Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 68-110-1945-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 68, d'iniziativa dei deputati
REALACCI, BRATTI, GIACHETTI, ANZALDI, ARLOTTI, BARETTA, BARGERO, BERLINGHIERI, BONACCORSI, BORGHI, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, D'INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GINOBLE, GNECCHI, GRASSI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LODOLINI, LOSACCO, MARAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, PELLEGRINO, RICHETTI, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, VALIANTE, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Presentata il 15 marzo 2013
n. 110, d'iniziativa dei deputati
BRATTI, REALACCI, MARIANI, MARIASTELLA BIANCHI, BRAGA, CARRESCIA, CENNI, DALLAI, TINO IANNUZZI, MANFREDI
Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ad esso relative
Presentata il 15 marzo 2013

NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 10 aprile 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 68, 110 e 1945. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 1945, d'iniziativa dei deputati
DE ROSA, SEGONI, BUSTO, MANNINO, ZOLEZZI, TERZONI, DAGA
Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ad esso relative
Presentata il 10 gennaio 2014
(Relatore: ZARATTI)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 68 Realacci ed abbinate, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in primo luogo, alla materia della «tutela dell'ambiente», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            tenuto conto che rilevano, altresì, le materie dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che pure sono demandate dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed m) della Costituzione;

            rilevato che, all'articolo 5, al fine di trasferire all'ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, di cui al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino, si prevede che tali funzioni siano individuate con un decreto del Ministro dell'ambiente per il quale il testo unificato non indica alcun termine per l'emanazione;

            segnalata l'esigenza di prevedere un termine entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale di cui all'articolo 5;

            evidenziato che, all'articolo 13, comma 2, si prevede che il Consiglio del Sistema nazionale esprima il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema medesimo, tra i quali i «provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale»;

            segnalata l'esigenza di definire con maggiore determinatezza quali siano i provvedimenti del Governo aventi «natura tecnica» in materia ambientale, considerato che da tale qualifica consegue la necessità di acquisire il parere obbligatorio del Consiglio del Sistema nazionale;

            ricordato che l'articolo 3 detta le funzioni del «Sistema nazionale (delle agenzie per la protezione dell'ambiente)», quale rete che attua i LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche ambientali), prevedendo, tra le altre, la previsione di «capacità autorizzative e sanzionatorie autonome», nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente, nonché delle attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione

del danno ambientale e di benchmarking di funzioni e servizi e di continua valutazione delle performance, per migliorare i livelli prestazionali raggiunti;

            evidenziato come l'attribuzione di «capacità autorizzative e sanzionatorie autonome» all'ISPRA appare eccessivamente indeterminata ed occorre quindi esplicitare più puntualmente tali funzioni;

            tenuto conto che all'articolo 9, il comma 2 prevede che i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del Catalogo nazionale dei servizi, e che vi è l'esigenza di garantire la determinatezza della norma, attraverso l'individuazione di criteri per la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili a costi standard per tipologia di prestazione;

            ricordato che all'articolo 14, comma 6 si stabilisce che il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio dello loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;

            evidenziata l'opportunità di specificare i criteri in base ai quali procedere all'individuazione di coloro che opereranno con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;

            rilevato che all'articolo 15, comma 6, si prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione di dette agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle medesime agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente;

            segnalata, in proposito, l'esigenza di rivedere la previsione di un «decreto di natura non regolamentare» considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica», ed evidenziato come il suddetto decreto, in considerazione del contenuto, sembrerebbe dover avere natura regolamentare;

            evidenziato come l'articolo 16 detta le disposizioni transitorie e finali fissando un termine di centottanta giorni per l'entrata in vigore della legge – decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – e che entro il medesimo termine le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della legge medesima;

            ricordato che il termine per apportare modificazioni alle leggi regionali istitutive delle agenzie ambientali allo scopo di assicurare il

rispetto del disposto dell'articolo 7 è di un anno dall'entrata in vigore della legge medesima;

            rilevata l'opportunità di coordinare i termini di cui agli articoli 16 e 7 del provvedimento riguardanti l'adeguamento della normativa regionale al testo in esame;

            segnalata l'esigenza di indicare espressamente le disposizioni di cui alla legge n. 61 del 21 gennaio 1994 – che ha disposto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente – che risultano abrogate in quanto non coerenti o confliggenti con la nuova disciplina dettata dal testo in esame,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 3, comma 1, lettera i) è necessario specificare maggiormente la previsione «capacità autorizzative e sanzionatorie autonome» nell'ambito delle funzioni attribuite all'ISPRA;

            2) all'articolo 5 si segnala l'esigenza di prevedere un termine entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale ivi previsto nell'ambito del trasferimento all'ISPRA delle funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, di cui al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino;

            3) all'articolo 15, comma 6, occorre rivedere la previsione di un «decreto di natura non regolamentare» considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 9, comma 2 si valuti l'esigenza di garantire la determinatezza della norma attraverso l'individuazione di criteri per la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili a costi standard per tipologia di prestazione;

            b) all'articolo 14, comma 6, è opportuno, per evitare una eccessiva indeterminatezza della previsione, specificare i criteri in base ai quali procedere all'individuazione di coloro che opereranno con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;

            c) si segnala l'esigenza di indicare espressamente le disposizioni di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che risultano abrogate in quanto non coerenti o confliggenti con la nuova disciplina dettata dal testo in esame.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 68 Realacci, n. 110 Bratti e n. 1045 De Rosa, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato in titolo;

            visto che si tratta di un testo elaborato dalla VIII Commissione ambiente in sede referente, che si compone di 16 articoli, con i quali

si istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, disciplinando altresì l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

            visto che il suddetto Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di riduzione del consumo di suolo, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui allo stesso progetto di legge (articolo 1);

            visto che si tratta di un testo adottato sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione di merito, che tiene conto anche dell'istruttoria realizzata nel corso della XVI legislatura su proposte di legge di analogo contenuto;

            valutato positivamente l'impatto complessivo di tale provvedimento, in particolare per l'intervento di sviluppo coordinato del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale;

            considerata in particolare la valenza positiva della scelta di sviluppare, attraverso la ricerca, la collaborazione con istituzioni dell'istruzione e delle università, un'azione estesa di divulgazione ed educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;

            valutata positivamente la creazione del sistema informativo nazionale ambientale, teso alla libera e accessibile divulgazione delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientale generate dall'attività del sistema nazionale stesso,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) considerato il riferimento ai «punti focali regionali» (PFR), contenuto all'articolo 11, comma 1, appare opportuno l'inserimento, all'articolo 2, della corrispondente definizione di «punto focale»;

            b) con riferimento all'articolo 12, che reca la disciplina della rete nazionale dei laboratori accreditati, occorre un chiarimento circa i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (testo unificato n. 68 e abbinate), come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

            preso atto e condiviso le finalità del progetto di legge, ovvero la definizione di un sistema coordinato delle agenzie ambientali teso ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità;

            in considerazione dell'accordo complessivo sul testo del provvedimento, che riprende un'analoga proposta già definita ed approvata dalla Commissione Ambiente nella scorsa legislatura e da risposta anche agli auspici e alle richieste già avanzate dall'ISPRA nel corso di un'audizione congiunta svolta dinanzi alle Commissioni riunite VIII e X, il 12 giugno 2013,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 68, n. 110 e n. 1945, come risultante dall'esame degli emendamenti;

            valutato favorevolmente l'obiettivo del provvedimento di realizzare un sistema a rete integrato e unitario di tutela ambientale che garantisca livelli di protezione omogenei sull'intero territorio nazionale;

            sottolineata la necessità di garantire, nella composizione dei ruoli apicali del sistema integrato e unitario di tutela ambientale, l'equilibrio di genere e il rispetto di requisiti di onorabilità ed indipendenza;

            valutata l'esigenza, anche alla luce dell'istituzione del Consiglio del Sistema nazionale, di prevedere sedi di coordinamento delle attività in campo ambientale alle quali prendano parte anche alle organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali di categoria;

            considerata l'opportunità di precisare alcuni profili ordinamentali e applicativi delle disposizioni del provvedimento che incidono sulla disciplina del lavoro presso le pubbliche amministrazioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nella nomina del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie per la protezione dell'ambiente si tenga conto anche di criteri di onorabilità, indipendenza ed equilibrio di genere;

            b) al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dei dati raccolti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di pubblicità dei contenuti dell'anagrafe di cui all'articolo 8, comma 2, coordinando la disciplina con la normativa di carattere generale di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

            c) con riferimento all'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nelle attività di indirizzo e coordinamento delle attività del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sia previsto un adeguato coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli operatori economici di categoria e dei lavoratori;

            d) all'articolo 14, comma 1, verifichi la Commissione di merito l'effettiva necessità di una disposizione relativa all'elaborazione di un codice etico per il personale ispettivo, alla luce delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e della facoltà per ciascuna amministrazione di definire un proprio codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165;

            e) al medesimo articolo 14, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il regolamento ivi previsto specifichi i requisiti di cui deve essere in possesso il personale incaricato dell'attività ispettiva, precisando la portata del riferimento al «mantenimento della qualifica»;

            f) con riferimento all'articolo 14, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la proposta del regolamento sia formulata di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

            g) con riferimento all'articolo 16, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare se le assunzioni ivi previste debbano avvenire nel rispetto dei limiti previsti in materia a legislazione vigente ovvero si intenda derogare alle limitazioni esistenti.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 68 Realacci ed abb., recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati;

            premesso che il provvedimento in oggetto appare assai opportuno, nell'ottica di un necessario riordino funzionale e organizzativo delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente attualmente operanti sul territorio nazionale;

            evidenziata l'opportunità che il provvedimento possa concludere positivamente il proprio iter e che il processo di semplificazione amministrativa e di riforme istituzionali, in particolar modo inerente al Titolo V della Costituzione, possa offrire l'occasione per affrontare complessivamente la materia dei monitoraggi e dei controlli in questo settore, definendo rispettivi compiti e competenze specifiche, possibilmente non concorrenti, di Istituti zooprofilattici, Uffici tecnici regionali, provinciali, comunali, anche con riferimento all'azione delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali;

            evidenziata l'importanza di costruire attorno al tema della prevenzione sanitaria e della salubrità ambientale un sistema organico più chiaro e trasparente;

            valutato positivamente il lavoro compiuto nell'elaborazione del testo unificato, che disciplina un processo di riorganizzazione destinato a proseguire in tutti gli ambiti relativi alla prevenzione sanitaria, ai monitoraggi e ai controlli;

            rilevata tuttavia una discrepanza tra l'articolo 7, comma 4, e il richiamo ivi contenuto all'articolo 15, comma 2, richiamo che andrebbe invece effettuato all'articolo 15, comma 3, relativo al finanziamento delle attività istituzionali «ulteriori»;

            considerato altresì che la copertura finanziaria prevista per le attività del sistema ARPA-APPA si fonda prevalentemente sul Fondo Sanitario Nazionale, per una quota che supera quella attualmente erogata dalle regioni per le politiche a tutela dell'ambiente;

            pur apprezzata la necessità di aumentare le risorse dedicate al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, non appare tuttavia sostenibile gravare il Fondo sanitario nazionale e il sistema regionale di ulteriori impegni economici;

            ritenuto opportuno garantire almeno quelle percentuali di FSN che le regioni erogano attualmente al sistema ARPA-APPA,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 7, comma 4, il richiamo all'articolo 15, comma 2, sia sostituito con il richiamo all'articolo 15, comma 3;

            b) il comma 2 dell'articolo 15 sia sostituito dal seguente:

        2. In considerazione del preminente concorso delle agenzie alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica, e al fine di garantire un omogeneo livello di prestazioni tecniche ambientali sul territorio nazionale, è fatta salva la quota di finanziamento del Fondo sanitario nazionale già erogata dalle regioni alle agenzie per la promozione di politiche ambientali, di cui D.P.C.M. del 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE
COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti nella Commissione di merito;

            rilevato che:

                il provvedimento istituisce il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge n. 496 del 1993;

                la materia della tutela dell'ambiente è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una

competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

                vengono in rilievo anche le materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali e del coordinamento informativo dei dati, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) e lettera r) attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

                all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali la determinazione dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) (articolo 6, comma 1, lettera a)), la predisposizione del programma triennale delle attività del Sistema nazionale (articolo 10) e l'adozione di norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale (articolo 4, comma 4);

                è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: infatti i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 9, comma 3); il programma triennale delle attività del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni (articolo 10, comma 2); tutti gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo «parere obbligatorio» del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano, oltre al presidente e al direttore generale dell'ISPRA, i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 13, comma 2); le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA «con il concorso delle agenzie» (articolo 4, comma 4); il regolamento che stabilisce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale è emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 14, comma 3); la quota del Fondo sanitario nazionale che regioni e province autonome devono destinare al finanziamento delle agenzie è determinata dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 15, comma 2); le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio di pareri su domande di autorizzazione ambientale e le modalità di compartecipazione delle agenzie ai proventi delle sanzioni amministrative da esse comminate sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 15, comma 6);

                è precisato che il Sistema nazionale attua i LEPTA nel rispetto, oltre che del provvedimento in esame, delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia (articolo 2, comma 1, lettera a));

                è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, che si presenta tuttavia nel complesso come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e

contabile» (articolo 7, comma 1); che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati, ma applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente (articolo 7, comma 5); che il loro direttore generale debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (articolo 8, comma 1); che le tariffe da esse applicate debbano essere definite a livello nazionale (articolo 15, comma 4);

                è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività (articolo 7, comma 2), fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 7, comma 7),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) si chiarisca se il parere del Consiglio del Sistema nazionale sul programma triennale delle attività è «vincolante» (come previsto dall'articolo 10, comma 1) ovvero soltanto «obbligatorio» (come previsto dall'articolo 13, comma 2);

            2) si coordinino le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 7, e 16, comma 3, che stabiliscono i termini entro i quali le regioni e le province autonome devono adeguare le proprie legislazioni al provvedimento in esame;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) in luogo di tariffe nazionali per i servizi erogati dalle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 7, comma 5, e articolo 15, comma 4) si consenta che le tariffe siano stabilite, sui territori di rispettiva competenza, dalle regioni e dalle province autonome, sulla base di criteri definiti a livello nazionale;

            b) all'articolo 4, comma 4, si preveda il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» ivi previsto.

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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Art. 1.
(Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente).

      1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».
      2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) Sistema nazionale: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

          b) stato dell'ambiente: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;

          c) pressioni sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;

          d) impatti: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;

          e) livello essenziale di prestazione: il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.

Art. 3.
(Funzioni del Sistema nazionale).

      1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

          a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

          b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

          c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

          d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

          e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze

di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

          f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

          g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;

          h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

          i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e di irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

          l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

          m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

          n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di

un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

      2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.
      3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

Art. 4.
(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

      1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.
      3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.
      4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.
      5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.
      6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
Art. 5.
(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
      «2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».
      2. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA).

      1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento

e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13. Tali funzioni comprendono:

          a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

          b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;

          c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;

          d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;

          e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli standard europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

          f) l'elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

          g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;

          i) la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all'articolo 11;

          l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;

          m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli standard internazionali.

Art. 7.
(Agenzie per la protezione dell'ambiente).

      1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il

finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10.
      3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza.
      4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, a valere sugli specifici finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 3, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
      5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
      6. Le attività di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.
(Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie).

      1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati,

secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale e regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.
      2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.
Art. 9.
(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali).

      1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
      2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di

prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.
      3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalità di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.
      5. Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.
Art. 10.
(Programmazione delle attività).

      1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.
      2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento

per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.
      3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.
Art. 11.
(Sistema informativo nazionale ambientale).

      1. L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
      2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.
      3. È garantita, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.
      4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti

pubblici, le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
      5. Il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi del comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati e informazioni devono essere forniti in forma libera e interoperabile.
Art. 12.
(Rete nazionale dei laboratori accreditati).

      1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.
      2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento.
      3. Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei

laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.
Art. 13.
(Consiglio del Sistema nazionale).

      1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennità, e l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.
      2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.
      3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 14.
(Disposizioni sul personale ispettivo).

      1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio

di merito, uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio di rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
      2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì determinate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte dei cittadini.
      3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
      5. Il personale di cui al comma 4 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
      6. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.
Art. 15.
(Modalità di finanziamento).

      1. Il finanziamento dell'esercizio delle funzioni dell'ISPRA previste dalla presente legge è garantito con un contributo dello Stato determinato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, a integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.
      2. In considerazione del preminente concorso delle agenzie alle funzioni di tutela e di prevenzione in materia di salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge, vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle necessarie per i raggiungimento dei LEPTA, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.


      4. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 4 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.
      6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 4, nonché le modalità di compartecipazione delle stesse agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle medesime agenzie nei casi di violazione delle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.
      7. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.
Art. 16.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15.
      2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge.

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