Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2475 |
Capo I – Finalità e ambito di applicazione (articoli da 1 a 3);
Capo II – Misure di accesso al credito (articolo 4);
Capo III – Appalti pubblici (articoli da 5 a 11);
Capo IV – Tutela dell'occupazione e corsi professionali di studio e specializzazione (articoli da 12 a 14);
La predisposizione della proposta di legge ha preso avvio dall'esigenza di regolare in maniera organica i servizi di gestione degli immobili, singolarmente intesi e in forma integrata, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione della normativa vigente e in conformità ai princìpi comunitari e alle disposizioni tecniche in vigore. In particolare, la proposta di legge mira alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
favorire la maggiore liberalizzare i servizi di gestione degli immobili;
razionalizzare le procedure ad evidenza pubblica secondo princìpi di riduzione dei costi e di semplificazione delle pratiche amministrative;
favorire lo sviluppo di occupazione regolare e contrastare il lavoro nero;
tutelare le imprese nelle ipotesi di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi;
favorire l'ordinato sviluppo del settore.
Sempre nell'ottica di riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa vigente, nell'ambito del Capo I, sono state introdotte in maniera sistematica una serie di definizioni necessarie al fine di delineare il perimetro del comparto di riferimento e definire la «carta di identità» delle imprese operanti nel menzionato comparto (articolo 2).
In particolare, le definizioni di facility, servizi di facility, facility management, global service e city global o facility management urbano costituiscono il punto di partenza per una migliore qualificazione dei servizi resi ai fini dell'incremento della qualità dei servizi resi anche attraverso un sempre maggiore ricorso all'innovazione tecnologica nel settore nonché per la «tipizzazione» delle relative forme contrattuali.
Inoltre, particolare attenzione è stata posta anche alla corretta individuazione degli attori di riferimento della fattispecie contrattuale, quali «committente» (distinguendo, stanti le rispettive caratteristiche peculiari, tra «committente pubblico» e «committente privato») e «assuntore» o «fornitore» e all'individuazione dei processi operativi e delle attività riferite alle imprese operanti nel settore.
Si è provveduto, altresì, a disciplinare in modo dettagliato l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della disciplina recata dalla proposta di legge (articolo 3).
Con riferimento all'ambito di applicazione oggettivo è stata integrata la definizione di servizi di facility management già contenuta nelle norme UNI, prevedendo espressamente le singole tipologie di servizi di facility disciplinati dalla proposta di legge.
In tale contesto, si segnalano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e di impianti, di
1. La presente legge disciplina i servizi di gestione degli immobili, singolarmente intesi o in forma integrata in conformità ai princìpi dell'Unione europea e alle disposizioni tecniche in vigore.
2. La presente legge reca disposizioni finalizzate a favorire la maggiore liberalizzazione dei servizi di gestione degli immobili, la razionalizzazione delle procedure ad evidenza pubblica secondo princìpi di riduzione dei costi e di semplificazione della pratica amministrativa, lo sviluppo di occupazione regolare e il contrasto del lavoro nero, la tutela delle imprese in caso di ritardato pagamento dei corrispettivi nonché l'ordinato sviluppo del settore immobiliare.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) facility: il supporto alle attività primarie di un ente pubblico o privato, nell'ambito di uno o più beni in proprietà, in godimento o comunque nella disponibilità dell'ente medesimo;
b) attività primarie: le attività o i processi definiti come prioritari dall'ente pubblico o privato per il quale sono prestati i servizi di facility di cui alla lettera c);
c) servizi di facility: i servizi che supportano, migliorandone l'efficacia, le
attività primarie di un ente pubblico o privato, nell'ambito di uno o più beni in proprietà, in godimento o comunque nella disponibilità dell'ente medesimo;d) facility management: la gestione coordinata e integrata di servizi di facility;
e) global service: il contratto di esternalizzazione basato sui risultati, attraverso cui un committente affida l'integrale gestione di servizi di facility;
f) city global o facility management urbano: la gestione integrata dei servizi di supporto per il funzionamento, la fruizione e la valorizzazione dei beni urbani;
g) committente: l'ente pubblico o l'ente privato che stipula un contratto di facility o di facility management, di cui alla lettera n), con un assuntore di cui alla lettera l);
h) committente pubblico: le amministrazioni dello Stato, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, commi 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 e 34, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
i) committente privato: qualsiasi soggetto di diritto privato diverso dalla persona fisica;
l) assuntore o fornitore: l'operatore economico di cui all'articolo 3, comma 22 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si impegna a fornire servizi di facility, di facility management, di global service e di city global ed è responsabile dell'esecuzione dei relativi contratti;
m) documento di indirizzo preliminare: il documento elaborato dal committente che contiene gli esiti delle verifiche propedeutiche all'appalto di affidamento di un servizio e che supporta la fase di
richiesta dell'offerta ai potenziali assuntori;n) contratto di facility o di facility management: l'accordo che definisce i termini e le condizioni per la fornitura di servizi di facility o di facility management fra un committente e un assuntore;
o) outsourcing: il processo attraverso il quale un committente affida a un soggetto esterno alla propria struttura uno o più servizi di facility per un edificio o un patrimonio immobiliare;
p) energy management: il sistema di gestione dell'energia attraverso la prestazione di servizi di consulenza in ambito energetico finalizzati al controllo e all'ottimizzazione dei consumi nonché alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio energetici;
q) quality management: l'organizzazione e la gestione integrate degli standard di qualità definiti dalla normativa UNI EN ISO 9001:2008;
r) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un bene, volte a mantenerlo, a riportarlo o a renderlo idoneo all'uso al quale è destinato;
s) manutenzione immobiliare: il complesso di attività e di servizi finalizzati a garantire l'utilizzo di un bene immobile, mantenendone il valore patrimoniale e l'idoneità d'uso anche attraverso l'adeguamento tecnico alle iniziali o alle nuove prestazioni tecniche scelte dal gestore o alle modifiche normative intervenute;
t) gestione della manutenzione: le attività di gestione che fissano gli obiettivi, le strategie e le responsabilità della manutenzione e che provvedono alla loro attuazione mediante l'uso di strumenti quali la pianificazione, il controllo, la supervisione e il miglioramento di metodi organizzativi;
u) servizi di logistica: l'organizzazione delle attività operative di un committente
pubblico o di un committente privato. 1. La presente legge si applica alle imprese del settore dei servizi di facility, facility management, global service, city global, ai subappaltatori di queste ultime, nonché ai committenti dei medesimi servizi.
2. La presente legge disciplina i seguenti servizi di facility e la gestione dei relativi contratti:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e di impianti;
b) conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento;
c) progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione e di interventi manutentivi volti anche alla razionalizzazione, al risparmio, all'efficientamento energetico;
d) pulizia interna, pulizia e manutenzione di aree verdi e raccolta di rifiuti relativi a immobili e complessi immobiliari;
e) derattizzazione e disinfestazione;
f) portierato e reception, vigilanza e sicurezza nonché protezione antincendio;
g) gestione servizi di mensa, ristorazione aziendale e asilo aziendale;
h) gestione reti telefoniche e telematiche, gestione di server e di call center nonché gestione delle utenze;
i) logistica;
l) censimento di immobili finalizzato alla gestione di proprietà immobiliari e di sistemi, anche informativi e informatici;
m) guardaroba e lavanolo;
n) illuminazione;
o) sicurezza, quali antincendio, vigilanza non armata, segnaletica, divisori;
p) facchinaggio;
q) pianificazione e gestione strategica dello spazio, quali movimentazione interna ed esterna, selezione e sostituzione di mobili, macchinari e apparecchiature;
r) fornitura di indumenti da lavoro;
s) gestione di servizi generali, quali ricezione e smistamento della posta, parco auto, trasporto e altri servizi generali.
1. I committenti pubblici diversi dai soggetti di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché i committenti privati, entro trenta giorni dalla data di emissione delle singole fatture da parte del fornitore, rilasciano l'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione, in tutto o in parte, delle relative attività.
2. In ogni caso, decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano state formulate contestazioni da parte dei committenti di cui al medesimo comma 1 in merito all'avvenuta o regolare esecuzione delle attività che formano oggetto delle fatture emesse dal fornitore, l'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione si intende a tutti gli effetti rilasciata.
3. L'attestazione di cui al presente articolo costituisce a tutti gli effetti anche formale attestazione in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito a cui la medesima si riferisce e, pertanto,
a) alla certificazione per l'accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) alla certificazione prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«51-bis. «Servizi di facility» sono i servizi che supportano, migliorandone l'efficacia, le attività primarie di un ente pubblico o privato, nell'ambito di uno o più beni in proprietà, in godimento o comunque nella disponibilità dell'ente medesimo.
51-ter. «Facility management» è la gestione coordinata e integrata di servizi di facility;
51-quater. «Global service» è il contratto di esternalizzazione basato sui risultati, attraverso cui un committente affida l'integrale gestione di servizi di facility;
51-quinquies. «City global» è la gestione integrata dei servizi di supporto per
b) la denominazione della categoria 14 dell'allegato II A è sostituita dalla seguente: «Servizi di facility, di facility management, di global service, di gestione delle proprietà immobiliari e di city global».
1. Le stazioni appaltanti, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, al fine dell'affidamento degli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global prendono in considerazione i seguenti elementi:
a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico);
b) prezzo.
2. Le stazioni appaltanti, al fine dell'affidamento degli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global, adottano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti possono scegliere il criterio del prezzo più basso solo previa adeguata motivazione contenuta nella documentazione di gara o nel provvedimento di indizione della gara medesima.
3. Le stazioni appaltanti, relativamente all'elemento di cui al comma 1, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto ai servizi di riferimento, tenendo conto degli elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio o dei servizi; metodi proposti ai fini della gestione integrata e coordinata di più servizi; metodi proposti ai fini del rilevamento e della misurazione dei livelli di servizio; esperienza e professionalità delle risorse impiegate per il governo della commessa e per il coordinamento nell'esecuzione delle attività; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate.
1. Al comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
«deve affidare congiuntamente quattro o più servizi di facility;
deve affidare servizi di facility management;
deve affidare servizi di global service;
deve affidare servizi di city global».
1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 86 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di affidamento di servizi di facility, facility management, global service e city global secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora all'esito della valutazione di cui al comma 2 le offerte risultino congrue, la stazione appaltante valuta altresì la congruità delle offerte in relazione alle quali il punteggio complessivo ottenuto, dato dalla somma dei punti relativi al prezzo e dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sia pari o superiore ai sei settimi del punteggio complessivo massimo previsto dal bando di gara».
b) all'articolo 87 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Con riferimento ai servizi di facility, facility management, global service e city global ai fini della predisposizione delle gare di appalto e della valutazione dell'anomalia dell'offerta gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare l'adeguatezza e la sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5-ter. La stazione appaltante verifica le offerte anormalmente basse tenendo conto delle giustificazioni di cui al comma 1 e valutando la congruità del rapporto tra i contenuti dell'offerta tecnica e i contenuti dell'offerta economica, con particolare riferimento al monte ore di attività/manodopera offerto.
5-quater. La verifica di cui al comma 5-ter deve essere eseguita secondo i criteri e i parametri definiti dall'Autorità».
1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
«3-bis. Con riferimento agli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global, la stazione appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista ovvero agli affidatari dei contratti di cui al comma 11, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni del comma 3, può scegliere di corrispondere all'affidatario dell'appalto l'importo dovuto al subappaltatore, al cottimista ovvero agli affidatari dei contratti di cui al citato comma 11, previa adeguata motivazione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito».
1. Ai fini del pagamento dei corrispettivi degli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global, anche con riferimento ai singoli stati di avanzamento e, comunque, ai pagamenti periodici, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) rilascia un verbale in cui si attesta la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto. Il verbale può essere utilizzato ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva riferito al singolo appalto.
1. All'articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per tutti i contratti di cui al comma 1 nei quali l'incidenza della manodopera riveste carattere prevalente, la revisione periodica dei prezzi è operata, oltre che sulla base di quanto previsto dal medesimo comma 1, anche sulla base della revisione annuale del costo del lavoro».
1. In caso di subentro di un appaltatore a un altro appaltatore nello svolgimento di servizi di facility, facility management, global service e city global in favore di un
medesimo soggetto in modo da determinare una continuità nel servizio, l'assuntore subentrante, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) cui aderisce, è tenuto ad assumere, senza periodo di prova, i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori dell'assuntore cessante che siano impiegati nell'appalto da almeno quattro mesi e, comunque, dal maggior termine eventualmente previsto dal CCNL cui aderisce l'assuntore uscente.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e fatti salvi il preventivo procedimento di contestazione da parte del responsabile procedimento e i relativi termini di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in caso di appalto di servizi di facility, facility management, global service e city global, l'ente pubblico è obbligato in solido con l'appaltatore e con ciascun subappaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione all'esecuzione dell'appalto, sino alla concorrenza del debito che l'ente pubblico ha verso l'appaltatore o il subappaltatore alla data in cui i lavoratori avanzano la richiesta formale di pagamento. Resta, in ogni caso, salvo il disposto del citato articolo 5, commi 2 e 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.1. Nell'ambito del monitoraggio e della valutazione dei sistemi di istruzione professionale,
tecnica e liceale di cui al comma 01 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto della necessità di adeguamento dell'attuale offerta formativa alle disposizioni di cui alla presente legge.