Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2240 |
1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari, ad eccezione dei prodotti relativi al debito pubblico della Repubblica italiana, non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo».
1. Le banche che operano ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore devono dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere e procedere, ove necessario, alla riorganizzazione del proprio assetto societario.