Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2204


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARCO DI STEFANO, ARLOTTI, BORGHI, PAOLA BRAGANTINI, BRANDOLIN, BURTONE, CHAOUKI, CRIVELLARI, ERMINI, GARAVINI, GRASSI, GULLO, IACONO, MARCHI, MELILLI
Istituzione di un luogo della memoria in onore di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo e delle stragi
Presentata il 19 marzo 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Ad ormai molti anni dal tragico esplodere del terrorismo, questo terribile fenomeno eversivo che ha attraversato il nostro Paese, influenzandone spesso alcune fasi istituzionali e sociali, è oggetto di un'analisi storica e politica che ne conferma la centralità e la complessità rispetto all'evoluzione della storia recente dell'Italia.
      Il Parlamento già con la legge 4 maggio 2007, n. 56, proprio allo scopo di «ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice», ha voluto istituire un apposito «Giorno della memoria», fissandone la ricorrenza il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, e prevedendo che in tale occasione possano «essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche».
      In questo senso è stata positiva la risposta da parte delle istituzioni e della società civile, con un numero crescente di attività e di iniziative, volte soprattutto a diffondere e a mantenere viva la memoria di quegli anni, giustamente definiti «anni di piombo», nelle giovani generazioni, a partire dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
      Tuttavia, a fronte del fervore e delle lodevoli attività promosse dai corpi dei docenti delle istituzioni scolastiche, se si eccettua l'iniziativa adottata dalla regione Lazio con l'articolo 1, comma 38, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, recante l'istituzione di un apposito Museo regionale delle vittime del terrorismo, ad oggi peraltro inattuata, non esiste un luogo fisico che possa, con la necessaria carica simbolica, fungere da punto di riferimento sia per la promozione di attività di studio, ricerca e formazione che, soprattutto, per lo svolgimento di attività didattiche ed educative rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
      Già con un apposito ordine del giorno (9/01865-A/261 degli onorevoli Gasbarra e Marco Di Stefano) approvato il 20 dicembre 2013, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a istituire un luogo della memoria in onore di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo presso i locali messi a disposizione gratuitamente dall'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza Istituti riuniti di assistenza sociale Roma Capitale, situati in via M. Caetani, 8/9, dove il 9 maggio 1978 furono rinvenute le spoglie mortali di Aldo Moro, prevedendone il relativo finanziamento in conto capitale, nell'ambito di un apposito programma di interventi in favore dei beni culturali, con decreto dei Ministri competenti a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come sostituito dalla legge n. 147 del 2013.
      La presente proposta di legge si prefigge, pertanto, di disciplinare l'istituzione e il funzionamento di un luogo della memoria in onore di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo e delle stragi, deferendone la relativa istituzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, a un apposito accordo di programma promosso dalla regione Lazio ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel cui ambito saranno altresì stabilite le relative modalità di funzionamento.
      Per quanto riguarda la copertura degli oneri si stabilisce, dando così puntuale attuazione al citato ordine del giorno, una destinazione vincolata di 250.000 euro a valere sulle risorse previste dalla citata legge n. 289 del 2002 per gli anni 2014, 2015 e 2016, mentre, relativamente al finanziamento del programma annuale di attività, è stabilita una riserva sulla quota di pertinenza statale dell'otto per mille di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di un luogo della memoria in onore di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo e delle stragi).

      1. Al fine di salvaguardare e di promuovere, con particolare riguardo alle giovani generazioni, la trasmissione di una memoria condivisa delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici è istituito a Roma, in via Michelangelo Caetani 8-9, un luogo della memoria in onore di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
      2. La regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuove, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sottoscrizione di un apposito accordo di programma per l'istituzione e per il funzionamento del luogo della memoria di cui al comma 1 con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con l'amministrazione di Roma Capitale e con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza Istituti riuniti di assistenza sociale Roma Capitale (IRAS), proprietaria dell'immobile individuato quale sede del luogo della memoria.
      3. Con l'accordo di programma di cui al comma 2 sono in particolare definiti:

          a) l'articolazione organizzativa del luogo della memoria, che deve comunque prevedere l'istituzione di un comitato tecnico scientifico e di un forum delle associazioni di tutela delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

          b) le modalità e i termini delle attività gestionali, che restano comunque attribuiti all'IRAS in qualità di ente proprietario della sede del luogo della memoria;

          c) l'individuazione delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull'IRAS, ferma restando l'attribuzione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'esame e dell'approvazione di un piano annuale di attività finanziato ai sensi del comma 5.

      4. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:
      «4-ter. Al fine di concorrere alla salvaguardia e alla trasmissione di una memoria condivisa delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare gli interventi volti all'istituzione e alla realizzazione, presso i locali situati in Roma, via Michelangelo Caetani 8-9, di un luogo della memoria in onore di Aldo Moro e delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice».

      5. A decorrere dall'anno 2015, una quota non superiore a 150.000 euro delle risorse a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con vincolo di destinazione per lo svolgimento del programma annuale di attività del luogo della memoria di cui al comma 1.

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