devono essere accessibili e resi pubblici, anche con obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali di ciascun comune.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce i criteri e le modalità di misurazione oggettivi, validi in tutto il territorio nazionale, in modo da assicurare l'omogeneità e la confrontabilità dei dati reperiti, a cui si devono attenere i comuni, che possono utilizzare a tale fine anche i dati rilevati nel censimento effettuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, opportunamente adeguati.
3. I risultati del censimento effettuato dall'osservatorio di cui al comma 1 costituiscono la base per individuare le soluzioni alternative al consumo di suolo generato dalla necessità di nuove edificazioni derivanti da incrementi demografici o da altri parametri stabiliti dalle regioni.
1. Al fine di dare un'identità ai luoghi, di creare condizioni di benessere per gli
abitanti, di favorire processi di integrazione sociale, di costruire ambienti adatti alla vita dei bambini, di inserire ogni area in un disegno urbano coerente che trovi nella bellezza della forma un fattore primario per costruire la città di tutti, intesa come bene comune, le amministrazioni pubbliche e private favoriscono la pratica dei concorsi di idee per risanare parti di città degradate, in particolare nelle aree periferiche, in quelle scarsamente dotate di verde e di servizi e nelle aree oggetto di importanti processi di trasformazione con cambiamenti di destinazione d'uso, quali caserme e fabbriche dismesse. 1. I finanziamenti destinati al settore dell'edilizia, dei lavori pubblici e dell'ambiente devono essere destinati in via prioritaria alla prevenzione dai rischi idrogeologici e sismici, al risanamento e alla cura del territorio, alla tutela degli ecosistemi, alla realizzazione e alla manutenzione delle reti idriche e fognarie, alla bonifica dei siti inquinati, al recupero dei beni architettonici di valore artistico e documentale e dei singoli edifici e borghi rurali, al trasporto collettivo, al consolidamento statico degli edifici pubblici, al risparmio energetico, alle fonti di energia rinnovabile, alla riconversione ecologica delle città e all'edilizia sociale.