Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2217 |
1. All'articolo 32 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La Repubblica riconosce e favorisce il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.
La legge assicura la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività di cui al terzo comma».