Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2333


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LUIGI GALLO, BATTELLI, MARZANA, SIMONE VALENTE, BARBANTI, CANCELLERI, ALBERTI, COMINARDI, COZZOLINO, COLONNESE, LOMBARDI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa
Presentata il 29 aprile 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Con la sentenza n. 25 del 2 maggio 2012 del tribunale civile di Torre Annunziata, che ha dichiarato il fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa per aver emesso obbligazioni, in violazione di quanto disposto dall'articolo 2412 del codice civile, per un valore di circa 858 milioni di euro, ha avuto formalmente inizio una delle vicende più inquietanti della recente storia del nostro Paese, che ha minato ulteriormente la già esigua credibilità del sistema di raccolta del piccolo risparmio e dei suoi strumenti di tutela e di controllo.
      Detto fallimento è, infatti, quasi unico per le sue esorbitanti dimensioni, tanto che ha drammaticamente coinvolto, in maniera diretta, oltre 13.000 risparmiatori e, in maniera indiretta, l'intera area costiera vesuviana dove in larga parte risiedono i risparmiatori truffati e nella quale operava la predetta società. Il raggiro perpetrato ai danni di questi ignari cittadini è stato fondato ingenerando negli stessi la convinzione che stessero effettuando investimenti a capitale garantito, in quella che era stata fatta apparire come una regolare (e autorizzata) attività di emissione di obbligazioni.
      L'apparente solidità della società poi fallita, peraltro «certificata» secondo le regole della contabilità previste dalla legge, veniva ingenerata negli ignari risparmiatori anche dalla dimensione internazionale della Deiulemar che, nel suo momento di massima espansione, operava con oltre settanta navi sotto il suo controllo, con oltre 1.000 dipendenti, figurando fra le società leader in Europa nel trasporto di carichi secchi alla rinfusa e di carichi liquidi, coprendo tutte le rotte oceaniche, con prevalenza nel sud-est asiatico, Brasile, America e nord Europa.
      In realtà, da quanto emerso dalle attività di indagine finora effettuate dalla magistratura civile e penale che si occupa della vicenda, l'attività di raccolta del credito effettuata dalla fallita Deiulemar risulta essere stata effettuata, quanto meno negli ultimi dieci anni dalla data del fallimento, in totale violazione dei limiti prescritti dal codice civile, in violazione delle norme di corretta tenuta di bilanci e di libri sociali e anche in espressa violazione di formali divieti a dare corso alla specifica attività di raccolta del credito inoltrati alla società dalla Banca d'Italia, quantomeno a partire dal 2006.
      Dalle indagini effettuate, in particolare, è emerso che fin dal 1997 l'Ufficio italiano dei cambi, oggi confluito nella Banca d'Italia, aveva già all'epoca rigettato la richiesta di iscrizione della società nell'elenco generale degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, per mancanza dei presupposti di legge; nel 2002, poi, la Banca d'Italia, sulle vicende in questione, aveva segnalato la società alla competente procura della Repubblica a norma dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
      La vicenda, inoltre, ha messo in drammatica evidenza l'inadeguatezza dei sistemi di prevenzione e di controllo vigenti nel nostro ordinamento e, in particolare, di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, che conferisce all'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, il compito di dare corso all'analisi dei flussi finanziari, al fine di individuare e di prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro, nonché all'analisi finanziaria delle operazioni sospette segnalate.
      Sul punto, va ribadito, che dalle indagini effettuate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata è emerso che, dal 2005 e fino a tutto il 2012, vi sono state oltre trentamila movimentazioni sui conti correnti riconducibili ai soci della Deiulemar, per un valore complessivo di circa 400 milioni di euro.
      A fronte di una movimentazione bancaria così imponente l'attenzione da parte degli istituti di credito e della UIF avrebbe dovuto essere massima e costante mentre, a quanto sembra, è risultata insufficiente e comunque del tutto inadeguata.
      Parimenti ininfluente, nel caso di specie, è risultata la prescrizione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che introdusse una procedura per la segnalazione, obbligatoria, delle operazioni sospette.
      Sembrerebbero inadeguate a prevenire un tracollo finanziario di tali dimensioni anche le attività di controllo e di verifica poste in essere dalla polizia giudiziaria a seguito delle richiamate segnalazioni della Banca d'Italia alla competente procura della Repubblica.
      Si ritiene che, nel rispetto delle indagini che la magistratura sta portando avanti per gli aspetti di propria competenza, il Parlamento abbia la responsabilità di prestare grande attenzione a questa vicenda e di adottare concrete iniziative utili per fare chiarezza su un fallimento dagli aspetti a dir poco clamorosi.
      Il Parlamento, dunque, deve valutare ciò che non ha funzionato, capire quali sono le eventuali responsabilità degli organi dello Stato, in particolar modo degli organi di garanzia e di vigilanza, che sembrerebbe non siano stati capaci di evitare gravissime ripercussioni economiche e sociali su decine di migliaia di famiglie. È necessario fornire tempestivamente ai risparmiatori italiani risposte ispirate ai valori della giustizia, dell'equità e della legalità, nei modi previsti dall'articolo 82 della Costituzione.
      Un altro obiettivo è quello di giungere, in questa legislatura, all'approvazione di una riforma della disciplina delle autorità di controllo, in modo da determinare le condizioni per valutare ciò che non ha funzionato e identificare le cause delle disfunzioni.
      A tal fine, con la presente proposta di legge, si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività pregressa della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa. Compito della Commissione parlamentare di inchiesta sarà altresì quello di verificare ogni genere di responsabilità per fare sì che fatti di tale gravità non abbiano più a ripetersi.
      Nell'articolo 1 si istituisce la Commissione e si delineano i suoi compiti, con particolare attenzione all'indagine sulle operazioni di raccolta del credito tra piccoli risparmiatori.
      Nell'articolo 2 si definiscono la composizione della Commissione nonché la sua struttura, la durata della sua attività e le modalità di relazione alle Camere.
      Nell'articolo 3 si definiscono i poteri della Commissione.
      Nell'articolo 4 si determinano gli obblighi di segretezza.
      Nell'articolo 5 si stabilisce l'organizzazione interna della Commissione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sui motivi e sulle responsabilità del fallimento.
      2. La Commissione ha, in particolare, il compito di indagare:

          a) sull'attività posta in essere in conseguenza dell'analisi dei flussi finanziari e dell'analisi finanziaria delle operazioni sospette effettuata dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

          b) sugli atti conseguenti alle segnalazioni obbligatorie delle operazioni sospette effettuate ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, dagli istituti bancari o finanziari che hanno operato nel corso degli anni con la fallita società Deiulemar compagnia di navigazione Spa, nonché su quali attività ispettive siano state effettivamente poste in essere dalla UIF mediante gli organi di polizia giudiziaria competenti e preposti dalla legge;

          c) sulle eventuali operazioni aggregate dagli istituti bancari o finanziari registrate nell'archivio unico informatico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

          d) sulle eventuali responsabilità di soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori,

nonché sull'eventuale conoscenza di fatti o di atti che avrebbero dovuto indurre l'attivazione dei predetti poteri;

          e) sulla correttezza e sulla tempestività delle comunicazioni agli obbligazionisti da parte degli organi di vigilanza e di controllo;

          f) sull'attendibilità dello stato patrimoniale dichiarato e sull'effettiva consistenza dello stesso, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;

          g) sulle eventuali attività della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa volte alla distrazione di fondi dal bilancio sociale mediante un non corretto utilizzo di strumenti giuridici quali trust e fondi patrimoniali.

Art. 2.
(Composizione e durata).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di

ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
      4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
      5. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogniqualvolta che lo ritiene necessario, riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.
Art. 3.
(Poteri e limiti).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
      3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 dei codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità

giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.
      6. La Commissione può chiedere alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa informazioni relative alle attività svolte e alle informazioni acquisite sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta. Può altresì ottenere la documentazione prodotta dalle società di revisione contabile sui medesimi fatti.
      7. La Commissione può acquisire in copia la documentazione relativa alle operazioni di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, eseguite ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ove attinenti ai fatti che sono oggetto dell'inchiesta.
      8. Per i fatti che sono oggetto dell'inchiesta non sono opponibili alla Commissione i segreti professionale e bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica, altresì, l'articolo 203 del codice di procedura penale.
      9. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      10. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
      11. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente articolo fino a quando essi siano coperti da segreto secondo la rispettiva disciplina.
      12. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti e documenti non devono essere divulgati solo in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3, 11 e 12.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie da parte di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.


      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese di funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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