Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1922


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DE LORENZIS, DI BENEDETTO, DELL'ORCO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, CRISTIAN IANNUZZI, DE ROSA, BASILIO, RIZZO, CORDA, NESCI, COLONNESE, DIENI, LIUZZI, TERZONI, DALL'OSSO, TOFALO, COLLETTI, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOREFICE, COZZOLINO, D'INCÀ, CASO, MICILLO, BARBANTI, BRUGNEROTTO, BECHIS, ROSTELLATO, BENEDETTI, GALLINELLA, L'ABBATE, GAGNARLI, LOMBARDI, LUPO, ZOLEZZI, SPADONI, RIZZETTO, LUIGI GALLO, MANLIO DI STEFANO, DADONE, VIGNAROLI, FICO, SARTI, MUCCI, NUTI, SORIAL, CASTELLI, GRANDE, MARZANA, TONINELLI, SPESSOTTO, BATTELLI, CRIPPA, PETRAROLI, VALLASCAS, CARIELLO, BARONI, MASSIMILIANO BERNINI, DA VILLA, TRIPIEDI, CANCELLERI, CURRÒ, BRESCIA, PARENTELA, FRUSONE, CHIMIENTI, CIPRINI, DEL GROSSO, PISANO, BALDASSARRE, NICOLA BIANCHI, CATALANO, DI VITA, MANNINO, SCAGLIUSI, TURCO
Modifiche agli articoli 2 e 210 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti l'efficacia della copertura assicurativa nei casi di utilizzo del velocipede
Presentata il 23 dicembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il Movimento Cinque Stelle, come da programma elettorale, ritiene che nell'ambito delle politiche a sostegno della mobilità sostenibile debba rientrare, a pieno titolo, l'uso della bicicletta e che, di conseguenza, sia indispensabile perseguire tale finalità con tutti gli strumenti, in ambito legislativo e amministrativo, mediante provvedimenti che lo incentivino.
      L'uso della bicicletta oggi purtroppo risulta ancora particolarmente penalizzato per diversi motivi: le piste ciclabili sono ampiamente insufficienti, l'attenzione degli altri utenti della strada è fortemente limitata, le risorse stanziate per la formazione e per le infrastrutture sono sempre inadeguate, la sensibilità di alcune amministrazioni è ancora insufficiente. A queste si aggiunge una mancata tutela di coloro che scelgono la bicicletta per i loro spostamenti quotidiani per recarsi al posto di lavoro.
      Noi del Movimento Cinque Stelle riteniano che si possa incidere ampiamente in questo cambiamento culturale, prima che normativo, con immediate ricadute positive sulla salute e sul benessere dei cittadini mediante modifiche agli articoli 2 e 210 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che hanno introdotto l'infortunio in itinere, che era stato già precedentemente riconosciuto sulla base di interpretazioni giurisprudenziali.
      Secondo tale normativa, infatti, è tutelato l'infortunio, subìto dal lavoratore assicurato, nel normale percorso dalla dimora abituale al lavoro e il percorso di ritorno, sia che avvenga a piedi sia con mezzi pubblici. Per quanto riguarda il mezzo privato, invece, l'uso deve essere «necessitato» (non esistono mezzi pubblici, non coprono l'intero tragitto o gli orari non coincidono con quelli del lavoro e altro). In tale fattispecie si inserisce la bicicletta; tuttavia, pur sussistendo tutti gli altri elementi previsti dalla legge, è respinta la domanda di indennizzo del ciclista che subisce un infortunio ma che avrebbe potuto usare il mezzo pubblico.
      Consideriamo l'impiego quotidiano della bicicletta, soprattutto per gli spostamenti urbani in sostituzione dell'automobile privata, utile a:

          ridurre le emissioni di anidride carbonica e di altri inquinanti nell'atmosfera;

          diminuire e di rendere più scorrevole il traffico urbano;

          rendere maggiormente disponibile e fruibile il servizio pubblico di trasporto per gli altri cittadini, perché risulterà meno affollato;

          migliorare lo stile di vita di chi utilizza la bicicletta, per gli effetti benefìci sul sistema cardiocircolatorio, per l'assenza di stress dovuto alla guida dell'automobile, per la minore sedentarietà che ne consegue e, più in generale, diminuisce i fattori di rischio per alcune patologie;

          determinare una ricaduta positiva sulla salute di pedoni e di ciclisti, contribuire alla sicurezza degli altri ciclisti, perché l'aumento delle persone in bicicletta modera la velocità delle automobili e degli altri mezzi motorizzati.

      Alla luce di quanto esposto l'uso della bicicletta è pertanto meritevole dal punto di vista della sostenibilità economica ed ambientale della società e anche più vantaggioso dell'uso del mezzo pubblico sotto il profilo della salute personale; per queste ragioni crediamo che vada tutelato chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro.
      Inoltre, la scelta di usare la bicicletta può essere causata da motivi personali o economici importanti, comparabili sul piano pragmatico con la necessità individuata dalla normativa vigente (assenza di trasporto pubblico o mancanza di coincidenze orarie e di percorso): il ciclista lavoratore, dal punto di vista economico, risparmia l'abbonamento al mezzo pubblico e impiega meno tempo rispetto al mezzo pubblico poiché in molti tragitti è più veloce rispetto allo stesso (nell'uso di quest'ultimo vanno considerate anche le attese, i ritardi, le fermate, le soste e il ritardo dovuto al traffico privato quando il percorso non è previsto in sede esclusiva).
      Inoltre il ciclista lavoratore solitamente, anche per sua maggior tutela, impiega percorsi meno battuti dal traffico automobilistico privato, avendo accesso frequentemente a molti percorsi alternativi (attraversamento di parchi, di zone a traffico limitato, di aree ciclopedonali).
      La proposta di legge ha inoltre l'effetto di aumentare la consapevolezza della necessità

di tutelare l'utenza debole della strada, sia attraverso un maggiore coinvolgimento della società civile al dibattito su questo aspetto, sia mediante l'inclusione degli enti assicurativi pubblici, in quanto essi sono istituzionalmente preposti, oltre che al risarcimento dei danni, alla prevenzione degli incidenti sul lavoro.
      Aderiamo pertanto alla richiesta della Federazione italiana amici della bicicletta di modificare la normativa per estendere la tutela alla cittadinanza che al momento non ne può usufruire e che risulta danneggiata dalla sua mancata applicazione. All'obiezione del maggior onere a carico dell'INAIL, in prima istanza bisogna considerare che i soggetti che usufruirebbero di tale copertura sono una percentuale minima; in seconda battuta è necessario tenere presente quali siano i costi sanitari dovuti al maggior inquinamento delle nostre città, quelli legati alla sedentarietà e allo stress; a questi vanno sommati i costi sociali degli incidenti tra auto e anche quelli che coinvolgono auto e ciclisti.
      La sicurezza stradale merita pari dignità di quella nei luoghi di lavoro, essa deve entrare immediatamente nell'agenda del governo, perché è una esigenza irrinunciabile per una società che desidera tutelare la salute.
      L'Italia è in forte ritardo, al confronto con i Paesi europei, su tanti temi, ma pensiamo che tale norma sia degna di un paese civile che voglia provare a vincere la sfida del cambiamento per ottenere per i propri cittadini un futuro più giusto, più sostenibile, più tutelato, più salubre.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il terzo periodo del terzo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente: «L'uso della bicicletta o dei mezzi definiti ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo di trasporto pubblico»;

          b) dopo il terzo periodo del quinto comma dell'articolo 210 è inserito il seguente: «L'uso della bicicletta o dei mezzi definiti ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo di trasporto pubblico».>

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