Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1949 |
1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o presso associazioni di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido per un anno dal compimento del diciottesimo anno di età nelle more della conclusione delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.