Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2204 |
1. Al fine di salvaguardare e di promuovere, con particolare riguardo alle giovani generazioni, la trasmissione di una memoria condivisa delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici è istituito a Roma, in via Michelangelo Caetani 8-9, un luogo della memoria in onore di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
2. La regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuove, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sottoscrizione di un apposito accordo di programma per l'istituzione e per il funzionamento del luogo della memoria di cui al comma 1 con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con l'amministrazione di Roma Capitale e con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza Istituti riuniti di assistenza sociale Roma Capitale (IRAS), proprietaria dell'immobile individuato quale sede del luogo della memoria.
3. Con l'accordo di programma di cui al comma 2 sono in particolare definiti:
a) l'articolazione organizzativa del luogo della memoria, che deve comunque prevedere l'istituzione di un comitato tecnico scientifico e di un forum delle associazioni di tutela delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
b) le modalità e i termini delle attività gestionali, che restano comunque attribuiti all'IRAS in qualità di ente proprietario della sede del luogo della memoria;
c) l'individuazione delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull'IRAS, ferma restando l'attribuzione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'esame e dell'approvazione di un piano annuale di attività finanziato ai sensi del comma 5.
4. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:
«4-ter. Al fine di concorrere alla salvaguardia e alla trasmissione di una memoria condivisa delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare gli interventi volti all'istituzione e alla realizzazione, presso i locali situati in Roma, via Michelangelo Caetani 8-9, di un luogo della memoria in onore di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice».
5. A decorrere dall'anno 2015, una quota non superiore a 150.000 euro delle risorse a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con vincolo di destinazione per lo svolgimento del programma annuale di attività del luogo della memoria di cui al comma 1.