Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2042 |
1. Al fine di realizzare i princìpi di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini è istituito il servizio civile obbligatorio, quale modalità non armata di difesa della Patria ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 il servizio civile obbligatorio è prestato nei seguenti settori:
a) tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, storico, artistico e culturale del Paese;
b) tutela della salute;
c) protezione civile;
d) istruzione, integrazione e assistenza sociale;
e) cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, con i Paesi dell'Unione europea e i Paesi dell'Unione per il Mediterraneo mediante la partecipazione a progetti di promozione sociale, culturale, sanitaria e ambientale.
1. Tutti i cittadini, di sesso maschile o femminile, tra il sedicesimo il ventiseiesimo anno di età hanno l'obbligo di svolgere il servizio civile obbligatorio.
2. La durata del servizio civile obbligatorio è di sei mesi; il servizio è retribuito con un importo mensile non superiore al compenso mensile corrisposto al volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate.
3. L'importo totale erogato al cittadino che presta servizio civile obbligatorio è detraibile fiscalmente da parte dell'ente accreditato erogatore.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare il servizio civile obbligatorio secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i cittadini prestano il servizio civile obbligatorio presso le regioni o gli enti regionali con competenza in ambito culturale, sociale, ambientale a esse collegati, gli enti locali, le associazioni di protezione civile o ambientale, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore riconosciute, preferibilmente nella provincia o comunque nella regione di residenza;
b) le regioni, gli enti locali, le associazioni di protezione civile, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore, per i propri settori di competenza, rientranti tra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1, richiedono l'assegnazione di cittadini che prestano il servizio civile obbligatorio;
c) i cittadini possono esprimere la loro preferenza per un determinato settore fra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1; tale preferenza, non vincolante, è valutata ed eventualmente accolta sulla base della ricettività del settore medesimo;
d) indicazione delle cause ostative che motivano l'impossibilità di esercitare il servizio civile obbligatorio o che ne motivano il rinvio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite la Consulta nazionale degli enti di servizio civile, le associazioni del terzo settore e le organizzazioni non governative.
1. I cittadini che optano per il servizio militare volontario o per il servizio civile volontario, nelle forme e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia, sono esentati dallo svolgimento del servizio civile obbligatorio.
1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per il servizio civile obbligatorio, con una dotazione da determinare con un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze.