Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2095 |
1) dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 25 per cento della somma investita nel capitale sociale dal contribuente;
2) dall'imposta sul reddito delle società si deduce un importo pari al 27 per
cento della somma investita nel capitale sociale. Inoltre, le imprese sociali saranno considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di diritto, potendo così accedere automaticamente al relativo trattamento tributario. L'adozione di questo particolare regime fiscale è però alternativa alla possibilità di distribuzione parziale degli utili, così come disposto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1992.
L'articolo 2 della proposta di legge prevede che una quota del patrimonio trasferito dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, sia destinata allo sviluppo dell'impresa sociale, dando la possibilità agli enti interessati di richiederla all'Agenzia del demanio.
Nell'attuale difficile fase economica, le imprese sociali non profit, per il virtuoso connubio tra costi bassi ed elevata efficacia che le caratterizza, possono anche essere uno strumento privilegiato per il salvataggio di aziende a rischio di crisi, in particolare in settori non delocalizzabili. È con tale intento che all'articolo 3 si prevede di applicare particolari agevolazioni contributive nei processi di riconversione parziale o totale di imprese sociali in crisi.
Il 3 ottobre 2013, il Commissario europeo Barnier, al convegno organizzato da Vita e da Make a Change in Parlamento, ha lanciato un appello: «Cari amici, in Italia, state lavorando per sviluppate un quadro normativo che promuova l'impresa sociale. È importante che teniate presente il lavoro fatto a livello europeo, così che gli imprenditori sociali italiani possano cogliere appieno le opportunità offerte dal mercato unico. Abbiamo tutti grandi aspettative per l'impresa sociale. Sono certo che il vostro incontro oggi vi aiuterà ad identificare di cosa ha bisogno l'impresa sociale in Italia e a pianificare come incontrare i bisogni del settore. Oggi più che mai il social business ha bisogno del nostro supporto». È quanto si propone con la presente proposta di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento nella convinzione che, per i forti contenuti sociali che la ispirano,
potrà trovare un deciso ed esteso sostegno, anche perché puntare sull'impresa sociale significa migliorare la vita delle nostre comunità, far lavorare le persone, in particolare quelle più deboli, e valorizzare pienamente il capitale umano e intellettuale delle generazioni più giovani.
1. Al fine di incentivare l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «Possono acquisire» sono sostituite dalla seguente: «Acquisiscono»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da enti senza finalità di lucro»;
1.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«m-bis) commercio equo e solidale;
m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
m-quater) alloggio sociale;
m-quinquies) erogazione di microcredito da parte dei soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che svolgano in modo prevalente tale attività. L'erogazione di microcredito si considera prevalente quando risulti che almeno il 70 per cento degli impieghi dell'organizzazione esaminata sia destinato a microfinanziamenti, come definiti dal medesimo articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni»;
2) al comma 2, alinea, le parole: «possono acquisire» sono sostituite dalla seguente: «acquisiscono»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 2, dopo le parole: «A tale fine» sono inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. L'impresa sociale, costituita nelle forme societarie di cui al libro quinto del codice civile, può destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione all'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'Istituto nazionale di statistica per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.
2-ter. L'impresa sociale costituita nelle forme societarie di cui al libro quinto del codice civile può destinare alla distribuzione di dividendi ai soci una quota non superiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione. In ogni caso non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato»;
d) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, purché non rappresentino la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione»;
e) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'impresa sociale deve inoltre redigere e depositare presso il registro delle imprese un bilancio sociale che rappresenti l'osservanza delle sue finalità sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche
f) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole: «atti posti in essere» sono inserite le seguenti: «e devono essere realizzate in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2»;
2) al comma 3, dopo la parola: «fondazioni» sono inserite le seguenti: «, imprese sociali di cui al presente decreto»;
g) all'articolo 17:
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le cooperative sociali e i loro consorzi si considerano in ogni caso imprese sociali. Si considerano, altresì, imprese sociali gli enti di formazione con personalità giuridica che svolgono in via principale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, l'attività di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 2»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Agli investimenti effettuati nel capitale delle imprese sociali costituite in forma societaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
2. All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: «che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».
3. Al comma 1 dell'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Previdente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «ad eccezione delle società cooperative»
1. Una quota del patrimonio, trasferito dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, è destinata allo sviluppo dell'impresa sociale.
2. Sulla base delle specifiche necessità e delle linee di programmazione locale, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo indicano, nelle richieste all'Agenzia del demanio, secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, i beni da assegnare all'impresa sociale.
1. Nei processi di riconversione parziale o totale di imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del comma 1.