Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1917 |
1. È istituita l'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni, con sede in Roma, di seguito denominata «Autorità».
2. L'Autorità è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria ed esercita le proprie competenze con piena indipendenza. Con regolamenti deliberati dall'Autorità medesima e adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento, il personale e la gestione finanziaria e contabile dell'Autorità, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 4, comma 1. L'Autorità medesima, con proprio regolamento interno, adotta un codice di comportamento nel quale sono stabilite le regole di condotta che i componenti dell'Autorità, i dirigenti e il personale della medesima devono osservare nel periodo di svolgimento dell'incarico o dell'ufficio.
3. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente dell'Autorità è un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima, che è posto fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. Due membri sono nominati dal Presidente della Camera dei deputati e due membri dal Presidente del Senato della Repubblica tra soggetti di indiscussa moralità, indipendenza ed esperienza professionale così individuati: un esperto in economia aziendale, un esperto in appalti pubblici e relativo contenzioso, un esperto in contrattualistica internazionale e un esperto in tecnologie informatiche.
1. L'Autorità vigila sull'economicità dei contratti di cui all'articolo 537-quinquies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e delle relative compensazioni industriali, nonché dei contratti per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma stipulati con controparti nazionali, sulla regolarità delle procedure di stipulazione, sull'efficienza dell'esecuzione e sulla corretta determinazione e applicazione delle compensazioni, quanto alla loro natura e valore.
2. Per i fini di cui al comma 1, l'Autorità:
a) esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti di cui al comma 1 e, nei casi di cui all'articolo 537-quinquies del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sulle compensazioni industriali in essi previste;
b) esprime parere obbligatorio sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali eccedenti complessivamente il 25 per cento dell'importo originariamente previsto e, nei casi di cui all'articolo 537-quinquies del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sulle correlative misure di compensazione.
3. I pareri espressi ai sensi del comma 2 possono enunziare condizioni specificamente indicate.
4. L'Autorità trasmette al Ministro della difesa e alle Commissioni parlamentari competenti i pareri espressi ai sensi del comma 2.
5. Qualora riscontri irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti con i propri rilievi al Ministro della difesa e alle Commissioni parlamentari competenti. Qualora constati che dalla stipulazione o dall'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e dall'applicazione delle relative compensazioni sia derivato danno erariale, l'Autorità trasmette gli atti con i propri rilievi anche alla procura generale presso la Corte dei conti.
1. Nel titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il capo II è inserito il seguente:
Art. 537-quater. – (Procedimento per l'approvazione di contratti relativi a sistemi d'arma). – 1. Gli schemi dei contratti per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni. Per i contratti di cui all'articolo 537-quinquies l'Autorità si
esprime anche sulla congruità delle compensazioni industriali previste. Art. 537-quinquies. – (Obblighi di compensazione industriale nei contratti relativi a sistemi d'arma con controparti estere). – 1. I contratti stipulati con controparti estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate dello Stato devono prevedere gli obblighi di compensazione industriale a carico della controparte estera quale parte integrante dell'offerta contrattuale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, secondo i principi indicati nell'articolo 537-sexies, e sono stabiliti, in particolare, i parametri per la determinazione della rilevanza degli obblighi di compensazione di cui al comma 1 ai fini della sottoscrizione del contratto.
3. Il Ministro della difesa, nell'osservanza delle disposizioni del presente capo e sulla base dei parametri stabiliti ai sensi del comma 2, determina gli obblighi di compensazione da applicare in relazione a ciascun contratto.
Art. 537-sexies. – (Natura e valore delle compensazioni industriali). – 1. Le compensazioni industriali di cui all'articolo 537-quinquies possono essere costituite:
a) da forme di partecipazione alla produzione dei beni o servizi acquistati attraverso unità produttive aventi sede nel territorio nazionale ovvero mediante accordi di co-produzione, conferimento di licenze per la produzione o stipulazione di contratti di sub-fornitura con imprese nazionali;
b) da impegni vincolanti di acquisto di beni e di servizi, definiti d'intesa tra le
parti contraenti e con l'eventuale partecipazione di soggetti terzi, presso imprese nazionali.2. Il valore delle compensazioni industriali, per ciascun contratto, non può essere inferiore all'onere risultante dal medesimo contratto, a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisizione dei beni o servizi che ne costituiscono l'oggetto.
Art. 537-septies. – (Aumento dei costi contrattuali). – 1. Qualora, anche a seguito di successive richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali, i costi di esecuzione di un contratto di cui all'articolo 537-quinquies o di un contratto per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma stipulato con controparti nazionali aumentino in misura eccedente complessivamente il 25 per cento dell'importo originariamente previsto, il Ministro della difesa trasmette all'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni una relazione contenente i dati e le informazioni necessari per la valutazione dell'onere aggiuntivo, e, in particolare:
a) il contratto e l'eventuale piano delle compensazioni originariamente stipulati, comprendenti l'indicazione dei costi e dei termini di esecuzione contrattualmente stabiliti;
b) lo stato di attuazione del programma e delle iniziative ad esso correlate;
c) lo stato di avanzamento dell'acquisto, della realizzazione o dell'ammodernamento dei sistemi d'arma interessati e l'indicazione dei pagamenti già eseguiti;
d) le richieste di adeguamento dei corrispettivi, con l'indicazione dei soggetti che le hanno formulate e delle motivazioni addotte;
e) le misure proposte per l'adeguamento dell'importo delle compensazioni nei casi di cui all'articolo 537-quinquies;
f) la valutazione dell'Amministrazione della difesa su ciascuna richiesta di cui alla lettera d).
2. L'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni esprime parere obbligatorio sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali e sulle correlative misure di compensazione proposte, ove prescritte, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione della relazione di cui al comma 1.
3. Il Ministro della difesa trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, la relazione di cui al comma 1, corredata del parere dell'Autorità, di cui al comma 2, con le proprie eventuali osservazioni.
4. Le Commissioni parlamentari competenti, sulla base degli atti cui al comma 3, entro quaranta giorni dalla trasmissione, esprimono parere vincolante sulla richiesta di adeguamento. Il parere può essere favorevole all'accettazione della richiesta di adeguamento, eventualmente in misura ridotta o subordinatamente a condizioni specificamente indicate, ovvero contrario. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti ovvero al parere contrario espresso dalle stesse Commissioni, trasmette alle Camere un documento, corredato delle necessarie controdeduzioni, per il parere definitivo, da esprimere entro trenta giorni. Decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, il Ministro della difesa può comunque adottare gli atti conseguenti.
5. In caso di accettazione mancata, parziale o condizionata della richiesta di adeguamento dei corrispettivi contrattuali, il contraente ha facoltà di recedere dal contratto. In tal caso è dovuto dall'Amministrazione della difesa, alle condizioni originariamente stabilite, il pagamento dei soli beni consegnati o che il contraente si impegni a consegnare entro il termine concordato con l'amministrazione medesima e dei soli servizi prestati o in corso di esecuzione.
Art. 537-octies. – (Relazione alle Camere). – 1. Il Ministro della difesa trasmette alle Camere e all'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione contenente l'elenco dei contratti di cui all'articolo 537-quinquies, con i relativi piani di compensazione, e degli altri contratti relativi all'acquisto o all'ammodernamento di sistemi d'arma stipulati nell'anno precedente, specificando i costi, i termini di acquisto o di realizzazione, i settori industriali in favore dei quali sono previste le compensazioni, lo stato di avanzamento dell'acquisto o della realizzazione, con l'indicazione degli eventuali ritardi e delle relative motivazioni, nonché delle richieste di aumento dei corrispettivi contrattuali presentate nell'anno».
2. Le disposizioni del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai contratti approvati e stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Per il funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura del relativo onere si provvede, a decorrere dal medesimo anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.