Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1932


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
L'ABBATE, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUPO, PARENTELA, SCAGLIUSI, LOMBARDI, RIZZO, DE LORENZIS, D'AMBROSIO, MICILLO, GRECO, PASTORELLI
Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo
Presentata l'8 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Ad oggi, i consumatori italiani sono costretti ad accettare che gli alimenti meno costosi siano quasi sempre quelli meno salutari e più raffinati, ovvero prodotti industriali con innumerevoli ingredienti in etichetta, tali da renderla incomprensibile. È il caso dei prodotti etichettati come integrali (quali pane, pasta, fette biscottate, cracker, prodotti da forno, biscotti e dolci) ma che, per la maggior parte, sono prodotti con farina raffinata industrialmente (la cosiddetta «00») a cui è aggiunta una crusca devitalizzata e finemente macinata, ossia un residuo della lavorazione di raffinazione. Una lavorazione facilmente identificabile, ad esempio, nel pane che è contraddistinto da un colore chiaro (la farina raffinata) ed è inframmezzato da punti scuri (la crusca aggiunta). Questi farinacei prodotti con farine bianche raffinate arricchite di crusca sono privi del germe e non dispongono di tutte le migliaia di sostanze che cooperano per garantire il massimo assorbimento dei nutrienti, la massima digeribilità e la massima protezione contro le malattie che le farine di grano duro non raffinate (le «integre») possono garantire come testimoniato da recenti studi scientifici.
      Con questa proposta di legge si mira, dunque, a differenziare i prodotti alimentari realizzati totalmente con farine di grano duro non raffinate, incentivandone la vendita e il consumo ed informando opportunamente il consumatore attraverso la dicitura «farine integre».
      Con l'articolo 1 è definita questa tipologia di farine, che devono essere ottenute senza alcun processo di raffinazione per separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.
      Per incentivare la vendita e il consumo di farine integre si punta a introdurle, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nei menù della ristorazione scolastica e ospedaliera, mentre nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari, emanati dai singoli enti territoriali, il loro inserimento può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione.
      Al contempo, gli stessi punti vendita dislocati nel territorio che propongono i prodotti alimentari di questa tipologia di farine informeranno i consumatori, mediante apposizione di una specifica locandina, sui princìpi nutritivi e sugli effetti sulla salute derivanti dall'utilizzo di farine integre o non raffinate e dei prodotti da esse derivati.
      Per una maggior tutela e per un'informazione completa del consumatore, è obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano, distinguendolo dai prodotti alimentari integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschello.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare la vendita e il consumo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati, anche al fine di tutelare il diritto alla salute mediante una più accurata prevenzione primaria di carattere alimentare.
      2. Ai fini e per gli effetti della presente legge per farine di grano duro non raffinate o integre si intendono le farine ottenute senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.
      3. Per la semola di grano duro restano fermi le caratteristiche e i limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

Art. 2.
(Disposizioni per incentivare la vendita e il consumo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati).

      1. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione e da enti da essa controllati o partecipati, ovvero promossi dalle province e dai comuni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo prevalente, rispetto ad altri prodotti, di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati, in particolare pane e pasta.
      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi di ristorazione scolastica e ospedaliera

pubblici provvedono a integrare i rispettivi menù con prodotti derivanti da farine di grano duro non raffinate o integre, in particolare pane e pasta.
      3. I punti vendita che propongono farine di grano duro non raffinate o integre e prodotti da esse derivati, in particolare pane e pasta, informano, mediante apposizione di una specifica locandina, i consumatori sui princìpi nutritivi e sugli effetti sulla salute derivanti dall'utilizzo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati.
      4. Il contenuto minimo informativo della locandina di cui al comma 3 è stabilito dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto.
Art. 3.
(Etichettatura di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati).

      1. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti di cui alla presente legge e di distinguere tali prodotti da quelli integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschello, è obbligatorio riportare nell'etichetta delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivate, oltre a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
      3. Le regioni dispongono adeguati controlli sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.


      4. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie previste dal presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.
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