Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1353 |
Premessa.
Dal 28 aprile 2006 (data di presentazione del citato atto Senato n. 23) sono intervenute diverse circostanze nuove, che hanno suggerito, se non proprio imposto, l'effettuazione di alcune modifiche e correzioni alla relazione e al testo dell'articolato: l'inizio della discussione del disegno di legge presso la Commissione lavoro
del Senato della Repubblica e la predisposizione di emendamenti; l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257, attuativo della direttiva 2003/18/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione all'amianto; le riunioni informali tra parlamentari interessati alle vicende e soprattutto gli incontri e le discussioni, in tutto il territorio nazionale, con i rappresentanti dei lavoratori e degli ex lavoratori esposti all'amianto.La XVI legislatura.
Nel corso della XVI legislatura è stato finalmente adottato il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 12 gennaio 2011, n. 30, che ha reso operativo il Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la legge finanziaria per l'anno 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale regolamento, però, ha operato alcune limitazioni, male interpretando la legge, che devono essere modificate.
A parte ciò, nel corso della XVI legislatura non è stato dato alcun seguito ai vari progetti di legge e alle molte sollecitazioni presentate da ogni parte, al fine di rispondere positivamente alle esigenze segnalate con l'atto Senato n. 173 della XVI legislatura. Soltanto nel corso di alcune sedute dell'Assemblea del Senato della Repubblica è stato possibile riproporre con forza il tema dell'amianto, mediante l'approvazione, pressoché unanime, di due risoluzioni (6-00121 Casson e altri 27 senatori e n. 1-00680 Casson e altri 24 senatori), che impegnavano il Governo a: «modificare il decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del 2008 (n. 244 del 2007), al fine di garantire il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, disciplinare le procedure e le modalità di erogazione
delle prestazioni in favore di tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto a qualsiasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi. A tale fine occorre prioritariamente valutare la piena conformità del decreto ministeriale in questione con le previsioni di cui alla legge n. 244 del 2007, anche al fine di proporre eventuali modifiche alla normativa primaria di riferimento; istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo, di coordinamento e di messa in rete dei programmi delle singole regioni, in materia di “Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci” delle persone dichiaratesi esposte all'amianto e per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL o dalle AUSL l'attestato di avvenuta
esposizione all'amianto; istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari; favorire l'instaurazione di un quadro interpretativo omogeneo, idoneo ad assicurare il tempestivo rilascio delle certificazioni
Cos’è l'amianto.
L'amianto (chiamato anche asbesto) è un minerale naturale a struttura fibrosa, presente anche in Italia, appartenente alla classe chimica dei silicati. Esso è potenzialmente indistruttibile in quanto resiste sia al fuoco che al calore, nonché agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Per le sue caratteristiche di resistenza e di forte flessibilità è stato ampiamente usato nell'industria e nell'edilizia, benché – già negli anni 40 del secolo scorso – fosse stato scientificamente dimostrato che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute, risultata poi avere anche effetti cancerogeni.
Ormai quasi quaranta anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni settanta in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l’«Eternit» di Casale Monferrato), in Friuli Venezia Giulia (a Monfalcone), in Veneto (a Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, a Seveso e alla «Breda» di Sesto) portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali.
Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, fu finalmente approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico.
Purtroppo in questi ultimi ventun anni la predetta legge è stata solo parzialmente attuata, come pure il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, attuativo di direttive europee in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto.
Per quasi un decennio sono rimasti inattuati aspetti fondamentali di tale normativa, come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi; solo nel 1999, inoltre, si è svolta la Conferenza governativa sull'amianto che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge. A fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi – finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 – registrava 3.670 casi di decesso. È importante sottolineare, però, che si tratta di dati molto parziali,
L'amianto nella storia, in Europa e nel mondo.
Se di uso dell'amianto (per scopi «magici», rituali o di arredo domestico) si parla fin dall'epoca degli antichi persiani, greci e romani, sono probabilmente i cinesi che tessono per primi fibre di amianto antifuoco. Superando le ritenute proprietà terapeutiche dell'amianto tra i medici naturalisti del milleseicento, è nel corso del milleottocento che, a partire dall'Austria e dall'Inghilterra, l'amianto comincia a essere utilizzato nell'industria di tutto il mondo. Risale agli inizi del ’900 il primo processo in Italia (in Piemonte) all'esito del quale venne condannato il titolare di un'azienda che lavorava amianto perché la pericolosità del minerale era stata ritenuta circostanza di conoscenza comune per chiunque avesse un minimo di cultura. Ma tale affermazione appare nettamente in contrasto con le scelte legislative dell'epoca che – seppur per situazioni eccezionali riferite
all'emigrazione di quei tempi (1909) – prescrivevano l'uso anche dell'amianto per tutelare la salute delle persone. È solo nei decenni successivi che viene scientificamente accertato che la consistenza fibrosa dell'amianto è alla base, oltre che delle sue apprezzate proprietà tecnologiche, pure delle sue caratteristiche di pericolosità, proprio a causa del rilascio nell'aria di fibre inalabili, estremamente suddivisibili, che possono causare gravi patologie a carico principalmente dell'apparato respiratorio.
Peraltro, nonostante di nesso di causalità tra l'esposizione e il sopraggiungere della malattia si sia cominciato a ragionare
a) l'applicazione rigorosa della legislazione europea e nazionale in materia di amianto;
b) l'apposizione su tutti i prodotti contenenti amianto (come già accade con altre sostanze cancerogene) dell'etichetta raffigurante il simbolo del pericolo di morte;
c) l'introduzione di verifiche obbligatorie sugli edifici pubblici, sulle residenze private e sui mezzi di trasporto entro il 2014;
d) l'introduzione di linee guida per la misurazione della contaminazione da amianto nel terreno;
e) la ricerca di metodi sicuri per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto;
f) l'istituzione di registri nazionali dei lavoratori esposti all'amianto e di lavoratori con malattie causate dall'esposizione all'amianto;
g) il riconoscimento di tutte le malattie relative ad attività lavorative collegate all'amianto come malattie professionali, nel quadro di un'armonizzazione degli schemi di indennizzo delle malattie professionali nell'Unione europea;
h) lo sviluppo di linee guida mediche per il miglior trattamento di malattie causate dall'esposizione all'amianto; lo sviluppo e il finanziamento di un programma di ricerca per il trattamento e la cura di queste malattie;
i) l'istituzione di fondi finanziati obbligatoriamente da imprese coinvolte nella produzione di amianto e da autorità pubbliche, al fine di garantire assistenza a tutte le vittime dell'amianto e alle persone esposte all'amianto;
l) l'istituzione di un centro di ricerca europeo per l'individuazione e l'adozione di una tecnologia sicura per la rimozione dell'amianto dalle aree contaminate.
A livello mondiale si rende ormai necessario:
1) introdurre e sancire il divieto di estrazione, lavorazione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
2) approvare un programma di bonifica, con la realizzazione di apposite discariche, tenendo presente che le fibre di amianto – per evitarne la dispersione – devono essere fuse prima di essere portate nella discarica;
3) adottare i registri degli ex esposti e i registri dei mesoteliomi;
4) prevedere la creazione di fondi sia per la ricerca sui mesoteliomi e le altre patologie da amianto, sia per la bonifica dall'amianto;
5) effettuare indagini nelle aziende produttrici di amianto;
6) istituire un fondo internazionale per le vittime dell'amianto.
Le finalità della proposta di legge.
Per quanto concerne l'Italia, per portare a compimento, nei tempi auspicati, l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la citata legge finanziaria n. 244 del 2007, a seguito di un emendamento sottoscritto dai firmatari del citato disegno di legge atto Senato n. 23 della XV legislatura.
Riguardo al primo obiettivo occorre prendere atto che, a ventun anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sono ancora presenti migliaia e migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici, nell'ambiente. Bonificare il territorio è senza dubbio un obiettivo
a) di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;
b) di esposizione all'amianto (soggetto alla relativa assicurazione dell'INAIL), nel caso di:
1) contrazione di malattia professionale – documentata dall'INAIL – a causa della suddetta esposizione;
2) un periodo di esposizione superiore a dieci anni.
Il comma 1 del citato articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui al numero 2) della lettera b), riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
Lo stesso articolo 47 prevedeva, fra l'altro, che i benefìci previdenziali venissero riconosciuti solo a quei lavoratori che erano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni.
L'articolo 5 della presente proposta di legge introduce alcune importanti modifiche all'articolo 47, anche ulteriori rispetto a quelle già inserite nell'atto Senato n. 23 della XV legislatura. In particolare, ora si prevede che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
Si prevede, inoltre, che i benefìci previdenziali di cui all'articolo 47 si applichino anche ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, per i quali il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25.
Si prevede, altresì, che il coefficiente moltiplicatore si applichi nella misura di 1,50 oltre i dieci anni di esposizione.
A questo proposito va evidenziato come, successivamente alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 269 del 2003 alla disciplina sui benefìci previdenziali, siano aumentate in modo esponenziale le richieste di riconoscimento dei suddetti benefìci. Molte sono le sentenze civili che, accogliendo le richieste, hanno riconosciuto ai lavoratori il diritto, di volta in volta, al godimento dei benefici previdenziali o il riconoscimento del mancato risarcimento.
Altrettanto numerose negli ultimi anni sono le sentenze penali sia di merito che di legittimità aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. In queste sentenze si afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di garantire il rispetto dei valori limite della sostanza emessa nell'aria (prevedendo le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori), ma anche e comunque di adottare tutte le cautele più idonee a evitare l'esposizione
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) soggetti esposti all'amianto:
1) i lavoratori addetti a operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che sono a contatto con esso in modo diretto o indiretto;
2) i cittadini che si trovano in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui è provata l'esposizione a fibre di amianto;
b) soggetti ex esposti all'amianto:
1) i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;
2) i cittadini che si sono trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui è provata l'esposizione a fibre di amianto.
1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), con contabilità autonoma e separata, opera in favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlata e in favore di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a
causa della malattia, in favore dei loro superstiti. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici e del naviglio militare, destinato al finanziamento degli interventi finalizzati a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nel naviglio militare.
2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1 sono attuati in conformità alle procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
3. I rifiuti contenenti amianto, sia a matrice compatta sia a matrice friabile, sono considerati pericolosi; nelle discariche
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«6-bis. A decorrere dall'anno 2014, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'IVA al 10 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati, nonché nel naviglio mercantile e negli aeromobili privati».
2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono attuati in conformità alle procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL o dal settore navigazione dell'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto. Per tali lavoratori il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino a dieci anni di esposizione;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore ai 10 anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dal settore navigazione dell'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati della letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e
f) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1.
5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefìci contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'INPS competenti per territorio»;
g) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e a quanto disposto dal comma 6-ter del presente articolo, con gli altri benefìci previdenziali che comportano
2. Sono abrogati:
a) il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
b) il comma 35-quinquies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-ter) ai lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni».
2. Per le finalità della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.
1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.
3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dall'articolo 5 dalla presente legge, e di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nel registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri regionali di raccolta dei dati, ove esistenti.
4. I dati raccolti ai sensi del comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.
1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) tre esperti designati dalle regioni;»;
2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale;»;
b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:
1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è stata dimostrata;
2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio, riconosciuti siti di interesse nazionale e maggiormente inquinati, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e in attuazione di quanto prevede il Piano nazionale amianto;
3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
4) le possibilità di smaltimento alternativo;
5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;
6) il modello di registro degli esposti;
7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce di tumori da amianto per gli ex esposti;
8) la ricerca biomedica per terapie efficaci in favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Conferenze nazionale e regionali). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, ogni triennio, una Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, nonché di esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici e ambientali, provenienti anche da altri Paesi.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove in ogni regione una conferenza annuale sull'amianto al fine di verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale in relazione alle malattie asbesto correlate, lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali, nonché l'applicazione complessiva della legislazione e dei piani nazionali e regionali vigenti in materia di amianto».
2. La Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto
1. I lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all'amianto affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e con le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
3. Le azioni per il risarcimento del danno cagionato da infortunio o malattia professionale rientrano nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura civile sia che si tratti di domanda per responsabilità contrattuale sia che si tratti di domanda per responsabilità extracontrattuale, e anche se promosse, in proprio, dagli eredi del lavoratore deceduto.
4. Nelle azioni di cui al comma 3, il ricorrente, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni ai sensi dell'articolo 2900 del codice civile, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso gli assicuratori al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, compresa la chiamata in causa nel giudizio a titolo di manleva.
5. Le domande concernenti le opposizione alle ordinanze ingiunzioni che applicano sanzioni per illeciti amministrativi
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014.
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una commissione permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'applicazione delle leggi nazionali e regionali sull'amianto e di preparare la conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.
2. La commissione permanente regionale sull'amianto è formata da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto, riunendo e coordinando tra loro le disposizioni contenute, in particolare, nella presente legge, nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati l'estrazione e l'utilizzo delle pietre verdi, definite ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 249, i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) l'articolo 250 è sostituito dal seguente:
«Art. 250. – (Notifica dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto). – 1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, dalle strutture, dagli apparecchi e dagli impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
2. Il piano di lavoro prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
3. Il piano di lavoro, in particolare, prevede:
a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;
b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;
c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure per la protezione di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.
4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni:
a) sulla natura dei lavori e sulla loro durata presumibile;
b) sul luogo ove i lavori sono effettuati;
c) sulle tecniche lavorative per attuare quanto previsto dal comma 3, lettera a);
d) sulla natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;
e) sulle caratteristiche degli impianti che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dal comma 3, lettera c);
f) sui materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al presente articolo.
7. Il datore di lavoro, qualora una modifica delle condizioni di lavoro comporti un aumento significativo dell'esposizione ad amianto o a materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica all'organo di vigilanza»;
c) all'articolo 254:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il non superamento del valore limite non esenta il datore di lavoro dall'eliminare in modo totale l'amianto negli ambienti di lavoro, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili»;
2) al comma 2, le parole: «Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato» sono sostituite dalle seguenti: «Quando viene riscontrata la presenza di amianto»;
d) all'articolo 255, comma 1, alinea, la parola: «limitare» è sostituita dalla seguente: «eliminare»;
e) all'articolo 256, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che riguardano i datori di lavoro».
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione degli articoli 6 e 8, determinati, quanto all'articolo 2, in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, quanto all'articolo 3, in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 4, in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 5, in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 7, in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 10, in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e, quanto all'articolo 11, in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a un'ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero,