Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2208 |
Le disposizioni di cui al presente decreto-legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di norme finalizzate alla semplificazione di specifiche tipologie contrattuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), in modo tale da renderli più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo (nazionale e internazionale) nonché di disposizioni finalizzate a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani, a eliminare alcuni adempimenti amministrativi a carico del datore di lavoro in materia di DURC e a stabilire criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle misure previste in caso di ricorso al contratto di solidarietà.
In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, in materia di contratto di lavoro a termine e di contratto di apprendistato, non sono suscettibili di determinare maggiori oneri ovvero maggiori costi per la finanza pubblica, atteso comunque il permanere dei limiti assunzionali in materia di contratti agevolati (apprendistato) previsti dalla normativa vigente (articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011).
L'articolo 3 introduce modifiche all'attuale procedura in materia di requisiti e di modalità operative attraverso cui si realizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui all'articolo 4 introduce un significativo intervento di semplificazione riguardante la cosiddetta «smaterializzazione» del DURC attraverso il superamento dell'attuale sistema che impone ripetuti adempimenti formali alle imprese, pertanto non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Difatti le modalità attraverso le quali si attueranno le misure per la cosiddetta smaterializzazione del DURC dovranno attenersi al principio in base al quale le amministrazioni competenti devono provvedere a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Occorre altresì considerare che, nell'ambito delle amministrazioni maggiormente coinvolte (Istituto nazionale della previdenza sociale e Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro) l'introduzione di modalità telematiche determinerà una notevole semplificazione delle procedure e degli adempimenti di competenza delle strutture attualmente interessate, che potrà portare a significativi risparmi di spesa per i citati Istituti. Inoltre occorre considerare che il decreto ministeriale previsto al comma 2 è volto alla ricognizione puntuale di informazioni già acquisite dagli enti per i fini istituzionali propri degli stessi. La messa a disposizione delle predette informazioni
avverrà attraverso canali di cooperazione applicativa che andranno ad arricchire i sistemi già in esercizio per finalità analoghe. Questa nuova funzione, pertanto, non sarà oggetto di nuovi investimenti finanziari ma potrà essere realizzata nell'alveo dei contratti di assistenza attualmente vigenti, non determinando in tal modo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.La disposizione di cui all'articolo 5 è volta a stabilire specifici criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni già previste a legislazione vigente in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Si prevede che ciò possa avvenire nei limiti delle risorse finanziarie già disponibili. Inoltre l'incremento del limite di spesa nella misura di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto tale somma grava sulla disponibilità complessiva del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Com’è noto, tale Fondo è alimentato da risorse autorizzate nel corso degli anni pregressi e annualmente rifinanziate da specifiche leggi di settore, nonché dalla legge di stabilità. Attualmente le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di specifici interventi straordinari di politica attiva del lavoro intesi a sostenere i livelli occupazionali, mentre la quota di risorse che non risulta destinata a specifici interventi previsti dalla normativa è utilizzata per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga. Pertanto, l'incremento del limite di spesa previsto determinerà una conseguente riduzione della disponibilità complessiva per gli interventi di politica attiva del lavoro, trovando compensazione strutturale nella compressione di interventi discrezionali a carico del citato Fondo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella sussistenza di tali risorse.
1. È convertito in legge il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le modalità attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva;
Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro, nonché di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;2) il comma 1-bis è abrogato;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».
2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto
anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefìci normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. All'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 2014.
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Visto, il Guardasigilli: Orlando.