Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1932 |
1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare la vendita e il consumo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati, anche al fine di tutelare il diritto alla salute mediante una più accurata prevenzione primaria di carattere alimentare.
2. Ai fini e per gli effetti della presente legge per farine di grano duro non raffinate o integre si intendono le farine ottenute senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.
3. Per la semola di grano duro restano fermi le caratteristiche e i limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.
1. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione e da enti da essa controllati o partecipati, ovvero promossi dalle province e dai comuni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo prevalente, rispetto ad altri prodotti, di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati, in particolare pane e pasta.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi di ristorazione scolastica e ospedaliera
1. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti di cui alla presente legge e di distinguere tali prodotti da quelli integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschello, è obbligatorio riportare nell'etichetta delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivate, oltre a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
3. Le regioni dispongono adeguati controlli sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.