Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2240


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BIANCONI, CORSARO, LAFFRANCO, MAROTTA, FABRIZIO DI STEFANO
Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari
Presentata il 27 marzo 2014


      

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Onorevoli Colleghi! È noto che uno dei maggiori ostacoli alla ripartenza della nostra economia nel difficile momento che stiamo vivendo è che il credito non perviene all'economia reale: sono anni che il credito non arriva più alle famiglie e alle imprese.
      I dati forniti dalla Banca d'Italia relativi agli ultimi dodici mesi indicano che le banche, nel periodo giugno 2012-giugno 2013, hanno tagliato più di 50 miliardi di euro nei confronti delle famiglie e delle imprese; per le aziende la riduzione dei finanziamenti è stata di 42,8 miliardi di euro (-4,85 per cento), mentre per i cittadini il calo ha raggiunto 8,5 miliardi di euro (-1,3 per cento). Complessivamente, dunque, nell'arco di un anno, la diminuzione dei prestiti bancari al settore privato è stata di 51,3 miliardi di euro (-3,43 per cento).
      Nel solo giugno 2013 i prestiti sono calati di oltre 8 miliardi di euro rispetto al mese precedente.
      Purtroppo nel nostro sistema economico il mondo bancario è centrale e indispensabile.
      Esso dovrebbe svolgere anche funzioni che presiedono allo sviluppo dell'economia e alla promozione delle attività e non semplicemente attrezzarsi con la finalità della massimizzazione del profitto.
      Va detto chiaramente che il libero mercato di per sé non racchiude sempre i canoni dell'eticità, ma comporta e giustifica la guerra dei profitti.
      In tale senso appare migliore destinazione del denaro ricevuto o raccolto, l'investimento speculativo in prodotti finanziari piuttosto che nel rischio d'impresa altrui o nell'acquisto di beni immobili da parte dei clienti richiedenti mutui.
      La possibilità di svolgere contemporaneamente le due antitetiche tipologie di attività consente che l'attività di trading sia finanziata con i fondi ritratti dalla raccolta e con i depositi bancari.
      È evidente quindi che la soluzione realmente efficace per pone fine a questa inaccettabile situazione che penalizza al massimo l'economia nazionale consiste nel rompere il «cordone ombelicale» tra depositi dei clienti e risorse utilizzate per svolgere il trading speculativo, distinguendo nettamente le due tipologie di banche: quella commerciale ordinaria e tradizionale e quella speculativa che svolge attività di commercio in proprio di strumenti finanziari.
      Il principio, del resto come abbiamo visto, era già previsto nel nostro ordinamento giuridico ed era alla base del previgente testo unico in materia bancaria abrogato dalla riforma del 1993.
      Negli ultimi anni il tema della separazione delle banche è stato al centro di un acceso dibattito anche in sede europea: nel novembre del 2011 la Commissione europea ha incaricato una commissione di esperti indipendenti, presieduta dal Governatore della Banca centrale finlandese Erkki Liikanen, di approfondire la tematica e di sviluppare una proposta.
      La commissione ha presentato le proprie conclusioni nell'ottobre dell'anno successivo, optando per una riforma strutturale complessiva del sistema bancario che preveda, tra gli altri punti, anche e specificamente la separazione dell'attività in banca da quella ordinaria a quella speculativa in proprio, seppure con la previsione di una soglia limite.
      Le conclusioni della commissione di Liikanen sono state sottoposte a un processo di consultazione pubblica, e la Commissione europea sta valutando se trasformarle in proposte normative vere e proprie. Dal punto di vista normativo, tuttavia, prevedere la semplice separazione delle attività delle banche non è sufficiente, posto che non supera la criticità di un unico soggetto che esercita, seppure con limitazioni, la duplice attività. Occorre quindi intervenire in modo incisivo distinguendo tra le due tipologie di banche e separando nettamente i soggetti che operano in una delle due categorie da quelli che operano nell'altra.
      Conseguentemente, la proposta di legge intende introdurre nel vigente testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 il principio della separazione dell'attività di commercio in proprio di strumenti finanziari dalle restanti attività esercitate dalle banche. La proposta di legge attribuisce inoltre alle banche il termine di un anno per esercitare l'opzione in favore dell'attività che intendono svolgere e per adattare ad essa il loro assetto societario.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

      1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari, ad eccezione dei prodotti relativi al debito pubblico della Repubblica italiana, non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo».

Art. 2.
(Disposizione transitoria).

      1. Le banche che operano ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore devono dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere e procedere, ove necessario, alla riorganizzazione del proprio assetto societario.

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