Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1922 |
ridurre le emissioni di anidride carbonica e di altri inquinanti nell'atmosfera;
diminuire e di rendere più scorrevole il traffico urbano;
rendere maggiormente disponibile e fruibile il servizio pubblico di trasporto per gli altri cittadini, perché risulterà meno affollato;
migliorare lo stile di vita di chi utilizza la bicicletta, per gli effetti benefìci sul sistema cardiocircolatorio, per l'assenza di stress dovuto alla guida dell'automobile, per la minore sedentarietà che ne consegue e, più in generale, diminuisce i fattori di rischio per alcune patologie;
determinare una ricaduta positiva sulla salute di pedoni e di ciclisti, contribuire alla sicurezza degli altri ciclisti, perché l'aumento delle persone in bicicletta modera la velocità delle automobili e degli altri mezzi motorizzati.
Alla luce di quanto esposto l'uso della bicicletta è pertanto meritevole dal punto di vista della sostenibilità economica ed ambientale della società e anche più vantaggioso dell'uso del mezzo pubblico sotto il profilo della salute personale; per queste ragioni crediamo che vada tutelato chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro.
Inoltre, la scelta di usare la bicicletta può essere causata da motivi personali o economici importanti, comparabili sul piano pragmatico con la necessità individuata dalla normativa vigente (assenza di trasporto pubblico o mancanza di coincidenze orarie e di percorso): il ciclista lavoratore, dal punto di vista economico, risparmia l'abbonamento al mezzo pubblico e impiega meno tempo rispetto al mezzo pubblico poiché in molti tragitti è più veloce rispetto allo stesso (nell'uso di quest'ultimo vanno considerate anche le attese, i ritardi, le fermate, le soste e il ritardo dovuto al traffico privato quando il percorso non è previsto in sede esclusiva).
Inoltre il ciclista lavoratore solitamente, anche per sua maggior tutela, impiega percorsi meno battuti dal traffico automobilistico privato, avendo accesso frequentemente a molti percorsi alternativi (attraversamento di parchi, di zone a traffico limitato, di aree ciclopedonali).
La proposta di legge ha inoltre l'effetto di aumentare la consapevolezza della necessità
1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo periodo del terzo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente: «L'uso della bicicletta o dei mezzi definiti ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo di trasporto pubblico»;
b) dopo il terzo periodo del quinto comma dell'articolo 210 è inserito il seguente: «L'uso della bicicletta o dei mezzi definiti ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo di trasporto pubblico».>