Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2071 |
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:
«2. L'attività del volontario è gratuita. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, anche se non documentabili, entro i limiti stabiliti dalla legge».
1. All'articolo 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Le associazioni possono rimborsare ai propri associati le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, anche se non documentabili, entro i limiti stabiliti dalla legge».
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) i rimborsi di spesa, anche se non documentabili, riconosciuti ai propri
associati dalle organizzazioni di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383»; b) all'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I rimborsi forfettari di cui alla lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 2.000 euro».
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.