Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2217


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del deputato LAFFRANCO
Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela della salute e di diritto all'attività sportiva e ricreativa
Presentata il 21 marzo 2014


      

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Onorevoli Colleghi! – Agli inizi del XX secolo viene istituito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con la limitata ed esclusiva finalità di curare l'organizzazione per la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi. In seguito il CONI si dà un'organizzazione più complessa a carattere permanente con funzioni di coordinamento e di controllo di tutta l'attività sportiva.
      L'attenzione del regime fascista verso lo sport provoca l'inserimento del CONI nell'organizzazione statale in virtù di una serie di statuizioni legislative che tendono a coinvolgere sempre più lo Stato nella gestione e nel controllo di tali attività.
      La legge 16 febbraio 1942, n. 426 (successivamente abrogata dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242), suggellava il riconoscimento del CONI quale «ente federativo a base associativa» cui spettavano l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, oltre che la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e ricreative con riferimento particolare ai rapporti con gli enti locali, al potenziamento degli impianti e ai servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive, e tali competenze sono rimaste pressoché immutate anche con la normativa di riordino del CONI stabilita dal citato decreto legislativo n. 242 del 1999.
      Il sistema vigente, che vede il CONI inserito in un assetto caratterizzato da una pluralità di soggetti dotati di personalità giuridica pubblica o privata, non è del tutto soddisfacente e infatti sono state numerose le iniziative legislative volte alla riforma della struttura. In particolare, progetti di legge aventi ad oggetto lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive e fisico-motorie, l'organizzazione e l'ordinamento dello sport e la riforma della legislazione sportiva.
      Nel contempo, in una società sempre più segnata dal dilagare della delinquenza organizzata e dal diffondersi dell'uso della droga, l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o amatoriale assume, per generalizzata convinzione, grande rilievo sociale, perché la pratica sportiva tende a togliere i giovani dalla strada, indirizzandoli a un miglior impiego del tempo libero in un contesto storico caratterizzato da straordinari livelli di disoccupazione, e abituandoli all'osservanza di regole di vita rispettose di se stessi e del prossimo, improntate a lealtà e ad onore.
      Manca tuttavia, ancora, nella nostra Carta costituzionale, un esplicito riferimento allo sport, salvo quello indiretto dell'articolo 32 sul diritto alla salute.
      Elevare a livello costituzionale il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, intesa come momento ricreativo ma anche di educazione e di rigenerazione spirituale è una proposta che allineerebbe lo Stato italiano ad altri Stati europei che già hanno assunto da tempo questa determinazione e che riconoscono tale diritto per tutti i cittadini, come diritto primario degno della massima tutela.
      La Costituzione della Russia, all'articolo 41, dispone che lo Stato adotta misure volte allo sviluppo della cultura fisica e dello sport.
      La Costituzione dell'Ungheria stabilisce che lo Stato ha il dovere di assicurare il diritto all'esercizio dell'attività fisica e le autorità locali sono tenute a dare attuazione a tale previsione.
      La Costituzione del Portogallo all'articolo 79 statuisce: «1. Ognuno ha il diritto di ricevere l'educazione fisica e ad esercitare lo sport. 2. È dovere dello Stato, unitamente alla scuola, ai gruppi ed alle associazioni sportive promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione dell'educazione fisica e dello sport ed, altresì, prevenire la violenza nello sport».
      La Costituzione della Grecia all'articolo 16, paragrafo 9, statuisce: «Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere, così come prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le sovvenzioni dello Stato in conformità degli scopi propri delle associazioni stesse».
      La Costituzione della Croazia all'articolo 69 prevede: «La Repubblica incoraggia ed aiuta la cultura fisica e lo sport». Il diritto delle autonomie locali prevede la possibilità di assumere decisioni in ordine ai bisogni e agli interessi dei cittadini ed in particolare della cultura fisica e dello sport.
      La Costituzione della Turchia all'articolo 59 stabilisce: «È dovere dello Stato assumere tutte le misure necessarie per lo sviluppo della salute fisica e morale dei cittadini di tutte le età ed incoraggiare la pratica degli sport tra la popolazione».
      Fin dagli anni sessanta, peraltro, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha sottolineato «il grande e pressante bisogno di praticare attività fisiche e sportive (...) onde compensare gli effetti negativi dell'industrializzazione e dell'urbanesimo generalizzati» e che «la pratica sportiva offre all'individuo l'occasione di esercitare le proprie attitudini a svolgere un ruolo di animatore e di assumere delle responsabilità in una società democratica».
      Pertanto elevare a rango costituzionale il diritto all'attività sportiva e ricreativa significa accogliere e tutelare un'istanza che si avverte presente nella nazione, rivolta ai comuni, alle regioni e allo Stato, di praticare lo sport e non soltanto di vederlo praticare.
      Si evidenzia di eccezionale attualità il monito di Onesti, indimenticato presidente del CONI, che affermava che: «una società moderna deve dare ai giovani la possibilità di conoscere lo sport facendoli uscire dalle gabbie di cemento e di ferro in cui li hanno rinchiusi gli errori dei grandi dandogli spazi e zone verdi di gioco. Così essi potranno compiere quel grande ritorno alla natura che è sempre più invocato e necessario. Ci sembra quindi opportuno che il privilegio di pochi divenga anche in Italia il diritto di tutti».
      Prima conseguenza diretta alla costituzionalizzazione del diritto all'attività sportiva e ricreativa dovrebbe essere l'approvazione di una normativa che sancisca l'obbligatorietà degli impianti sportivi in ogni edificio scolastico di nuova costruzione, estendendo tale obbligo agli edifici universitari, nonché l'obbligo di realizzare impianti per lo svolgimento della pratica sportiva al servizio delle comunità cittadine in proporzione al numero dei praticanti. Il tutto in un'ottica di decentramento organizzativo conferendo agli enti locali (regioni e comuni) i mezzi e l'autonomia necessari alla realizzazione del dettato costituzionale.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. All'articolo 32 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «La Repubblica riconosce e favorisce il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.
      La legge assicura la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività di cui al terzo comma».

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