Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1384 |
1. Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) il 19 per cento del premio assicurativo sulla responsabilità civile auto corrisposto dal sottoscrittore del contratto assicurativo».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 467 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.