Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2061 |
a) l'articolo 66, comma 7, del codice prevede l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare un estratto dei bandi di gara in almeno due quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale;
b) l'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 ha disposto che, dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicità si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni nei propri siti informatici, e che, dal 1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale;
c) l'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (legge anticorruzione) ha ribadito l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare nei propri siti web gli atti inerenti a procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, ma ha anche richiamato il rispetto degli obblighi di pubblicità cartacea previsti dal codice;
d) l'articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012 (decreto sviluppo-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha infine previsto a carico delle imprese aggiudicatarie, a partire dal 1 gennaio 2013, un obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei bandi di gara sui quotidiani nazionali e locali. Più precisamente, prevede che le spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del codice sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Risulta evidente che le diverse disposizioni intervenute avrebbero come minimo bisogno di un ulteriore intervento normativo che le coordini, anche in linea con le
misure di semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa. In questa direzione si è espressa anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con l'atto di segnalazione n. 1 del 27 marzo 2013, nel quale si legge che l'applicazione delle norme in materia di pubblicità di avvisi e bandi per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è materia che reca con sé importanti implicazioni sulla regolarità delle procedure di gara. La frammentarietà e la mancanza di chiarezza del quadro normativo esposto possono essere all'origine di un ingente contenzioso amministrativo, soprattutto in considerazione dell'obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione introdotto ex lege a carico dell'aggiudicatario. Infine si sottolinea che la previsione normativa che pone a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione, anche se solleva dall'onere di spesa le società appaltatrici, comunque consente una forma ulteriore di finanziamento dell'editoria, ormai desueta, visti i nuovi mezzi di comunicazione, e quindi inefficace.1. La presente legge reca disposizioni finalizzate all'abolizione dell'obbligatorietà di pubblicizzazione degli avvisi e dei bandi pubblici per estratto in almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire forme alternative di pubblicizzazione più efficaci e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica da destinare ai comuni, con l'obiettivo di istituire o potenziare servizi integrativi nell'ambito della formazione scolastica e universitaria.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente: «Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e nei relativi siti informatici alla sezione «bandi e avvisi di gara»;
b) il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 è soppresso.
1. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge sono trasferite ai comuni, che le gestiscono in economia, in deroga al patto di stabilità interno, per le seguenti finalità:a) promuovere la realizzazione di percorsi di potenziamento dell'offerta formativa in orario extrascolastico presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, situate nel territorio del comune;
b) potenziare la disponibilità e la fruibilità dei libri di testo nelle scuole primarie e secondarie in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
c) potenziare il sistema degli asili-nido in conformità con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, anche in rete attraverso la loro gestione coordinata o in forma associata con altri comuni;
d) stipulare convenzioni per il trasporto pubblico a vantaggio degli studenti di scuole aventi sede nel territorio comunale e di università;
e) sviluppare i servizi di ristorazione scolastica in conformità con gli appositi programmi di educazione alimentare, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
f) realizzare e potenziare la rete delle biblioteche.