Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1803 |
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ogni singolo individuo, all'integrazione e all'accoglienza.
2. In occasione della Giornata nazionale il Ministro per l'integrazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.