Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2352


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TONINELLI, COZZOLINO, DADONE, D'AMBROSIO, DIENI, FRACCARO, LOMBARDI, NUTI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 6 maggio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La legge elettorale è un elemento essenziale dei sistemi democratici che incide profondamente sul loro funzionamento e ne determina molte caratteristiche. La scelta del modello di legge elettorale deve essere consapevolmente diretta alla costruzione del modello di democrazia che si vuole realizzare.
      Sulla base di tale rilievo, il MoVimento Cinque Stelle ha deciso di scegliere proprio la legge elettorale quale terreno sul quale testare forme di democrazia diretta, e a seguito di un apposito percorso informativo, i cittadini sono stati consultati attraverso la rete su otto quesiti tecnici. Hanno partecipato alle votazioni circa 30.000 cittadini ad ogni consultazione, per un totale di più di 200.000 voti espressi. È attraverso questo percorso partecipato che i parlamentari del MoVimento sono giunti oggi a presentare alle altre forze politiche e al Paese la prima proposta di legge elaborata attraverso la partecipazione diretta dei cittadini.
      Sulla base dei risultati della consultazione attraverso la rete, la presente proposta di legge si pone in una prospettiva innovativa rispetto alla direzione verso la quale si sono finora mosse le linee di modifica dei meccanismi alla base dell'elezione da parte dei cittadini dei propri rappresentanti in Parlamento, puntando a un orizzonte di profondo rinnovamento del sistema democratico e politico italiano.
      La presente proposta si preoccupa di sciogliere il nodo fondamentale del rapporto tra l'esigenza di avere un Parlamento realmente rappresentativo e di favorire la governabilità del sistema disincentivando la frammentazione del panorama politico. Tuttavia, diversamente dall'impostazione generalmente accolta, si ritiene sia un falso assunto quello secondo il quale, in nome della governabilità, si debbano sacrificare altri obiettivi primari e indefettibili, quali la selezione degli eletti da parte dei cittadini e la possibilità per gli elettori di avere un reale rapporto con gli eletti durante il mandato parlamentare, in modo che i cittadini possano contribuire a indirizzare le scelte politiche fondamentali che passano attraverso il Parlamento. La governabilità non è inconciliabile con tale ordine di obiettivi ma è anzi dimostrato che, ove questi siano realizzati, essi producono uno spontaneo e reale effetto di stabilizzazione dei Governi e di consolidamento delle decisioni politiche assunte. Ricostruire un Parlamento rappresentativo e responsivo nei confronti degli elettori è il presupposto essenziale non solo della democrazia ma anche della governabilità.
      Una mera governabilità perseguita attraverso l'attribuzione di un premio di maggioranza si pone in contrapposizione rispetto a un genuino concetto di democrazia rappresentativa. Attraverso il premio, le elezioni parlamentari sono completamente sradicate dal loro rapporto con gli elettori e le comunità territoriali. Per questo motivo si ritiene che l'adozione di una siffatta soluzione sia da escludere in partenza. Il meccanismo del premio, specie laddove questo sia molto consistente, produce un risultato antidemocratico e autoritario, conducendo a una fittizia governabilità totalmente artificiale e quindi, paradossalmente, instabile e precaria.
      Un buon sistema elettorale deve incentivare l'aggregazione fra forze politiche piccole e medio-piccole, spingendole a mettere insieme le loro idee, se conciliabili, in forze politiche più grandi ma coese e favorire l'omogeneità interna dei partiti e dei movimenti disincentivando frantumazioni e scissioni.

      Gli obiettivi alla base della presente proposta di legge possono dunque essere così sintetizzati:

          1) ridare ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente i propri rappresentanti;

          2) rendere più stretto ed immediato il rapporto tra eletti, forze politiche ed elettori;

          3) garantire che siano i cittadini a indirizzare le scelte politiche fondamentali attraverso un Parlamento rafforzato, capace di rappresentare le istanze che muovono dai medesimi cittadini e di costituire un solido ponte tra la società e le istituzioni;

          4) assicurare una genuina governabilità del Paese attraverso un'elevata selettività del sistema elettorale, disincentivando la frantumazione delle forze politiche, la loro disomogeneità interna e la creazione di coalizioni fittizie a meri fini elettorali.

      In quest'ottica è rivolta la scelta della rete a favore di un sistema proporzionale sensibilmente corretto con circoscrizioni di ampiezza intermedia. La formula proporzionale di attribuzione dei seggi viene preferita perché garantisce maggiormente la rappresentatività del Parlamento. Il sistema proporzionale non è però puro, essendo sensibilmente corretto allo scopo di raggiungere una genuina governabilità del Paese. Si opta inoltre per un sistema di preferenze che garantisce agli elettori la massima libertà nella scelta degli eletti e minimizza i risvolti negativi dei tradizionali sistemi di preferenza (clientelismo, corruzione, influenza delle lobby, alti costi delle campagne elettorali e divisività intrapartitica).
      Di seguito, si espongono più nel dettaglio le caratteristiche del sistema proposto per quanto riguarda l'elezione dei membri della Camera dei deputati, quindi si descrivono i correttivi tecnici, imposti dall'elezione su base regionale ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione e dal diverso numero dei senatori

rispetto ai deputati, impiegati riguardo al sistema per l'elezione dei membri del Senato della Repubblica ai fini di una corretta e omogenea applicazione del sistema nelle due Camere.
      Tra le diverse formule proporzionali utilizzabili, dalla consultazione della rete è emerso un metodo del divisore corretto (che è stato poi specificamente individuato nella seguente sequenza di divisori: 1, 1,8, 2,6, 3,4, 4,2...) perché meno proiettivo di altre formule come la Hare attualmente utilizzata e perché particolarmente adatto alla dimensione intermedia delle circoscrizioni.
      Le circoscrizioni sono a base pluriprovinciale. Le province con una popolazione media o bassa sono state aggregate alle altre province confinanti aventi anch'esse una popolazione media o bassa, tenendo in massimo conto l'esigenza di evitare circoscrizioni molto grandi, salvo che corrispondessero ad aree metropolitane unitarie molto popolose (sono le circoscrizioni metropolitane di Milano e Monza-Brianza, di Roma e di Napoli). Si abbandona il classico e distorsivo sistema che consiste nel creare artificiosamente circoscrizioni che non sono corrispondenti a comunità reali ma che sono funzionali unicamente a produrre l'esito elettorale desiderato. La varietà di ampiezza delle circoscrizioni non costituisce un limite del sistema, bensì una sua qualità. Infatti, nelle circoscrizioni in cui si assegnano pochi seggi ottengono seggi esclusivamente le forze politiche grandi, mentre nelle circoscrizioni in cui si assegnano molti seggi ottengono seggi anche i partiti piccoli. È una conseguenza coerente con il tentativo di rendere «reale» e non «virtuale» la rappresentanza: le forze politiche piccole, infatti, hanno una struttura, un numero di militanti e di risorse concentrato nelle aree metropolitane; viceversa, nelle comunità più piccole, tali forze politiche spesso non hanno un reale radicamento territoriale. Di conseguenza, il territorio italiano è stato diviso in 42 circoscrizioni di dimensione intermedia che, sulla base dei dati dell'ultimo censimento, vedrebbero assegnare i seggi nel modo seguente:

          a) 1 seggio alla Valle d'Aosta;

          b) 3 seggi al Molise;

          c) da 5 a 9 seggi per 13 circoscrizioni;

          d) da 11 a 19 seggi per 19 circoscrizioni;

          e) da 21 a 24 seggi per 6 circoscrizioni;

          f) da 32 a 42 seggi per le 3 circoscrizioni metropolitane (Milano con Monza-Brianza, Roma, Napoli).

      Nelle circoscrizioni si assegnano quindi in media circa 15 seggi.
      Lo sbarramento naturale prodotto dal sistema, ancorché flessibile, grazie alla combinazione tra circoscrizioni di dimensione intermedia e formula del divisore corretta, è significativo e assai efficace ai fini di assicurare Camere governabili. In 33 circoscrizioni su 42 (che assegnano 373 seggi, ossia il 60 per cento del totale) lo sbarramento naturale è superiore al 5 per cento; nelle altre circoscrizioni (che assegnano 245 seggi, ossia circa il 40 per cento dei seggi) lo sbarramento è inferiore al 5 per cento. L'adozione di una formula selettiva quale quella scelta dalla consultazione della rete e di circoscrizioni di dimensione intermedia realizza quindi di fatto uno sbarramento del 5 per cento, anche se, grosso modo, anche le forze inferiori al 5 per cento, sebbene fortemente sottorappresentate, potranno ottenere qualche seggio, mentre tra il 5 e il 10 per cento è assai probabile che vi sia una certa sottorappresentazione. D'altro canto, si è esclusa l'adozione di un collegio nazionale unico in cui calcolare lo sbarramento, al fine di evitare uno sradicamento della competizione nazionale dalle comunità territoriali. Così, operando sulla dimensione delle circoscrizioni e sulla selettività della formula, si è cercato di riprodurre di fatto uno sbarramento simile a quello in vigore in Germania (l'unico Paese che ha uno sbarramento del 5 per cento, il quale, tuttavia, non preclude l'accesso

alla distribuzione dei seggi alle forze politiche che vincono tre collegi uninominali). Peraltro, dopo la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, uno sbarramento al 5 per cento, da calcolare in un collegio unico nazionale, specie se abbinato a circoscrizioni intermedie e a una formula elettorale selettiva quale quella che si adotta, rischierebbe di risultare costituzionalmente illegittimo, in quanto produttivo di eccessiva distorsività.
      Ci si attende pertanto che il sistema produca i seguenti effetti: un Parlamento rappresentativo di più forze politiche capaci di attrarre un certo consenso elettorale; esclusione dei partiti piccoli e piccolissimi, salvo quelli molto forti a livello regionale; incentivo alla stabilità intrapartitica; facilitazione alla creazione di maggioranze stabili; rafforzamento delle opposizioni parlamentari, anch'esse concentrate in pochi gruppi di minoranza e quindi in grado di svolgere con più forza la loro funzione di controllo, di proposta e di critica. Si tratta dunque di un sistema proporzionale che, pur incentivando le forze politiche ad aggregarsi prima del voto, non impone fittizie e artificiose costrizioni bipolari.
      La proposta di legge massimizza la libertà di scelta dell'elettore e la sua capacità di determinare le scelte politiche che poi saranno perseguite dagli eletti. Si tratta dell'aspetto più innovativo della proposta di legge, che coglie gli effetti benefici della preferenza neutralizzandone i difetti. La preferenza, infatti, presenta certamente lati positivi, ma ha anche – come detto – risvolti negativi, aumentando i costi della campagna elettorale, incrementando la concorrenza e anche la conflittualità intrapartitica, accrescendo il ruolo delle lobby, favorendo i comportamenti eccentrici di singoli candidati all'interno dei partiti e, soprattutto in certi contesti, premiando comportamenti clientelari e persino attività corruttive. Per evitare questi difetti la proposta di legge propone due correttivi: disgiungere il voto di preferenza dal voto di lista separandone in due schede la rispettiva espressione (panachage), di modo che il voto delle eventuali clientele portate da un candidato non si trasmetta meccanicamente nel processo di distribuzione dei seggi tra le liste; consentire all'elettore di esprimere il proprio dissenso circa la scelta, a seconda dei casi, di uno o due candidati inseriti nella lista che vota, penalizzandola elettoralmente, in modo da fare si che le forze politiche siano indotte a non inserire nelle liste candidati «impresentabili» anche qualora questi siano dotati di una propria forza clientelare, perché ciò verosimilmente comporterebbe una loro penalizzazione nella distribuzione dei seggi.
      Ecco in sintesi il sistema di attribuzione delle preferenze proposto:

          a) l'elettore deve scegliere una lista;

          b) l'elettore può esprimere una preferenza o, nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi, due, anche a favore di un candidato di una lista diversa da quella votata;

          c) l'elettore può cancellare dalla lista che ha prescelto un candidato che non gradisce o, nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi, due. In questo modo, l'elettore penalizza di una frazione di voto (1/X, dove X rappresenta il numero di seggi assegnati nella circoscrizione) la lista che ha prescelto e sottrae una preferenza al totale di quelle accumulate dal candidato sgradito con i voti di preferenza espressi sulla seconda scheda;

          d) nelle tre circoscrizioni metropolitane (Milano con Monza-Brianza, Roma e Napoli), al fine di evitare liste troppo lunghe le circoscrizioni sono suddivise al loro interno in collegi plurinominali da 9 a 13 seggi, così che ogni elettore possa esprimere una sola preferenza negativa e una sola preferenza positiva. Va precisato che, comunque, la formula per la distribuzione dei seggi tra le liste è rigorosamente applicata, anche in questo caso, a livello circoscrizionale e non di collegio.

      All'elettore italiano è data una libertà di scelta che non ha mai avuto. Il nuovo sistema proposto, dunque, da un lato spinge l'elettore a esercitare una scelta

consapevole ma, dall'altro, richiede anche la sua responsabilizzazione. Le elezioni diventano così un momento fondamentale di selezione delle idee e dei portavoce dei cittadini in Parlamento, scelti in modo che il legame con l'elettore sia più stretto e che questi possa premiare o punire, nelle successive elezioni, i comportamenti dei propri rappresentanti che non siano conformi alle sue aspettative. L'adozione di tale sistema di preferenze produce poi un ulteriore beneficio. Il tradizionale sistema di attribuzione della preferenza ha effetti «divisivi» perché incentiva la distinzione, piuttosto che la collaborazione all'interno di una lista. Con il sistema proposto, invece, il sistema premia la compattezza intrapartitica evitando un altro dei difetti delle preferenze tradizionali, giacché comportamenti eccentrici di alcuni candidati possono condurre ad attrarre preferenze ma allo stesso tempo anche preferenze negative.
      Tutti i sistemi elettorali che prevedono l'espressione di una preferenza da parte dell'elettore si prestano in qualche misura alla possibilità di rendere il voto riconoscibile, il che, com’è noto, rappresenta una grave problematica specialmente in alcune aree del Paese ove questa pratica costituisce una grave patologia. Il sistema proposto pone un argine a questo problema in due modi. In primo luogo, il voto di preferenza viene disgiunto dal voto di lista, sdoppiando le schede. In secondo luogo, con il sistema proposto, che attribuisce all'elettore la più ampia libertà di articolazione del voto, si potrà incidere su quelle pratiche collusive che, in alcuni sistemi sociali malati, sopravvivono da sempre e si realizzano attraverso l'espressione di voti pilotati e riconoscibili. Agli elettori è data la possibilità di sottrarre preferenze ai medesimi candidati che si avvantaggiano dei voti pilotati dati da altri elettori, potendo così disincentivare in radice questo fenomeno.
      Il sistema è facilmente trasponibile al Senato della Repubblica nei suoi effetti, anche se alcuni correttivi tecnici sono imposti, oltre che dall'elezione di questo su base regionale ai sensi dell'articolo 57 primo comma della Costituzione, dal diverso numero dei senatori rispetto ai deputati. In particolare, le circoscrizioni sono a base regionale. Le regioni che assegnano almeno 15 seggi vengono suddivise in ripartizioni. Tali ripartizioni coincidono con le circoscrizioni stabilite per la Camera dei deputati. In ogni caso, la distribuzione dei seggi avviene applicando la formula del divisore corretto a livello regionale e non ripartizionale. Si prevede poi un meccanismo fondato sulla formula del quoziente per la distribuzione tra le varie ripartizioni dei seggi ottenuti dalle varie liste a livello regionale.
      In aggiunta a quanto appena descritto, la proposta interviene anche su alcuni singoli aspetti specifici complementari ai meccanismi di elezione dei deputati e dei senatori, quali ad esempio i requisiti prescritti per la presentazione di liste di candidati.
      La proposta di legge presenta un sistema elettorale di immediata entrata in vigore: dal giorno successivo alla sua pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale il sistema è operativo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
(Caratteri del voto).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto».

Art. 2.
(Circoscrizioni e ripartizioni).

      1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 2. – 1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico.
      2. Ai fini del presente testo unico le province di Milano e Monza-Brianza, di Roma e di Napoli costituiscono circoscrizioni metropolitane suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella A-bis allegata al presente testo unico».

Art. 3.
(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e ripartizioni).

      1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali e alle ripartizioni di cui alle tabelle A e A-bis allegate al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
      2. Al fine di cui al comma 1, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
      3. Se, terminate le operazioni di cui al comma 2, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.
      4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni di cui alla tabella

A-bis allegata al presente testo unico in cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane.
      5. Ai fini del comma 4, il numero dei residenti in ciascuna delle circoscrizioni metropolitane ivi previste è diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi del presente articolo. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero della popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti».
Art. 4.
(Abolizione dell'esclusività del voto di lista).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta di una lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. L'elettore dispone altresì di un voto per la penalizzazione di uno dei candidati inseriti nella lista votata, da esprimere cancellandone il nome dall'elenco. Nelle circoscrizioni non metropolitane che assegnano almeno 15 seggi, o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può penalizzare due candidati. Ogni elettore dispone altresì di un voto di preferenza, da esprimere su una diversa scheda scrivendo il nome del candidato che intende preferire. Nelle circoscrizioni non metropolitane che assegnano almeno 15 seggi o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due preferenze».

Art. 5.
(Capoluogo di circoscrizione).

      1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. Ai fini del comma 1, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che è sede di corte d'appello o, in mancanza, di tribunale. Qualora anche questo manchi, capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della regione nella quale la circoscrizione è inserita».

Art. 6.
(Abolizione dei collegamenti in coalizione).

      1. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

Art. 7.
(Presentazione delle liste).

      1. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione delle circoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
      2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, comunque, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
      3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno

200 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In tutti i casi, comunque, il numero delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 600.
      4. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 rispetto al numero minimo previsto dal comma 3.
      5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 3 è ridotto alla metà.
      6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
      7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
      8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».
Art. 8.
(Divieto di candidature plurime).

      1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 19. – 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale o ripartizionale, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

Art. 9.
(Modalità di presentazione delle liste).

      1. Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale capoluogo della circoscrizione o della ripartizione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo citato, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».

      2. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «La dichiarazione di cui al secondo comma deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».

Art. 10.
(Numero d'ordine delle liste e dei candidati).

      1. Il numero 2) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. I contrassegni e l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;».

Art. 11.
(Rappresentanti di lista).

      1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio elettorale di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, che sanno leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio ovvero la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione».

Art. 12.
(Numero delle urne e delle cassette o scatole).

      1. I numeri 8) e 9) dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono sostituite dai seguenti:

          «8) due urne del tipo descritto nell'articolo 32;

          9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;».

Art. 13.
(Scheda elettorale).

      1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.
      2. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle A-ter e A-quater allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 20. L'ordine delle liste, dei contrassegni e dei candidati è stabilito con sorteggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-septies allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di lista. Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delle liste. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro di centimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-septies allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spazio sottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione in corrispondenza dei rispettivi contrassegni. In tali colonne sono inserite tante righe quanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 2 dell'articolo 18-bis, le righe ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomi dei candidati nella circoscrizione o nella ripartizione

della corrispondente lista, riportando per ogni riga della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine del sorteggio eseguito a norma del numero 2) dell'articolo 24, il cognome e il nome di un candidato della lista.
      3. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle A-quinquies e A-sexies allegate al presente testo unico. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-septies allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centro della scheda, è riportata una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e il nome del candidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra, è riprodotta in stampatello la scritta “COGNOME E NOME”. Nelle circoscrizioni non metropolitane nelle quali vengono attribuiti almeno quindici seggi, o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni, nelle quali vengono attribuiti almeno quindici seggi, sono riportate due righe.
      4. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
      5. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino Alto Adige/Süd Tirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
Art. 14.
(Voto di lista, di penalizzazione e di preferenza).

      1. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
      «L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
      L'elettore esprime il voto di lista tracciando, con la matita, sull'apposita scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista scelta.


      Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere un voto di penalizzazione nei confronti di uno dei candidati inseriti nella sola lista prescelta. Nelle circoscrizioni non metropolitane nelle quali vengono assegnati almeno quindici seggi o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni nelle quali vengono assegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione. Per esprimere il voto di penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidato che intende penalizzare.
      Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nelle circoscrizioni non metropolitane nelle quali vengono assegnati almeno quindi seggi o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni nelle quali vengono assegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Per esprimere la preferenza, l'elettore scrive con la matita il nome del candidato che intende preferire.
      Sono vietati altri segni o indicazioni.
      Delle modalità di espressione del voto di cui al presente articolo il presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di penalizzazioni e di preferenze che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.
      Dopo che l'elettore ha espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
Art. 15.
(Significato e validità del voto).

      1. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 59. – 1. Quando l'elettore ha validamente scelto una lista, alla lista scelta è

assegnato un voto. La somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.
      2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 77, che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.
      3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quel candidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.
      4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti di penalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa. La differenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nome di cifra elettorale individuale.
      5. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara e univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
     6. Tutti i voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista scelta sono nulli. La nullità dei voti di penalizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.
      7. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenze sono nulle».
Art. 16.
(Spoglio delle schede).

      1. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede, cominciando da quelle relative all'espressione del

voto di lista e di penalizzazione. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto stabilito dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista scelta, nonché le penalizzazioni di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto stabilito dal citato articolo 59, le cifre elettorali lorde di lista e le cifre elettorali individuali negative dei candidati.
      2. Per ogni scheda il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali lorde di lista e le cifre elettorali individuali negative che hanno subìto variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede relative all'espressione del voto di lista e di penalizzazione non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
      3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede relative all'espressione del voto di preferenza. Lo scrutatore designato ai sensi del comma 1 estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato per il quale sia stato validamente espresso un voto di preferenza. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dal citato articolo 59, le cifre elettorali individuali lorde dei candidati.
      4. Per ogni scheda il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali individuali lorde che hanno subìto variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede relative all'espressione del voto di preferenza non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
      5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
      6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
      7. Il numero totale delle schede scrutinate relative rispettivamente all'espressione del voto di lista e di penalizzazione e all'espressione del voto di preferenza deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste e ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
      8. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
Art. 17.
(Voti contestati).

      1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o no dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di penalizzazione e di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di penalizzazione e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76».

Art. 18.
(Determinazione delle cifre elettorali).

      1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione:

          a) determina le cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

          b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della ripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);

          c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;

          d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato.

      2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:

          a) determina le cifre elettorali circoscrizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle

cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

          b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione e le cifre elettorali circoscrizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);

          c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato».

Art. 19.
(Ripartizione circoscrizionale dei seggi).

      1. Dopo l'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 78-bis. – 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista successivamente per 1 – 1,8 – 2,6 – 3,4 – 4,2... per un numero di divisori pari al numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.


      2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui al comma 1, per ciascuna ripartizione:

          a) individua le liste che hanno ottenuto seggi nella circoscrizione ai sensi del comma 1;

          b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

          c) divide il risultato della somma di cui alla lettera b) per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 3;

          d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) trascurandone la parte decimale e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

          e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;

          f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

      3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
      4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale,

proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

          a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

          b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

          c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere a) e b), fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale

ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali questa abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;

          d) per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

      5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
      6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 20.
(Proclamazione degli eletti).

      1. Dopo l'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 80-bis. – 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera

dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».
Art. 21.
(Abolizione della ripartizione nazionale dei seggi).

      1. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 22.
(Esaurimento dei candidati di una lista).

      1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. – 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:

          a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 78-bis, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

          b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 78-bis, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 78-bis, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 78-bis.

      2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori

quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui al comma 1 dell'articolo 78-bis.
      3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
      4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedono alle relative proclamazioni».
Art. 23.
(Abolizione delle opzioni).

      1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 24.
(Elezioni suppletive).

      1. Il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive».

      2. I commi 2 e 3 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 25.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

      1. Gli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 26.
(Sostituzione delle tabelle).

      1. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater, A-quinquies, A-sexies e A-septies di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Capo II
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Art. 27.
(Ripartizione dei seggi tra regioni e ripartizioni).

      1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono sostituiti dai seguenti:
      «2. Quando a una regione, ai sensi del comma 1, sono attribuiti almeno quindici seggi, la circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni individuate nelle circoscrizioni elettorali previste dalla legge elettorale per la Camera dei deputati, senza tenere conto, per le circoscrizioni metropolitane, delle ulteriori divisioni in ripartizioni ivi previste.
      3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.
      4. Ai fini del comma 3, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi,

per ciascuna ripartizione, il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
      4-bis. Se, terminate le operazioni di cui al comma 4, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora siano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del citato comma 4, ma il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale dei seggi assegnati alla regione ai sensi del comma 1».
Art. 28.
(Presentazione delle liste).

      1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
      «2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
      2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
      2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.
      3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 300 sottoscrizioni per ogni seggio

attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In ogni caso, le sottoscrizioni non possono essere inferiori a 600. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal primo periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».

      2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 29.
(Ordine delle liste e dei candidati e stampa delle schede e dei manifesti).

      1. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

          a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. I contrassegni e

l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;

          b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

          c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:

              1) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione, recanti i contrassegni delle liste e i rispettivi elenchi di candidati. I contrassegni delle liste devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

              2) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di preferenza;

              3) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione; i sindaci ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

      2. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.
      3. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. L'ordine delle liste, dei contrassegni e dei candidati è stabilito con sorteggi secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-quater allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di lista.

Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delle liste. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro di centimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-quater allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spazio sottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella regione o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione, in corrispondenza dei rispettivi contrassegni. In tali colonne sono inserite tante righe quanti sono i seggi da assegnare nella regione o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 5 dell'articolo 8, le righe ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomi dei candidati nella regione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riga della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di sorteggio eseguito a norma della lettera a) del comma 1, il cognome e il nome di un candidato della lista.
      4. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-quater allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centro della scheda, è riportata una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e il nome del candidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra, è riprodotta in stampatello maiuscolo la scritta “COGNOME E NOME”. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni nelle quali sono attribuiti almeno quindici seggi, sono riportate due righe.
      5. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
      6. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
      7. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
Art. 30.
(Voto dei rappresentanti di lista).

      1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
      «3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, per le regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.
      4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della ripartizione o, per le regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».

Art. 31.
(Modalità di espressione del voto).

      1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 14 – 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
      2. L'elettore esprime il voto di lista tracciando, con la matita, sull'apposita scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista scelta.


      3. Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere il voto di penalizzazione nei confronti di uno dei candidati inseriti nella sola lista scelta. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione. Per esprimere la penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidato che intende penalizzare.
      4. Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella regione o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Per esprimere la preferenza, l'elettore scrive con la matita il cognome e il nome del candidato che intende preferire.
      5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
      6. Delle modalità di espressione del voto di cui al presente articolo il presidente dà all'elettore preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di penalizzazioni e preferenze che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.
      7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
Art. 32.
(Significato e validità del voto).

      1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo sostituito dall'articolo 31 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. – 1. Quando l'elettore ha validamente scelto una lista, alla lista scelta è assegnato un voto. La somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.


      2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 16, che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.
      3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quel candidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.
      4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti di penalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa. La differenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nome di cifra elettorale individuale.
      5. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
      6. Tutti i voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista scelta sono nulli. La nullità dei voti di penalizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.
      7. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenze sono nulle».
Art. 33.
(Determinazione delle cifre elettorali).

      1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove lo ritenga

opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:

          a) determina le cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

          b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde conseguite nelle singole sezioni elettorali della ripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);

          c) determina le cifre elettorali regionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della regione;

          d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato.

      2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:

          a) determina le cifre elettorali regionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della regione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella regione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

          b) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista

conseguite nelle singole sezioni elettorali della regione e le cifre elettorali regionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);

          c) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato».

Art. 34.
(Distribuzione dei seggi tra le liste).

      1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 17. – 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 1 – 1,8 – 2,6 – 3,4 – 4,2... per un numero di divisori pari al numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
      2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:

          a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;

          b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

          c) divide il risultato della somma di cui alla lettera b) per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione ai sensi dell'articolo 1;

          d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) trascurandone la parte decimale e calcola i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

          e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;

          f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

      3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
      4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

          a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o

più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

          b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

          c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi nelle altre ripartizioni nelle quali questa ha i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;

          d) per ciascuna ripartizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione,

i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

      5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
      6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 35.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per il Molise).

      1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

Art. 36.
(Esaurimento dei candidati di una lista).

      1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 19. – 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:

          a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

          b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del

comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 17.

      2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17, comma 1.
      3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che ha esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
      4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 37.
(Elezioni suppletive).

      1. Al titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificato dal presente capo, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
      «Art. 19-bis. – 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o di una ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.
      2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
      3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
      4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre,

il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
      5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
      6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».
Art. 38.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale).

      1. Il titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 39.
(Sostituzione delle tabelle).

      1. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis, B-ter e B-quater di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 40.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato 1
(Articolo 26)
«Tabella A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
1) Val d'Aosta/Vallée d'Aoste (regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
2) Torino (provincia di Torino)
3) Piemonte settentrionale (province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli)
4) Piemonte meridionale (province di Cuneo, Asti e Alessandria)
5) Liguria (regione Liguria)
6) Milano e Monza-Brianza (province di Milano e Monza-Brianza)
7) Lombardia settentrionale (province di Varese, Como, Lecco e Sondrio)
8) Lombardia orientale (province di Bergamo e Brescia)
9) Lombardia meridionale (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
10) Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol)
11) Veneto occidentale (province di Verona e Vicenza)
12) Veneto orientale (province di Belluno, Treviso e Venezia)
13) Veneto meridionale (province di Padova e Rovigo)
14) Friuli Venezia Giulia (regione Friuli Venezia Giulia)
15) Emilia occidentale (province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia)
16) Emilia orientale (province di Modena, Bologna e Ferrara)
17) Romagna (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)
18) Toscana orientale (province di Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Siena)
19) Toscana occidentale (province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto)
20) Marche (regione Marche)
21) Umbria (regione Umbria)
22) Lazio settentrionale (province di Viterbo e Rieti)
23) Roma (provincia di Roma)
24) Lazio meridionale (province di Frosinone e Latina)
25) Abruzzo (regione Abruzzo)
26) Molise (regione Molise)
27) Caserta (provincia di Caserta)
28) Campania appenninica (province di Avellino e Benevento)
29) Napoli (provincia di Napoli)
30) Salerno (provincia di Salerno)
31) Foggia (provincia di Foggia)
32) Puglia centrale (province di Barletta-Andria-Trani e Bari)
33) Puglia meridionale (province di Taranto, Brindisi e Lecce)
34) Basilicata (regione Basilicata)
35) Calabria settentrionale (province di Cosenza, Crotone e Catanzaro)
36) Calabria meridionale (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria)
37) Sicilia occidentale (province di Trapani e Palermo)
38) Messina (provincia di Messina)
39) Sicilia centrale (province di Agrigento, Caltanissetta e Enna)
40) Sicilia orientale (province di Catania, Siracusa, Ragusa)
41) Sardegna settentrionale (province di Sassari, Olbia-Tempio, Oristano e Nuoro)
42) Sardegna meridionale (province di Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Cagliari e Ogliastra)

Tabella A-bis

RIPARTIZIONI ELETTORALI
Milano e Monza-Brianza A (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello)
Milano e Monza-Brianza B (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)
Milano e Monza-Brianza C (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)
Milano e Monza-Brianza D (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo , Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora Sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)
Milano e Monza-Brianza E (provincia di Monza)
Roma A (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V)
Roma B (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX)
Roma C (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV)
Roma D (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale, Monteranno, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)
Roma E (comuni di Monterotondo, Fiano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Neroli, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano, Montelibretti, Montorio, Nazzano, Palombara, Ponzano, Rignano, Sant'Angelo, Tivoli, Agosta, Articoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto, Cervara, Ciciliano, Cineto, Gerano, Guidonia, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo, Camerata Nuova, Canterano, Capranica, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo, Saracinesca, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro, Velletri, Albano, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito, Valmontone, Bellegra, Carpineto, Castel San Pietro, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano, Gavignano, Genazzano, Genzano, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Montelanico, Nemi, Olevano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)
Napoli A (comune di Napoli)
Napoli B (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio d'Ischia, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli)
Napoli C (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri)

        N.B. Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del regolamento del decentramento territoriale approvato dal consiglio comunale di Milano nella seduta del 13 marzo 1997 con deliberazione n. 26/97, entrato in vigore il 24 aprile 1997, aggiornato con i contenuti della delibera del consiglio comunale di Milano n. 54/2011 PG n. 477168/2011, recante istituzione presso ogni Consiglio di zona della Commissione Decentramento e conseguente introduzione dell'articolo 19 bis del Regolamento del decentramento territoriale.

        I municipi del comune di Roma sono individuati ai sensi della deliberazione di cui al verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina Protocollo RC n. 20071/12 seduta pubblica 11 marzo 2013.

Tabella A-septies

ISTRUZIONI

Istruzioni per l'espressione del voto di lista nelle circoscrizioni o ripartizioni (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI LISTA
Scegli la lista che preferisci apponendo una croce sul simbolo corrispondente

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOTO DI PENALIZZAZIONE
Puoi cancellare un candidato dalla lista che hai votato tracciando una riga sul suo nome
(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile «X» è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare fino a due candidati dalla lista che hai votato tracciando una riga sul loro nome
(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile «X» è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA
Puoi esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di una qualsiasi delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome


Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA
Puoi esprimere un voto di preferenza per uno o due dei candidati delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome».

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Allegato 21
(Articolo 39)
«Tabella A

Tabella B-quater

ISTRUZIONI

Istruzioni per l'espressione del voto di lista nelle circoscrizioni o ripartizioni (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI LISTA
Scegli la lista che preferisci apponendo una croce sul simbolo corrispondente

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOTO DI PENALIZZAZIONE
Puoi cancellare un candidato dalla lista che hai votato tracciando una riga sul suo nome
(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile «X» è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOTO DI PENALIZZAZIONE
Puoi cancellare fino a due candidati dalla lista che hai votato tracciando una riga sul loro nome
(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile «X» è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA
Puoi esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di una qualsiasi delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome

Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA
Puoi esprimere un voto di preferenza per uno o due dei candidati delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome».

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