Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1511 |
1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'elettore ha facoltà di attribuire in ogni circoscrizione non più di tre preferenze, per determinare l'ordine dei candidati nella lista votata ai fini dell'elezione, secondo le modalità stabilite dal presente testo unico».
1. All'articolo 31, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con gli spazi per l'attribuzione dei voti di preferenza».
1. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'elettore può altresì indicare nelle apposite righe il voto di preferenza,
con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59-bis»;b) dopo le parole: «ogni esemplificazione» sono inserite le seguenti: «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».
2. La tabella A-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «in liste con» sono inserite le seguenti: «medesimi o».
1. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 59-bis. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima.
2. In caso di identità di cognome tra candidati, devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere entrambi o uno solo dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.
3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscano a candidati della lista votata.
1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione. Passa la scheda a un altro scrutatore il quale, con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza»;
b) al comma 3-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i voti di preferenza»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista»;
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere».
1. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «di lista» sono inserite le seguenti: «e di preferenza».
1. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza espressi in favore dei candidati nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione;»;
b) al numero 2), dopo le parole: «di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «, la cifra elettorale individuale».
1. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior
b) al comma 1, numero 7), le parole: «qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole: «ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1, numero 5), non abbia già conseguito almeno 340 seggi e abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi».
1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 84 – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali è proclamato eletto il candidato più anziano per età».
1. All'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con lo spazio per l'indicazione delle preferenze». 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ciascun elettore può formulare tre voti di preferenza per i candidati compresi nella lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e il cognome o il solo cognome del candidato sull'apposito spazio riportato a fianco del contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni e indicazioni. Per quanto non disciplinato nel presente testo si applica quanto disposto dagli articoli 59-bis e 59-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
2. La tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati
b) al comma 3, le parole: «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore, ovvero nel caso in cui nessuna coalizione di liste o la singola lista abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi nella regione»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel caso in cui la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi e un numero di seggi inferiore al 55 per cento dei seggi assegnati alla regione abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi nella regione, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali è proclamato eletto il candidato più anziano per età».