Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1999 |
1. La rubrica del capo II della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è sostituita dalla seguente: «Equilibrio dei bilanci, sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche e armonizzazione dei bilanci pubblici».
1. Nel capo II della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. – (Bilancio di cassa). – 1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici che adottano la contabilità finanziaria formulano i documenti di programmazione e di bilancio annuali e pluriennali esclusivamente in termini di cassa.
2. I criteri direttivi per l'effettiva adozione del bilancio di cassa, in vista dell'operatività del nuovo ordinamento contabile per l'esercizio finanziario 2015, previa adozione, con legge ordinaria, delle modifiche necessarie alla disciplina delle contabilità di Stato e degli enti pubblici e alla disciplina dell'organizzazione amministrativa e delle funzioni dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, sono i seguenti:
a) l'assegnazione delle risorse di bilancio deve riguardare il periodo oggetto del bilancio pluriennale;
b) il dirigente responsabile della gestione non può assumere impegni contabili per i quali non esista la corrispondente autorizzazione annuale di cassa;
c) gli ordini di pagamento non eseguiti alla fine dell'esercizio di emissione vengono riportati automaticamente all'esercizio successivo;
d) la gestione delle risorse autorizzate da parte del dirigente responsabile deve garantire l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese, anche sulla base di un cronoprogramma oggetto di monitoraggio mensile;
e) nessuna forma di controllo preventivo impeditivo di efficacia può essere introdotta sugli ordini di pagamento;
f) gli ordini di pagamento sono oggetto di controllo successivo della Corte dei conti con effetto impeditivo dell'efficacia in caso di carenza delle risorse di cassa.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in rapporto di leale collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con l'Ufficio parlamentare di bilancio di cui all'articolo 16, redige sperimentalmente, a partire dall'esercizio 2015, il bilancio strategico pluriennale, di cui all'articolo 14-bis, e il bilancio annuale in termini di bilancio di competenza economica, secondo i canoni fissati in sede europea (SEC 95). Il bilancio di competenza economica è redatto distintamente per lo Stato e per il settore pubblico, considerando l'area coperta dal conto consolidato delle pubbliche amministrazioni nella contabilità economica nazionale».
1. Dopo l'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. – (Bilancio strategico pluriennale). – 1. Il disegno di legge di approvazione del bilancio strategico pluriennale è presentato al Parlamento contestualmente al disegno di legge di bilancio
1. Nel capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis. – (Procedimento di formazione e criteri per l'attuazione del bilancio strategico pluriennale e del bilancio annuale). – 1. Al fine di assicurare il coordinamento tra la programmazione finanziaria e la programmazione delle prestazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, attraverso il collegamento tra l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie e la previsione e il conseguimento delle finalità e degli obiettivi assegnati alle rispettive funzioni, ciascuna amministrazione pubblica redige:
a) entro il 15 settembre dell'anno precedente il periodo pluriennale di riferimento, un Piano strategico pluriennale
delle prestazioni relative alla missione di competenza, articolato in Piani strategici per ciascuno dei programmi di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel quale sono indicati:1) le finalità e gli obiettivi generali della missione e di ciascun programma, nonché gli obiettivi specifici assegnati a ciascuna azione;
2) le modalità di conseguimento di tali finalità e obiettivi, con la previsione dei processi operativi e delle risorse umane e finanziarie da assegnare a ciascun processo;
3) la suddivisione del Piano strategico in Piani annuali di prestazione, con particolare riferimento al Piano relativo al primo anno del periodo considerato dal Piano strategico;
b) entro il 15 settembre di ciascun anno, un Piano di prestazioni per l'anno successivo, riferito a ciascun programma e a ciascuna azione, nel quale sono indicati:
1) le finalità di prestazione da raggiungere per ciascuna attività, espresse in forma oggettiva e misurabile, salve le forme alternative di cui al comma 2;
2) i processi operativi e le risorse umane e finanziarie da impegnare per ciascuno di essi;
3) gli indicatori di prestazione, i livelli di servizio e gli esiti di ogni attività; gli strumenti e le modalità di verifica e di convalida dei valori così misurati, sulla base del Sistema statistico nazionale;
4) il raffronto motivato con i risultati in corso di realizzazione per l'anno in corso, valutati al 30 giugno, nonché con i risultati realizzati nell'anno precedente, descritti nel Rapporto di cui alla lettera c);
c) entro il 30 marzo di ciascun anno, un Rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'esercizio precedente, validate dagli strumenti prescelti e
confrontate con le previsioni del Piano di cui alla lettera b) secondo gli indicatori, i livelli di servizio e gli esiti ivi definiti; 2. Per le funzioni e i servizi le cui prestazioni, con riferimento anche parziale alle finalità, ai livelli di servizio e agli esiti, non sono suscettibili di misurazioni quantitative, le amministrazioni competenti possono impiegare forme alternative di descrizione, utilizzando metodi quantitativi nei segmenti ove ciò è possibile e misurando comunque, conclusivamente, il livello di realizzazione del relativo programma. L'impiego delle forme alternative è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su conforme parere della Commissione nazionale per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).
3. I Piani strategici pluriennali di cui al comma 1, lettera a), possono contenere proposte di esenzione dall'applicazione di norme, controlli e vincoli all'impiego di risorse, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni. I piani sono conseguentemente elaborati tenendo conto sia degli effetti positivi dell'eventuale accoglimento delle proposte, sia della situazione derivante dal mancato accoglimento delle stesse. Le proposte, laddove comportino modifiche o disapplicazioni di norme di legge, sono approvate mediante apposito articolo della legge di bilancio; nel caso incidano su norme regolamentari, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere dell'amministrazione competente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo sono prodotti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo competente per ciascuna missione e sono trasmessi entro i termini previsti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla CIVIT e all'Ufficio parlamentare di bilancio».
1. Dopo l'articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è inserito il seguente:
Art. 16-bis. – (Rapporti con il Parlamento). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle Camere e all'Ufficio parlamentare di bilancio, in allegato ai disegni di legge di bilancio strategico pluriennale e di bilancio annuale, i documenti di cui all'articolo 15-bis, comma 1, lettera a), all'inizio di ciascun periodo pluriennale, e lettera b), per ciascun anno, prodotti dalle amministrazioni e articolati per missioni e programmi. Ciascun documento è corredato di una relazione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e da una relazione della CIVIT.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle Camere e all'Ufficio parlamentare di bilancio, in allegato al Rendiconto generale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i documenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera c), della presente legge prodotti dalle amministrazioni e articolati per missioni e programmi. Ciascun documento è corredato di una relazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sostituisce la nota integrativa prevista dall'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e da una relazione della CIVIT».
1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con legge ordinaria di attuazione sono modificate, in coerenza con la presente legge, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la legge 4 marzo 2009,