Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2162


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
dal ministro dell'interno
(ALFANO)
e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GIANNINI)
Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche
Presentato il 6 marzo 2014


      

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Onorevoli Deputati! Con il presente disegno di legge si chiede la conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Art. 1 – (Disposizioni in materia di TARI e TASI).

      L'articolo apporta modifiche ad alcune disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).
      In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), integra la norma

transitoria di cui al comma 677 relativamente all'aliquota massima del tributo per i servizi indivisibili (TASI) applicabile per l'anno 2014 per ciascuna tipologia di immobile. Viene previsto che i comuni possano deliberare un ulteriore incremento delle aliquote della TASI in deroga ai limiti previsti nel primo e nel secondo periodo del comma 677 per ciascuna tipologia di immobile, purché detto incremento non sia complessivamente superiore allo 0,8 per mille, e a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'imposta municipale sugli immobili (IMU) relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
      Con riguardo alla lettera b) si deve preliminarmente ricordare che l'attuale comma 688 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che il versamento della TASI possa essere effettuato non solo attraverso il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale compatibile con le disposizioni concernenti i versamenti unitari, ma anche utilizzando le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. La norma poi rinvia ad un decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare «sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni», per l'approvazione delle modalità per la rendicontazione e trasmissione dei relativi dati di riscossione. L'applicazione delle disposizioni contenute nell'attuale formulazione del comma 688 in commento presenta notevoli criticità rappresentate dalla circostanza che la disponibilità dei dati relativi al gettito della TASI posticipata a una fase di rendicontazione non consente all'Amministrazione finanziaria di avere a disposizione dati tempestivi e certi relativamente a detto tributo. Si fa presente che la disponibilità immediata dei dati in questione appare essenziale per effettuare le necessarie elaborazioni finanziarie di corredo alla normativa e alla fase applicativa concernente non solo la TASI ma anche l'IMU, atteso il rapporto osmotico che sussiste tra i due tributi (basti pensare, a questo proposito, alle regolazioni finanziarie effettuate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, che necessitano di dati effettivi e non rimessi ad una fase successiva di rendicontazione delle somme riscosse e inevitabilmente soggetta agli errori che possono essere commessi dai diversi soggetti coinvolti).
      Si ricorda, infine, che il comma 677 dell'articolo 1 della legge di stabilità prevede che l'aliquota della TASI è strettamente correlata con quella massima dell'IMU e che il versamento di quest'ultimo tributo deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
      Alla luce delle predette considerazioni, si è provveduto a modificare il citato comma 688 affinché il pagamento della TASI possa avvenire esclusivamente tramite modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale compatibile con le disposizioni concernenti i versamenti unitari.
      Per quanto riguarda, invece, la lettera c), concernente il comma 691 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, si sottolinea che le modifiche sono tese a evitare problemi di contrasto con la normativa europea concernente la libera concorrenza. Infatti, l'attuale disposizione prevede che i comuni possono non solo affidare la TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti, ma anche la TASI ai soggetti che nel medesimo anno risultavano affidatari dell'IMU.
      Si sottolinea come il contrasto con le regole europee sia rappresentato dalla circostanza che non è fissato, sia per la TARI che per la TASI, alcun termine di scadenza dell'affidamento diretto e che è prevista la possibilità dell'affidamento diretto di un nuovo tributo e cioè la TASI. Quest'ultima circostanza contrasta con le norme europee di tutela della concorrenza che impongono di procedere all'affidamento tramite gare ad evidenza pubblica e non appare giustificata da alcuna ragione di carattere eccezionale. Il fatto che la TASI sia collegata all'IMU per alcuni limitati aspetti non consente comunque di superare la necessità del rispetto delle regole sulla concorrenza, eccezione che potrebbe, invece, trovare la sua giustificazione limitatamente alla TARI, la quale rappresenta obiettivamente un'ulteriore razionalizzazione della TARES, vale a dire il precedente tributo in vigore nel 2013, a cui è subentrata la TARI dal 1 gennaio 2014.
      Pertanto, il citato comma 691 è stato modificato prevedendo il termine di scadenza dell'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti.
      La lettera d) è finalizzata a sostituire il comma 731 prevedendo un contributo di 625 milioni di euro per l'anno 2014 in favore dei comuni. La disposizione, inoltre, rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, l'individuazione della quota del contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.
      Il comma 2 individua la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, lettera d).
      La norma di cui al comma 3 è diretta a estendere alla TASI le esenzioni previste per l'IMU dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, vale a dire solo quelle relative agli immobili posseduti dallo Stato, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Lo stesso comma 8 dell'articolo 9 prevede, inoltre, l'applicazione di alcune disposizioni di esonero previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 in materia di imposta comunale sugli immobili.
      Il comma 3 dell'articolo 1 in commento, nel richiamare quest'ultimo articolo, effettua una razionalizzazione delle fattispecie esenti ai fini della TASI, escludendo esplicitamente quella indicata nella lettera h) dell'articolo 7 in parola, che prevede un'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina. La mancata riproduzione di tale disposizione si fonda sulla circostanza che i terreni sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI.
      Si riportano di seguito le altre fattispecie di esenzione contenute nel più volte citato articolo 7 e richiamate dal comma 3 dell'articolo 1 in commento:

          i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

          i fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, vale a dire gli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile;

          i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

          i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

          i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

          gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. A questo proposito la norma conferma l'applicazione ai fini della TASI delle disposizioni contenute nell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, che consente di applicare l'esenzione in questione alle sole parti dell'immobile che viene utilizzato per lo svolgimento delle attività meritevoli con modalità non commerciali.

      Il comma 4 è diretto ad estendere a tutti i tributi locali le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, concernenti le modalità di rimborso a favore dei contribuenti che hanno erroneamente versato l'IMU nei casi particolari in cui tale rimborso comporta regolazioni contabili tra comuni e tra un comune e lo Stato.

Art. 2 – (Ulteriori modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

      L'articolo è volto ad apportare talune modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
      In particolare, la disposizione è volta, alla lettera a), ad abrogare il comma 33 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha introdotto l'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi del quale i soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. Il citato articolo 17-bis prevede altresì che il medesimo obbligo è previsto per gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano, anche attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili.
      La lettera b) proroga di ulteriori otto mesi, rispetto ai quattro mesi originariamente previsti dall'articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 del medesimo articolo.
      Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) sono volte a prorogare al 31 marzo 2014 il termine entro il quale i debitori hanno la facoltà di ricorrere al meccanismo di cui ai commi da 618 a 623 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali), stabilendo altresì la proroga del termine di sospensione della riscossione dei carichi di cui al citato comma 618.
      La disposizione di cui alla lettera e) è finalizzata a eliminare il contrasto creatosi tra l'attuale formulazione del comma 649 e la norma di cui al successivo comma 661. Infatti, laddove la prima prevede riduzioni facoltative da parte del comune in relazione ai rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, l'altra stabilisce, invece, l'esclusione dal tributo per questa ipotesi. La modifica proposta si rende necessaria per ricondurre nel corretto ambito applicativo la fattispecie in questione, dal momento che il rifiuto non può essere più considerato tale se avviato al recupero. Pertanto, appare razionale la disposizione contenuta nel comma 661 la quale dispone che in tale circostanza la TARI non sia dovuta.
      La successiva lettera f) chiarisce la definizione del presupposto impositivo

della TASI precisando la non applicazione del tributo ai terreni agricoli.
      La lettera g), inoltre, abroga il comma 670 della legge di stabilità 2014, che esclude dalla TASI le aree scoperte pertinenziali che sono normalmente inglobate nella base imponibile dell'IMU a cui rinvia il comma 675 per l'individuazione della base imponibile della TASI.
      La disposizione di cui alla lettera h) esclude la possibilità, per il comune, di prevedere riduzioni ed esenzioni per le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Art. 3 – (Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie).

      La norma è volta a dare effettività al quadro dispositivo relativo all'istituto del piano di riequilibrio pluriennale, introdotto nel testo del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) (articoli 243-bis e seguenti) dal decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012.
      Il comma 1 prevede la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale sino alla scadenza del termine di impugnativa – ex articolo 243-quater, comma 5 – della delibera di approvazione o di diniego del piano e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione.
      Con il comma 2 si dà la possibilità agli enti locali per i quali la Corte dei conti ha deliberato il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL, di poterne ripresentare un altro, a specifiche condizioni, entro novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Nei novanta giorni è sospesa l'applicazione delle procedure per la deliberazione dello stato di dissesto e per lo scioglimento del consiglio dell'ente.
      Il comma 3 chiarisce che fino allo scadere del termine di diffida del prefetto per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, il comune può avvalersi della procedura per il riequilibrio finanziario.
      Con il comma 4 si permette, in determinati casi, di riequilibrare un ente dissestato entro tre esercizi.

Art. 4 – (Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

      La disposizione individua un percorso attraverso il quale poter recuperare gradualmente le somme indebitamente attribuite in sede di contrattazione integrativa, risolvendo le criticità connesse al non corretto utilizzo dei fondi.
      Al riguardo, anche a seguito dell'attività ispettiva condotta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono state individuate, con riferimento a varie pubbliche amministrazioni, numerose situazioni di illegittimità relative alla costituzione e all'utilizzazione del fondo per la contrattazione decentrata, con riguardo all'appostamento di risorse in misura superiore a quella consentita e all'attribuzione di indennità accessorie non in linea con il vigente quadro regolativo.
      Il comma 1, in particolare, si applica in tutti i casi in cui siano stati superati i vincoli finanziari posti alla contrattazione decentrata ed indica le modalità ed i tempi in cui deve avvenire il recupero integrale delle somme indebitamente erogate, nonché le ulteriori misure di contenimento della spesa per il personale e di razionalizzazione organizzativa cui devono attenersi le regioni e gli enti locali.
      È previsto, inoltre, il costante monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali sui piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.
      Il comma 2 prevede la possibilità, per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, di

compensare le somme da recuperare, indebitamente attribuite in sede di contrattazione integrativa, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, nonché di quelli derivanti dall'attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
      Il comma 3 interviene in relazione agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Più specificamente, si dispone che a tali atti non si applichino le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale: «Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile».

Art. 5 – (Mutui enti locali).

      La disposizione in esame è finalizzata a consentire ai comuni di ricorrere ad operazioni di indebitamento oltre il limite di cui all'articolo 204 del TUEL, limitatamente agli anni 2014 e 2015 e comunque per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 6 – (Contabilizzazione IMU).

      La disposizione permette ai comuni la contabilizzazione dell'IMU al netto della quota trattenuta dall'Agenzia delle entrate e destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

Art. 7 – (Verifica gettito IMU anno 2013).

      La disposizione introduce anche per il 2013 un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà). In particolare, si prevede che, entro il mese di marzo 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria, anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D. Infine, si prevede la regolazione delle eventuali variazioni in modo da evitare impatti incongrui sulla gestione contabile degli anni 2013 e 2014 per gli enti maggiormente coinvolti dalla revisione.

Art. 8 – (Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014).

      La disposizione in esame, in attesa della conclusione dell’iter di approvazione

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato al riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, è volta ad assicurare ai comuni beneficiari del fondo stesso un'anticipazione nel limite del 20 per cento delle risorse agli stessi attribuite nell'anno 2013, a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Art. 9 – (Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali).

      La norma risponde all'esigenza di confermare, per il 2014, l'importo delle riduzioni, applicate agli enti locali, come previste dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché di definire il relativo criterio applicativo.

Art. 10 – (Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio).

      La norma di cui al comma 1 conferma, anche per il 2014, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20, comma 2, i criteri di attribuzione alle province del fondo sperimentale di riequilibrio e dei tagli per la cosiddetta revisione della spesa, consentendo la rapida conoscenza delle risorse attribuite dallo Stato, indispensabili per la predisposizione del bilancio di previsione per il 2014.
      Il comma 2 contempla, per l'anno 2014, la proroga delle norme che prevedono la determinazione dei trasferimenti erariali a favore delle province, necessari per finanziare i bilanci e, di conseguenza, le funzioni attribuite. La norma opera limitatamente alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna, in quanto – in ragione della speciale autonomia regionale – non ha trovato applicazione in queste regioni il «federalismo provinciale» di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, non sono attribuite risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e sono dovuti ancora importi a titolo di trasferimenti erariali.

Art. 11 – (Relazione fine mandato sindaci e presidenti delle province).

      L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede che i sindaci e i presidenti di provincia predispongano una relazione di fine mandato, certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e destinata ad essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente qualche settimana prima delle elezioni, in modo che la campagna elettorale si svolga sugli effettivi dati di bilancio. Si tratta di uno strumento molto utile, che potenzia la cosiddetta accountability.
      Tuttavia, nella normativa vigente sono anzitutto previsti termini eccessivamente ristretti per la sua predisposizione, invio e pubblicazione sul sito. Con la norma in esame si provvede a rideterminarli assegnando più tempo agli organi degli enti interessati per assolvere ai relativi adempimenti. Si prevede in particolare che la relazione di fine mandato sia sottoscritta dall'organo politico dell'ente locale non oltre il sessantesimo giorno, anziché il novantesimo giorno, antecedente la data di scadenza del mandato. Essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale non oltre i quindici giorni successivi, anziché dieci giorni, e deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti nei tre giorni successivi, anziché entro i dieci giorni dalla sottoscrizione da parte dell'organo politico. Infine, entro sette giorni dalla data di certificazione della relazione di fine mandato da parte dell'organo di revisione, essa deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale della Corte dei conti.
      In caso di scioglimento anticipato dell'ente locale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione avvengono entro venti giorni, anziché entro quindici giorni, dal provvedimento di indizione delle elezioni, e nei tre giorni successivi esse devono essere trasmesse alla sezione regionale della Corte dei conti e pubblicate sul

sito istituzionale dell'ente locale entro e non oltre sette giorni dalla data di certificazione da parte dell'organo di revisione, anziché entro il giorno successivo dal ricevimento del rapporto da parte del Tavolo interistituzionale.
      Infatti, secondo la normativa attualmente vigente, la relazione di fine mandato deve essere controllata e certificata, oltre che dagli ordinari organi di controllo a ciò preposti come la Corte dei conti, anche da un Tavolo interistituzionale da istituire all'interno della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un adempimento che, da un lato, aggrava notevolmente il procedimento per gli enti locali, dall'altro prevede termini per il Tavolo interistituzionale sostanzialmente impossibili da rispettare, perché entro venti giorni dalla recezione il Tavolo interistituzionale dovrebbe provvedere a controllare e verificare la rispondenza delle informazioni indicate in ogni singola relazione con i dati in possesso della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
      A ciò si aggiunga che a primavera 2014 andranno ad elezioni circa 4.000 comuni (esattamente 4.070), con l'obbligo per il Tavolo di verificare oltre 200 relazioni al giorno e di redigere un parere sulla correttezza per ciascuna relazione di fine mandato, destinato ad essere pubblicato nel sito internet di ciascun comune o provincia assieme alla relazione stessa. La relazione del Tavolo interistituzionale avrebbe quindi un peso molto rilevante sia nel corso della campagna elettorale sia successivamente, per il conseguente confronto della stessa con la relazione di inizio mandato del sindaco subentrante (articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, inserito dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Tuttavia, all'assunzione di una grave responsabilità da parte del Tavolo interistituzionale non corrispondono i necessari strumenti operativi e cognitivi per effettuare in tempi così ristretti il controllo sulla veridicità delle informazioni e dei dati ivi indicati.
      Si è quindi provveduto ad eliminare l'obbligo di trasmissione e di controllo da parte del Tavolo interistituzionale, senza escludere la comunicazione alla Corte dei conti, attualmente prevista, e la pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune o della provincia, parimenti prevista, entro i sette giorni successivi alla certificazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale.

Art. 12 – (Contributo straordinario).

      Le incertezze interpretative sul primo anno di attribuzione del contributo straordinario decennale stanno ostacolando il procedimento di fusione tra comuni. Ciò nonostante, a decorrere dal gennaio 2014, sono state approvate ben 26 fusioni che hanno portato alla soppressione di 62 comuni. Per fare chiarezza sulla decorrenza dei contributi statali e permettere la corretta pianificazione dei bilanci dei nuovi comuni sorti dalla fusione, si rende indispensabile prevedere che il contributo di cui al comma 3 dell'articolo 15 del TUEL sia corrisposto a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo, ad eccezione delle fusioni che decorrono dal mese di gennaio, per le quali il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

Art. 13 – (Isole minori).

      La norma si propone di risolvere la problematica relativa all'utilizzo dei finanziamenti attribuiti al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo per le isole minori, per l'annualità 2008, per un importo di euro 654.524,71, e per l'annualità 2009, per euro 766.496,42.
      Invero, la situazione dell'isola di Lampedusa dovuta all'imponente afflusso di immigrati e alla continua necessità di interventi per assicurare il primo sostegno

durante gli sbarchi e i salvataggi, ha impedito al comune di realizzare gli interventi già programmati e approvati.
      La valutazione della necessità di riassegnare le somme alle più urgenti finalità legate all'emergenza e a sostegno anche della popolazione civile dell'isola, che soffre ugualmente delle conseguenze legate all'immigrazione, rende opportuna la norma proposta. Va segnalato che in assenza della norma, in mancanza di utilizzo delle somme per le finalità a suo tempo individuate, a fronte dell'oggettiva impossibilità del comune nel momento attuale di procedere alla realizzazione delle opere, vi sarebbe l'obbligo per l'Amministrazione di procedere alla revoca delle somme.

Art. 14 – (Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale).

      La norma interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
      Giova ricordare che il predetto articolo 1, comma 730, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha modificato la disciplina del Fondo di solidarietà comunale, introducendo nell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 il comma 380-quater, a tenore del quale, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere redistribuito tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per tale quota del Fondo, da attribuire in base ai fabbisogni standard, non operano i criteri di riparto «ordinari» del Fondo medesimo, come identificati alla lettera b) del comma 380-ter del medesimo articolo.
      La norma di cui alla lettera a) sostituisce il citato comma 380-quater: viene sostanzialmente riprodotta la disposizione di cui al comma 380-quater, aggiungendo le capacità fiscali quale ulteriore criterio per operare la redistribuzione tra i comuni della quota del 10 per cento del Fondo di solidarietà comunale.
      Ne deriva, pertanto, che la predetta quota del 10 per cento del Fondo dovrà essere redistribuita tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla COPAFF, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
      Per la quota del Fondo da attribuire in base ai predetti parametri, non troveranno applicazione i criteri «ordinari» di riparto del Fondo come individuati dalla lettera b) del comma 380-ter del medesimo articolo.
      Inoltre, la disposizione di cui alla lettera b) inserisce un ulteriore comma 380-quinquies, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 380-quater (ossia del riparto del 10 per cento del Fondo in base alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard), i criteri e le modalità di attuazione siano stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, si prevede che le risorse corrispondenti siano distribuite, per l'anno 2014, con la medesima metodologia applicata per il riparto dell'intero Fondo di solidarietà, come disciplinata dal comma 380-ter del medesimo articolo 1 della legge n. 228 del 2012, e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater e, quindi, in base alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard approvati dalla COPAFF.

Art. 15 – (Province di nuova istituzione).

      La disposizione in esame è finalizzata a non penalizzare le province madri che nel 2009 hanno ceduto parte del proprio territorio per l'istituzione di nuove province; conseguentemente, la norma chiarisce che per le province che nel 2009 sono state

interessate dallo scorporo di province di nuova istituzione, l'obiettivo del patto di stabilità interno è calcolato assumendo a riferimento la spesa corrente del biennio 2010-2011, anziché del triennio 2009-2011. In tal modo non è considerata la spesa corrente del 2009 atteso che la stessa risulta non più rappresentativa della spesa corrente della nuova provincia.

Art. 16 – (Disposizioni concernenti Roma Capitale).

      Il comma 1 demanda al comune di Roma Capitale la predisposizione di un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale.
      I commi 2 e 3 mirano a prevedere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio del comune di Roma Capitale. Il predetto piano, nonché i piani pluriennali per il rientro dei crediti di cui al comma 5, sono soggetti al parere obbligatorio del tavolo interistituzionale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che ne verifica, altresì, l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri, ove già determinati, connessi al ruolo di capitale della Repubblica.
      Al comma 4 si prevede, inoltre, che il piano triennale per la riduzione del disavanzo sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina.
      Il comma 5 detta alcune disposizioni volte a regolare i rapporti finanziari di Roma Capitale e la gestione commissariale.
      La norma in esame, in particolare, modificando il comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è volta ad autorizzare il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ad inserire nella massa passiva di cui al documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri dello stesso comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.
      Si prevede altresì che il comune di Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento citato, verso le società dalla medesima partecipate, anche in via compensativa con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al medesimo documento, il comune di Roma Capitale può avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dei crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate.
      Il Commissario straordinario è autorizzato ad iscrivere nella massa passiva le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008, che ammontano a circa 570 milioni di euro, al netto delle somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa e al fine del loro reintegro a favore del comune di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità dello stesso.
      Infine, si prevede che le somme di cui al medesimo comma 5 non siano considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Art. 17 – (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale).

      Il comma 1 dispone il pagamento di 13,4 milioni di euro nell'anno 2014, in

favore della società Trenitalia Spa per il servizio di trasporto ferroviario nella regione Valle d'Aosta in relazione ai servizi resi nel periodo compreso tra gennaio 2014 e luglio 2014.
      Il comma 2, al fine di risolvere il problema inerente al pagamento del servizio di trasporto ferroviario svolto negli anni pregressi prevede, che laddove l'intesa tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, il gestore del servizio ferroviario provveda alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Si precisa che il pagamento del servizio, a decorrere dal 31 luglio 2014, a carico della regione Valle d'Aosta, è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.
      Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.
      Ai sensi del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle regioni a statuto speciale e dei servizi indivisi, è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.
      Il comma 5, al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro dal disavanzo accertato, predisposto dal Commissario ad acta incaricato dell'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vieta di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale, né sulla quota dell'anticipazione attribuita alla regione Campania ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, né sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, né sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 18 – (Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798).

      La norma è volta a limitare, per l'anno 2014 e a favore dei comuni assegnatari dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984, talune sanzioni derivanti dal mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

Art. 19 – (Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica).

      La disposizione di cui al comma 1 proroga di un mese il termine del 28 febbraio, posto dalla legge di stabilità per il 2014, per la prosecuzione dei contratti in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari. Pertanto, fino al 31 marzo 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP, acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Fino alla stessa data, nei territori in cui la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 31 marzo 2014.
      Tale proroga si rende necessaria per consentire di risolvere i problemi connessi

alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari di molte istituzioni scolastiche ed educative statali e i connessi problemi occupazionali, derivanti dal superamento del precedente sistema di affidamento, con il passaggio alle imprese vincitrici delle gare CONSIP.
      Il comma 2 proroga al 30 aprile 2014 il termine previsto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.
      Invero, l'articolo 18, commi 8-ter e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto l'attivazione di una procedura d'urgenza per interventi in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, stanziando al riguardo 150 milioni di euro, ripartiti tra le regioni sulla base del numero di edifici scolastici presenti sul territorio, del numero di alunni e della situazione del patrimonio edilizio scolastico.
      La norma ha individuato tempi ristretti e modalità operative: gli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico hanno presentato alle rispettive regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.
      Le regioni hanno presentato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 ottobre 2013 le graduatorie dei progetti ad esse pervenuti.
      Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto n. 906 del 5 novembre 2013, ha provveduto ad assegnare le risorse agli enti locali utilmente inseriti nelle graduatorie regionali, ad eccezione della regione Puglia per la quale il competente tribunale amministrativo regionale aveva già disposto la sospensiva della graduatoria regionale.
      La norma primaria aveva anche definito un termine ultimo per l'affidamento dei lavori in questione da parte degli enti locali competenti, fissato al 28 febbraio 2014, pena la revoca dei finanziamenti previsti.
      La proroga si rende necessaria in quanto su 692 interventi finanziabili, alla data del 27 febbraio 2014 sono pervenute al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca solo n. 210 comunicazioni di avvenuto affidamento dei lavori, pari a circa 28 milioni su un finanziamento complessivo di 150 milioni di euro.
      Tale proroga di due mesi, al 30 aprile 2014, costituisce quindi una misura eccezionale che, anche in considerazione dell'importanza di intervenire sulla materia dell'edilizia scolastica, non intende interrompere, con la revoca dei finanziamenti, una procedura già proficuamente iniziata ovvero in fase di completamento, evitando così di mettere in difficoltà la maggior parte degli enti locali coinvolti che hanno già avviato le procedure di gara, ma che non riescono a concluderle nel termine del 28 febbraio 2014.
      Tutto ciò fermo restando il termine del 31 dicembre 2014 previsto per il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti per permettere loro di effettuare i dovuti pagamenti.

Art. 20 – (Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009).

      Il comma 1 rende non applicabili al comune dell'Aquila – per l'esercizio finanziario 2013 – le vigenti sanzioni previste per il caso di non rispetto del patto di stabilità interno.
      Il comma 2 rende non applicabili – per l'anno 2014 – nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del «cratere» diversi dall'Aquila (il riferimento è ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009) e nella provincia dell'Aquila, le riduzioni al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo perequativo, disposte in via generale per comuni e province dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Finalità esplicita è quella di concorrere

ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario dei predetti enti.
      Il provvedimento reca alcune disposizioni, in particolare quelle di cui agli articoli 3, comma 4, 4, 11, 18, 19, 20 di contenuto sostanzialmente identico a quelle già contenute negli articoli 4, 6, 8, comma 1, capoverso 1-ter, 9, 16, commi 4 e 5, 17, dell'atto Senato n. 1322 recante disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Tali disposizioni, il cui contenuto si presenta intrinsecamente omogeneo a quello del decreto-legge, sono state inserite nel testo in ragione della particolare urgenza e indifferibilità della loro adozione, che esige un'entrata in vigore incompatibile con i tempi di approvazione dell'atto Senato n. 1322.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).
Art. 1.
(Disposizioni in materia di TARI e TASI).

        La disposizione di cui alla lettera a) modifica il comma 677 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, prevedendo che, relativamente all'anno 2014, i comuni hanno la facoltà di deliberare un incremento dell'aliquota massima TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Trattandosi di una facoltà per i comuni non si ascrivono effetti ulteriori rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica alla legge n. 147 del 2013.

        La disposizione di cui alla lettera b) modifica il comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 relativamente alle modalità di versamento della TASI. In particolare, viene previsto che tale imposta debba essere versata unicamente mediante F24 o bollettino di conto corrente postale cui applicare le stesse disposizioni dei versamenti unitari. Viene, quindi, eliminata la possibilità di utilizzare le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

        Al riguardo, non si ascrivono effetti, trattandosi di una norma che modifica le sole modalità di pagamento, evidenziando, comunque, che la disposizione risulta funzionale ad una migliore rendicontazione e monitoraggio degli effetti di gettito.

        Relativamente alla lettera c), si modifica il comma 691 dell'articolo 1 della legge di stabilità in materia di affidamento da parte dei comuni del servizio di riscossione della TASI e della TARI. In particolare, si limita la possibilità di affidamento diretto a quello della sola TARI in favore dei soggetti che risultano affidatari, alla data del 31 dicembre 2013, del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione TARES. In merito non si ascrivono effetti finanziari.

        Con riferimento alla lettera d) della disposizione in esame, si prevede l'incremento, per 125 milioni di euro, della dotazione originaria di 500 milioni di euro del fondo di cui al comma 731 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 e la contestuale eliminazione del relativo vincolo di destinazione. Tale fondo era, infatti, originariamente finalizzato a finanziare l'introduzione di detrazioni TASI a favore delle abitazioni principali. Pertanto, il predetto contributo sarà attribuito ai comuni mediante l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, secondo una metodologia da adottare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

        Alla copertura del predetto maggior onere di 125 milioni di euro, si provvede, ai sensi del comma 2, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        La norma di cui al comma 3 è diretta a estendere alla TASI le esenzioni previste per l'IMU relative agli immobili posseduti dallo Stato, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Inoltre viene disposta l'applicazione ai fini TASI delle esenzioni già previste ai fini IMU, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 in materia di ICI.

        Relativamente agli effetti finanziari, si evidenzia che la stima del gettito TASI ad aliquota di base, contenuta nella relazione tecnica di cui alla legge di stabilità 2014, è stata effettuata considerando solo le fattispecie imponibili ai fini IMU. Le tipologie di immobili esentate con la proposta in esame non risultano pertanto incluse nella base imponibile del gettito della TASI previsto e pertanto alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

        Il comma 4 prevede l'applicazione della procedura prevista dai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, in materia di errati versamenti IMU, a tutti i tributi locali. Conseguentemente, vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi enti dovuti agli eventuali erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi al contribuente. Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di interventi finalizzati a disciplinare le modalità di regolazione contabile tra i diversi enti locali e lo Stato a seguito di errati versamenti.

Art. 2.
(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

        Il comma 1, lettera a), abroga l'articolo 1, comma 33, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). La disposizione, in particolare, prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, siano obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. Lo stesso obbligo è previsto per gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano, anche attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili. Al riguardo, si evidenzia che la suddetta abrogazione non comporta effetti in termini di gettito, in considerazione del fatto che, in sede di relazione tecnica al provvedimento

originario, alla disposizione che viene abrogata non sono stati ascritti effetti.

        Il comma 1, lettera b), proroga di ulteriori otto mesi, rispetto ai quattro mesi originariamente previsti dall'articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27. La norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

        Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) prevedono la proroga della riscossione delle cartelle esattoriali. Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari, considerato che tali disposizioni da un lato consentono l'effettuazione dei versamenti con l'esclusione degli interessi, dall'altro incentivano i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite. La normativa di proroga può, quindi, essere considerata finanziariamente neutrale.

        La disposizione di cui alla successiva lettera e) chiarisce la corretta applicazione della disciplina TARI in materia di rifiuti speciali assimilati, eliminando il contrasto tra l'attuale formulazione del comma 649 e la norma di cui al successivo comma 661, in materia di riduzioni d'imposta per rifiuti speciali assimilati. Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari.

        Le successive lettere f) e g) chiariscono la definizione del presupposto impositivo della TASI precisando la non applicazione del tributo ai terreni agricoli. Sul punto non si ascrivono effetti in considerazione che le stime indicate in relazione tecnica alla legge n. 147 del 2013 già consideravano l'esenzione dei terreni, già desumibile dal disposto normativo della stessa legge di stabilità 2014.

        Infine, la lettera h) rimodula la disciplina TASI in materia di esenzioni e riduzioni d'imposta. Al riguardo, non si ascrivono parimenti effetti finanziari.

Art. 3.
(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie).

        Le disposizioni in esame, concernenti le procedure di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali, non determinano effetti finanziari, in quanto di mera natura ordinamentale.

Art. 4.
(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

        Alla norma non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale volta ad assicurare, comunque, il recupero di risorse finanziarie indebitamente erogate in sede di contrattazione integrativa ed al

superamento di alcune criticità applicative nell'utilizzo dei relativi fondi adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi.
Art. 5.
(Mutui enti locali).

        La norma non determina effetti finanziari, in quanto di carattere ordinamentale. In particolare, non determina incremento del debito pubblico, considerato che la possibilità di ricorso a nuovo debito trova il limite nell'importo del debito rimborsato nell'esercizio precedente. Infine, restano fermi gli obiettivi del patto di stabilità interno.

Art. 6.
(Contabilizzazione IMU).

        La disposizione, concernente la contabilizzazione dell'IMU al netto della quota trattenuta dall'Agenzia delle entrate e destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, non determina effetti finanziari, in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 7.
(Verifica gettito IMU anno 2013).

        La proposta in esame prevede che entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze effettui una verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, sulla base di una metodologia da adottare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Tale verifica dovrà assicurare una più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del Fondo medesimo.

        Le variazioni delle assegnazioni, conseguenti alla predetta verifica, saranno determinate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo 2014.

        La disposizione non determina oneri per il bilancio statale, in quanto la revisione dell'IMU ivi prevista deve necessariamente avvenire ferma restando la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Art. 8.
(Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014).

        La norma non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'anticipazione ivi prevista è concessa a

valere sulla dotazione per l'anno 2014 del Fondo di solidarietà comunale già disponibile sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali).

        La proposta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto vengono confermati, anche per il 2014, gli stessi importi delle riduzioni applicate per l'anno 2013.

Art. 10.
(Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio).

        Il comma 1 conferma anche per il 2014 i criteri di attribuzione alle province del fondo sperimentale di riequilibrio e dei tagli per la revisione della spesa, consentendo la rapida conoscenza delle risorse attribuite dallo Stato, indispensabili per la predisposizione del bilancio di previsione del 2014. Il relativo allegato 1 recepisce anche quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, che esclude la Provincia dell'Aquila dai predetti tagli, fermo restando il complessivo importo degli stessi.

        Il comma 2 contempla, per l'anno 2014, la proroga delle norme che prevedono la determinazione dei trasferimenti erariali a favore delle province delle Regioni siciliana e Sardegna, necessari per finanziare i bilanci e, di conseguenza, le funzioni attribuite.

        La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.
(Relazione fine mandato sindaci e presidenti delle province).

        La norma, riguardante le procedure di predisposizione delle relazioni di fine mandato degli enti locali, non determina effetti finanziari, in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 12.
(Contributo straordinario).

        La norma non comporta oneri in quanto i contributi annuali sono riconosciuti nei limiti dello stanziamento disponibile. In particolare, la modifica permette di utilizzare lo stanziamento di 30 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 147 del 2013, che, diversamente, andrebbero in economia.

Art. 13.
(Isole minori).

        La norma prevede che il finanziamento attribuito al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13, venga interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del comune per far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana. La norma non comporta oneri, in quanto le somme destinate al comune di Lampedusa e Linosa sono iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e riferite a progetti non realizzati. In particolare, permette di utilizzare lo stanziamento indicato relativo al riparto del Fondo di sviluppo delle isole minori rifinalizzando le risorse.

Art. 14.
(Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale).

        La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto finalizzata a prevedere un diverso criterio di distribuzione del 10 per cento del Fondo di solidarietà comunale, che deve tener conto sia dei fabbisogni standard che delle capacità fiscali.

Art. 15.
(Province di nuova istituzione).

        La disposizione in esame è finalizzata a non penalizzare le province madri che nel 2009 hanno ceduto parte del proprio territorio per l'istituzione di nuove province; conseguentemente, la norma chiarisce che per le province che nel 2009 sono state interessate dallo scorporo di province di nuova istituzione, l'obiettivo del patto di stabilità interno è calcolato assumendo a riferimento la spesa corrente del biennio 2010-2011, anziché del triennio 2009-2011. In tal modo non è considerata la spesa corrente del 2009 atteso che la stessa risulta non più rappresentativa della spesa corrente della nuova provincia. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.
(Disposizioni concernenti Roma Capitale).

        La norma di cui al comma 5 prevede che siano inseriti nella massa passiva della gestione commissariale di Roma Capitale:

            30 milioni di euro, quali eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008;

            le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai fini del loro reintegro a favore del comune di Roma Capitale (570 milioni di euro), al netto delle somme a qualsiasi titolo già inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa passiva (485 milioni di euro), per un ammontare pari a 85 milioni di euro.

        Ciò premesso, si rappresenta che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le predette risorse (complessivamente pari a 115 milioni di euro) non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Inoltre, l'incremento della massa passiva della gestione commissariale non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che il contributo annuo statale per il finanziamento della predetta massa resta determinato nell'importo di 350 milioni di euro annui.

Art. 17.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale).

        Va considerato che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente accordo fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010, come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il trasferimento delle competenze in materia di trasporto pubblico locale su ferro avrebbe dovuto completarsi in modo da poter garantire l'assunzione dell'impegno finanziario a carico della regione per il corrispettivo dei servizi espletati nel suo territorio.

        A causa del mancato trasferimento in parola, la società Trenitalia ha continuato ad erogare i servizi sulla base del Contratto 2004-2005 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cumulando crediti per 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 a fronte di servizi regolarmente erogati e non pagati.

        La norma ha lo scopo di accelerare la conclusione delle procedure di trasferimento entro il 31 luglio 2014, secondo gli impegni presi nell'accordo dell'11 novembre 2010 dalla regione Valle d'Aosta e le successive norme di legge, al fine di interrompere l'aggravarsi di questa situazione che comporterebbe inevitabilmente l'interruzione del servizio.

        Per perseguire l'obiettivo predetto lo Stato concorre con il pagamento dell'importo di 13,4 milioni di euro per l'anno 2014 da versare direttamente alla società Trenitalia a fronte dei servizi resi fino alla conclusione delle procedure di trasferimento delle funzioni, per il periodo 1 gennaio-31 luglio 2014.

        Al relativo onere si provvede quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva

e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

        La disposizione prevede, pertanto, che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 sia posto a carico della regione Valle d'Aosta e viene confermata l'esclusione dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.

        È prevista, altresì, la possibilità di erogare direttamente a Trenitalia le risorse già impegnate per l'anno 2013, relative ai servizi resi alle regioni a statuto speciale e per i servizi indivisi, sulla base della clausola di continuità, contenuta nel contratto. La disposizione non comporta effetti trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 18.
(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798).

        La norma in esame prevede che ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno 2013, nel corso del 2014, non si applica la sanzione che vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, mentre la sanzione relativa alla riduzione del fondo di solidarietà comunale si applica nel limite del 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. Conseguentemente, tale disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica, in quanto opera l'attenuazione delle sanzioni.

Art. 19.
(Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica).

        Il primo periodo del comma 1 prevede un incremento di spesa per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altri ausiliari in circa 3.500 istituzioni scolastiche, in deroga al limite di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Detta deroga agisce nel limite, ai sensi del secondo periodo, della maggiore spesa di euro 20 milioni per il mese di marzo 2014. A detta spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, iscritta nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006. Sull'autorizzazione in questione non gravano debiti ed è possibile ridurla per l'esercizio finanziario 2014 trattandosi di fondi che sono ripartiti con decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base delle risorse a disposizione.

        Il comma 2 ha natura procedurale, disponendo il differimento al 30 aprile 2014 del termine del 28 febbraio 2014 previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 69 del 2013 per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 8-ter del medesimo articolo, e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.
(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009).

        Il comma 1 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno non sono scontate nelle previsioni tendenziali.

        Il comma 2 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la mancata applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 per l'anno 2014 nei confronti del comune dell'Aquila, degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e della provincia dell'Aquila deve avvenire fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
      2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014.
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonché per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria dei medesimi;

        Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Disposizioni in materia di TARI e TASI).

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta

TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

            b) il comma 688 è sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.»;

            c) il comma 691 è sostituito dal seguente: «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

            d) il comma 731 è sostituito dal seguente: «731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.».

        2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

        4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

Art. 2.
(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono appartate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 33 è abrogato;

            b) al comma 569 le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

            c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 marzo 2014»;

            d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 marzo 2014» e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 aprile 2014»;

            e) al comma 649 l'ultimo periodo è soppresso;

            f) il comma 669 è sostituito dal seguente «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;

            g) il comma 670 è abrogato;

            h) al comma 679 la lettera f) è soppressa.

Art. 3.
(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie).

        1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

        «Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese».

        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

        «573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto Testo Unico.».

        3. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

        4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        «1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».

Art. 4.
(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

        1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

        2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

        3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 5.
(Mutui enti locali).

        1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 6.
(Contabilizzazione IMU).

        1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7.
(Verifica gettito IMU anno 2013).

        1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:

        «729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo

previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

        729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

        729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.».

Art. 8.
(Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014).

        1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali).

        1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

Art. 10.
(Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio).

        1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

        2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

Art. 11.
(Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province).

        1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

        «2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

        3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della

provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».
Art. 12.
(Contributo straordinario).

        1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è erogato a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

Art. 13.
(Isole minori).

        1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

Art. 14.
(Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale).

        1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 380-quater è sostituito dal seguente: «380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota

del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.»;

            b) dopo il comma 380-quater è inserito il seguente: «380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.».

Art. 15.
(Province di nuova istituzione).

        1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.».

Art. 16.
(Disposizioni concernenti Roma Capitale).

        1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

        2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

            a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

            b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

            c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

            d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

            e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

        3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 e sono determinati la natura e l'entità della massa debitoria.

        5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella

massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.».
Art. 17.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale).

        1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.

        2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

        5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

Art. 18.
(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798).

        1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Art. 19.
(Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica).

        1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, è incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

        2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014».

Art. 20.
(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009).

        1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

        2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

Articolo 21.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 6 marzo 2014.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.
Alfano, Ministro dell'interno.
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

ALLEGATO 1
(Articolo 10, comma 1)

Provincia
Anno 2014
AGRIGENTO 6.309.436
ALESSANDRIA 11.090.439
ANCONA 10.613.324
AREZZO 8.732.333
ASCOLI PICENO 4.929.274
ASTI 5.370.186
AVELLINO 7.962.256
BARI 30.125.857
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 7.243.728
BELLUNO 5.160.365
BENEVENTO 6.967.338
BERGAMO 15.187.126
BIELLA 4.764.707
BOLOGNA 20.018.556
BRESCIA 21.228.877
BRINDISI 9.966.073
CAGLIARI 16.619.769
CALTANISSETTA 5.416.452
CAMPOBASSO 8.190.033
CARBONIA-IGLESIAS 3.861.369
CASERTA 17.682.418
CATANIA 26.605.724
CATANZARO 14.005.792
CHIETI 7.757.366
COMO 11.176.134
COSENZA 14.905.603
CREMONA 7.137.419
CROTONE 5.599.452
CUNEO 14.190.484
ENNA 3.312.504
FERMO 2.960.207
FERRARA 5.953.442
FIRENZE 24.018.671
FOGGIA 12.315.090
FORLÌ-CESENA 7.460.049
FROSINONE 16.998.042
GENOVA 20.257.707
GROSSETO 6.266.195
IMPERIA 4.904.282
ISERNIA 3.691.583
LA SPEZIA 5.118.081
LATINA 13.346.321
LECCE 15.482.196
LECCO 7.960.884
LIVORNO 7.575.953
LODI 5.363.183
LUCCA 10.780.136
MACERATA 7.163.679
MANTOVA 9.244.508
MASSA 4.919.702
MATERA 4.154.843
MEDIO CAMPIDANO 3.613.485
MESSINA 10.428.821
MILANO 53.848.308
MODENA 11.069.091
MONZA E DELLA BRIANZA 8.799.152
NAPOLI 43.732.934
NOVARA 8.548.660
NUORO 5.241.107
OGLIASTRA 2.433.739
OLBIA-TEMPIO 5.206.277
ORISTANO 5.354.321
PADOVA 14.266.771
PALERMO 25.861.029
PARMA 8.985.546
PAVIA 13.449.267
PERUGIA 12.939.020
PESARO E URBINO 10.785.563
PESCARA 5.946.576
PIACENZA 8.476.195
PISA 12.682.941
PISTOIA 4.742.177
POTENZA 16.020.608
PRATO 6.381.401
RAGUSA 6.071.930
RAVENNA 6.282.730
REGGIO CALABRIA 12.823.780
REGGIO EMILIA 9.927.689
RIETI 6.573.931
RIMINI 6.733.372
ROMA 79.332.441
ROVIGO 4.033.488
SALERNO 28.283.796
SASSARI 9.027.167
SAVONA 6.856.430
SIENA 10.561.909
SIRACUSA 10.452.508
SONDRIO 4.370.112
TARANTO 12.101.354
TERAMO 5.641.401
TERNI 4.749.010
TORINO 39.391.981
TRAPANI 8.055.923
TREVISO 15.246.615
VARESE 15.433.375
VENEZIA 15.941.283
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 6.793.328
VERCELLI 6.101.547
VERONA 13.604.320
VIBO VALENTIA 5.139.635
VICENZA 15.008.825
VITERBO 8.581.983
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