Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1948 |
a) in attuazione della «riforma Bassanini», il settore del commercio è stato integralmente disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»);
b) l'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998 stabilisce che «L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale (...)»;
c) l'articolo 30, comma 2, dello stesso decreto legislativo stabilisce che fino all'emanazione delle norme regionali «continuano ad applicarsi le norme previgenti»;
d) non sono più applicabili i commi primo e secondo dell'articolo 121 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 in quanto abrogati dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 2001 e che già in precedenza risultava comunque abrogato dalla legge n. 398 del 1976 (a sua volta abrogata dalla legge n. 112 del 1991) nella parte relativa all'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro presso le autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio del commercio ambulante;
e) non è neppure più applicabile l'articolo 2 della legge n. 112 del 1991 che, per l'ambulante, prescriveva il rilascio di un'autorizzazione comunale subordinato all'iscrizione nell'apposito registro istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ai sensi della legge n. 426 del 1971, perché la legge n. 112 del 1991 è stata abrogata dallo stesso decreto legislativo n. 114 del 1998 (articolo 30, comma 6).
In estrema sintesi, poiché i titoli abitativi per il commercio ambulante sono quelli previsti da disposizioni statali (cioè dal citato articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998), essi sono quelli concessi dal comune ed esistono solo se e in quanto vi sia un'apposita disciplina regionale. Infatti, poiché fino all'emanazione della disciplina regionale non è possibile applicare altre leggi statali previgenti (in quanto tutte abrogate) è
necessario fare riferimento solo alla disciplina delle regioni.a) soggetti privi di titolo abilitativo che utilizzano veicoli di cui sono proprietari ovvero veicoli di proprietà di terzi (talvolta con procura speciale a vendere il veicolo);
b) soggetti che producono una licenza comunale per commercio itinerante B per materia “non alimentare”, talvolta relativa a “materiale ferroso”; le licenze sono rilasciate dal sindaco o da un assessore ma anche dal comandante della polizia municipale. Talvolta, unitamente alla licenza, sono prodotti l'attestato di iscrizione alla CCIAA (registro delle imprese) nel settore “recupero materiali ferrosi” (e simili), la partita IVA e/o altri documenti».
Non di rado, sintetizza il citato documento, i veicoli utilizzati sono di proprietà dei medesimi soggetti ed «esistono imprese che nell'apparente legalità svolgono in modo professionale attività di trasporto dei materiali ferrosi in questione, con numerosi dipendenti e veicoli di proprietà».
Conclude il Dipartimento che, «in assenza di documentazione inequivocabile relativa alla movimentazione dei materiali come sottoprodotto, questi devono ritenersi rifiuti» e in tale caso «è irrilevante la produzione della licenza comunale per il commercio itinerante (attività ambulante di categoria B) per prodotti non alimentari, vi sia o meno il riferimento al materiale ferroso».
Vanno in sostanza esclusi dal disposto degli articoli 212 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 i soli trasporti che siano inquadrabili nell'ambito della disciplina ambulante per cui è rilasciata la licenza e sempre che si tratti di rifiuti relativi ai prodotti per i quali il soggetto è autorizzato al commercio, che perciò perdono sostanzialmente la qualifica di rifiuti perché:
1) è consentito l'acquisto o il ritiro sulla base della licenza (non la mera
raccolta, per strada, di un rifiuto, abbandonato da terzi);2) è consentito il trasporto dal luogo dell'acquisto o del ritiro al luogo di vendita (itinerante), senza manipolazione produttiva e imprenditoriale del bene;
3) è consentita la vendita al dettaglio secondo le disposizioni sulla vendita ambulante.
In definitiva, il senso della norma è di legittimare l'esenzione solo a chi svolge attività di «robivecchi» e attività assimilate e in tal senso va precisata.
La presente proposta di legge è composta da un solo articolo interpretativo dell'articolo 266, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che chiarisce che l'esenzione da registri, MUD e formulari si applica solo ai soggetti che in forza delle disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998 e delle relative disposizioni regionali di attuazione sono autorizzati dal comune al commercio al dettaglio su aree pubbliche di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezionismo non aventi valore storico-artistico. L'esenzione non si applica, invece, all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ovunque prelevati, per il loro successivo conferimento, anche a fronte del versamento di un corrispettivo, a impianti di gestione di rifiuti.
È inoltre prevista una procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo per coloro che intendono effettuare esclusivamente attività di raccolta e trasporto di rottami metallici. L'Albo dovrà definire le condizioni di iscrizione in relazione ai quantitativi annualmente trasportati di rifiuti identificati in base al rispettivo codice del Catalogo europeo dei rifiuti (CER).
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il comma 5 del presente articolo si interpreta nel senso che le disposizioni degli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano esclusivamente a coloro che ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e delle relative disposizioni regionali di attuazione sono autorizzati dal comune al commercio al dettaglio in aree pubbliche di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezionismo non aventi valore storico-artistico. Le disposizioni dei citati articoli 189, 190, 193 e 212 si applicano all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ovunque prelevati, per il loro successivo conferimento, anche a fronte del versamento di un corrispettivo, agli impianti di gestione di rifiuti.
5-ter. L'Albo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità semplificate per l'iscrizione alla categoria 4, classe F), per coloro che intendono effettuare esclusivamente attività di raccolta e trasporto di rottami metallici, definendo specifiche condizioni di iscrizione in relazione ai quantitativi annualmente trasportati di rifiuti identificati in base al rispettivo codice del Catalogo europeo dei rifiuti (CER)».