Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2548


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LUPO, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GALLINELLA, GAGNARLI, L'ABBATE, PARENTELA
Modifiche agli articoli 544-ter e 544-quater del codice penale, concernenti il maltrattamento di animali mediante il compimento di atti di carattere sessuale o la realizzazione di spettacoli ed esibizioni pornografiche
Presentata il 16 luglio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge affronta una tematica delicata e forse poco nota all'opinione pubblica italiana: la bestialità o zooerastia, ovvero il compimento di atti sessuali con animali da parte di esseri umani. Contrariamente a quanto si possa pensare, tale pratica è abbastanza diffusa ed è sufficiente fare una piccola ricerca su internet per rendersi conto di quanto questo fenomeno sia attuale e ampio. D'altronde, già nel 2008 la Lega anti vivisezione (LAV) denunciava il caso di un allevatore della zona di Bolzano che, all'interno del suo allevamento-pensione per cani, concedeva l'uso degli animali agli zooerasti e, inoltre, sfruttava gli animali utilizzandoli a scopo pornografico.
      Ci sembra assurdo che ad oggi, a distanza di sei anni, non sia stato emanato un provvedimento legislativo per affrontare tale fenomeno.
      La Commissione per la salute europea, sollecitata sul punto attraverso un'interrogazione, ha replicato di non avere competenza in materia, demandando di fatto l'intervento alla sensibilità di ciascuno Stato membro. Altri Paesi europei hanno già mostrato notevole interesse nei confronti dell'argomento, dotandosi di specifiche normative che ne vietano la pratica all'interno dei loro territori.
      Riteniamo che lo Stato italiano debba farsi carico di questa istanza, atteso che si tratta di una pratica inaccettabile, che causa inconcepibili sofferenze agli animali che ne sono oggetto e rientra a pieno titolo nel concetto di sevizia; del resto, l'ordinamento italiano, attraverso la previsione di due nuove fattispecie di reato introdotte con la legge 20 luglio 2004, n. 189, cioè gli articoli 544-ter 544-quater del codice penale, già punisce il maltrattamento degli animali e gli spettacoli o manifestazioni che infliggono loro sevizie o strazio.
      La presente proposta di legge mira a colmare la lacuna normativa determinata dall'assenza, nelle fattispecie citate, di un riferimento alla condotte di sevizie sessuali inferte agli animali, sia per atti di libidine sia nel contesto di spettacoli.
      In effetti, il fenomeno, per quanto di difficile inquadramento e definizione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, può esser adeguatamente affrontato con una semplice integrazione delle fattispecie penali previste, in tal modo arginandolo efficacemente.
      L'articolo 1 inserisce tra i maltrattamenti costituenti reato anche quelli riguardanti le sevizie sessuali.
      L'articolo 2 inserisce tra gli spettacoli costituenti reato anche quelli che prevedono rapporti sessuali tra animali e esseri umani, integrando e superando l'impostazione attuale racchiusa nella fattispecie di atti osceni in luogo pubblico.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, in materia di maltrattamento di animali).

      1. Al primo comma dell'articolo 544-ter del codice penale, dopo le parole: «lo sottopone a sevizie» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere sessuale,».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 544-quater del codice penale, in materia di spettacoli o manifestazioni vietati).

      1. Al primo comma dell'articolo 544-quater del codice penale, dopo le parole: «strazio per gli animali» sono inserite le seguenti: «e chiunque realizza spettacoli o esibizioni pornografiche di rapporti tra animali ed esseri umani».

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