Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2071


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MAESTRI, ALBANELLA, BLAZINA, DE MICHELI, D'INCECCO, GIACOBBE, GINATO, GULLO, IORI, LENZI, LODOLINI, MALISANI, MARANTELLI, MARCHI, MOGNATO, NARDUOLO, TULLO, VENITTELLI
Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rimborsi di spesa erogati dalle organizzazioni di volontariato ai propri membri
Presentata l'11 febbraio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Il volontariato e l'associazionismo sociale hanno acquisito negli anni un'importanza crescente nel garantire, implementare e progettare nuovi e spesso essenziali servizi alla popolazione, con un'attenzione particolare rivolta ai giovani e agli anziani. Nell'ottica dell'ormai consolidato principio di sussidiarietà orizzontale tra istituzioni, associazioni e singoli cittadini, il volontariato di stampo solidaristico ha saputo ritagliarsi lo spazio di un vero e proprio soggetto di riferimento nel fronteggiare le sfide della modernità e le complessità della società plurale.
      Nello svolgere le attività d'istituto, ormai le più variegate, le associazioni si avvalgono sempre più spesso dell'esperienza personale, della disponibilità e delle capacità dei propri associati, richiedendo loro un impegno costante e gratuito. Tale gratuità è stata in parte temperata, ai sensi della normativa vigente, dalla possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate dagli stessi nell'esercizio dell'attività cui sono dediti.
      Questa modalità ha ingenerato negli anni dubbi e perplessità applicativi, oltre a determinare un significativo appesantimento burocratico per i soggetti preposti alla rendicontazione e al controllo, non ultime le amministrazioni locali che con sempre maggiore frequenza intrattengono con il volontariato sociale rapporti di collaborazione in forma convenzionata.
      La presente proposta di legge si pone l'obbiettivo di semplificare il rapporto di rendicontazione tra associati e organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266) e promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383) introducendo per queste, la possibilità di rimborsare ai soci le spese sostenute per l'esercizio dell'attività prestata in favore della collettività, anche se non documentabili, entro un limite massimo annuale stabilito dalla legge.
      L'articolo 1 della proposta di legge modifica la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge quadro sul volontariato», confermando la gratuità dell'attività prestata dai volontari ma introducendo la possibilità di riconoscere agli stessi, anche in assenza di un'analitica documentazione giustificativa, un rimborso spese per l'attività prestata.
      L'articolo 2 estende tale facoltà anche alle associazioni di promozione sociale modificando la legge 7 dicembre 2000, n. 383.
      Tali rimborsi vengono quantificati, ai sensi dell'articolo 3, tra i redditi diversi di cui all'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed esclusi dal reddito imponibile fino a un importo complessivo di euro 2.000 in ragione del periodo d'imposta.
      L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266).

      1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:
      «2. L'attività del volontario è gratuita. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, anche se non documentabili, entro i limiti stabiliti dalla legge».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 383).

      1. All'articolo 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3. Le associazioni possono rimborsare ai propri associati le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, anche se non documentabili, entro i limiti stabiliti dalla legge».

Art. 3.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 67, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «m-bis) i rimborsi di spesa, anche se non documentabili, riconosciuti ai propri

associati dalle organizzazioni di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383»;

          b) all'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. I rimborsi forfettari di cui alla lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 2.000 euro».

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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