Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2408


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
IORI, ALBANELLA, AMENDOLA, ANTEZZA, ARGENTIN, ARLOTTI, CAPONE, CAPOZZOLO, CHAOUKI, COCCIA, COVA, DALLAI, D'INCECCO, GADDA, GASPARINI, GIULIETTI, GRASSI, IACONO, LA MARCA, LAFORGIA, MARZANO, PATRIARCA, PICCIONE, ROCCHI, SCUVERA, SENALDI, VALERIA VALENTE, ZAMPA, ZANIN, ZARDINI
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico
Presentata il 27 maggio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Il bullismo e gli atti di violenza commessi da bambini e da adolescenti nei confronti di coetanei, sempre più spesso portati alla luce dalla cronaca con esiti a volte anche tragici, rappresentano oggi un problema attinente alla tutela dei minorenni non più trascurabile e, anzi, di primaria importanza.
      Il «bullo» è spesso un bambino o un adolescente insicuro e ansioso con una bassa autostima che adotta comportamenti di persistente condotta aggressiva, intenzionale e premeditata nei confronti di un soggetto più debole incapace di difendersi.
      Come testimoniato da diversi studi, questi episodi di prevaricazione si consumano frequentemente in ambito scolastico e alla presenza di compagni aventi il ruolo di complici o di semplici spettatori; ciò mette in luce come il bullismo non riguardi unicamente l'esecutore e la vittima, ma sia un fenomeno di gruppo legato a dinamiche psicologiche e comportamentali più ampie.
      Le condotte poste in essere non riguardano unicamente la violenza fisica ma anche quella psicologica. Stando ai dati diffusi da telefono azzurro e da Eurispes (2011) su 1.496 studenti di scuole italiane di età compresa tra i 12 e i 18 anni, le forme di prevaricazione più comunemente messe in atto sono la diffusione di informazioni false o negative sul conto della vittima (25,2 per cento) nonché provocazioni e prese in giro ripetute (22,8 per cento). Il 10,4 per cento dei ragazzi intervistati ha poi riferito di subire una continua esclusione o un persistente isolamento dal gruppo.
      La vittima manifesta inizialmente disagio con diversi sintomi sia fisici sia psicologici: paura e rifiuto di recarsi a scuola (nei casi più gravi abbandono scolastico) o di partecipare ad altre attività sportive o ludiche. A lungo termine le vittime mostrano un'insicurezza patologica e un calo di autostima, problemi relazionali e disturbi da ansia e da depressione, sino a giungere, nei casi più gravi, a veri e propri tentativi di suicidio.
      Si segnala che il suicidio è la seconda causa di morte nei giovani tra i 15 e i 25 anni di età, dopo gli incidenti stradali, secondo i dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e in molti Paesi europei è addirittura la prima causa. Si tratta di un fenomeno in continuo aumento, senza contare i tentati suicidi, stimati fino a venti volte più frequenti; inoltre il nesso fra bullismo o bullismo informatico (cyberbullismo) e suicidio è indicato da tutte le ricerche sull'argomento.
      Negli ultimi anni, a seguito della diffusione delle tecnologie informatiche, di internet e dei social network si è poi sempre più diffuso il fenomeno del cyberbullismo in cui può essere compresa ogni attività diretta a intimorire, molestare, aggredire o mettere in imbarazzo altre persone con l'uso di strumenti telematici o informatici.
      Sebbene nel caso del bullismo informatico non vi sia contatto reale fra il soggetto passivo e l'agente, gli effetti sono in alcuni casi persino più gravi in quanto il «bullo» ha la possibilità di insinuarsi nella vita privata della vittima e attuare la sua azione senza limiti spazio-temporali umiliandola davanti alla moltitudine degli utenti della rete. L'anonimato, inoltre, rende più difficile il contrasto di tale fenomeno e provoca un indebolimento delle remore etiche.
      Ai sensi dell'articolo 12 della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, volto a garantire al minorenne capace di discernimento il diritto a esprimere liberamente e su ogni questione che lo interessa la sua opinione, che dovrà essere presa in debita considerazione dallo Stato, non è possibile non considerare che per il 72 per cento degli adolescenti il cyberbullismo è il fenomeno sociale più pericoloso.
      Dati aggiornati sul fenomeno sono forniti da una ricerca svolta nel gennaio 2013 da IPSOA per Save the children su un campione di ragazzi dai 12 ai 17 anni di età. Da tale ricerca emerge una diffusione ormai capillare degli strumenti informatici fra gli adolescenti in quanto ben il 79 per cento dichiara di avere un proprio computer personale e il 71 per cento uno smartphone. I social network sono diventati il terreno di attacco preferito per i cyberbulli (nel 61 per cento dei casi), i quali colpiscono la vittima attraverso la diffusione di foto e di immagini denigratorie (59 per cento) o tramite la creazione di gruppi «contro» (57 per cento). La vittima è scelta a causa di una presunta diversità dovuta all'aspetto estetico, alla timidezza, all'orientamento sessuale, all'etnia, all'abbigliamento e persino alla disabilità. La ricerca evidenzia altresì una insufficiente educazione, tra gli adulti e tra i giovani, circa i pericoli della rete e la mancanza di conoscenza circa il corretto e sicuro utilizzo degli strumenti telematici e informatici. Sebbene i dati forniti siano basati su racconti ricevuti e pareri personali degli intervistati, il 33 per cento degli adolescenti ritiene che sia diffuso, fra gli amici, fornire il proprio numero di cellulare a un soggetto conosciuto su internet, o avere con questo un incontro di persona (28 per cento). Il 22 per cento dei ragazzi intervistati ritiene frequente l'invio di immagini o video di conoscenti nudi o seminudi, ovvero di l'attivazione della webcam mostrandosi seminudi o nudi al fine di ricevere regali (19 per cento).
      Benché le condotte legate al bullismo spesso vadano a integrare veri e propri reati, è difficile se non impossibile attuare un'efficace repressione nei confronti di soggetti spesso non imputabili. È dunque di tutta evidenza la necessità di intervenire prioritariamente a fini preventivi coinvolgendo i minorenni, le loro famiglie, le scuole e le diverse realtà educative (sportive, parrocchiali, associazioni).
      Sia le direttive recanti disposizioni per regolare l'utilizzo dei dispositivi informatici negli istituti scolastici sia gli interventi prospettati dalla campagna nazionale contro il bullismo «Smonta il bullo» costituiscono importanti strumenti per contrastare il fenomeno, ma rischiano di rimanere lettera morta se non sono attuati e supportati anche da un concreto sostegno informativo e formativo nei confronti delle famiglie, degli insegnati e degli educatori.
      La presente proposta di legge si compone di 12 articoli volti a individuare, definire e combattere il fenomeno del bullismo e del bullismo informatico, privilegiando le azioni di carattere preventivo, informativo ed educativo rivolte ai minorenni e agli adulti che svolgono ruoli educativi.
      In particolare, l'articolo 3 è volto a tutelare la riservatezza del minorenne vittima di bullismo online, permettendo al genitore o al tutore di proporre istanza al responsabile del sito finalizzata a ottenere la rimozione, l'oscuramento o il blocco di ogni dato personale del minore presente sulla rete, con possibilità di adire il Garante per la protezione dei dati personali in caso di mancata attuazione del provvedimento.
      L'articolo 4 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico con il compito di realizzare un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del bullismo informatico, nonché coordinare e promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione rivolte ai cittadini.
      Gli articoli da 5 a 8 sono finalizzati a sostenere un'idonea prevenzione nell'ambito scolastico tramite la nomina, in ogni istituto, di un referente per la prevenzione del bullismo, l'attuazione di corsi di formazione mirati per il personale scolastico e l'educazione degli studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete internet, anche tramite progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con gli enti locali e con la polizia postale e delle comunicazioni.
      L'articolo 9 prevede l'obbligo per il dirigente scolastico di informare i genitori o il tutore nel caso in cui venga a conoscenza di episodi di bullismo nei confronti di un minorenne dell'istituto, con possibilità, nei casi più gravi, di realizzare incontri con le parti coinvolte, avvalendosi anche del contributo di altre figure professionali (educatori o psicologi con competenze specifiche) al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e la rieducazione del bullo.
      L'articolo 10 prevede poi la possibilità, sino alla presentazione della denuncia o alla proposizione della querela per un reato previsto dagli articoli 594, 595 e 612 del codice penale o relativo alla protezione dei dati personali, di applicare la procedura di ammonimento.
      L'articolo 11 prevede che la polizia postale e delle comunicazioni compia attività per il contrasto dell'istigazione del minorenne al suicidio.
      Da ultimo, con l'articolo 12, si prevede l'avvio di campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del bullismo e del bullismo informatico.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge con il termine «bullismo» si intende qualunque atto, anche solo tentato, perpetrato in danno di un minorenne, di:

          a) molestia, ingiuria, diffamazione, minaccia o ricatto;

          b) aggressione o persecuzione psicologica, anche non integrante reato;

          c) diffusione di voci diffamatorie o false accuse;

          d) percosse, lesioni, furti o volontario danneggiamento di cose altrui al fine di molestare la vittima, anche non integranti reato;

          e) offese aventi ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica o le condizioni personali o sociali della vittima;

          f) furto d'identità, manipolazione, alterazione, sottrazione o trattamento illecito dei dati personali;

          g) istigazione al suicidio o all'autolesionismo, in qualunque forma anche non integrante reato.

      2. Ai fini della presente legge con il termine «bullismo informatico» si intende qualunque atto, anche solo tentato, di cui al comma 1, perpetrato tramite rete telefonica o telematica, messaggistica istantanea, posta elettronica o social network, nonché la volontaria immissione nella rete internet di immagini, video o altri contenuti multimediali aventi ad oggetto minorenni al fine di offenderne l'onore o il

decoro ovvero istigare la commissione di atti di cui al presente articolo.
Art. 2.
(Finalità e princìpi generali).

      1. La presente legge ha come finalità il contrasto del bullismo e del bullismo informatico in danno ai minorenni in ogni loro forma e manifestazione, privilegiando azioni a carattere formativo, preventivo ed educativo.
      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono coinvolti nella tutela dei minorenni vittime o autori di atti di bullismo o di bullismo informatico, con finalità rieducative e di recupero.

Art. 3.
(Tutela della riservatezza del minorenne).

      1. Qualora un minorenne sia vittima di atti di bullismo informatico, il genitore o chi ne fa le veci può presentare al responsabile del sito internet ove sono stati diffusi i dati personali del minorenne richiesta di oscuramento, di rimozione o di blocco di tali dati.
      2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata anche qualora gli atti compiuti in danno del minorenne non integrino autonomo reato o violazione dell'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      3. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento della richiesta di cui al comma 1, il responsabile non abbia provveduto, o qualora non sia stato possibile identificarlo, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.
(Piano di azione integrato).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico.
      2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è costituito da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle associazioni coinvolte nel programma Safer internet Italia.
      3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del bullismo informatico, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione.
      4. Il piano di azione di cui al comma 3 comprende altresì la redazione di un codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo informatico, rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete internet. Tale codice prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di adottare un marchio di qualità da attribuire ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e ai produttori

di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dal tavolo tecnico di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con il decreto di cui al medesimo comma 1.
Art. 5.
(Referente scolastico per il contrasto del bullismo e del bullismo informatico).

      1. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomina, fra i docenti, un referente per il contrasto del bullismo e del bullismo informatico, indicato dal collegio dei docenti, con il compito di raccogliere dati e di coordinare le misure di prevenzione e di contrasto del bullismo e del bullismo informatico.

Art. 6.
(Linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana linee guida per la prevenzione, la protezione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del bullismo informatico negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
      2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono corsi di formazione per il personale scolastico al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e a contrastare il bullismo e il bullismo informatico, nonché a fornire sostegno alle vittime.
      3. Ogni istituto scolastico garantisce la partecipazione del proprio referente di cui all'articolo 5 ai corsi di formazione di cui al comma 2 del presente articolo.
      4. Gli uffici scolastici regionali garantiscono l'emanazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con gli enti locali, i servizi territoriali e le Forze dell'ordine nonché

con associazioni ed enti per promuovere nel territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del bullismo informatico.
      5. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, svolge attività di controllo sull'incidenza degli atti di bullismo e di bullismo informatico e sui modelli comportamentali ricorrenti nei soggetti che compiono tali atti fra i propri studenti, anche attraverso la predisposizione di sondaggi in forma anonima, al fine di adottare adeguate misure preventive.
Art. 7.
(Supporto della polizia postale e delle comunicazioni).

      1. Per l'attuazione della presente legge, gli istituti scolastici e gli enti locali si avvalgono del supporto della polizia postale e delle comunicazioni anche al fine di informare i minorenni e le loro famiglie circa i pericoli derivanti dal bullismo e dal bullismo informatico, dall'adescamento e dalla violazione della riservatezza, nonché circa i diritti e i doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

Art. 8.
(Educazione all'uso consapevole della rete internet nelle scuole).

      1. Nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee guida di cui all'articolo 6, ogni istituto scolastico provvede ad informare ed educare gli studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete internet, anche tramite le linee guida di cui all'articolo 6.
      2. L'educazione all'uso consapevole della rete internet è inserita negli istituti scolastici di ogni ordine e grado ai sensi di quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 6.

Art. 9.
(Informativa alle famiglie).

      1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti di bullismo o di bullismo informatico di cui all'articolo 1 informa senza indugio i genitori (o chi ne fa le veci) dei minorenni coinvolti.
      2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta di bullismo o di bullismo informatico, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, con il referente per la prevenzione del bullismo di cui all'articolo 5 e con le altre figure professionali (quali educatori o psicologi con competenze specifiche) al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per la rieducazione dell'autore degli atti di bullismo o di bullismo informatico.

Art. 10.
(Ammonimento).

      1. Fino alla presentazione della denuncia o alla proposizione della querela per un reato previsto dagli articoli 594, 595 e 612 del codice penale o dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commesso, mediante la rete internet, da un minorenne di età superiore ad anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Art. 11.
(Attività per il contrasto dell'istigazione al suicidio).

      1. La polizia postale e delle telecomunicazioni su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria, a pena di nullità, svolge

attività per il contrasto del delitto di cui all'articolo 580 del codice penale commesso nei confronti di un minorenne mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico.
      2. I servizi territoriali socio-sanitari, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, realizzano appositi interventi per la prevenzione del suicidio legato al bullismo e al bullismo informatico.
Art. 12.
(Campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dal piano di azione integrato di cui all'articolo 4, comma 3, predispone periodiche campagne di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del bullismo informatico avvalendosi del supporto dei principali mezzi di informazione e di comunicazione.

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