Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2520 |
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) rete internet, il sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse, incluso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la suite di protocolli Transmission control protocol (TCP) e Internet protocol (IP) definiti dall’Internet engineering task force (IETF), che utilizza indirizzi IP e numeri di un sistema autonomo la cui allocazione è coordinata a livello globale dall’Internet assigned numbers authority (IANA), nonché numeri associati ai servizi della rete internet «port numbers», i registri dei nomi a dominio, nonché la Domain name system (DNS) root zone, coordinati a livello globale dalla IANA;
b) piattaforma tecnologica, l'insieme di software, specifiche tecniche, standard e hardware organizzato da un gestore di piattaforma affinché l'utente possa utilizzare particolari software o servizi on line ovvero fruire di determinati contenuti digitali attraverso la rete internet, ad esclusione dei software limitati a usi specializzati e che non sono pertanto di utilizzo generale;
c) gestore di piattaforma, il soggetto fornitore di servizi della società dell'informazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che fornisce software o contenuti digitali o servizi on line di terzi fornitori di contenuti e servizi attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente;
d) fornitore di contenuti o di servizi, il soggetto, fornitore dei servizi della società dell'informazione, come definiti dall'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che fornisce all'utente, anche attraverso una piattaforma tecnologica, software o contenuti digitali da utilizzare on line ovvero, direttamente, servizi on line;e) esperienza utente, il complesso di meccanismi e di metodi atti a mettere un utente in condizione di utilizzare un software o un servizio on line e di creare una percezione del relativo utilizzo, che è positiva se l'utente rileva maggiori velocità ed efficienza rispetto alle sue aspettative iniziali d'uso, negativa se l'utente rileva maggiori lentezza e ritardi rispetto alle sue aspettative iniziali;
f) operatori, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 aprile 2003, n. 259, e successive modificazioni, all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica nel territorio italiano che consentono all'utenza residenziale l'accesso a servizi della rete internet e a fornitori di accesso alla medesima rete;
g) accesso best effort, l'accesso alla rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione e non vi sono specifiche priorità o livelli di servizio assegnati agli utenti.
1. Un servizio fornito da un operatore che consente l'accesso a una porzione o a un sottoinsieme di servizi della rete internet non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico, né direttamente né indirettamente, descrivendo il medesimo come servizio di accesso alla rete internet o con denominazioni idonee a far ritenere che il servizio garantisce l'accesso alla rete internet. La relativa documentazione commerciale deve indicare chiaramente che il servizio in questione non è un servizio di accesso alla rete internet, ma
solo a un sotto insieme dei servizi e siti internet, indicando, con ogni grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto a un servizio che offra accesso illimitato alla rete internet.1. Agli operatori non è consentito ostacolare, ovvero rallentare rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano necessarie, comunque per brevi periodi, per una delle seguenti ragioni:
a) ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità;
b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del fornitore in oggetto o del terminale dell'utente finale;
c) limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previo consenso dello stesso utente;
d) dare attuazione a un provvedimento legislativo applicabile all'utente o al sito ovvero a un ordine del tribunale competente.
2. Gli operatori possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare una richiesta dell'utente riguardante il proprio segmento di rete di accesso. La richiesta dell'utente deve essere liberamente espressa, sottoscritta, anche on line, oggetto di un separato accordo tariffario e contrattuale rispetto al contratto di abbonamento alla rete internet e non condizionata né tecnicamente né economicamente a offerte sull'abbonamento generale ovvero ad altre
prestazioni, servizi o sconti. L'accesso best effort alla rete internet deve in ogni caso costituire l'offerta base degli operatori sulla quale fornire eventuali prestazioni aggiuntive di gestione differenziata del traffico.1. Gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software,
proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica utilizzata, di reperire contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni, con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi.