Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2444 |
1. Al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, di seguito denominata «Convenzione ONU», ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica garantisce, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, i seguenti interventi:
a) adeguata e tempestiva predisposizione delle certificazioni e della documentazione da parte delle aziende sanitarie locali e degli enti con esse convenzionati o accreditati, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche;
b) effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di scolarizzazione, secondo i criteri dell’International classification of functioning, disability and health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
c) obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'inclusione scolastica;
d) obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di inclusione scolastica;e) effettiva collaborazione delle scuole con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con le famiglie e con gli esperti da loro indicati nell'ambito dei gruppi di studio di lavoro di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente articolo, e all'articolo 15, comma 2, della medesima legge n. 104 del 1992, per la puntuale formulazione, la realizzazione e la verifica congiunta del piano educativo individualizzato, anche in relazione agli accordi di programma territoriali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della citata legge n. 104 del 1992 e agli articoli 14 e 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
f) obbligo di indicare nel piano dell'offerta formativa criteri e strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità;
g) accomodamento ragionevole di cui agli articoli 2 e 24 della Convenzione ONU;
h) istituzione di appositi ruoli per il sostegno didattico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
i) garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
l) garanzia della somministrazione di farmaci in orario scolastico agli alunni per i quali l'autorità sanitaria ne ha prescritto l'uso;
m) individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l'inclusione scolastica;
n) individuazione di indicatori idonei a valutare e ad autovalutare la qualità dell'inclusione scolastica nelle singole
classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, di seguito denominato «sistema di certificazione».2. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:
«5. All'individuazione dell'alunno come persona con disabilità e all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona con disabilità, gli operatori delle aziende sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, i docenti curricolari delle singole classi e il personale insegnante specializzato della scuola».
3. Rientrano fra i bisogni educativi speciali le aree:
a) della disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) dei disturbi evolutivi specifici, che ricomprendono, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e, per la comune origine nell'età evolutiva, i disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, il funzionamento cognitivo-intellettivo limite o il disturbo evolutivo specifico misto, qualora non rientri nelle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della citata legge n. 170 del 2010;
c) dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
4. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, non rientranti nelle disposizioni delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 8 ottobre 2010, n. 170, individuati sulla base di criteri oggettivi, nonché di fondate valutazioni psico-pedagogiche e didattiche,
sono attivati percorsi individualizzati e personalizzati, nonché le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, per il tempo necessario al superamento della difficoltà. 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato adotta le linee programmatiche e gli indirizzi relativi all'attività in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli altri organismi che svolgono o coordinano attività istituzionali in materia di diritti delle persone con disabilità al fine di assicurarne la coerenza nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato ed è composto dai seguenti membri:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato;
b) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato;
c) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato;
d) il Ministro della salute o un suo delegato;
e) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un suo delegato;
f) i Ministri che, a seconda delle materie, sono invitati a partecipare di volta in volta;
g) due rappresentanti indicati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». 4. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominato «Osservatorio».
5. Il Comitato fissa annualmente gli indirizzi per la formulazione del piano nazionale per le politiche sociali sulla condizione delle persone con disabilità e ne approva il testo predisposto dall'Osservatorio.
6. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, è integrato con la presenza di tutti rappresentanti dei Ministeri e degli organismi presenti nel Comitato. Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di coordinare, a livello tecnico, le varie proposte formulate dai diversi organismi istituiti presso i rispettivi Ministeri.
7. Nell'ambito dell'Osservatorio è costituita, senza oneri aggiuntivi per l'erario, una sezione concernente gli interventi per la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, la cui composizione è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
8. La sezione dell'Osservatorio di cui al comma 7, che ha compiti di consulenza e di proposta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli atti normativi concernenti la qualità dell'inclusione scolastica, è presieduta dal direttore della direzione generale per lo studente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si riunisce normalmente presso la stessa direzione generale, che provvede a svolgerne i compiti di segreteria; alla scadenza del mandato dei membri dell'Osservatorio, i componenti della sezione restano in carica fino alla vigilia della riunione del nuovo Osservatorio.
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possono essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave o più di due alunni certificati con disabilità non grave.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata un'intesa sullo schema di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sulla base dell'intesa prevista dal medesimo comma 2.
4. Rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche di cui al comma 2 anche gli indicatori idonei a valutare e ad autovalutare, nell'ambito del sistema di certificazione, la qualità dell'inclusione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, anche in relazione ai tempi e agli organismi competenti.
5. Gli indicatori di cui al comma 4 sono individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e l'Osservatorio.
6. L'autovalutazione e la valutazione delle singole scuole, attuate ai sensi del comma 4, sono funzionali alla formulazione di un piano annuale per l'inclusione scolastica, approvato dal collegio dei docenti, i cui contenuti minimi sono indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. Sono istituiti quattro ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, sono requisiti per l'accesso ai ruoli:
a) per la scuola primaria e dell'infanzia, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
b) per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
3. Nei ruoli di cui al presente articolo sono inseriti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente i docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, nominati su posti di sostegno in organico di diritto.
4. Il passaggio dal ruolo di sostegno a quello di scuola dell'infanzia o primaria può avvenire solo secondo le norme che disciplinano il passaggio di cattedra.
5. Il passaggio di cattedra per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, fermo restando il possesso dei titoli relativi al percorso di formazione e al tirocinio formativo attivo, può essere disposto sulla base delle disponibilità dei posti messi a concorso per il passaggio di cattedra.
1. Il consiglio di classe, ai fini dell'integrazione dell'alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l'intera comunità scolastica, si avvale della professionalità dei docenti per il sostegno di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Chiunque intenda conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare, con esito positivo, il corso di specializzazione previsto dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
3. La formazione iniziale dei docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, deve prevedere almeno trenta crediti formativi universitari vertenti sugli aspetti della didattica per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità come condizione di ammissione alla laurea magistrale all'anno abilitante.
4. All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio delle lezioni, tutti i docenti delle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità certificata sono tenuti a redigere per ciascun alunno con disabilità il piano degli studi personalizzato coerente con il suo piano educativo individuale, che indica le scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, in funzione del quale devono essere previste idonee attività formative rivolte al personale docente svolte dall'università, da centri di ricerca e da esperti segnalati anche dalle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.
5. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certificata
1. Nelle more dell'inserimento nei ruoli per il sostegno didattico di cui all'articolo 4, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, i docenti specializzati in attività di sostegno con contratto a tempo indeterminato, prima di chiedere il passaggio di cattedra su posto disciplinare, sono tenuti a coprire il posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni, assicurando comunque il sostegno agli stessi alunni per la durata di un intero ordine o grado di istruzione.
2. L'incarico a tempo determinato dei docenti assegnati per il sostegno permane per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è inserito il seguente:
«4-ter. Al fine di ridurre e di rendere più celeri gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità in età scolare, i verbali rilasciati dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate ai sensi del comma 11 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dalla presente legge, recano le indicazioni previste dall’International classification of functioning, disability and health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità. Ai soli fini dell'attivazione del percorso specifico di inclusione scolastica, il verbale attestante la condizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è rilasciato tempestivamente dalla segreteria della commissione preposta all'accertamento e ha validità immediata. Ai soli fini dell'attivazione del percorso specifico di inclusione scolastica sono considerati equipollenti anche i verbali rilasciati dalle citate commissioni attestanti lo stato di handicap. L'azienda sanitaria locale competente provvede a garantire il proprio supporto alle famiglie delle persone con disabilità in età scolare ai fini degli adempimenti di cui al presente comma».
2. Qualora una persona manifesti problematiche legate alla disabilità durante il percorso di istruzione, su richiesta della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, il Servizio sanitario nazionale avvia una valutazione
da parte dell'unità multidisciplinare presente nei servizi specialistici per l'infanzia e l'adolescenza. La scuola, su richiesta del servizio specialistico, redige una relazione descrittiva dei problemi evidenziati. L'unità multidisciplinare valuta il quadro globale e avvia la presa in carico della persona e, quando ne ravvisa la necessità, attiva la procedura per la redazione della certificazione formale secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di cui al comma 1. La certificazione è trasmessa alla famiglia che la invia alla scuola. La prima certificazione avviene, di norma, entro la conclusione della scuola primaria, salvo situazioni sopraggiunte che devono essere opportunamente motivate.a) approfondimento anamnestico e clinico;
b) descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
c) definizione degli obiettivi e delle idonee strategie di intervento in relazione ai possibili interventi clinici, sociali ed educativi;
d) individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse necessarie per l'inclusione scolastica e sociale.
4. La diagnosi funzionale corrisponde, in coerenza con i criteri dell'ICF dell'OMS, al profilo di funzionamento della persona.
5. Per le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, l'unità multidisciplinare è affiancata da un docente specializzato designato dalla scuola di appartenenza dell'alunno con disabilità certificata. La diagnosi funzionale è effettuata dall'unità multidisciplinare in collaborazione con la
«8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato in relazione all'evoluzione della persona con disabilità».
1. L'assegnazione delle risorse professionali per il sostegno è determinata dalle effettive necessità educativo-didattiche dei singoli alunni con disabilità certificata, individuate nel profilo di funzionamento secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti locali e gli enti con essi convenzionati sono tenuti a fornire assistenti per l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa.
2. Gli assistenti per l'autonomia e per la comunicazione di cui al comma 1 devono avere una formazione iniziale e obbligatoria in servizio idonea a svolgere proficuamente i loro compiti educativi secondo i diversi bisogni segnalati dalle famiglie e dai servizi socio-sanitari.
1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e di assistenti per la comunicazione, di trasporto gratuito e, comunque, concernenti il diritto allo studio di tali alunni, prima di avviare un'azione giurisdizionale la famiglia deve chiedere l'intervento di un collegio di conciliazione con l'amministrazione con cui è in conflitto.
2. Il collegio di conciliazione di cui al comma 1 è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata dotato di poteri decisionali, dalla famiglia che ha diritto ad essere accompagnata da un rappresentante di un'associazione delle persone con disabilità e dei loro familiari indicata dalla famiglia stessa e dal dirigente scolastico della scuola interessata, che la presiede.
3. Il collegio di conciliazione si riunisce presso la scuola dell'alunno entro dieci giorni dalla richiesta della famiglia.
1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce un comitato interassessorile con il compito di formulare le politiche regionali di inclusione scolastica, avvalendosi anche delle proposte del gruppo di lavoro cui al comma 2.
2. Presso ogni ufficio scolastico regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano è istituito un gruppo di lavoro interistituzionale (GLIR) composto da un docente esperto negli aspetti dell'inclusione scolastica nominato dal direttore generale regionale, da quattro esperti, designati dalle consulte o dai coordinamenti regionali o delle province autonome delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché da un numero variabile di esperti nominati dal presidente della giunta regionale o della giunta delle province autonome, con il compito di consulenza e di proposta alle istituzioni competenti in materia di inclusione scolastica. I GLIR svolgono i compiti già attribuiti ai gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, di cui all'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sono soppressi e le cui risorse umane e finanziarie sono trasferite ai GLIR. Il citato articolo 15
della legge n. 104 del 1992 è abrogato. I GLIR curano il funzionamento dei centri territoriali di supporto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'istruzione,
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per disciplinare a livello regionale le attività diagnostiche e certificatorie finalizzate all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della presente legge.
1. I fondi stanziati annualmente per la formazione del personale del compatto scuola sono destinati, nella misura determinata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, ai corsi di formazione di cui all'articolo 5, al funzionamento dei centri territoriali di supporto di cui all'articolo 11, nonché a misure incentivanti per il personale della scuola impegnato nell'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. Le modalità organizzative sono regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali.
2. Per gli anni 2014 e 2015, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e per la gestione della classe e la conseguente
1. Al comma 11 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «diagnosi funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione di disabilità».
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «, nell'interesse dell'alunno» fino alla fine della lettera sono soppresse.
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.