Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2629-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
con il ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(LANZETTA)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
Presentato il 12 settembre 2014
(Relatore per la maggioranza: BRAGA)

NOTA: La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 18 ottobre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2629 e rilevato che:

                il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 agosto 2014, è stato emanato e pubblicato in Gazzetta ufficiale a distanza di 14 giorni, il 12 settembre;

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il provvedimento, vasto e complesso, si compone di 45 articoli che incidono su molteplici aree dell'ordinamento. Riassuntivamente, infatti, esso reca misure in materia di:

                a) lavori pubblici e opere di privati (infrastrutture materiali e delle telecomunicazioni, messa in sicurezza degli edifici scolastici, agevolazioni e finanziamenti, opere «incompiute» segnalate dai Comuni nel mese di giugno ecc.), cui si può ricollegare anche la disciplina agevolativa dell'investimento straniero nell'ospedale di Olbia;

                b) ambiente, in particolare circa l'amministrazione del servizio idrico integrato, la gestione delle risorse idriche, la mitigazione del rischio idrogeologico nonché i rifiuti (rete di impianti di recupero energetico, terre e rocce da scavo), i recuperi ambientali (bonifiche, riqualificazioni e messa in sicurezza di aree e siti di rilevanza nazionale), cui si può ricollegare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

                c) imprese e rilancio dell'economia (operatività della Cassa depositi e prestiti, patrimonializzazione delle imprese, promozione del Made in Italy e attrazione di investimenti stranieri), con particolare riguardo al settore del turismo (disciplina dei «condhotel», agevolazioni per i «marina resort»): al settore delle imprese possono essere altresì ricollegate le misure sugli ammortizzatori sociali in deroga;

                d) trasporti (investimenti e funzionamento negli aeroporti, trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania);

                e) edilizia (semplificazioni amministrative e innovazioni procedurali per diversi tipi di interventi nonché agevolazioni economiche per talune categorie di operazioni), locazioni (locazioni per usi non abitativi, imposta di registro, investimenti in abitazioni in locazione, contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili), patrimonio immobiliare (società di investimento immobiliare quotate, dismissioni e valorizzazioni di immobili pubblici nonché opere sul patrimonio immobiliare dell'INAIL);

                f) energia (incentivazioni per energia da fonti rinnovabili, per efficientamento energetico e per veicoli a basse emissioni; ricerca di idrocarburi; stoccaggio di gas naturale; costruzione ed esercizio di gasdotti);

                g) finanza regionale e locale (debiti e pagamenti della p. a., interventi sulla finanza regionale e sul patto di stabilità interno, rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni Sicilia e Sardegna, utilizzi e anticipazioni in favore della finanza comunale), cui si possono ricollegare le innovazioni sui fondi strutturali;

                h) partecipazione delle comunità locali alla valorizzazione del territorio;

                i) rimozione di vincoli amministrativi (in tema di: conferenze dei servizi, autorizzazioni paesaggistiche, verifica preventiva dell'interesse archeologico);

            il decreto, dunque, non risponde ai requisiti di specificità e di omogeneità previsti per tale tipo di atto normativo dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, rientrando, piuttosto, nella categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo» che la Corte costituzionale ha individuato come una «tipologia di atti ... che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità» (Sent. n. 32 del 2014), e rispetto ai quali aveva osservato che «Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati» (Sent. n. 22 del 2012);

            infatti, il complesso degli interventi – dei quali, comunque, sia il titolo sia il preambolo danno partitamente conto – non parrebbe integrare un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (cfr. C. cost., sent. n. 22 del 2012). Oltre alla palesata eterogeneità per materia, le misure appaiono difficilmente riconducibili a un nesso unitario anche sotto il profilo teleologico: a tal riguardo, sintomaticamente, né il titolo, né il preambolo né la relazione illustrativa evidenziano una ratio unitaria del provvedimento quanto piuttosto la coesistenza di diverse finalità (giacché il titolo si limita ad elencare i vari ambiti di intervento, la relazione illustra i singoli articoli senza offrire un quadro d'insieme, il preambolo in tre distinti capoversi fa riferimento ai diversi ambiti e finalità del provvedimento in assenza di una cornice unitaria anche soltanto teleologicamente orientata);

          d'altronde, sulla base di elementi desumibili solo ab extra, segnatamente dagli atti della comunicazione politica che hanno accompagnato la sua genesi, il decreto sembrerebbe trovare il suo nucleo originario nell'insieme degli interventi vòlti ad accelerare e semplificare la realizzazione e la conclusione di opere infrastrutturali strategiche o incompiute, cui peraltro si accompagnano ulteriori interventi riconducibili a finalità di politica economica, di carattere molto generale (lo sviluppo economico, con particolare riferimento al rilancio delle attività produttive); solo, dunque, con un'operazione di interpretazione appare possibile individuare una finalità generalissima e comunque parziale, in quanto idonea ad avvincere molte, ma non tutte le misure del decreto;

            peraltro, stante il carattere di amplissima indeterminatezza e genericità di tale finalità, andrebbe valutata la sua idoneità ad integrare il requisito di omogeneità desumibile dalle previsioni della legge n. 400 del 1988 e dalla ricordata giurisprudenza costituzionale;

            le disposizioni del provvedimento sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Tuttavia, gli incentivi previsti all'articolo 23, comma 8, del decreto, per i contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, sono subordinati all'autorizzazione della Commissione europea (ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE): con riguardo a tale previsione, la cui efficacia è subordinata all'avverarsi di una condizione sospensiva, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il decreto apporta numerose modificazioni, agli articoli 7, 37 e 38, al codice ambientale (d. lgs. n. 152 del 2006) e, agli articoli 2, 9, 13, 25 e 34, al codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163 del 2006). Si rileva positivamente che le modifiche sono quasi tutte disposte col metodo della novellazione nonché inserendo le nuove disposizioni nell'idoneo contesto normativo di riferimento; tuttavia si rammenta altresì che i due codici sono già stati oggetto di ripetute e continue modifiche, anche assai recenti (per esempio, nel corso del solo anno 2014, il codice ambientale ha subito numerose modifiche ad opera dei decreti legislativi nn. 46, 49 e 112 e del decreto-legge n. 91, mentre il codice dei contratti pubblici ha subito numerose modifiche ad opera della legge n. 125 e dei decreti-legge 47, 66, 83 e 90 e ulteriori modifiche ad entrambi i testi sono previste da parte del disegno di legge C. 2093 «collegato ambientale»): tale circostanza influisce negativamente sulla stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. Il Comitato ha già rilevato la medesima circostanza nella recentissima seduta di giovedì 11 settembre, nell'esaminare proprio il «collegato ambientale» (AC 2093);

            in aggiunta, il medesimo codice dei contratti pubblici viene modificato non testualmente in più punti dall'articolo 9 e dall'articolo 25, comma 4, contribuendo così a comprometterne ulteriormente i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività che dovrebbero essere propri di un «codice» di settore;

            il decreto introduce altre modifiche a disposizioni di recente approvazione, con modalità di produzione legislativa che non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. Così, l'articolo 3, comma 12, novella l'articolo 6-bis del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117; l'articolo 23, comma 7, novella l'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; l'articolo 25, comma 2, novella l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; l'articolo 42 novella l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Inoltre, l'articolo 42, comma 1, capoverso 7-quater dispone la disapplicazione per l'anno 2014 dell'articolo 46, comma 7, del citato decreto-legge n. 66 del 2014 e l'articolo 20, comma 1, dispone che la novella ivi introdotta «fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1» del medesimo decreto n. 66;

            talune disposizioni del decreto si sovrappongono alla normativa vigente senza gli opportuni coordinamenti o intervenendo in modo non testuale: l'articolo 7, comma 1, lettera c), abroga l'articolo 150 del codice ambientale senza intervenire anche sull'articolo 170, comma 3, lettera i), del codice medesimo, ove tale articolo è richiamato; all'articolo 22, il comma 1 modifica in maniera non testuale l'articolo 1, comma 154, della legge n. 147 del 2013, differendo dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il termine per l'aggiornamento del sistema di incentivi ivi previsto e specificando il soggetto competente all'aggiornamento stesso e lo strumento normativo (decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), mentre il comma 2 integra la disciplina del citato comma 154, prevedendo un monitoraggio dell'applicazione del sistema degli incentivi; l'articolo 30, «Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti», fa sistema con l'articolo 16 della legge n. 180 del 2011 (rubricato «Politiche pubbliche per la competitività» e dedicato anche alla promozione del Made in Italy con specifico riguardo alle micro, piccole e medie imprese) e con l'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003, che prevede tra l'altro «una campagna promozionale straordinaria a favore del “made in Italy”, anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio...» (il decreto fa ora invece riferimento a un «segno distintivo unico»); l'articolo 31, comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle condizioni di esercizio dei «condhotel», mentre l'articolo 10, comma 5, del recente decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, demanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo l'aggiornamento degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi – appunto – i «condhotel» e gli alberghi diffusi; all'articolo 38, i commi da 1 a 8 riformano la disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo in particolare un unico titolo concessorio per tali attività, senza gli opportuni coordinamenti con la legislazione vigente, tanto più necessari là dove si è creata una complessa stratificazione, che non rende, per esempio, facilmente individuabile la durata della concessione: infatti, la legge n. 613 del 1967 ha fissato la durata della concessione in trenta anni (articolo 29); il decreto legislativo n. 179 del 2009 ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore di tale articolo, nonostante l'articolo 13 del

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 («Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi») contenga la disposizione in base alla quale la concessione può essere rilasciata per venti anni e può essere prorogata fino ad ulteriori dieci anni;

            altre disposizioni integrano discipline vigenti senza gli opportuni coordinamenti, risultando quindi non collocate nell'appropriato contesto normativo. Ciò si riscontra all'articolo 14, sul divieto di richiedere standard superiori a quelli europei nei progetti per opere pubbliche; all'articolo 17, comma 3, sul potere sostitutivo delle regioni nei confronti dei comuni in materia edilizia; all'articolo 19, che esenta da imposte gli accordi di riduzione dei canoni di locazione; all'articolo 23, che disciplina i «contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili»; all'articolo 26, comma 1, sugli accordi di programma aventi ad oggetto il recupero di immobili pubblici non utilizzati;

            il provvedimento inoltre reca diverse deroghe al diritto vigente, sia espressamente sia implicitamente:

                a) deroghe implicite si riscontrano: all'articolo 1 (commi da 1 a 9) ove si nomina l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa commissario per la realizzazione delle opere relative alle tratte ferroviarie Roma – Napoli e Palermo – Catania – Messina, prevedendo procedure che derogano a quelle ordinarie; all'articolo 4, comma 1, che con riguardo alle opere «incompiute», riduce della metà i termini per lo svolgimento della conferenza di servizi «ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri»; all'articolo 7, comma 7, il quale prevede che i commissari straordinari ivi indicati per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, siano nominati «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni», in deroga proprio al citato articolo 8, in base al quale «il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario»; all'articolo 29, comma 1, che deroga implicitamente al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge n. 13 del 1991, in base al quale «tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri» sono adottati nella forma dei decreti del Presidente della Repubblica;

                b) deroghe espresse si riscontrano negli articoli: 1, comma 4; 6, comma 4; 18, comma 1; 33, comma 4; una deroga generica «alle vigenti previsioni di legge» è presente nell'articolo 33, comma 9; l'articolo 17, comma 1, ammette «la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso» per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica;

            a tale riguardo si rileva, in particolare, che l'articolo 1, comma 10, stabilisce che «è approvato il Contratto di Programma 2012-2016

parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014», derogando implicitamente all'articolo 1 della legge n. 238 del 1993, in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, i contratti di programma, i contratti di servizio ed i relativi aggiornamenti ...;

            numerose disposizioni appaiono prive ovvero di dubbia portata normativa, in quanto esplicitano le finalità delle disposizioni (articoli 5, comma 1 e 17, comma 1), mantengono ferma la normativa vigente (citato articolo 5, comma 1), presentano carattere programmatico, volto a prefigurare i contenuti della legge di stabilità del 2015 (articolo 36, comma 2), hanno carattere meramente dichiarativo (articoli 33, comma 1 e 35, comma 1, secondo periodo);

        sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            l'articolo 32, comma 1, riguardante i cosiddetti «marina resort», prevede una sua applicazione assai limitata nel tempo: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame – peraltro previa definizione dei requisiti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – al 31 dicembre 2014;

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            in alcuni casi il decreto incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi): in particolare all'articolo 17, comma 1, le lettere f), i) e p) novellano talune disposizioni di rango regolamentare inserite nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001);

            l'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione (in merito alla disciplina delle terre e rocce da scavo) secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura: esso infatti non indica le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento e, anziché definire le «norme generali regolatrici della materia», indica tre finalità (inclusa quella abrogativa) qualificate come «principi e criteri direttivi». Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la congruità del termine di novanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce delle norme procedurali previste dal citato articolo 17, che comportano il parere del Consiglio di Stato (da esprimere entro novanta giorni), il parere delle Commissioni parlamentari competenti (trenta

giorni) e la registrazione della Corte dei conti (sessanta giorni). Infine, si segnala che la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un obiter dictum, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla «correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge», nonché «ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina “le norme generali regolatrici della materia”, né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione»;

        sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

            il decreto introduce espressioni straniere non individuate univocamente nell'ordinamento in quanto non di uso comune oppure definite solo indirettamente o in fonti secondarie (l'articolo 6, comma 1, si riferisce a «interventi infrastrutturali di backhaul», l'articolo 14 è rubricato «Norma overdesign»). A tale riguardo si rammenta che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede, al paragrafo 4, lettera m), che sia evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente;

            talune espressioni risultano di difficile lettura o poco individuabili: l'articolo 4, comma 1, già menzionato, riduce dei termini temporali «ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri»; l'articolo 4, comma 2, dà facoltà (non è specificato a quali soggetti) di «avvalimento a scopo consulenziale – acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»; l'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, si riferisce al «procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2»; l'articolo 15, comma 6, lettera a), fa riferimento a «remunerazioni di carattere speculativo», introducendo una nozione non definita;

            l'articolo 15, comma 3, richiama l’«ultima “Indagine sul credito bancario in Italia”»: il riferimento dovrebbe essere alle indagini trimestrali sul credito bancario svolte dalla Banca d'Italia (nel titolo non è testualmente presente il riferimento al nostro Paese);

            all'articolo 17, comma 1, la lettera f), usa la seguente espressione, inedita nell'ordinamento e suscettibile di ingenerare dubbi applicativi e interpretativi: «iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate»; la lettera m) si riferisce genericamente agli »atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore«, con espressione che potrebbe ricomprendere una pluralità indeterminata di atti normativi;

            all'articolo 20, comma 1, che novella l'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, la lettera a), n. 1), interviene sulle percentuali del 51 per cento e del 35 per cento, che ricorrono più volte nell'ambito del

comma 119, senza specificare che esse vanno sostituite «ovunque ricorrano»; la lettera e), n. 2), interviene sul comma 123, collocando le parole aggiuntive dopo la parola »partecipazioni« anziché dopo le parole «di cui al comma 131»;

            l'articolo 23, comma 7, novella l'articolo 8 del recente decreto-legge n. 47 del 2014, estendendone l'ambito di applicazione ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà o con riserva di proprietà, senza modificare anche la rubrica del citato articolo 8, la quale si riferisce esclusivamente al «Riscatto a termine dell'alloggio sociale» potendo con ciò ingenerare dubbi interpretativi circa l'ambito applicativo della disposizione ora introdotta;

            diverse disposizioni nel corpo del testo non rispettano ulteriori prescrizioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, a detrimento della chiarezza e della proprietà delle formulazioni e potendo ingenerare dubbi interpretativi e applicativi. Si citano, fra le altre, le seguenti:

                a) l'articolo 4, comma 5, l'articolo 38, comma 6 e l'articolo 42, comma 1, lettera f), capoverso 7-quater, recano capoversi non contrassegnati da numeri o da lettere;

                b) l'articolo 3, comma 9, l'articolo 6, comma 1, in più punti, l'articolo 7, comma 1, lettera b), l'articolo 10, comma 1, lettera a), recano espressioni quali «i precedenti/successivi commi/articoli ecc.»;

                c) l'articolo 3, comma 9, usa l'insolita espressione «alla data del presente decreto», senza specificare se sia la data di emanazione e di pubblicazione, quella – com’è probabile – di entrata in vigore o la data di entrata in vigore della legge di conversione;

                d) all'articolo 14, l'uso della forma passiva («Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche») non consente di comprendere chiaramente il soggetto cui è preclusa tale facoltà;

                e) nell'ambito dell'articolo 33, i commi 1 e 7 si riferiscono genericamente al trasferimento delle aree di interesse nazionale, mentre il comma 12, con specifico riguardo al comprensorio Bagnoli-Coroglio, fa puntuale riferimento al trasferimento della proprietà delle aree, impiegando una terminologia non univoca che non lascia intendere con chiarezza se ci si riferisca al medesimo istituto;

            l'insieme delle misure del decreto, già molto ampio, è ripartito in capi e articoli in modo non ordinato, concorrendo a rendere difficoltosa la lettura, ad esempio sia il capo III sia il capo VIII recano misure in materia ambientale;

            il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo

di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 17, comma 1, lettere f), i) e p), che incidono in maniera non testuale su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

                all'articolo 7, comma 7, il quale prevede la nomina di commissari straordinari per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003 in deroga implicita alla procedura prevista proprio da tale norma, si riconduca la procedura al modello della citata legge n. 131 o, in alternativa, si espliciti il carattere derogatorio della norma in esame;

                all'articolo 1, comma 10, il quale reca l'approvazione di un Contratto di Programma derogando implicitamente all'articolo 1 della legge n. 238 del 1993 – che invece prevede l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia – si riconduca la procedura allo schema che prevede l'espressione del parere parlamentare o, in alternativa, si espliciti il carattere derogatorio della norma in esame;

                previa valutazione della sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 8, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

                all'articolo 29, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, si riformuli la disposizione nel senso di prevedere che l'atto ivi previsto sia recato da un decreto del Presidente della Repubblica.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 7 e 8, la cui attuazione è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, valuti la Commissione di merito l'effettiva sussistenza del requisito di immediata applicabilità previsto dall'articolo 15, comma

3, della legge n. 400 del 1988, anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti propedeutici;

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novelle alle medesime, curando altresì i relativi coordinamenti; in particolare, all'articolo 9 e all'articolo 25, comma 4, che incidono sull'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la auspicabile struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

                si valuti l'effettiva portata normativa delle disposizioni citate in premessa;

                con riferimento alle disposizioni, individuate in premessa, che recano deroghe implicite o generiche all'ordinamento, si valuti l'opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare;

                all'articolo 32, comma 1, in materia di »marina resort«, si dovrebbe valutare l'effettiva congruità dei termini di applicabilità della disposizione;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre riformulazioni in luogo delle espressioni e delle formulazioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione o comunque suscettibili di ingenerare incertezze;

                nei casi individuati in premessa, valuti la Commissione come garantire l'osservanza delle previsioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi laddove prevede, al paragrafo 4, lettera m), che sia evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente;

                almeno con riferimento ai casi citati in premessa, si dovrebbe curare l'osservanza della circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, onde favorire la chiarezza e la proprietà della formulazione.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

            abbia cura il legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali

indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza «atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati», evitando così «la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2629 del Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

            rilevato che il provvedimento reca una pluralità di interventi volti ad incidere su numerosi e complessi settori dell'ordinamento; in tale quadro, una serie di disposizioni incidono sulla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» che la lettera s) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione richiama tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre talune norme riguardano le materie «previdenza sociale» nonché «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «tutela della concorrenza» e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» anch'esse di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere o), g) ed e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

            preso atto che il provvedimento reca, altresì, una serie di disposizioni che intervengono su materie che rientrano tra gli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra cui in particolare: governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ricerca scientifica e tecnologia e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

            tenuto conto che l'articolo 1 dispone la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alle tratte ferroviarie ivi previste; al Commissario sono attribuiti compiti e poteri tra cui: provvedere all'approvazione dei progetti per consentire l'avvio dei lavori di parte

del tracciato entro il 31 ottobre 2015; eventualmente rielaborare i progetti approvati, ma non appaltati; bandire le gare anche sulla base dei soli progetti preliminari; provvedere alla consegna dei lavori, anche con l'adozione di procedure di urgenza, entro termini tassativi fissati nella norma decorrenti dalla conclusione della conferenza di servizi;

            evidenziato come andrebbe in proposito valutata l'opportunità di chiarire, da un lato, il rapporto tra i poteri attribuiti al Commissario e le procedure delineate dal Codice dei contratti pubblici, relativamente all'approvazione dei progetti preliminari e definitivi riguardanti le infrastrutture strategiche, incluso lo svolgimento della conferenza di servizi nonché alla pubblicazione dei bandi di gara e alla consegna dei lavori, e, dall'altro, il rapporto tra il Commissario e i soggetti (Ministeri, CIPE, regioni) a cui, nell'ambito di tali procedure, sono assegnate le competenze;

            evidenziato, inoltre, che sarebbe, altresì, opportuno, valutare l'esigenza di esplicitare le norme cui il Commissario deroga nell'espletamento della propria attività;

            ricordato inoltre che le decisioni assunte dal Commissario possono derogare a quanto contenuto nel contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 2 agosto 2012 tra il Ministro per la Coesione territoriale, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, le Regioni Campania, Basilicata e Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana;

            rilevato che l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 33, comma 9, nella parte in cui consentono di superare la mancata intesa o il dissenso espresso dalla regione in sede di conferenza di servizi in seguito al semplice decorso di un termine (rispettivamente, 7 giorni e 30 giorni) devono essere oggetto di attenta valutazione alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenze n. 179/2012, n. 121/2010, n. 24/2007);

          ricordato, in proposito, che la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 179/2012, n. 121/2010, n. 24/2007, n. 339/2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale« (sentenze n. 165 e n. 33 del 2011). Allorquando, invece, l'intervento unilaterale dello Stato viene prefigurato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, è violato il principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale (sentenze n. 39/2013 e n. 179/2012);

            sottolineato altresì che la Corte costituzionale ha affermato che «il semplice decorso del tempo – previsto dalla norma impugnata come unica condizione per l'adozione unilaterale dell'atto ad opera

dello Stato – per sua natura prescinde completamente dall'osservanza, da parte di Stato e Regioni, di comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione. Quale che sia l'atteggiamento delle parti nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per l'adozione dell'atto, si verifica [...] la concentrazione della potestà di decidere in capo ad una di esse. Ciò anche nell'ipotesi che proprio lo Stato abbia determinato, con l'inerzia o con altri comportamenti elusivi, l'inutile decorrenza del termine» (sentenza n. 39/2013). In altra pronuncia la Corte ha ritenuto che previsione di un termine di 60 giorni, stabilito unilateralmente dal legislatore statale, si configura come irragionevolmente breve, specie in riferimento alla complessità dell'opera (nel caso di specie, intesa per il progetto definitivo del prolungamento di un autostrada); il termine di 60 giorni è stato ritenuto «così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa», cosicché la sua rapida decorrenza contrasta irrimediabilmente con la logica collaborativa che informa la previsione stessa dell'intesa (sentenza n. 274/2013);

            rilevato che la Corte costituzionale non ha infine ritenuto sufficiente la previsione che il Consiglio dei ministri deliberi, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, che non «può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità» (sentenza n. 165/2011);

            ricordato che sono state dichiarate incostituzionali, più di recente, le disposizioni legislative in base alle quali: in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate» (sentenza n. 279/2012); in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri – ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali o si debba evitare un grave danno all'Erario – può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente (sentenza n. 39/2013); al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), l'intesa generale quadro con la provincia autonoma di Trento, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (sentenza n. 274/2013;

            evidenziato che l'articolo 1, comma 11, prevede che il parere degli enti territoriali sia acquisito sui piani di sviluppo aeroportuale, utilizzando la procedura del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 (che prevede in caso di dissensi la convocazione di una conferenza dei servizi) e non attraverso l'ordinaria verifica di conformità delle singole opere contenute nel piano con la pianificazione urbanistica e territoriale;

            rilevata, in proposito, l'opportunità di valutare la coerenza della nuova procedura di cui all'articolo 1, comma 11, con le competenze degli enti territoriali in materia urbanistica e di governo del territorio;

            rilevato che l'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione: rispetto al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, peraltro, il testo si differenzia in quanto: non vengono indicate le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, la cui individuazione rimanda al regolamento stesso, peraltro facendo salva «l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile», in base al quale, in via generale, «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore»; vengono indicate tre finalità (inclusa quella abrogativa) qualificate come «principi e criteri direttivi» mentre non sembrano definite le «norme generali regolatrici della materia»;

            evidenziata, inoltre, l'esigenza di valutare l'opportunità di verificare la congruità del termine di novanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce delle norme procedurali previste dal citato articolo 17, che comportano il parere del Consiglio di Stato (da esprimere entro novanta giorni), il parere delle Commissioni parlamentari competenti (trenta giorni) e la registrazione della Corte dei conti (sessanta giorni);

            ricordato che all'articolo 17, comma 1, le lettere f), i) e p) novellano talune disposizioni di rango regolamentare inserite nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ricordato, al riguardo, che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che «non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza»ad interventi modificativi successivi»;

            segnalata quindi l'opportunità di valutare di riformulare la disposizione autorizzando il Governo a modificare nel senso previsto dalle suddette disposizioni il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2001;

            evidenziato che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e

di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico;

            rilevato come la citata disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 andrebbe, da una parte, coordinata con la modifica contenuta nel numero 2) della lettera e) che reca anch'essa la possibilità di derogare anche alle destinazioni d'uso e, dall'altra parte, valutata ai fini di una più puntuale definizione nella parte in cui fa riferimento ad iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria «rivelatesi poi infondate»;

            ricordato che, sul sistema portuale, l'articolo 29 prevede l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica volto anche alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti;

            rilevato, al riguardo, che la sentenza n. 79 del 2011 ha indicato la materia «porti e aeroporti civili» (di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) tra quelle per le quali, in forza dell’«attrazione in sussidiarietà», è riconosciuto un ampio margine di intervento statale, a condizione però che si realizzino adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni (quali le intese);

            segnalata pertanto la necessità di valutare le previsioni dell'articolo 29, relative al sistema portuale, alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare sentenza n. 79/2011), valutando in particolare l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

            tenuto conto che l'articolo 31 reca la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina;

            ricordato, in proposito, che una disciplina della definizione delle strutture alberghiere, con particolare riguardo ai condhotel, è contenuta nel decreto legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014: l'articolo 10, comma 5, del citato decreto demanda ad un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 3 mesi, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'aggiornamento degli standard minimi e l'uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territorial;

            evidenziata dunque l'opportunità, in sede di attuazione della norma di cui all'articolo 31, di un coordinamento tra tali disposizioni,

relative ai condhotel, e quelle contenute nel citato decreto legge n. 83 del 2014, che riguardano analogamente i condhotel, tenendo altresì conto che per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto alla definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel non è previsto alcun temine;

            tenuto conto che l'articolo 32 equipara alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort) e che la principale conseguenza dell'equiparazione consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati nei »marina resort«, dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento;

            rilevato che si tratta di un'equiparazione che ha natura temporanea, in quanto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame fino al 31 dicembre 2014 e deve avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: andrebbe dunque valutata al riguardo l'opportunità di specificare la forma dell'atto con il quale il Ministero deve individuare i requisiti nonché i termini per l'adozione dell'atto stesso;

            ricordato, inoltre, che, con la sentenza n. 80/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di numerose disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo), tra cui le disposizioni concernenti gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi, turistici e i posti turistici;

            rilevata, quindi, al medesimo articolo 32, l'opportunità di valutare l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei requisiti per l'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive turistiche all'aria aperta;

            evidenziato che la disposizione di cui all'articolo 33, che prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore competenti – secondo la procedura ivi delineata – all'adozione di una serie di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali, sia valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza 165/2011) relativa al potere sostitutivo, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva che il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorressero le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti richiesti ed evitare così di essere sostituito,

            osservato, infatti, che, nella citata sentenza 165/2011, la Corte costituzionale ha ricordato che l'articolo 120 della Costituzione stabilisce che il potere sostitutivo spetti al Governo, nei confronti delle Regioni e degli enti locali, nel caso di: mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Inoltre l'esercizio del potere sostitutivo deve compiersi – sempre secondo l'articolo 120 della Costituzione – in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. In attuazione del citato articolo. 120 della Costituzione, inoltre, l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario. Nei casi di assoluta urgenza, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, i quali sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza unificata, che possono chiederne il riesame. Con la sentenza n. 165/2011 la Corte ha ritenuto che la norma censurata non contemplasse né i presupposti sostanziali richiesti dall'articolo 120 della Costituzione, né le procedure previste – sulla base del rinvio contenuto nella norma costituzionale – dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

            ricordato che l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge disciplina il trasferimento della proprietà del comprensorio Bagnoli-Coroglio disponendo, a seguito della trascrizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Soggetto Attuatore, competente per l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione dell'area, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., siano estinti e le relative trascrizioni cancellate;

            rilevato che la suddetta disposizione incide sui diritti dei creditori della società Bagnoli Futura s.p.a., limitando la possibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede fallimentare;

            ricordato che il rilievo costituzionale della tutela della posizione dei creditori nell'ambito delle procedure fallimentari o di dissesto è stata riconosciuta in diverse pronunce della Corte costituzionale, richiamando gli articoli 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di agire in giudizio e diritto di difesa), nonché, in relazione al carattere retroattivo della disciplina, l'articolo 6 della CEDU, in considerazione del pregiudizio arrecato alla tutela dell'affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche (sentenza n. 170/2013 sul regime dei privilegi erariali nelle procedure fallimentari; sentenza n. 154/2013 sulla gestione commissariale del debito pregresso di Roma

capitale; sentenza n. 364/2007, sul policlinico Umberto I di Roma); la sentenza n. 170 del 2013, in particolare, ha ad oggetto una normativa che, ampliando il novero dei crediti erariali assistiti dal privilegio nell'ambito delle procedure fallimentari, regola rapporti di natura privata tra creditori concorrenti di uno stesso debitore, con effetti retroattivi, fino ad influire sullo stato passivo esecutivo già divenuto definitivo, superando così anche il limite del giudicato »endo-fallimentare«. In ordine a quest'ultimo aspetto, la Corte sottolinea che le disposizioni censurate non sono volte a perseguire interessi di rango costituzionale, che possano giustificarne la retroattività;

            evidenziata, quindi, l'opportunità di valutare la previsione dell'articolo 33, comma 12, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale;

            ricordato che l'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali; a tal fine viene demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge) l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente»;

            evidenziato, al riguardo, che la lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 già disciplina »l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, sentita la Conferenza unificata, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e inserito nei documenti di programmazione economico-finanziaria« ed andrebbe pertanto, valutata l'opportunità di coordinare la suddetta norma con il citato articolo 195 valutando se, analogamente a quanto disposto nel medesimo articolo 195, inserire il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo in esame;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguente condizione:

            la Commissione di merito valuti le previsioni dell'articolo 29, relative al sistema portuale, alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare sentenza n. 79/2011), verificando, in particolare, l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di adozione del piano strategico nazionale della portualità e della

logistica, in ossequio al principio di leale collaborazione, richiesto dalla medesima giurisprudenza costituzionale sulla materia;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, da un lato, il rapporto tra i poteri attribuiti al Commissario e le procedure delineate dal Codice dei contratti pubblici, relativamente all'approvazione dei progetti preliminari e definitivi riguardanti le infrastrutture strategiche, incluso lo svolgimento della conferenza di servizi, alla pubblicazione dei bandi di gara e alla consegna dei lavori, e, dall'altro, il rapporto tra il Commissario e i soggetti (Ministeri, CIPE, regioni) a cui, nell'ambito di tali procedure, sono assegnate le competenze e valuti, altresì, l'esigenza di esplicitare le norme cui il Commissario deroga nell'espletamento della propria attività;

            b) al medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito la previsione in base alla quale il Commissario straordinario ha il potere di derogare al contratto istituzionale di sviluppo, in relazione alle competenze costituzionalmente garantite delle regioni;

            c) all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 33, comma 9, nella parte in cui si consente di superare la mancata intesa o il dissenso espresso dalla regione in sede di conferenza di servizi in seguito al semplice decorso di un termine (rispettivamente, 7 giorni e 30 giorni) la Commissione valuti le norme alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, illustrata in premessa (in particolare, sentenze n. 179/2012, n. 121/2010, n. 24/2007);

            d) all'articolo 8, in cui si autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di adeguarsi al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con particolare riferimento all'esigenza di indicare espressamente le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento e di definire puntualmente le «norme generali regolatrici della materia»;

            e) riguardo alle medesima disposizione di cui all'articolo 8, valuti la Commissione di merito la congruità del termine di novanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce delle norme procedurali previste dal citato articolo 17, che comportano il parere del Consiglio di Stato (da esprimere entro novanta giorni), il parere delle Commissioni parlamentari competenti (trenta giorni) e la registrazione della Corte dei conti (sessanta giorni);

            f) all'articolo 17, comma 1, lettere f), i) e p), in cui vengono novellate talune disposizioni di rango regolamentare inserite nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto del fatto che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che »non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche

frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi«;

            g) con riferimento alla disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17, valuti la Commissione di merito l'opportunità, da una parte, di coordinarla con la modifica contenuta nel numero 2) della lettera e) che reca anch'essa la possibilità di derogare anche alle destinazioni d'uso e, dall'altra parte, di prevedere una più puntuale definizione nella parte in cui si fa riferimento ad iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria «rivelatesi poi infondate»;

            h) valuti la Commissione di merito l'opportunità, in sede di attuazione della norma di cui all'articolo 31, di un coordinamento tra tali disposizioni, relative ai condhotel, e quelle contenute nell'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014 che riguardano gli standard relativi ai condhotel;

            i) all'articolo 32, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei requisiti per l'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive turistiche all'aria aperta, alla luce della giurisprudenza in materia (in particolare sentenza n. 80/2012 della Corte costituzionale), nonché l'opportunità di specificare la forma dell'atto con il quale il Governo deve individuare i requisiti e i termini per l'adozione dell'atto stesso, ivi previsti;

            j) valuti la Commissione di merito l'opportunità che la disposizione di cui all'articolo 33, che prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore competenti – secondo la procedura ivi delineata – all'adozione di una serie di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali, sia verificata alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza n. 165 del 2011) relativa al potere sostitutivo, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva che il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorressero le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti richiesti ed evitare così di essere sostituito;

            k) all'articolo 33, comma 12, nella parte in cui si incide sui diritti dei creditori della società Bagnoli Futura s.p.a., limitando la possibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede fallimentare, valuti la Commissione di merito i relativi effetti alla luce della giurisprudenza costituzionale e della CEDU richiamata in premessa;

            l) all'articolo 35, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare quanto ivi previsto con quanto già stabilito dalla lettera f), comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006

che già disciplina «l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, sentita la Conferenza unificata, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e inserito nei documenti di programmazione economico-finanziaria», valutando, in tale quadro, se, analogamente a quanto disposto nel medesimo articolo 195, prevedere che vi sia il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 medesimo articolo 35.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il provvedimento in oggetto;

            rilevato che:

                l'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale: il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti – il conduttore medesimo ha il diritto ad ottenere il trasferimento anche della proprietà dello stesso immobile, scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti;

                la nuova tipologia di contratto presenta dunque elementi tipici tanto del contratto di locazione di immobili, quanto del contratto di compravendita di immobili: il canone che costituisce il corrispettivo del godimento dell'immobile funge infatti, in tutto o in parte, anche da anticipazione del prezzo della compravendita, che dovrà perfezionarsi entro una data determinata. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto;

                a tale tipologia contrattuale il legislatore da un lato estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile (trascrizione, cancellazione della trascrizione ed effetti del contratto preliminare; obblighi di inventario e di garanzia e ripartizione spese previste per il rapporto di usufrutto), mentre dall'altro lascia ampia autonomia alle parti con la facoltà di diversamente disciplinare i loro rapporti;

                per ragioni sistematiche appare preferibile inserire la disciplina in esame nel codice civile, introducendo un nuovo articolo 1541-bis;

                appare opportuno e tecnicamente più corretto sostituire il termine «conduttore» con il termine «concessionario»;

                occorre tenere conto della possibilità delle parti di stabilire che un singolo canone sia imputabile pro quota al godimento dell'immobile e al corrispettivo per l'acquisto della proprietà;

                occorre altresì tenere conto della possibilità delle parti di convenire che la concessione del godimento dell'immobile non sia necessariamente immediata, come previsto dal comma 1, ma che possa essere differita ad un momento successivo; appare opportuno, pertanto, sopprimere la parola «immediata»;

                non risulta disciplinato un aspetto essenziale del nuovo meccanismo contrattuale e, in particolare, quale siano le conseguenze del mancato esercizio da parte del concessionario del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine contrattualmente stabilito. Appare pertanto necessario prevedere che, in tal caso, salvo diverso accordo tra le parti, il concedente, a titolo di indennità, trattenga i canoni o la parte dei canoni versati imputata al godimento dell'immobile;

                al comma 5 appare necessario prevedere una disciplina maggiormente dettagliata per il caso di inadempimento sia del concedente che del concessionario, prevedendo, oltre alle dovute restituzioni, anche un'adeguata tutela risarcitoria; nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, tale disciplina troverà applicazione qualora le stesse non abbiano convenuto diversamente;

                nel caso in cui il concessionario non eserciti il diritto di acquistare il bene, appare opportuno prevedere che siano applicabili le norme stabilite per la locazione, in quanto compatibili;

                appare infine necessario creare un più chiaro ed efficace coordinamento tra le disposizioni che introducono la nuova figura contrattuale e la disciplina della trascrizione, inserendo espressamente il contratto de quo tra quelli trascrivibili ai sensi degli articoli 2643 e 2645-bis del codice civile;

        esprime, per le parti di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) la disciplina della nuova figura contrattuale prevista dall'articolo 23 sia inserita nel codice civile, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 1541-bis;

            2) all'articolo 23 la parola «conduttore» sia sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: «concessionario»;

            3) all'articolo 23, comma 1, le parole «l'immediata concessione» siano sostituite con le seguenti «la concessione»;

            4) all'articolo 23, comma 1, le parole «la parte di canone» siano sostituite con le seguenti: «il canone o la parte di canone»

            5) all'articolo 23, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1.bis. In caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito, il concedente, salvo diverso accordo tra le parti, a titolo di indennità, trattiene i canoni o la parte dei canoni versati imputata al godimento dell'immobile»;

            6) all'articolo 23, il comma 5 sia sostituito con il seguente: «5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire i canoni o la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorati degli interessi legali, nonché corrispondere al conduttore, a titolo di risarcimento, una somma pari a un decimo dei canoni percepiti. In caso di risoluzione per inadempimento del concessionario, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e a trattenere, quale risarcimento del danno, i canoni percepiti. È salvo, in ogni caso, un diverso accordo tra le parti»;

            7) all'articolo 23, dopo il comma 6 sia inserito il seguente: «6-bis. Salvo quanto disposto nel presente articolo, nel caso in cui il conduttore non eserciti il diritto di acquistare il bene saranno applicabili le norme stabilite per la locazione, in quanto compatibili»

            8) all'articolo 2643, primo comma, n. 8), del codice civile, siano inserite, in fine, le seguenti parole: «e i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili»;

            9) all'articolo 2645-bis del codice civile, dopo il comma 6 sia inserito il seguente: «6-bis. Devono essere trascritti in base ai commi che precedono anche i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili disciplinati dall'articolo 1541 bis. Il termine triennale previsto dal terzo comma è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni.»


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2629, di conversione del decreto-legge n. 113/2013, «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

            ravvisata, congiuntamente all'articolo 30, la finalità di accrescere l'internazionalizzazione dell'economia italiana come risposta alla crisi in particolare delle piccole e medie imprese;

            ribadita la necessità di garantire le funzioni di coordinamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari sia per la promozione del sistema-Paese che per l'attrazione degli investimenti esteri, validamente confermata dall'intesa prevista tra il MISE ed il MAE al comma 1 dell'articolo 30 e tale inclusione di un rappresentante del MAE nel Comitato di cui al comma 7 dello stesso articolo;

            osservato che al comma 9 dell'articolo 30 l'obbligo di relazione al Parlamento non contempla il MAE in contrasto con i commi precedenti;

            sottolineato l'interesse di coinvolgere maggiormente le comunità italiane all'estero come canale privilegiato per lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: «d'intesa», aggiungere le seguenti: «con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e».


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

            ricordato il decreto legislativo n. 85 del 2010, per la parte relativa al trasferimento dei beni non più utilizzati dall'Amministrazione della Difesa;

            con riguardo al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 26, valutato che il progetto potrà più utilmente, e in modo più mirato, essere realizzato dal privato attuatore sulla base di quanto fissato dalla Variante e ritenuto che sia la medesima Variante lo strumento comunale che consente di modificare, valorizzandola, la destinazione dell'immobile;

            considerato utile il coinvolgimento della comunità locale nei processi di riutilizzo dei beni ex Difesa da disciplinare nell'ambito degli accordi di programma;

            con riferimento alle norme di cui all'articolo 26 del provvedimento, recante misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, richiamato il parere favorevole con un'osservazione e con condizioni espresso dalla Commissione Difesa il 20 dicembre 2013 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (atto del Governo n. 32), in attuazione della legge n. 244 del 2013;

            ritenuto, conseguentemente, opportuno prevedere, con riferimento al comma 2 del citato articolo 26, che il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;

            ricordato l'articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella parte in cui prevede che «La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi ai servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione», nonché l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alle province autonome di Trento e Bolzano;

            considerata l'esigenza di rendere omogenee temporalmente le valutazioni sui progetti di recupero di cui all'articolo 26, comma 1, per le proposte dei comuni, e comma 3, per gli eventuali progetti presentati dai privati;

            valutato, altresì, necessario – coerentemente con il richiamato parere espresso il 20 dicembre 2013 (con riferimento all'atto del Governo n. 32) – che il comma 3 dell'articolo 26, in merito alla diversa destinazione urbanistica da definire, preveda che gli immobili della Difesa non destinati ad uso residenziale e non più utili a fini istituzionali siano prioritariamente destinati a finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico e archeologico nonché a favore delle Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupano immobili in locazione;

            con riferimento al comma 5 dell'articolo 26, in merito alla possibilità per le regioni di adottare le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo articolo, e al fine di favorire il ruolo degli enti territoriali, in particolare per quanto concerne i Programmi Integrati di Intervento di cui all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992, sia prevista una indicazione più efficace in questa direzione;

            con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 26, attesa la titolarità esclusiva del Ministero dell'economia e finanze e dell'Agenzia del demanio su tutti gli immobili pubblici concessi in uso gratuito ai vari dicasteri, inclusa la Difesa, e considerato disomogeneo, rispetto alle altre Amministrazioni, il coinvolgimento del Ministero della difesa, in alternativa all'Agenzia del demanio, nell'alienazione, nella concessione e nella costituzione di un diritto di superficie degli immobili, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 26;

            considerato che potrebbero esserci casi in cui l'immobile sia di interesse culturale e/o paesaggistico soggetto a tutela e, quindi, tale da coinvolgere anche le competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le proprie articolazioni territoriali;

            preso atto della volontà di escludere gli immobili per i quali, secondo le norme (articolo 56-bis) del cosiddetto «decreto del fare» (decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni per il rilancio dell'economica) – su cui questa Commissione ha espresso un parere il 3 luglio 2013, – è stata accolta la domanda di trasferimento agli enti territoriali o la stessa è oggetto di richiesta di riesame, e rilevato che il provvedimento non contiene indicazioni in merito agli immobili non richiesti dagli enti territoriali;

            ritenuto opportuno disciplinare in modo uniforme tutte le tipologie di trasferimenti di immobili tra Stato ed enti locali e rilevato che la fattispecie normativa citata si riferisce ad analoghe operazioni di trasferimento immobili tra Stato ed Enti Locali;

            considerato opportuno evitare che il provento spettante all'ente locale venga corrisposto in tempi eccessivamente lunghi e incerti rispetto alla data in cui lo Stato ha introitato il corrispettivo del trasferimento;

            considerate le eventuali esigenze di bonifica dei siti in questione e, pertanto, il peso che i costi relativi ai necessari interventi potrebbero avere nelle operazioni di dismissioni dei beni nonché l'opportunità di valutare l'eventualità di una sanzione nel caso di mancato adempimento dei termini dell'accordo di programma;

            ritenuto utile – in considerazione dei problemi di ordine catastale e topografico presenti per gli immobili della Difesa, spesso causa di ritardi, e per favorire l'effettivo conseguimento dei proventi della valorizzazione – introdurre l'esenzione dall'obbligo di consegna

dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale (analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni demaniali perfezionatesi ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 30 novembre 2013, n. 133),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            con riferimento all'articolo 26, valuti la Commissione di merito l'opportunità:

                a) al comma 1, secondo periodo: di sostituire le parole «progetto di recupero dell'immobile» con le seguenti «proposta di variante urbanistica per l'immobile»; e di aggiungere, dopo le parole «in corso di finanziamento», le seguenti parole: «entro i successivi 60 giorni»;

                b) con riferimento al comma 4, di prevedere la possibilità per gli enti locali di avviare gli strumenti di partecipazione pubblica previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di enti locali;

                c) con riferimento al comma 7, di prevedere una sanzione in caso di mancata attuazione dei termini dell'accordo di programma stipulato;

                d) con riferimento al comma 8, di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità degli oneri sostenuti dagli enti locali per il recupero e la riqualificazione degli immobili da destinare ad usi di carattere sociale;

            con riferimento al medesimo articolo 26, valuti, altresì, la Commissione di merito di considerare la necessità di aggiungere:

                a) al comma 3, in fine, il seguente periodo: «Nel caso per l'immobile sia stato dichiarato l'interesse culturale e/o paesaggistico, si richiamano gli articoli 21, 106 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.»;

                b) al comma 8, primo periodo, dopo le parole «presente articolo,» le parole: «come pure nelle valorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, con la legge n. 410 del 2001»;

                c) dopo il comma 8, il seguente: «8-bis. Per la bonifica dei siti è possibile affidare direttamente all'acquirente le opere di disinquinamento, che potrà dedurre i costi relativi.»;

                d) al comma 2, in fine, al solo fine di coordinare il testo con normative sovraordinate, il seguente periodo: «Per l'individuazione dei beni di cui al presente articolo si richiama l'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, nonché l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e il decreto del Presidente della

Repubblica 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alle province autonome di Trento e Bolzano».

        e con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 26, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili della Difesa di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 non richiesti dagli enti territoriali, i termini saranno riaperti fino al 31 gennaio 2015 ovvero saranno inseriti negli elenchi di cui a questo comma»;

            2) all'articolo 26, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico, archivistico e archeologico nonché a favore delle Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupino immobili in locazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 180 giorni dal presente decreto»;

            3) all'articolo 26, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con particolare riguardo ai Programmi Integrati di Intervento di cui all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992»;

            4) all'articolo 26, comma 6, sostituire le parole: «l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono» con le seguenti: «l'Agenzia del demanio procede»;

            5) all'articolo 26, comma 8, dopo le parole: «è attribuita» aggiungere le seguenti: «all'atto di alienazione o di costituzione del diritto di superficie»;

            6) all'articolo 26, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Ai trasferimenti previsti dal presente articolo, a quelli previsti dal decreto legislativo n. 85 del 2010 e a quelli previsti dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, con la legge n. 98 del 2013, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, con la legge n. 410 del 2001».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2629 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, recante Misure urgenti per

l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                il Commissario straordinario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari di cui all'articolo 1 potrà avvalersi delle strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A senza oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica e senza incidere sull'efficienza operativa delle medesime;

                l'importo di 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2014, quale contributo in conto impianti a favore di RFI, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 10, è iscritto nel capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e risulta allo stato disponibile giacché non è stato ancora utilizzato nell'ambito del Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti;

                le disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di infrastrutture strategiche affidate in concessione, applicandosi alle procedure per le quali non è stato già pubblicato il bando di gara, non interverranno su diritti acquisiti e non appaiono suscettibili di determinare contenziosi con terzi;

                il diverso impatto sui saldi di finanza pubblica del fondo «sblocca cantieri» di cui all'articolo 3 si basa sull'ipotesi che il trend di spesa sia crescente negli anni, tenendo conto altresì del fatto che le somme utilizzate provengono anche da esercizi precedenti;

                la quota di 100 milioni di euro prevista dall'articolo 3, comma 3, a valere sulle complessive risorse stanziate dal comma 1, da destinare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, è ricompresa – come evidenziato nella tabella contenuta nella relazione tecnica – nella quota di 500 milioni di euro da destinare ai medesimi provveditorati;

                in merito all'imputazione sul fondo revoche degli oneri per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia, sul saldo netto da finanziare, la quota di competenza dell'anno 2014, mentre sul fabbisogno e sull'indebitamento indica il presumibile trend della spesa, comprensivo dell'utilizzo delle risorse anche in conto residui;

                l'utilizzo degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 8, volto a riassegnare le risorse destinate al Contratto di programma 2013, non altera i profili di cassa già previsti a legislazione vigente;

                la rimodulazione delle assegnazioni finanziarie inizialmente previste a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 3,

comma 9, sarà assentita solo nel limite delle risorse disponibili relative alla programmazione 2014-2020, in modo da non alterare gli equilibri di finanza pubblica;

                l'esclusione dei pagamenti in conto capitale degli enti locali dai vincoli del patto di stabilità di cui all'articolo 4, comma 7, per il primo semestre 2014, anziché per l'anno 2014, non costituisce un'ulteriore esclusione dal saldo finanziario, ma è volta solo a consentire la verifica della corretta applicazione delle disposizioni previste in merito dalla legge di stabilità per il 2014 da parte dei medesimi enti;

                la copertura prevista dall'articolo 4, comma 8, lettera a), a valere sui proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei paschi di Siena, fermi rimanendo gli utilizzi già previsti con precedenti provvedimenti di spesa, presenta le necessarie disponibilità;

                le somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato e non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi degli articoli 4, comma 8, lettera b), 32, comma 2, 40 comma 2, lettera g), ammontano, alla data del 26 settembre 2014, a circa 304,1 milioni di euro;

                il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente reca le necessarie disponibilità e il suo impiego non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente;

                l'utilizzo previsto, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lettera d), degli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 9-bis, della legge n. 183 del 2011, risultanti dal monitoraggio del patto di stabilità del primo semestre, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;

                la razionalizzazione dei regimi concessori disposta dall'articolo 5, comma 1, consentendo di fatto ai concessionari autostradali di disporre di maggiori flussi di cassa per effetto della rideterminazione della scadenza delle concessioni autostradali vigenti, garantirà la sostenibilità finanziaria degli ulteriori investimenti infrastrutturali compiuti dagli stessi concessionari senza la necessità di ricorrere a contributi a carico dello Stato;

                la redditività delle infrastrutture interessate dalle agevolazioni per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, di cui all'articolo 6, comma 1, non è stata inclusa nelle previsioni tendenziali, giacché tali interventi non sarebbero realizzati in assenza degli incentivi previsti dal medesimo articolo 6, comma 1;

                le norme di semplificazione delle procedure di scavo e di posa aerea dei cavi di cui all'articolo 6, commi da 2 a 5, non comporteranno minori introiti concessori per gli enti nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti;

                l'ISPRA provvederà ai compiti ad essa attribuiti dall'articolo 7, commi 3 e 6, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

                l'entità delle risorse da destinare al fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, di cui all'articolo 7, potrà essere determinata solo al termine delle procedure di verifica e revoca, svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con l'ISPRA, aventi ad oggetto le risorse di cui alla delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque;

                i commissari straordinari che potranno essere nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, opereranno a titolo gratuito;

                le risorse pari a 100 milioni di euro del fondo di sviluppo e coesione 2007-2013, del quale è prevista l'assegnazione alle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 9, non risultano, allo stato, già impegnate per altre finalità;

                l'escussione delle garanzie rilasciate dallo Stato sulle obbligazioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10 è meramente eventuale e non richiede pertanto un aumento degli stanziamenti allo scopo previsti dal bilancio dello Stato;

                l'ampliamento delle facoltà di intervento della Cassa depositi e prestiti, previsto dal medesimo articolo 10, non intacca l'autonomia di quest'ultima, né la sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione;

                le defiscalizzazioni degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto previste dall'articolo 11 sono state considerate prive di effetti onerosi per la finanza pubblica sulla base del presupposto che tali investimenti, se pur contenuti in piani e programmi delle amministrazioni, non si sarebbero mai potute realizzare, giacché non avrebbero mai raggiunto l'equilibrio economico-finanziario;

                la riattribuzione ad altro livello di governo dei poteri di utilizzo dei fondi europei previsto dall'articolo 12 non comporterà una diversa imputazione sui saldi di finanza pubblica degli oneri relativi agli interventi riprogrammati;

                la facoltà di avvalersi di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio, prevista dal citato articolo 12, sarà esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'ampliamento dell'ambito applicativo dei project bond e della relativa disciplina fiscale, di cui all'articolo 13, appaiono del tutto trascurabili in considerazione della scarsa diffusione degli strumenti finanziari in esame;

                i minori risparmi derivanti dalle agevolazioni previste per investimenti privati nelle strutture ospedaliere della regione Sardegna,

di cui all'articolo 16, sono quantificabili in 9 milioni di euro annui e saranno coperti, ai sensi del medesimo articolo 16, con le risorse del bilancio della predetta regione;

                le disposizioni in materia di esenzione fiscale degli accordi di riduzione dei canoni di locazione di cui all'articolo 19 non si applicheranno alle variazioni di canone delle locazioni già registrate;

                la quantificazione degli oneri derivanti dal rilancio del settore immobiliare, di cui all'articolo 20, è stata effettuata a quadro macroeconomico invariato, non presupponendo quindi modifiche del comportamento dei consumatori derivanti dalle nuove disposizioni introdotte;

                la stima degli oneri derivanti dal predetto articolo 20 è stata effettuata tenendo conto della data di entrata in vigore del provvedimento assumendo, quindi, per il 2014 un onere pari a quattro dodicesimi dell'ammontare annuo, calcolato a partire dal 2015;

                l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, relativa al finanziamento delle emittenti televisive, oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 20, presenta le necessarie risorse e il suo utilizzo non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;

                le risorse relative al finanziamento del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori, utilizzate ai sensi degli articoli 21, comma 7, e 28, comma 2, risultano disponibili e il loro impiego non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;

                il minor gettito delle addizionali locali, derivante dall'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione, di cui all'articolo 21, è stato stimato sulla base delle elaborazioni effettuate con il modello di micro simulazione IRPEF, che utilizza le aliquote deliberate dalle singole regioni per l'anno 2014;

                le amministrazioni interessate provvederanno al monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza termica, di cui all'articolo 22, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

                l'articolo 23, volto a favorire la stipulazione di contratti c.d. «rent to buy», non appare suscettibile di determinare minor gettito, data l'irrilevanza del numero dei citati contratti ad oggi stipulati;

                le agevolazioni volte a favorire la partecipazione delle comunità locali ad iniziative in materia di tutela e valorizzazione del territorio, di cui all'articolo 24, saranno concesse dai comuni nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno;

                ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 28, commi 1 e 2, in materia di indennità di volo, non è stato considerato, per ragioni di prudenzialità, il maggior gettito fiscale

derivante dalla minore incidenza delle deduzioni contributive, in considerazione del fatto che parte delle imprese del settore potrebbero risultare incapienti ai fini IRES;

                le risorse relative al finanziamento dell'ENAC e quelle concernenti la riassegnazione alle entrate di cui all'allegato 1 alla legge finanziaria per il 2008 relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 28, comma 2, risultano disponibili e il loro impiego non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente;

                l'estensione del regime di esenzione dal pagamento dei diritti d'imbarco dei passeggeri ai i membri degli equipaggi delle compagnie aeree, di cui all'articolo 28, comma 3, non ha effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto regolata nell'ambito dei rapporti tra gestori e vettori;

                gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi di pronto soccorso negli aeroporti civili, di cui all'articolo 28, commi da 4 a 7, posti a carico del gestore dell'aeroporto, saranno recuperati attraverso meccanismi di tariffazione;

                ai fini dell'attuazione dell'articolo 30, in materia di promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti, potranno essere utilizzate anche le risorse, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011;

                l'onere derivante dai benefici concessi ai sensi dell'articolo 32, in materia di Marina Resort e di implementazione del sistema telematico centrale nautica da diporto, non può essere configurato come limite massimo di spesa, alla luce dei meccanismi di fruizione del beneficio e dei tempi tecnici occorrenti per accertarne l'esatto ammontare a consuntivo;

                l'onere derivante dal suddetto articolo 32 è stato quantificato considerando come base di calcolo di circa 82 mila imbarcazioni da diporto, alla luce di quanto indicato nel conto nazionale dei trasporti 2013;

                le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 10, finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale, presentano un carattere programmatico e saranno attuate in relazione alle risorse risultanti dal bilancio dello Stato e destinate a tale scopo nonché alle eventuali somme derivanti dal risarcimento posto a carico dei responsabili del danno ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ferma restando la partecipazione degli enti territorialmente interessati;

                la natura del soggetto attuatore per l'attuazione degli interventi relativi al comprensorio Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi da 11 a 13, potrà essere determinata solo all'atto dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 12 con cui saranno trasferiti al soggetto attuatore le proprietà delle

aree e degli immobili, restando escluso comunque il coinvolgimento di enti o soggetti rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione;

                l'esenzione dalle imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta di trascrizione del citato decreto di nomina determinerà effetti di minor gettito di trascurabile entità;

                i meccanismi tariffari incentivanti, previsti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, per gli investimenti volti ad accrescere la capacità nazionale degli stoccaggi, di cui all'articolo 37, comma 3, troveranno compensazione all'interno del sistema tariffario previsto per il relativo settore di competenza;

                l'incremento di 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione degli incentivi per i nuovi assunti, di cui all'articolo 40, non è stato evidenziato nel prospetto riepilogativo degli oneri poiché tale incremento è compensato, in termini di competenza finanziaria, da una identica variazione contabile di segno opposto delle risorse iscritte nei piani gestionali dello stesso capitolo a cui viene imputato il citato incremento;

                l'incremento del limite di spesa relativo all'erogazione dei trattamenti ASPI, previsto dall'articolo 40, comma 4, in relazione all'esercizio 2013, non produrrà effetti di cassa sull'esercizio in corso, giacché il suddetto innalzamento avverrà nell'ambito delle risorse disponibili del fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

                la rimodulazione degli interventi relativi al trasporto pubblico locale nella regione Calabria di cui all'articolo 41, commi da 1 a 4, avrà ad oggetto interventi non avviati e pertanto, riguardando risorse disponibili nel Fondo sviluppo e coesione, avverrà nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

                la riarticolazione degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014 di cui all'articolo 42 lascerà inalterato l'ammontare dei risparmi richiesti a ciascuna regione in termini di indebitamento netto, giacché impone alle regioni medesime di effettuare determinate spese in settori non più esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;

                il posticipo di sei mesi, disposto dall'articolo 42, comma 4, del termine previsto dall'articolo 1, comma 525, della legge di stabilità 2014 per la riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, facendo riferimento a trasferimenti alle medesime regioni oggetto, in ogni caso, di accantonamenti, non produce effetti negativi in termini di cassa;

                la corresponsione alla regione Siciliana delle somme riferite alle sue entrate tributarie, effettuata in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012, e disposta a valere sugli accantonamenti di cui all'articolo 42, comma 6, è già stata scontata nei tendenziali di finanza pubblica;

                l'esclusione dall'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2014 delle spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia spa alla regione Sardegna, prevista dall'articolo 42, commi da 9 a 13, non comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di somme erogate dallo Stato alla regione già computate nei saldi di finanza pubblica;

                le somme iscritte nel fondo per il federalismo amministrativo possono essere destinate, nella misura di 49,4 milioni di euro per l'anno 2014, al Fondo di solidarietà comunale, come previsto dall'articolo 43, comma 5, giacché il perfezionamento del decentramento delle funzioni catastali in favore dei comuni ha fatto venir meno le ragioni per le quali era stato previsto l'impegno delle citate risorse a valere sul fondo stesso;

            rilevata la necessità di:

                precisare agli articoli 1, comma 1, 7, comma 7 e 26, comma 7, che ai Commissari ivi previsti non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati, in relazione allo svolgimento dell'attività commissariale;

                modificare l'articolo 3, comma 12, specificando che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione ad uno o più capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, si riferisce all'anno 2014;

                riformulare le disposizioni che incrementano il fondo «sblocca cantieri», di cui all'articolo 3, comma 1, a valere sulle disponibilità, iscritte in conto residui, del «fondo revoche» per un importo pari a 39 milioni di euro;

                riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, in conformità alla prassi contabile vigente, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica;

                inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 12, in materia di poteri sostitutivi nell'utilizzo di fondi europei;

                specificare, all'articolo 20, comma 3, che l'onere di 4,90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 ha carattere annuale;

                introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria concernente il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza termica, di cui all'articolo 22;

                modificare il comma 9 dell'articolo 30, specificando che l'ampliamento delle finalità del Fondo per la promozione degli scambi, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, è destinato anche al finanziamento di tutte le attività previste dal

medesimo articolo, rientranti nel Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e all'attrazione degli investimenti esteri in Italia;

                indicare esplicitamente all'articolo 33, comma 10, che le risorse disponibili a legislazione vigente con le quali si provvederà all'attuazione del programma di rigenerazione urbana sarà adottato dal commissario straordinario del Governo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

                specificare, all'articolo 40, comma 2, lettera g), che le somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle quali è previsto l'utilizzo sono quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che alla medesima data non siano state riassegnate ai pertinenti programmi;

                modificare l'articolo 41, comma 1, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica, prevedendo che l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione avverrà nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

                riformulare l'articolo 42, comma 8, indicando esplicitamente che la dotazione del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali, pari a 400 milioni di euro annui, si riferisce al quadriennio 2014-2017, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla medesima relazione;

      visti i dati relativi ai costi e alle coperture delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/C Palermo Catania Messina, di cui all'articolo 1, trasmessi dal Governo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario.

            Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;

            all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, con le seguenti: è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui;

            Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:

            dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

                1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

            al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

            al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

            al comma 4, sopprimere la lettera a);

            all'articolo 3, comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: sono versate aggiungere le seguenti: nell'anno 2014;

            all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            all'articolo 7, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

            all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            all'articolo 20, comma 3, dopo le parole: 4,90 milioni aggiungere le seguenti: di euro annui;

            all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

            all'articolo 26, comma 7, aggiungere, in fine , il seguente periodo: Al Commissario di cui al precedente periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;

            all'articolo 30, comma 9, sostituire le parole: è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri con le seguenti: è destinata anche agli interventi di cui al presente articolo;

            all'articolo 33, comma 10, dopo le parole: con le risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie;

            all'articolo 40, comma 2, lettera g), sostituire le parole: che restano acquisite al bilancio dello Stato con le seguenti: che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato.;

            all'articolo 41, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad utilizzare aggiungere le seguenti: , nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,;

            all'articolo 42, comma 8, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge n. 2629, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

            rilevato positivamente come il decreto – legge si inserisca nel quadro delle molteplici iniziative assunte dal Governo per favorire e sostenere la ripresa e migliorare il contesto economico, recando una serie ampia e articolata di misure volte, tra l'altro, a semplificare il quadro normativo e gli adempimenti per la realizzazione di investimenti, in particolare di carattere infrastrutturale, nonché a introdurre strumenti di sostegno, anche tributario, per le iniziative produttive e a ampliare i canali di finanziamento, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento all'articolo 23, il quale disciplina le caratteristiche principali del contratto di godimento in funzione della

successiva alienazione di immobili, provveda la Commissione di merito, in tale contesto, a specificare in dettaglio la disciplina civilistica del contratto di locazione finanziaria, sia per quanto riguarda la nozione del contratto stesso, sia per quanto riguarda le modalità di risoluzione del medesimo, tenuto conto che gli altri aspetti di tale figura contrattuale hanno già ricevuto una completa regolamentazione;

            2) con riferimento alla formulazione dell'articolo 20, comma 1, lettera l), la quale, modificando il comma 141-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, estende l'accesso al regime tributario agevolato previsto per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) anche alle stabili organizzazioni – SIIQ in Italia di soggetti esteri che detengono partecipazioni in Società di investimento immobiliare non quotate (SIINQ) italiane, uniformandone il trattamento tributario, provveda la Commissione di merito a espungere il riferimento alla legge n. 296 del 2006, in quanto la novella interviene sulla medesima legge;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 15, il quale dispone, al comma 1, che il Governo promuova l'istituzione di un Fondo di servizio per il rilancio delle imprese industriali italiane, prevedendo, al comma 3, che la dotazione minima del Fondo deve essere sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento, e che tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall'ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d'Italia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare se il riferimento all’«ultima Indagine» sia da considerarsi in relazione alla costituzione del Fondo, ovvero alla sua operatività, ovvero ancora al momento del raggiungimento delle quote minime a cui la norma subordina l'inizio dell'attività del Fondo stesso;

            b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 20, con cui, tra l'altro, si introduce nell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 un nuovo comma 140-bis, il quale prevede, in caso di trasferimento di immobili di un fondo immobiliare in una SIIQ, che il concambio eseguito da fondi immobiliari in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime agevolato, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società, non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e che alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se ciò implichi che, in caso di liquidazione del fondo, il risparmiatore possa essere obbligato a ricevere – in luogo dell'ammontare investito – azioni di SIIQ, valutando in tal caso la possibilità di introdurre un obbligo informativo verso la clientela;

            c) con riferimento all'articolo 21, il quale introduce, al comma 1, una deduzione dal reddito del 20 per cento del prezzo di acquisto a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni, prevedendo in tale contesto, al comma 3, che la predetta deduzione spetta altresì nel caso di acquisto o realizzazione di «ulteriori» unità immobiliari da destinare alla locazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente il senso di tale previsione;

            d) con riferimento al comma 5 dell'articolo 21, il quale stabilisce che la deduzione prevista dall'articolo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare con un maggior grado di specificazione quali siano le agevolazioni fiscali precluse dall'utilizzo della deduzione introdotta;

            e) con riferimento all'articolo 23, il quale disciplina le caratteristiche principali del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, prevedendo, al comma 7, l'estensione della disciplina fiscale agevolata applicabile al riscatto a termine dell'alloggio sociale anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà e ai contratti di vendita con riserva di proprietà, stipulati dopo il 13 settembre 2014, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il predetto regime agevolativo si applica anche al nuovo contratto di godimento in funzione della successiva alienazione dell'immobile introdotto dal medesimo articolo 23;

            f) con riferimento al comma 8 del medesimo articolo 23, il quale subordina l'efficacia del comma 7 all'autorizzazione della Commissione europea, richiamando l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo agli aiuti di Stato, specificando inoltre che dell'esito positivo del procedimento di autorizzazione dovrà essere data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con quello all'articolo 108, paragrafo 3, del citato Trattato, il quale demanda alla Commissione europea il compito di procedere all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'efficacia della disposizione sia condizionata al solo esito della procedura europea ovvero alla successiva pubblicazione di tale esito nella Gazzetta Ufficiale, nonché di specificare che, per esigenze di certezza e trasparenza, la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale deve riguardare non solo i casi di esito positivo della procedura presso la Commissione europea, ma anche decisioni di diverso tenore;

            g) con riferimento all'articolo 24, il quale prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione, da parte di cittadini, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od

extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, e possano a tal fine deliberare la concessione di riduzioni ovvero esenzioni di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire maggiormente i tributi locali che possono essere oggetto di esenzione o di riduzione, nonché di chiarire se le minori entrate derivanti dall'attuazione della previsione siano a carico dei singoli comuni;

            h) con riferimento all'articolo 32, il quale equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetti «marina resort»), secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare in quale forma e in che termini debba avvenire l'individuazione di tali requisiti, nonché di prevedere il coinvolgimento delle regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, atteso che la principale conseguenza dell'equiparazione di tali strutture ricettive consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2629 recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) provveda la Commissione a modificare l'articolo 42, ripristinando l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle risorse

destinate alle Regioni relativamente agli interventi in materia di diritto allo studio, scuole paritarie, contributi e benefici agli studenti anche con disabilità e erogazione gratuita di libri di testo, in considerazione del fatto che l'attuale formulazione della norma rischia di vanificare misure recentemente adottate nel settore scolastico, le quali rivestono una rilevanza strategica nell'ambito della politica di rilancio della scuola e dell'istruzione;

            2) con riferimento al comma 4 dell'articolo 25, la Commissione chiarisca che il decreto recante le linee guida in materia di archeologia preventiva deve essere coerente con il contenuto della Convenzione europea di protezione del patrimonio archeologico, stipulata a La Valletta, il cui disegno di legge di ratifica è all'esame del Parlamento;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione la modifica del comma 4 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso in sede di Conferenza di Servizi, espresso dall'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio artistico, la questione sia comunque rimessa al Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, escludendone invece la possibilità;

            b) valuti la Commissione la modifica del comma 4 dell'articolo 6, nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per installazione o modifica di impianti di radiotelefonia mobile, entro determinati limiti;

            c) con riferimento all'articolo 9, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere una organica revisione della disciplina recata dal Codice degli appalti, al fine di evitare il ripetersi di misure derogatorie le quali rischiano, tra l'altro, di generare incertezza e confusione nelle amministrazioni competenti;

            d) con riferimento all'articolo 25, valuti la Commissione la riformulazione delle misure di semplificazione delle procedure in materia di patrimonio culturale, al fine di evitare un sacrificio ingiustificato delle fondamentali esigenze di tutela del medesimo patrimonio;

            e) valuti, infine, la Commissione in relazione agli interventi di semplificazione di cui all'articolo 25, l'introduzione di una disposizione di semplificazione degli adempimenti normativi e burocratici per le imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento agli oneri relativi alla necessità di garantire il servizio di vigilanza e di sicurezza da parte dei vigili del fuoco relativamente al quale potrebbe essere opportunamente previsto che lo stesso servizio possa essere affidato ad imprese secondo la normativa vigente.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» (atto Camera n. 2629 Governo),

        premesso che:

            i commi da 1 a 8 dell'articolo 1 prevedono la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa a commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari, con un mandato di due anni, prevedendo procedure, anche in deroga al contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'opera, volte a velocizzarne il completamento;

            il comma 9 del medesimo articolo estende l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina;

            il comma 10 dell'articolo 1 dispone, al primo periodo, l'approvazione per legge del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa, stipulato l'8 agosto 2014 e, al secondo periodo, l'integrazione del finanziamento, per un importo di 220 milioni di euro, per gli interventi contenuti nel contratto di programma parte servizi 2012-2014;

            per quanto concerne le previsioni di cui al primo periodo del citato comma 10, si osserva che l'ordinamento vigente dispone che la stipulazione dei contratti di programma con Ferrovie dello Stato e dei relativi aggiornamenti abbia luogo previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, a cui lo schema di contratto è trasmesso corredato dal parere del CIPE; si segnala pertanto l'opportunità che, pur mantenendo l'obiettivo di accelerare la conclusione delle procedure relative alla definizione del contratto di programma in oggetto, sia comunque prevista la sottoposizione dello stesso, prima della stipulazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

            il comma 11 dell'articolo 1 prevede l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di tutti i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale;

            l'applicazione di tale disposizione comporta che, mediante contratti di programma, siano stabiliti i diritti aeroportuali che invece, in base alla normativa vigente in ambito europeo (direttiva 12/2009/CE) e nazionale (decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, con cui la citata direttiva è stata recepita) sono determinati dal gestore aeroportuale, previa consultazione delle compagnie aeree operanti nello scalo, sulla base dei modelli tariffari stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti; l'Autorità ha provveduto ad approvare e pubblicare i modelli tariffari in questione in data 22 settembre 2014, per cui, a seguito di tale approvazione, il nuovo sistema di determinazione dei diritti aeroportuali risulta applicabile;

            occorre pertanto circoscrivere in modo tassativo l'ambito di applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 11 dell'articolo 1, prevedendo che essa si applichi ai contratti di programma che già risultano sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e indicando espressamente di quali contratti di programma si tratti;

            la puntuale indicazione dei contratti di programma ai quali si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 11 dell'articolo 1 risulta tanto più opportuna in considerazione del fatto che non appare appropriato il riferimento, di cui al medesimo periodo, agli aeroporti di interesse nazionale, dal momento che la procedura per l'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, disciplinata dall'articolo 698 del codice della navigazione, non è stata completata e, di conseguenza, non è stato finora adottato il decreto del Presidente della Repubblica con cui si deve provvedere a tale individuazione;

            al comma 11 dell'articolo 1 si introduce inoltre una misura di semplificazione in base alla quale, con riferimento agli scali aeroportuali di interesse nazionale, per cui vale la considerazione espressa nel paragrafo precedente, il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali comprenda ed assorba, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

            l'articolo 3, al fine di accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali, destina 3.890 milioni di euro per il periodo 2013-2020 al Fondo «sblocca cantieri»;

            le risorse di cui all'articolo 3 saranno destinate, tra le altre cose, ad interventi indicati come cantierabili entro il 31 dicembre 2014, vale a dire il completamento della copertura del passante ferroviario di Torino, l'ammodernamento della tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico Bologna-Lecce, la tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma; ad interventi indicati come cantierabili entro il 30 giugno 2015, vale a dire l'ulteriore lotto costruttivo della tratta AV/AC Verona-Padova, la messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia, il Terzo valico dei Giovi Milano-Genova, il Nuovo valico del Brennero e il

completamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli; ad interventi indicati come cantierabili entro il 31 agosto 2015, vale a dire la metropolitana di Torino, la tramvia di Firenze, il quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia e gli aeroporti di Firenze e Salerno; come evidenziato nel corso dell'audizione informale di Assoporti, tenutasi presso la Commissione Ambiente in data 29 settembre scorso, alcune delle opere citate potrebbero favorire lo sviluppo dei traffici afferenti ai porti, attraverso il superamento di strozzature e l'intreconnessione con le reti transeuropee di trasporto;

            il medesimo articolo 3 prevede inoltre che, in caso di mancato rispetto dei termini, i finanziamenti siano riassegnati per la realizzazione di ulteriori opere infrastrutturali, tra le quali l'intervento sul tratto Oreto-Notarbartolo della metropolitana di Palermo e l'adeguamento della metropolitana di Cagliari;

            l'articolo 5 introduce disposizioni in materia di concessioni autostradali, prevedendo che, su proposta dei concessionari, possa essere modificato il rapporto concessorio mediante la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria, di cui il concessionario predispone il nuovo piano economico finanziario;

            risulta opportuno, in relazione alle facoltà attribuite agli attuali concessionari di proporre modifiche del rapporto concessorio, ampliandone l'ambito di applicazione e rivedendone il piano economico finanziario, stabilire che nell'atto aggiuntivo o nell'apposita convenzione unitaria previsti al comma 1 dell'articolo 5 siano determinati i termini entro i quali il concessionario è tenuto a completare la realizzazione degli interventi previsti nelle originarie convenzioni e di quelli inseriti nello stesso atto aggiuntivo ovvero nella convenzione unitaria, nonché le clausole penali relative al mancato rispetto di tali termini;

            l'articolo 6, comma 1, prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la promozione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga laddove le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire l'investimento privato;

            la disposizione rinvia la definizione delle modalità di attuazione a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione; al riguardo si evidenzia l'opportunità di circoscrivere le misure applicative da definire mediante decreto, eliminando il riferimento esplicito al satellite e limitando gli interventi ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, al fine di accelerare l'operatività dell'intervento e renderlo più incisivo possibile; per le medesime finalità risulterebbe altresì opportuno, relativamente alla procedura di adozione del decreto, sopprimere il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze;

            i successivi commi del medesimo articolo 6 intervengono anch'essi con disposizioni volte ad agevolare la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, prevedendo norme di semplificazione e ampliamento degli ambiti di intervento;

            l'articolo 28 interviene nel settore aeroportuale, prevedendo disposizioni relative alle indennità e ai diritti di imbarco del personale di volo (commi 1-3) e all'organizzazione del pronto soccorso aeroportuale (commi 4-7), nonché misure volte a rendere sistematica la collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea;

            l'articolo 29 prevede l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994;

            si osserva in proposito che dovrebbero essere precisati, in relazione alla finalità di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, i contenuti e gli obiettivi del piano e l'ambito di intervento; per quanto riguarda in particolare il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali, occorrerebbe chiarire se il riferimento alla legge n. 84 del 1994 implichi che tali operazioni possano essere effettuate soltanto nel caso di soppressione delle Autorità che hanno perso i requisiti minimi di traffico previsti; in ogni caso, in considerazione dell'importanza del piano strategico in questione, risulta necessario prevedere, relativamente alla procedura di adozione, che sullo schema di decreto recante la proposta di piano sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

            si segnala altresì l'opportunità di prevedere un termine temporale entro il quale sottoporre il citato piano a verifica e aggiornamento;

            il comma 2 dell'articolo 29 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, le Autorità portuali presentino alla Presidenza del Consiglio un resoconto degli interventi inerenti la logistica portuale in corso di realizzazione o da intraprendere, con i relativi cronoprogrammi e piani finanziari, ai fini della selezione degli interventi ritenuti più urgenti per il loro inserimento nel piano strategico o per interventi sostitutivi;

            i commi 1 e 2 dell'articolo 32 equiparano le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, in via transitoria fino al 31 dicembre 2014, alle strutture ricettive all'aperto, con conseguente applicazione dell'IVA agevolata del 10 per cento, anziché dell'aliquota ordinaria del 22 per cento; tale disposizione intende promuovere lo sviluppo della nautica da diporto e rilanciare i porti turistici nazionali, che hanno registrato conseguenze molto pesanti per effetto dell'applicazione della tassa di stazionamento;

            il comma 3 del medesimo articolo 32, modificando le disposizioni dettate in proposito dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), prevede che il sistema telematico centrale della nautica da diporto includa, oltre all'archivio telematico e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto e risolve i problemi che erano emersi in sede di adozione dello schema di regolamento di delegificazione chiamato a disciplinare il sistema telematico centrale;

            l'articolo 39 modifica alcuni dei criteri previsti per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive;

            i commi da 1 a 4 dell'articolo 41 prevedono la destinazione, a determinate condizioni, di risorse del fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per il 2015, alla copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria, al fine di superare l'attuale situazione di disavanzo;

            il comma 5 dell'articolo 41 differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo: si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) al comma 10 dell'articolo 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014, è stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione»;

            2) al comma 11 dell'articolo 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per consentire l'avvio degli investimenti previsti, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori aeroportuali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni»;

            3) al comma 1 dell'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

                a) al capoverso 7-ter, alinea, sopprimere le parole: e via satellite;

                b) al medesimo capoverso, lettera c), numero 3) sostituire le parole superiore ai 10.000 abitanti con le seguenti: compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti;

                c) al capoverso 7-quater sopprimere le parole da: nei Comuni fino alla fine del capoverso;

                d) al capoverso 7-septies sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze;

            4) al comma 1 dell'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

                a) dopo le parole: ai sensi della legge n. 84 del 1994 inserire le seguenti: , tenendo conto dell'individuazione e dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, con particolare riguardo alla rete centrale dei porti, sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,;

                b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nell'atto aggiuntivo o nell'apposita convenzione unitaria di cui al medesimo comma 1 siano espressamente e chiaramente determinati i termini entro i quali il concessionario è tenuto a completare la realizzazione degli interventi previsti nelle originarie convenzioni e di quelli inseriti nell'atto aggiuntivo ovvero nella convenzione unitaria, nonché le clausole penali relative al mancato rispetto di tali termini;

            b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire nell'ambito del decreto-legge le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure relative alla concessione del credito d'imposta, circoscrivendo le misure applicative da definire mediante il decreto ministeriale di cui al capoverso 7-septies, al fine di rendere l'intervento in questione operativo quanto prima possibile;

            c) con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare la portata degli interventi a favore della realizzazione di reti di telecomunicazione a banda ultralarga, prevedendo:

                1) la realizzazione di un catasto nazionale delle infrastrutture;

                2) l'agevolazione della posa della fibra ottica sfruttando i percorsi di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni agli immobili;

                3) l'obbligo di infrastrutturazione per tutti i nuovi edifici;

                4) l'aggiunta delle opere per il collegamento a Internet nell'elenco delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4 della legge n. 847 del 1964;

                5) l'impiego di eventuali economie derivanti dall'attuazione del «Piano nazionale banda larga» per l'avvio del «Piano strategico banda ultralarga»;

            d) con riferimento al comma 1 dell'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, tra le finalità della norma, che la competitività del sistema portuale e logistico si riferisce al trasporto sia delle persone sia delle merci;

            e) sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine temporale entro il quale sottoporre il piano nazionale della portualità e della logistica ad una verifica e ad un conseguente aggiornamento.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge (atto Camera n. 2629 Governo) recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

            valutato il complesso delle disposizioni di cui al Capo I concernenti «misure per la riapertura dei cantieri», di cui al Capo II concernenti «misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni», di cui al Capo III concernenti «misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico», di cui al Capo IV concernenti «misure per la semplificazione burocratica», di cui al Capo V concernenti «misure per il rilancio dell'edilizia», di cui al Capo VI concernenti «misure urgenti in materia di porti e aeroporti», di cui al capo VIII concernenti «misure urgenti in materia ambientale», di cui al Capo X concernenti «misure

finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali»;

            particolarmente valutate, per quanto di più stretta competenza della Commissione, le disposizioni di cui al Capo VII concernenti «misure urgenti per le imprese» e ricomprendenti le norme di cui all'articolo 30 in materia di «promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti», di cui all'articolo 31 in materia di «misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri», di cui all'articolo 32 in materia di «marina resort e implementazione del sistema telematico centrale nautica da diporto», nonché le disposizioni di cui al Capo IX concernenti «misure urgenti in materia di energia» e ricomprendenti le norme di cui all'articolo 36 in materia di «misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi», di cui all'articolo 37 in materia di «misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale», di cui all'articolo 38 in materia di «misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali», di cui all'articolo 39 in materia di «revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive»;

            sottolineata, in riferimento al richiamato articolo 30, la rilevanza del suo concorso al raggiungimento degli obiettivi segnalati in sede di relazione di accompagnamento del provvedimento: «trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali»; «cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media»; «espandere la presenza nei Paesi in cui il potenziale è maggiore»; «accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri»;

            sottolineata altresì, in riferimento al richiamato Capo IX, la rilevanza del suo concorso al raggiungimento degli obiettivi segnalati in sede di relazione di accompagnamento del provvedimento: «favorire lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali sbloccando gli investimenti privati in programma da anni nel settore»; «attribuire carattere di strategicità alle infrastrutture attraverso le quali il sistema italiano del gas naturale si approvvigiona dall'estero»; «riconoscere carattere strategico di pubblica utilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e a quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale»;

            segnalata, sul piano generale, la necessità dell'integrazione dell'impianto e della strumentazione recati dal decreto-legge in argomento con le scelte che verranno operate in sede di Legge di Stabilità per il 2015 a sostegno della crescita del Paese, a partire dalla conferma della detrazione al 65 per cento delle spese per i lavori di efficientamento energetico degli edifici, dalla proroga della detrazione al 50 per cento delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dal rinnovo del credito d'imposta per l'acquisto di nuovi macchinari ed apparecchiature, dalla certa e coerente dotazione finanziaria annuale del Fondo Sviluppo Coesione per l'intero orizzonte programmatico 2014-2020;

            segnalata, ancora sul piano generale, la centralità del disegno di legge delega per il recepimento delle nuove Direttive comunitarie in materia di appalti pubblici ai fini della semplificazione e della razionalizzazione del quadro normativo, nonché ai fini del contrasto del ricorso a sistemi derogatori;

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) in riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera e), in materia di permesso di costruire in deroga, la Commissione referente richiami, attraverso apposita formulazione, il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 24 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui, nel caso di insediamenti commerciali, l'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;

            2) in riferimento all'articolo 18 in materia di «liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo», la Commissione referente proceda – allo scopo di salvaguardare, anche in considerazione del perdurare di un difficilissimo ciclo economico, talune esigenze di tutela del conduttore – alla seguente riformulazione della norma: «1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ’In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 350 mila e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto»; «1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

            3) in riferimento all'articolo 22 in materia di« conto termico»ed ai fini del previsto aggiornamento del sistema degli incentivi, la Commissione referente preveda il coinvolgimento attraverso appositi pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata;

            4) in riferimento all'articolo 26 recante «misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati», la Commissione referente richiami attraverso apposita formulazione, ai commi 1 e 3, il rispetto, nel caso di insediamenti commerciali, dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;

            5) in riferimento all'articolo 37 recante «misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale», la Commissione referente integri le disposizioni di cui al comma 3) in ordine alla definizione di «meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta... privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas» con «meccanismi di verifica ex post delle performance – come suggerito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico – al fine di responsabilizzare gli operatori su basi contrattuali e di corrispettivo...»;

            6) in riferimento all'articolo 38 concernente «misure per la valorizzazione delle risorse energetiche», verifichi la Commissione referente la relazione di dette misure con gli impegni di cui alla risoluzione 8-00074 approvata, il 6 agosto u.s., dalle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività Produttive della Camera dei deputati, nonché la possibilità di una traduzione normativa e procedurale di quanto segnalato da AGCM in sede di audizione: «Le istanze dei territori devono ovviamente essere prese in adeguata considerazione (magari mutuando dalla prassi del debàt public presente in altri Stati), ma all'interno di procedure autorizzative certe nei tempi e negli iter»;

            7) in riferimento all'articolo 38, chiarisca la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, se i decreti autorizzatori di cui ai commi 1 e 2 coincidano con il titolo concessorio unico di cui ai commi 5-8, ancorché questi ultimi commi facciano riferimento alle sole attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, mentre il comma 1 includa anche la prospezione tra le attività di natura strategica;

            8) in riferimento all'articolo 38, comma 3, la Commissione referente proceda al coordinamento tra le disposizioni ivi recate in materia di trasferimento dalle Regioni al Ministero dell'ambiente della competenza per la VIA concernente progetti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma con il dettato della lettera v) dell'allegato III alla parte II del d.lgs. 152/2006, che affida alla competenza regionale la VIA per «attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi o gassosi e delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota...», nonché, in relazione al comma 5, al coordinamento della normativa in materia di durata delle concessioni attraverso esplicita indicazione delle norme abrogate e delle norme vigenti, e, in relazione al comma 6, alla precisazione dell'autorità competente all'effettuazione della «valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori» prevista ai fini del rilascio del titolo concessorio unico;

            9) in riferimento all'articolo 38, comma 9, con cui, ai fini del rilascio del titolo concessorio, la possibilità di presentazione di un «programma provvisorio» recante l'indicazione degli studi e delle sperimentazioni da effettuarsi, a fronte di difficoltà tecniche e di ubicazione, per la verifica della possibilità dello sviluppo e della

coltivazione di un giacimento di idrocarburi attraverso l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, viene estesa ad aree in cui attualmente vige un divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Golfo di Venezia, Golfo di Napoli, Golfo di Salerno, Isole Egadi), la Commissione referente espliciti, attraverso apposita formulazione, la necessità di compiuta applicazione in ciascuna di dette aree della disciplina dell'accertamento dell'insussistenza di rischi fin qui prevista per le sole acque del Golfo di Venezia;

            10) in riferimento all'articolo 38, comma 10, chiarisca la Commissione referente l'esatta portata del concetto di «prossimità» funzionale alla dichiarata finalità «di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi...»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) in riferimento all'articolo 1, commi 1-9, valuti la Commissione referente l'opportunità di una più puntuale definizione dei poteri e delle funzioni del Commissario e la configurazione di detti poteri e funzioni rispetto alle procedure di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché, al comma 10, l'opportunità di ripristinare la fin qui vigente previsione – di cui alla legge n. 238/1993 – circa l'espressione da parte delle Commissioni parlamentari competenti di apposito parere sugli schemi di Contratto di programma tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT;

            b) in riferimento all'articolo 3, commi 1-9, valuti la Commissione referente l'opportunità di una più puntuale definizione della finalizzazione delle risorse del fondo «sblocca-cantieri» alle diverse categorie di interventi previste e dell'introduzione di disposizioni utili ad accelerare e semplificare l'approvazione del Contratto di programma tra ANAS e MIT, nonché di prevedere l'impignorabilità dei fondi destinati all'attuazione del programma di emergenza bradisismica di cui alla L. 887/84;

            c) in riferimento all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione referente l'opportunità di precisare i presupposti dell'intervento della cabina di regia istituita, pressi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a supporto dei comuni per lo sblocco di opere incompiute, nonché compiti e poteri di detta cabina, verificando altresì la possibilità che – come richiesto dall'Anci – possano essere escluse dal patto di stabilità anche «opere per le quali siano già state avviate o siano in corso le procedure di gara»;

            d) in riferimento all'articolo 1, comma 11, ed all'articolo 5, valuti la Commissione referente la rilevanza del contrasto che, ad avviso dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ne emergerebbe – a causa di procedure di determinazione in via amministrativa di canoni, pedaggi e tariffe per aeroporti ed autostrade – «con gli orientamenti comunitari e con il modello di regolazione economica indipendente dei trasporti abbracciato dal legislatore con la costituzione dell'Autorità»,

nonché le considerazioni dell'AGCM circa l'esigenza di «un sostanziale ripensamento» dell'articolo 5 e «l'opportunità di eliminare il citato comma 11»;

            e) in riferimento all'articolo 6 recante «agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili», la Commissione referente rappresenti al Governo l'esigenza del più tempestivo confronto con la Commissione europea circa la compatibilità del sistema di incentivazione – peraltro previsto per il solo anno 2015 – nonché l'utilità dell'integrazione delle misure in argomento con «un Piano pubblico dedicato – come suggerito dall'Agenzia per l'Italia Digitale – anche per evitare un potenziale rischio di frammentazione degli interventi a discapito dei Comuni più piccoli e delle periferie»;

            f) in riferimento all'articolo 7 recante «norme in materia di gestione di risorse idriche», valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, la possibilità di prevedere l'immediata attivazione del Fondo di garanzia per la promozione degli investimenti nel settore idrico, di cui all'articolo 24 del d.d.l. «collegato ambientale» (AC 2093);

            g) in riferimento al già richiamato articolo 7 ed all'articolo 9 recante disposizioni concernenti «interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM», valuti la Commissione referente gli effetti delle previsioni di affidamenti senza pubblicità per interventi negli ambiti dell'edilizia scolastica, della mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, dell'adeguamento antisismico, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché della prospettata possibilità di interventi in house a contrasto di situazioni di dissesto idrogeologico e per opere di depurazione e sistemazione idraulica;

            h) in riferimento all'articolo 10 e, segnatamente, all'individuazione – ai sensi del comma 1, lettera a) – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dei settori di interesse generale per cui estendere in favore di soggetti privati l'operatività di Cassa depositi e prestiti, valuti la Commissione referente l'opportunità del rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

            i) in riferimento all'articolo 15 concernente l'istituzione del «Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese», verifichi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, la possibilità di prevederne – accanto al «rilancio delle imprese industriali» – una più inclusiva missione di sostegno del sistema imprenditoriale italiano, nonché di chiarire – come segnalato da Banca d'Italia – quali possano essere «gli incentivi che avrebbero gli intermediari privati a partecipare al fondo di nuova istituzione» e di rispondere al contrasto – come ancora segnalato da Banca d'Italia – tra la restrizione dell'attività del Fondo a imprese che occupano non

meno di 150 addetti e «l'evidenza empirica disponibile secondo cui sono principalmente le imprese di minore dimensione a presentare livelli di patrimonializzazione contenuti...», valutando altresì – relativamente alle disposizioni di cui al comma 9 in ordine all'individuazione mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle caratteristiche delle imprese beneficiarie, della tipologia di investimento nel Fondo e delle modalità organizzative del Fondo medesimo – l'opportunità del rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

            j) in riferimento alle finalità di cui al Capo V recante «misure per il rilancio dell'edilizia», rinnovi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, valutazioni e verifiche circa la possibilità di una tempestiva messa a punto del «regolamento edilizio standard» da adottarsi da parte di tutti i comuni italiani;

            k) in riferimento all'articolo 17, comma 1, valuti la Commissione referente l'opportunità di chiarire la nozione di «interventi conservativi» di cui alla lettera b; di coordinare l'eliminazione dell'obbligo di presentazione dei progetti a corredo della comunicazione inizio lavori, di cui alla lettera c), con la necessità del progetto per il calcolo degli oneri nei casi di CILA per frazionamento e accorpamento e per l'invio all'Agenzia delle Entrate, valendo la CILA medesima quale variazione catastale; di precisare l'ambito di applicazione degli «interventi di trasformazione urbana complessa» di cui alla lettera g); di chiarire il riferimento dell'onerosità commisurata alle opere di urbanizzazione per manutenzione straordinaria, di cui alla lettera h), alla manutenzione straordinaria comportante il frazionamento di unità immobiliari ed anche ai casi di manutenzione straordinaria interessante parti strutturali e, dunque, richiedente SCIA; di contemperare la disciplina del «mutamento d'uso urbanisticamente rilevante» di cui alla lettera n) con l'esigenza – richiamata dall'Anci in sede di audizione – di «non compromettere i profili sostanziali di una buona pianificazione, di una gestione equilibrata degli insediamenti urbani», puntualizzando altresì la prevalenza delle categorie funzionali statali di destinazione d'uso urbanistico su quelle regionali;

            l) in riferimento all'articolo 21 recante l'introduzione di una deduzione dal reddito del venti per cento in favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquisti, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni, valuti la Commissione referente l'opportunità di precisare quali siano le altre agevolazioni fiscali precluse, ai sensi del comma 5, dall'utilizzo di detta deduzione, e valuti altresì l'impatto della prevista copertura di oneri attraverso il concorso di stanziamenti già dedicati al sistema dell'autotrasporto per 20 milioni di euro nel 2017 e per 30 milioni di euro nel 2018;

            m) in riferimento all'articolo 24 in materia di «misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio», valuti la Commissione referente

l'opportunità di esplicitare, attraverso apposita formulazione, la possibilità che tra i soggetti abilitati alla presentazione di progetti di tutela e valorizzazione rientrino anche le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche;

            n) in riferimento all'articolo 25 recante «misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale», valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere, intervenendo sulle vigenti previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che il sovrintendente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, sia tenuto alla tempestiva comunicazione dei motivi ostativi, nonché delle eventuali condizioni e modalità necessarie per la positiva conclusione del provvedimento, rispetto alle quali gli istanti possano produrre osservazioni e manifestare eventuale assenso, precisando intanto, che, in materia di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente provvede, decorsi 60 giorni e se il sovrintendente non ha dato parere, con il rilascio o con il diniego;

            o) in riferimento all'articolo 28 recante «misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale», valuti la Commissione referente l'impatto della prevista copertura di oneri attraverso il concorso di stanziamenti già dedicati al sistema dell'autotrasporto per 8 milioni di euro nel 2017;

            p) in riferimento all'articolo 29, valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere, nell'ambito del processo di definizione mediante DPCM del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

            q) in riferimento all'articolo 30, la Commissione referente richieda al Governo chiarimenti circa la dotazione finanziaria complessiva del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy, le sue coperture ed il suo orizzonte temporale, i concreti risultati attesi e la loro verificabilità, nonché circa appartenenza e gestione del «segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015», di cui al comma 2, lettera e), verificando altresì la possibilità di valorizzare le reti d'impresa come modalità aggregativa particolarmente utile ai fini dell'accrescimento della partecipazione delle microimprese all'export;

            r) in riferimento all'articolo 31, la Commissione referente segnali al Governo l'esigenza di coordinamento tra la disciplina dei condhotel recata da detto articolo e le previsioni del decreto legge 83/2014 in ordine all'emanazione di un decreto del MIBACT di classificazione delle strutture ricettive, ivi compresi i condhotel;

            s) in riferimento all'articolo 32 concernente l'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettiva all'aria aperta con conseguente applicazione alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in detti resort dell'IVA agevolata al dieci per cento, valuti la Commissione referente la congruità dell'attuale previsione di un'equiparazione soltanto temporanea

ed avente effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in argomento fino al 31 dicembre 2014;

            t) in riferimento all'articolo 34, la Commissione referente valuti l'opportunità di consentire la sospensione temporanea dell'esercizio di impianti termolettrici di minore efficienza e con più elevati livelli emissivi, allo scopo di accrescere efficienza e competitività del settore elettrico e di perseguire il contenimento dei costi energetici, senza che ciò comporti la perdita delle relative autorizzazioni;

            u) in riferimento all'articolo 35 e, segnatamente, all'individuazione mediante DPCM degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti da qualificarsi come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente», valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere il rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, nonché del coinvolgimento della Conferenza unificata.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2629, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

            considerato che il provvedimento, attraverso una pluralità di disposizioni riferibili a molteplici materie, persegue l'obiettivo del miglioramento della competitività del sistema economico recando interventi che, da un lato, incidono sulle procedure amministrative, al fine di semplificarle e accelerarle, e, dall'altro, mirano a sostenere le attività produttive e a stimolare la ripresa e lo sviluppo degli investimenti con norme che coniugano previsioni di carattere congiunturale con riforme di carattere strutturale;

            osservato come, tra le misure di carattere congiunturale, assume particolare rilievo il rifinanziamento per l'anno 2014 degli ammortizzatori sociali in deroga, previsto dall'articolo 40 del decreto-legge;

            rilevato che l'intervento, che integra gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, si inserisce nel quadro della graduale transizione verso un nuovo assetto complessivo della disciplina degli ammortizzatori sociali, avviata con la legge 28 giugno 2012, n. 92, e

suscettibile di ulteriori sviluppi in sede di attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge recante deleghe in materia di lavoro, presentato dal Governo ed attualmente all'esame del Senato, che prevede, in particolare, una rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego e l'universalizzazione del campo della sua applicazione;

            richiamate, in questo contesto, le previsioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1 agosto 2014, che disciplinano i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;

            segnalata l'esigenza di garantire, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del richiamato decreto interministeriale n. 83473 del 2014, un puntuale monitoraggio dei flussi finanziari correnti e prevedibili, al fine di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti previsti;

            preso atto di quanto rappresentato dal Governo in ordine alla disponibilità degli stanziamenti individuati dall'articolo 40, comma 2, utilizzati ai fini della copertura finanziaria del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

            valutati, in particolare, i dati relativi all'utilizzo delle agevolazioni per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani previste dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

            ritenuto che, anche in vista di futuri interventi normativi volti ad incentivare l'inserimento lavorativo, sia necessario individuare forme di agevolazione che, nel rispetto dei principi posti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, garantiscano effetti positivi in termini occupazionali limitando per quanto possibile gli adempimenti amministrativi;

            rilevata la necessità, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera d), di assicurare nei prossimi esercizi la destinazione ai fondi interprofessionali per la formazione continua delle risorse che, sulla base della disciplina vigente, risultano finalizzate ai fondi medesimi;

            richiamata l'esigenza, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettere e) e f), di garantire un adeguato livello di finanziamento degli sgravi contributivi finalizzati ad incentivare la contrattazione di secondo livello;

            preso atto che le disposizioni dell'articolo 42, comma 1, le quali prevedono l'abrogazione di norme che stabiliscono l'esclusione dal patto di stabilità interno per le Regioni di determinate tipologie di spesa, danno attuazione all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, volta ad assicurare la riduzione di spesa di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

            segnalata, in proposito, l'esigenza che il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno non infici l'effettiva realizzazione degli interventi previsti a valere sulle risorse destinate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili dall'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il Decreto Legge n. 133/2014, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (cd Sblocca Italia), assegnato in sede referente alla VIII Commissione Ambiente,

        premesso che:

            l'articolo 16 prevede due deroghe a norme di rango legislativo per la regione Sardegna, circoscritte al triennio 2015-2017, che hanno l'obiettivo di rendere giuridicamente possibile l'investimento della Qatar Foundation Endowment presso l'ex Ospedale San Raffaele di Olbia, secondo il protocollo d'intesa sottoscritto anche dalla regione autonoma della Sardegna e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 maggio 2014;

            in particolare, tali deroghe riguardano l'esenzione, accordata alla regione Sardegna, per il triennio 2015-2017, dal rispetto degli obblighi in materia di numero dei posti letto, dettati dall'articolo 15, comma 13, lettera c) del DL 95/2012 (L. 135/2012) e l'autorizzazione -per lo stesso triennio 2015-2017- ad incrementare sino al 6 per cento il tetto della spesa per l'acquisto di prestazioni da privati accreditati, derogando al rispetto di quanto invece stabilito dall'articolo 15, comma 14, del citato DL 95/2012;

            che l'articolo 16 del DL 133/2014 prevede che la regione autonoma della Sardegna sia altresì impegnata a predisporre un Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, da trasmettere al Ministero della salute, che preveda comunque entro il 1 gennaio 2018 l'adeguamento ai parametri di legge a cui si deroga con il presente provvedimento;

            che l'accordo sottoscritto tra Presidenza del Consiglio, regione autonoma della Sardegna e Qatar Foundation Endowment consente di recuperare il manufatto ospedaliero dell'ex San Raffaele di Olbia che sembrava destinato all'archeologia industriale, permette di riequilibrare l'offerta di prestazioni sanitarie in Gallura, mira ad intercettare una parte importante della mobilità sanitaria passiva e, soprattutto, punta a garantire servizi sanitari di alta qualità in Sardegna, con importanti, nuove opportunità nel settore della ricerca;

            che l'impegno economico garantito dal partner straniero non appare affatto straordinario, essendo annunciato nell'ordine del miliardo di euro in dieci anni ed essendo in larga parte coperto dalla contropartita di prestazioni garantite in regime d'accreditamento da parte della Regione per ben 556 milioni di euro nel decennio;

            che appare invece del tutto straordinario l'autorevole intervento di sostegno all'accordo da parte della Presidenza del Consiglio, sia tramite la partecipazione diretta alla trattativa (con sottoscrizione del protocollo d'intesa), sia attraverso la presentazione del disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 133/2014 che contiene le citate deroghe alla normativa vigente;

            che tale eccezionale attività della Presidenza del Consiglio trova dunque verosimilmente giustificazione anche e soprattutto nelle ulteriori opportunità di collaborazione tra regione autonoma della Sardegna e Qatar Foundation Endowment nei settori della ricerca, dell'energia, dell'innovazione e della tecnologia che possono rappresentare importantissime occasioni di sviluppo per l'isola;

            che i maggiori oneri derivanti dalle due deroghe previste dal Decreto Legge n. 133/2014 saranno interamente a carico della regione autonoma della Sardegna;

            che l'articolo 28 dello stesso DL 133/2014, ai commi 4, 5, 6 e 7, dispone il trasferimento dei costi di gestione del pronto soccorso aeroportuale a carico del soggetto gestore dell'aeroporto stesso, stabilendo i criteri per la definizione della qualità dei servizi erogati e la gradualità del trasferimento di tali oneri alle società di gestione;

            che tale articolo prevede altresì che l'ENAC elabori linee guida per i gestori aeroportuali al fine di individuare gli standard delle prestazioni e i requisiti minimi del servizio, senza prevedere tuttavia un coinvolgimento del Ministero della salute;

            che le indicazioni contenute nei suddetti commi 4, 5, 6 e 7 appaiono coerenti con il complessivo progetto di pieno affidamento a soggetti privati della gestione del sistema aeroportuale civile del nostro Paese;

            che l'articolo 35 reca norme per la realizzazione di impianti di recupero di energia, dei rifiuti urbani e speciali, senza tuttavia prevedere una specifica valutazione di impatto sanitario degli impianti;

            che l'articolo 42 del provvedimento, al comma 1, prevede che i contributi e i benefici a favore degli studenti, anche con disabilità e il Fondo per il diritto al lavoro per i disabili, siano inclusi all'interno del Patto di stabilità ovvero nei tendenziali di indebitamento netto;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            a) all'articolo 28, comma 7, dopo le parole «31 ottobre 2014» siano inserite le seguenti: «previo parere del Ministero della salute».

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre modifiche volte a garantire l'attento monitoraggio da parte della regione autonoma della Sardegna e del Ministero della salute della effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie erogate all'interno dell'ex Ospedale San Raffaele di Olbia al contenuto del protocollo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22.05.2014 e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna, nonché a definire un limite temporale ravvicinato per la adozione da parte della regione Sardegna del piano di razionalizzazione della rete ospedaliera;

            b) all'articolo 35, valuti la Commissione di merito la piena compatibilità della normativa ivi prevista con il preminente interesse della tutela della salute della popolazione;

            c) all'articolo 42, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le lettere c) e d).


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (atto Camera n. 2629 Governo) per il parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente;

            preso atto che il testo prevede un insieme di norme complessivamente volte a ridare slancio ad una pluralità di settori dell'economia

del Paese ed, in particolare, relativamente alle materie di competenza della XIII Commissione, dispone, all'articolo 30, specifiche disposizioni per la promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti;

            considerato che la norma richiamata si pone l'obiettivo di potenziare la presenza delle imprese italiane – con particolare riguardo per le PMI – sui mercati internazionali e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese attraverso la realizzazione, tramite l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di un Piano per la promozione straordinaria per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti esteri in Italia;

            condivisa l'esigenza di investire nell'internazionalizzazione delle imprese considerato che, già da alcuni anni, l'esportazione risulta l'unica voce positiva dell'economia italiana: in particolare, nel 2013, tale componente ha rappresentato il 30,4 per cento del PIL, con percentuali di crescita negli ultimi anni del 11,6 per cento rispetto alla Germania e del 5,9 per cento rispetto alla Francia;

            considerato, inoltre, che per il raggiungimento di tale obiettivo è prevista, da parte del Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014 (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame), l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia e che, nell'ottica di una gestione sinergica di risorse e funzioni tra Ministeri, si prevede che sul Piano sia acquisita l'intesa del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, quest'ultimo per tutto ciò che concerne le azioni e le iniziative rivolte alle imprese agricole e agroalimentari (comma 1);

            considerato che, per ciò che specificamente attiene al settore agroalimentare, sono quattro le direttrici di intervento del Piano:

                valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti (comma 2, lettera c));

                sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione (comma 2, lettera d));

                realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 (comma 2, lettera e));

                realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding (comma 2, lettera f));

            valutato in particolare che la realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari non mira in

alcun modo a sostituirsi ai marchi dei singoli prodotti, ma intende esaltarli nel rispetto delle diversità di ciascuno considerato che nonostante le grandi potenzialità di crescita della domanda dei prodotti italiani, il sistema agroalimentare italiano, a causa dell'eccessiva frammentazione che lo caratterizza, sconta una certa difficoltà nella capacità di proporsi sui mercati esteri;

            ritenuto, a tal proposito, di dover meglio chiarire che la finalità del segno distintivo delle filiere agroalimentari italiane non è quella di sostituirsi e nemmeno di aggiungersi ai marchi di qualità già esistenti ma piuttosto quella di servire ad un progetto di comunicazione coordinata per la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 delle produzioni agricole ed agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

            ritenuto, altresì, che sia da modificare il comma 7 in riferimento alla composizione del Comitato istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico con il compito di coordinamento delle attività, proponendo la integrazione del Comitato stesso con un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

            preso atto che il Piano di promozione straordinaria del Made in Italy troverà finanziamento attraverso l'ulteriore finalizzazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (Fondo già destinato all'ICE-Agenzia per le attività di promozione e di sviluppo degli scambi con l'estero) che sarà opportunamente finanziato in sede di approvazione della legge di Stabilità 2015.

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 30, comma 2, lettera e), le parole da «produzioni agricole e agroalimentari» fino alla fine della lettera, sia sostituite con le seguenti: «iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 delle produzioni agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano»;

            2) all'articolo 30, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» siano aggiunte le seguenti: «, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2629 Governo, recante «DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione

delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

            richiamato l'articolo 5, recante norme in materia di concessioni autostradali, in cui si consente ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio e la predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria;

            considerato che – in tema di modifiche del rapporto concessorio – occorre garantire il rispetto dei principi dell'Unione europea previsti dalla direttiva 2004/18/CE, recepita nell'ordinamento nazionale dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), anche tenuto conto della giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea;

            richiamata sul punto la sentenza del 13 aprile 2010 (causa C – 91/08), in cui si prevede la necessità di garantire la piena trasparenza nel procedimento, inclusa la possibilità di un nuovo procedimento di aggiudicazione, nel caso di modifiche sostanziali alla concessione iniziale, idonee a dimostrare l'intenzione delle parti di rinegoziare i termini o condizioni essenziali della concessione;

            osservato, peraltro, che la nuova direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 in materia di concessioni, pur ribadendo i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione, individua, all'articolo 43, i casi in cui è possibile la modifica di contratti di concessione, durante il periodo di validità, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione;

            richiamato l'articolo 7, comma 1 lettera l) e commi 6 e 7, recante norme relative ai sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, e sottolineata la necessità di garantire il rispetto della normativa europea relativa al trattamento delle acque reflue urbane, nonché il superamento dei rilievi avanzati nei confronti dell'Italia nell'ambito delle procedure di infrazione in materia (2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034; sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014);

            richiamate le disposizioni previste all'articolo 12 in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in cui si contemplano misure per la centralizzazione delle risorse, nonché l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

            ritenuto opportuno prevedere l'introduzione di vincoli territoriali nell'utilizzo delle risorse non impegnate, oggetto di definanziamento e di riprogrammazione, affinché dette risorse siano destinate alle regioni beneficiarie, e richiamata sul punto la disponibilità in tal senso espressa dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei

ministri, Graziano Delrio, nell'audizione del 30 settembre 2014, svolta dinnanzi alla XIV Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia;

            valutata positivamente l'estensione del principio di gold plating alle opere pubbliche, prevista all'articolo 14 in tema di overdesign, secondo cui non possono essere richieste modifiche alla progettazione di opere pubbliche volte a prescrivere livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dalla normativa europea;

            richiamati i contenuti dell'articolo 35 che interviene in materia di smaltimento dei rifiuti e di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con disposizioni aventi ad oggetto la realizzazione di un sistema integrato e adeguato di gestione e finalizzate al conseguimento dell'autosufficienza a livello nazionale;

            sottolineata l'esigenza che le misure previste all'articolo 35, oltre ad essere conformi alla normativa europea sulle discariche di rifiuti e di rifiuti pericolosi (direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE), risultino idonee al superamento del contenzioso in materia di discariche abusive – avviato nel 2003 e attualmente in fase di ricorso ex articolo 260 TFUE – che espone l'Italia al rischio di applicazione di sanzioni pecuniarie di rilevante entità;

            tenuto conto, tuttavia, che con riferimento alle procedure di infrazione sulle discariche abusive, le violazioni contestate non sarebbero più sussistenti, come emerso dalle dichiarazioni rese dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi, nell'audizione del 1 ottobre 2014, svolta dinnanzi alla XIV Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia;

            richiamato, infine, l'articolo 40 sul rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e in particolare il comma 2, lettera a), in cui si dispone la riduzione delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 76 del 2013 per il finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori delle regioni meridionali;

            sottolineata la necessità che le risorse che confluiscono nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, derivanti dai POR 2007-2013, nonché dal cofinanziamento nazionale per gli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione, siano destinate a beneficio delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la previsione di vincoli di utilizzo che tengano conto dei criteri di riparto dei Fondi strutturali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte a garantire il rispetto del principio di territorialità

nell'utilizzo delle risorse oggetto di definanziamento e di riprogrammazione, di cui all'articolo 12;

            b) con riferimento alle risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 40, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere – per le risorse provenienti dai fondi europei – criteri di riparto che tengano conto dei vincoli di utilizzo a favore delle regioni del Mezzogiorno adottati per i Fondi strutturali.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 2629, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

        rilevato che:

            l'articolo 16 detta disposizioni per favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero per la realizzazione del presidio sanitario nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia in Sardegna;

            l'articolo 17, che modifica in più punti il testo unico delle disposizioni in materia di edilizia, interviene in una materia (quella appunto dell'edilizia) che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia del «governo del territorio», attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

            diverse misure del medesimo articolo 17 sono finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative e degli oneri posti a carico di cittadini e imprese in materia di attività edilizia e sembrano quindi riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti, con la sentenza n. 203 del 2012, la Corte costituzionale (argomentando a proposito della SCIA) ha chiarito che la semplificazione degli oneri burocratici e dei procedimenti può essere considerata come principio fondamentale dell'azione amministrativa e che quest'ultima, a sua volta, può essere qualificata come «prestazione», con la conseguenza che lo Stato è competente a

fissarne il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;

            l'articolo 31 – in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel e sono stabiliti i criteri per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi connessi – incide significativamente sulla materia del turismo, che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, va considerata di competenza legislativa residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

            l'articolo 35, oltre a perseguire una finalità di oggettiva rilevanza nazionale, vale a dire la realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti, necessaria anche per superare le censure rivolte all'Italia dalle autorità europee, interviene in una materia, la gestione dei rifiuti, che la Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela dell'ambiente», attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato (tra le molte, sentenza n. 285 del 2013);

            gli articoli 37 e 38 – che intervengono, rispettivamente, in materia di gasdotti e di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – sono riconducibili, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, alle materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio», entrambe attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: peraltro la giurisprudenza della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n, 303 del 2003) ha chiarito che, in caso di istanze unitarie, è consentito allo Stato, anche in materie non riservate alla sua competenza legislativa esclusiva, non soltanto l'esercizio della funzione amministrativa, ma anche la disciplina normativa della medesima funzione, a condizione, tuttavia, che il relativo intervento sia proporzionato, non risulti affetto da irragionevolezza e sia oggetto di procedure concertative con la regione interessata;

            l'articolo 41 (che reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania) dispone al comma 4 che per il 2014 le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 siano disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa deliberazione della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate, e che tale deliberazione debba essere adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i termini e le modalità del finanziamento privato ivi previsto

per la realizzazione del presidio sanitario nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia in Sardegna;

            all'articolo 31, valuti la Commissione di merito la possibilità di rimettere la disciplina delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché la definizione dei criteri per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi connessi, a un accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 (anche ai fini di una esplicita revisione dell'accordo del 2002 tra Stato, regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico); in subordine, al comma 1 del medesimo articolo si preveda un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 (anziché una «intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»);

            all'articolo 35, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare, sia acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni e che, ai fini dell'adozione del medesimo decreto, si tenga conto della pianificazione delle regioni e degli enti locali in materia di impianti di smaltimento dei rifiuti; al medesimo articolo, appare opportuno verificare la congruità dei termini previsti dai commi 2, 4 e 6;

            agli articoli 37 e 38, appare necessario assicurare, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i livelli di governo, che le regioni siano coinvolte in modo adeguato sia nell'individuazione delle infrastrutture strategiche e nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti (articolo 37), sia nel rilascio dei titoli concessori relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (articolo 38);

            all'articolo 41, comma 4, si valuti la possibilità di prevedere l'intesa tra le regioni interessate e i Ministeri competenti ivi richiamati, in luogo del «parere favorevole» degli stessi come condizione per l'adozione della deliberazione di giunta regionale ivi prevista.


Testo
del disegno di legge
torna su
Testo
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

      1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.


torna su

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 2:

                al secondo periodo, dopo le parole: «tratta appenninica Apice-Orsara,» sono inserite le seguenti: «fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie,»;

                dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso.»;

                al quarto periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il mancato inserimento delle suddette previsioni»;

                dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

            al comma 4:

                al primo periodo, la parola: «definitivi» è soppressa;

                il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla metà.»;

            il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta

Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera»;

            al comma 8:

                dopo le parole: «Il Commissario» sono inserite le seguenti: « , entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento,»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.»;

            dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        «8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera»;

            al comma 10:

                il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014, è stipulato tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società RFI Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la società RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

            dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        «10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite

l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed è tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

            al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «dall'entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «11-bis. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.

        11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.

        11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1 gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

        All'articolo 2:

            al comma 1:

                all'alinea, le parole da: «Al decreto legislativo» fino a: «all'articolo 174» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

                al capoverso 4-ter, le parole: «Il bando di gara, può» sono sostituite dalle seguenti: «Il bando di gara può» e le parole: «o, nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «o nei casi»;

            al comma 3, dopo le parole: «comma 5-bis » sono inserite le seguenti: «, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano»;

            al comma 4, le parole: «l'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «le parole» e le parole: « è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».

        All'articolo 3:

            al comma 2:

                alla lettera b), le parole: «Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero;» sono soppresse;

                alla lettera c), le parole: «Lauretana Borrello» sono sostituite dalle seguenti: «Laureana di Borrello» e dopo le parole: «Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina;» sono inserite le seguenti: «Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero;»;

            al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti»;

            al comma 4:

                alla lettera a), dopo le parole: «39 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

                alla lettera b), dopo le parole: «11 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

                alla lettera c), dopo le parole: «15 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

                alla lettera d), dopo le parole: «94,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

                alla lettera e), dopo le parole: «79,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

                alla lettera f), le parole: «51,200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «51,2 milioni di euro»;

            al comma 5, la parola: «determinano» è sostituita dalla seguente: «determina»;

            al comma 6:

                all'alinea, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 6»;

            sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            «d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;

            d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;

            d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;

            d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;

            d-sexies) alla strada statale n. 172 “dei Trulli”, tronco Casamassima- Putignano»;

            al comma 8:

                le parole: «delibera CIPE 60 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014» e le parole: «e di 42,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 42,5 milioni»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.»;

            al comma 9:

                al primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

                al secondo periodo, le parole: «capoverso precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

            dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        «9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione»;

            al comma 10, le parole: «delibera CIPE n. 158 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008,»;

            al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In relazione agli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88, nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore, sono annullate le procedure avviate e sono conseguentemente revocati i soggetti promotori. Le funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e gli obblighi che derivano dall'adempimento delle attività previste dai commi 2 e 6 del presente articolo sono rimessi alla competenza della società ANAS Spa, ferma restando la destinazione ai lavori di adeguamento della strada statale n. 372 delle risorse già assegnate a valere sui fondi per le aree sottoutilizzate, di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, esistenti e disponibili alla data del 30 giugno 2014.»;

            al comma 12, capoverso 2-bis, le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «dello Stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di previsione»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.

        12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

        12-quater. Per il funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina (AFA) attraverso il tunnel del Fréjus è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.

        12-quinquies. All'onere derivante dal comma 12-quater si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

        All'articolo 4:

            al comma 1:

                al primo periodo, dopo le parole: «dal 2 al 15 giugno 2014» sono inserite le seguenti: «e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

                al secondo periodo, le parole: «Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri» sono sostituite dalle seguenti: «Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione»;

            al comma 3:

                alla lettera a), la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma»;

            è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale»;

            dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        «4-bis. Allo scopo di dare compiutezza alle funzioni delle città metropolitane, come individuate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, alimentato, in fase di prima attuazione, dalle risorse di cui al comma 9 e successivamente da tutte le ulteriori risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa, finalizzato alla continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane e al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa.

        4-ter. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n. 211,» sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,»;

            al comma 5:

                l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 290 milioni di euro, i pagamenti, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 195 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 95 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:»;

                all'ultimo capoverso, le parole: «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «5-bis. Rilevano ai fini dell'esclusione prevista dal comma 5»;

            al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «al secondo periodo» sono inserite le seguenti: «dell'alinea» e dopo le parole: «dei debiti delle regioni» sono inserite le seguenti: «sostenuti successivamente alla data del 1 luglio 2014»;

            al comma 8, lettera b), la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

            dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

        «8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        “3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

        8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015

e di 300.000 euro per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

        8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

        8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei MAP sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 2014.

        8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato dall'autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.

        8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i centottanta giorni.

        8-octies. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza del sindaco e da interventi edilizi effettuati su incarico della

pubblica amministrazione sono a carico delle amministrazioni competenti, che li gestiscono in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, e in particolare dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento dei rifiuti.

        8-novies. Le pubbliche amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma 8-octies in categorie omogenee e caratterizzarli e identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e affinché procedano al loro trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

        8-decies. Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 8-octies e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione della registrazione di cui al secondo periodo comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni e abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

        8-undecies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal protocollo di intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010 e dall'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone-Paganica, nel comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399 sono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio di tale impianto, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.

        8-duodecies. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata, una quota fino a un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014.

        8-terdecies. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori

abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo di cui al comma 8-duodecies possono essere utilizzate per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività di ricostruzione, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti.

        8-quaterdecies. I fabbisogni di cui al comma 8-terdecies sono definiti sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

        8-quinquiesdecies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611”»;

            al comma 9:

                all'alinea, dopo le parole: «a complessivi 450 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

                alla lettera d), dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:

        “9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica”.

        9-ter. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: “in data successiva” sono inserite le seguenti: “, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati”.

        9-quater. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

            Al capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

        «Art. 4-bis. – (Pubblicazione dei dati in formato aperto). – 1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

        L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. – (Norme in materia di concessioni autostradali). – 1. Nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015, anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.

        2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.

        3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

        4. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 “Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)” e A3 “Napoli-Pompei-Salerno” sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.

        4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

        4-ter. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale in gestione all'ANAS Spa, nonché ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni».

        Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di autostrade). – 1. L'asse autostradale che connette l'autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, è qualificato come infrastruttura di rilevanza strategica internazionale, in coerenza con il suo inserimento nella nuova intesa generale quadro sottoscritta dal Governo con la regione Emilia-Romagna, e, conseguentemente, nell'XI Programma infrastrutture strategiche.

        2. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti subentra alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale di cui al comma 1, che assume la denominazione “Autostrada Cispadana”, e dalla medesima data ogni riferimento alla regione Emilia-Romagna quale ente concedente è sostituito dal riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria dell'asse autostradale di cui al comma 1 provvedono ad adeguare la convenzione in essere alla disciplina procedurale prevista dalla legislazione vigente in materia di infrastrutture strategiche di interesse nazionale.

        4. La regione Emilia-Romagna, tenuto conto di quanto già disposto dagli articoli 164-ter e 167, comma 2, lettera g), della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 aprile 1999, n. 3, e successive

modificazioni, e dalle relative misure attuative, provvede conseguentemente a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera».

        L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. – (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili). – 1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:

        “7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

            a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;

            b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

            c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

                1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;

                2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;

                3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei

casi previsti al secondo periodo, i benefìci di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive relative all'anno 2016;

            d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.

        7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:

            a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;

            b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;

            c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

        7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefìci di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area.

        7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefìci di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso

una prenotazione da effettuare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.

        7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012”.

        2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: “ripristino del manto stradale” sono inserite le seguenti: “nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti”;

            b) dopo le parole: “banda larga e ultralarga”, è soppressa la parola: “anche”.

        3. Dopo l'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

        “Art. 87-ter.(Variazioni non sostanziali degli impianti).1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli”.

        3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

            “g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici”.

        4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.

        5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “degli edifici come ambienti abitativi” sono soppresse e dopo le parole: “pertinenze esterne” sono inserite le seguenti: “con dimensioni abitabili”.

        5-bis. All'articolo 6, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “società controllate o collegate” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad internet mediante l'impiego di reti wireless funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali”.

        5-ter. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione

all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.

        5-quater. Fuori dei casi di cui al comma 5-ter, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

        5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comportano a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere e agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        5-sexies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,” sono inserite le seguenti: “e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici”.

        5-septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a dare avvio all'attuazione del “Progetto strategico nazionale per la Banda ultralarga” autorizzato dalla Commissione europea, utilizzando le risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

        Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 6-bis.(Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture). – 1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture presenti nel territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

        Art. 6-ter.(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica). – 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

        “4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis”.

        2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

        “Art. 135-bis. – (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per

infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

        2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

        3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda larga’. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3”».

        All'articolo 7:

            al comma 1:

                alla lettera b):

                    i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

        «1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.”;

        2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        “1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a

carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.”»;

                    al numero 4), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.»;

                dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            «b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.”»;

                alla lettera d):

                    al capoverso Articolo 149-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.»;

                    dopo il capoverso Articolo 149-bis, comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

        2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso»;

                alla lettera e):

                    al numero 1), capoverso 1, le parole: «come convertito » sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni»;

                    al numero 2), le parole: «l'alinea è sostituita dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «l'alinea è sostituito dal seguente»;

                    il numero 3) è soppresso;

                    dopo il numero 3) è inserito il seguente:

        «3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            “b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara”»;

                    al numero 5), dopo le parole: «le seguenti» è inserita la seguente: «parole»;

                    al numero 7), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

                alla lettera h):

                    al capoverso Articolo 158-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «compresi dei» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nei»;

                    al capoverso Articolo 158-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»;

                alla lettera i):

                    al capoverso comma 1, le parole: «entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 30 settembre 2015»;

                    al capoverso comma 3, primo periodo, le parole: «dell'articolo 150-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 149-bis»;

                    dopo il capoverso comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

                a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;

                b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;

                c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio»;

            al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di

garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.»;

            al comma 3:

                al primo periodo, le parole: «avvalendosi di Istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell'Istituto superiore» e le parole: «con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32»;

                al terzo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91»;

            al comma 4, le parole: «n. 91 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «24 giugno 2014, n. 91» e dopo le parole: «per la disciplina dei relativi rapporti, di» sono inserite le seguenti: «tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese»;

            al comma 6:

                al secondo periodo, le parole: «Delibera CIPE 60/2012» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012,», le parole: «della depurazione delle acque» sono sostituite dalla seguente: «idrico» e dopo le parole: «o urbanistico» sono aggiunte le seguenti: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore»;

                il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE n. 21/2014 del 30 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.»;

            al comma 7, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014» e le parole: «è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo»;

            dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        «8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: “i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali” sono inserite le seguenti: “o nell'ambito delle pertinenze idrauliche”»;

            al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

        9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

        9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

        “9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016”.

        9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

        “367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis”.

        9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del

16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2013.

        9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “della programmazione 2007-2013” sono sostituite dalle seguenti: “delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020” e le parole: “50 milioni”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “100 milioni”.

        9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351”».

        All'articolo 8:

            al comma 1:

                dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        «a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo»;

                alla lettera d), la parola: «minimi» è soppressa e le parole: «direttiva 2008/98/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008»;

                sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            «d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;

                d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute»;

            alla rubrica, le parole: «preliminare alla raccolta» sono sostituite dalla seguente: «temporaneo».

        All'articolo 9:

            al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria,»;

            al comma 2:

                alla lettera a), dopo le parole: «inferiore alla soglia comunitaria,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,» e le parole: «e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono soppresse;

                alla lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo n. 163 del 2006sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,»;

                alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni»;

                la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            «d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

        2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: “investimenti” sono inserite le seguenti: “, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,”.

        2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: “all'istruzione scolastica e” sono inserite le seguenti: “all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e”.

        2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

        2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

        2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

        All'articolo 10, comma 1:

            alla lettera b), dopo le parole: «efficientamento energetico,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy,»;

            alla lettera d), le parole: «del capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, lettera a), le parole: “Tali operazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,”;

            b) al comma 11-bis, dopo le parole: “per l'effettuazione delle operazioni” sono inserite le seguenti: “adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo”».

        All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «la riprogrammazione delle risorse non impegnate» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il principio di territorialità».

        All'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi primo e secondo».

        All'articolo 14:

            al comma 1, dopo le parole: «Non possono essere richieste» sono inserite le seguenti: «da parte degli organi competenti», le parole: «standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti» sono sostituite dalle seguenti: «standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti» e dopo le parole: «il gestore dell'infrastruttura» sono inserite le seguenti: «o dell'opera»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di standard tecnici».

        All'articolo 15:

            al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 15-bis.(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate). – 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: “funzionamento ed esercizio” sono aggiunte le seguenti: “, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

        Art. 15-ter.(Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa). – 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari”».

        All'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni».

        Al capo IV, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

        «Art. 16-bis.(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa). – 1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:

        “23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1 gennaio 2015 non è dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.

        23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

        23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.

        23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non può superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

        23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi né agli accessi a impianti di carburanti.

        23-septies. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma – parte servizi.

        23-octies. La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

        Art. 16-ter.(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio). – 1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro

dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo».

        All'articolo 17:

            al comma 1:

                alla lettera b), capoverso Art. 3-bis, dopo la parola: «compensazione» sono inserite le seguenti: «incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta»;

                alla lettera c):

                    al numero 1) è premesso il seguente:

        «01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “manutenzione ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW”»;

                    al numero 2), capoverso 4, dopo le parole: «all'amministrazione comunale» sono inserite le seguenti: «l'elaborato progettuale e» e dopo le parole: «nonché che» sono inserite le seguenti: «sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che»;

                    al numero 3), capoverso 5, dopo le parole: «la comunicazione di inizio dei lavori» sono inserite le seguenti: «, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori,»;

                    al numero 5) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “258 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 euro”»;

                alla lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, le parole: «e di ristrutturazione urbanistica» sono soppresse e dopo le parole: «interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

                alla lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:

        «1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        “2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del

titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari»;

                alla lettera g):

                    i numeri 1) e 2) sono soppressi;

                    il numero 3) è sostituito dai seguenti:

        «3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

            “d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

            d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”;

        3-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        “4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali”»;

                    il numero 4) è sostituito dal seguente:

        «4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis”»;

                alla lettera h):

                    al numero 1), le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),”» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico,” e dopo le parole: “delle sole opere di urbanizzazione” sono aggiunte le seguenti: “, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile”»;

                al numero 2), capoverso 4-bis, dopo le parole: «nuove costruzioni» sono inserite le seguenti: «nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria»;

                alla lettera n), capoverso Art. 23:

                    al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

            «a) residenziale;

            a-bis) turistico-ricettiva»;

                    al comma 3 sono premessi i seguenti periodi: «Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.»;

                alla lettera q), capoverso Art. 28-bis:

                    al comma 1, le parole: «, sotto il controllo del comune,» sono soppresse;

                    al comma 2, dopo le parole: «La convenzione» sono inserite le seguenti: «, approvata con delibera del consiglio comunale,»;

                è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        “4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

        4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

        4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione”»;

            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2-quater. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge

3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, e all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, usufruiscono dell'aliquota agevolata del 4 per cento agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Ai relativi oneri si provvede mediante l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento per le nuove costruzioni».

        Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

        «Art. 17-bis.(Regolamento unico edilizio). – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

        “1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”;

            b) all'articolo 24, comma 1, le parole: “igiene, salubrità” sono sostituite dalle seguenti: “conformità delle opere eseguite al progetto assentito”».

        L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

        «Art. 18. – (Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo). – 1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

        “In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto”.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

        All'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota dell'imposta municipale propria ridotta».

        All'articolo 20:

            al comma 1:

                alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «“del 51 per cento”» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

                alla lettera b), capoverso 119-bis, ultimo periodo, le parole: «da scomputare» sono sostituite dalla seguente: «utilizzabile»;

                alla lettera f), capoverso 123-bis, le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti»;

                alla lettera h), le parole: «relative a quote» sono sostituite dalle seguenti: «relativi a quote»;

                alla lettera i), numero 1), le parole: «tale disposizione fa eccezione» sono sostituite dalle seguenti: «la presente disposizione costituisce deroga»;

                alla lettera l), le parole: «optato per l'opzione» sono sostituite dalle seguenti: «espresso l'opzione» e le parole: «, legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse;

                al comma 3, dopo le parole: «1,06 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

                al comma 4:

                la lettera c) è soppressa;

                dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            «c-bis) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

        «20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013»;

                dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è inserito il seguente:

        «Art. 13-bis. – (Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2). – 1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva».

        4-ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «È, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

        4-quater. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: “degli enti territoriali” sono inserite le seguenti: “e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,” e dopo le parole: “che intendono dismettere” sono aggiunte le seguenti: “e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

        4-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2-quater è abrogato;

            b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta”;

            c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il” sono soppresse e la parola: “comunicano” è sostituita dalla seguente: “comunica”; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta”».

        All'articolo 21:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Per l'acquisto, effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in oggetto»;

            al comma 4:

                la lettera a) è soppressa;

                alla lettera c), le parole: «Decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dei lavori pubblici»;

                alla lettera d), le parole: «Decreto Ministeriale 26 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009»;

                la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            «e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350»;

                dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti

da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e)»;

                al comma 7, lettera b), le parole: «per l'anno anni» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno».

        L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

        «Art. 22. – (Conto termico). – 1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

        2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari.

        2-bis. All'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”».

        Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

        «Art. 22-bis. – (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici). – 1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole».

        All'articolo 23:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

                «1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito»;

            al comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

            al comma 8, le parole: «della procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento».

        L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

        «Art. 24. – (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio). – 1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».

        All'articolo 25:

            al comma 1:

            la lettera b) è sostituita dalla seguente:

                «b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al primo periodo, dopo le parole: “rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri”;

        2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso”»;

            dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

                «b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “degli articoli 21-quinquies e 21-nonies” sono aggiunte le seguenti: “, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo”;

                b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: “Per sopravvenuti” fino a: “pubblico originario” sono sostituite dalle seguenti: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”;

                b-quater) all'articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo le parole: “dell'articolo 21-octies” sono inserite le seguenti: “, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,”;

        2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”»;

            al comma 4, le parole: «decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

        All'articolo 26:

            al comma 1:

            al primo periodo, le parole: «L'accordo» sono sostituite dalle seguenti: «In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo»;

            al secondo periodo, dopo le parole: «il Comune» sono inserite le seguenti: «, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «un proprio progetto» sono sostituite dalle seguenti: «una proposta», le parole: «al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del demanio, che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa,» e dopo la parola: «finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, di valorizzazione o di alienazione»;

            il terzo periodo è soppresso;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei

familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti»;

            al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle sue finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari»;

            al comma 3, le parole: «e il Ministero della difesa possono» sono sostituite dalle seguenti: «, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, può»; le parole: «, un progetto» sono sostituite dalle seguenti: «una proposta», dopo le parole: «diversa destinazione urbanistica» sono inserite le seguenti: «, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni» e le parole: «del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «della proposta»;

            al comma 4, primo periodo, le parole: «il progetto» sono sostituite dalle seguenti: «la proposta» e le parole: «ovvero con il Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2»;

            al comma 6, le parole: «ovvero il Ministero della difesa procedono» sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, procedono»;

            al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «variante urbanistica» sono aggiunte le seguenti: «, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti»;

            al comma 8, le parole: «del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa»;

            dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

        «8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato»;

            alla rubrica, la parola: «demaniali» è sostituita dalla seguente: «pubblici».

        All'articolo 27:

            al comma 1, dopo le parole: «in avanzato stato di realizzazione» sono inserite le seguenti: «e in particolare per la bonifica dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica».

        All'articolo 28:

            al comma 3, le parole: «Al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Al quarto comma» e le parole: «di base» sono sostituite dalle seguenti: «avendo base operativa»;

            al comma 7, dopo le parole: «31 ottobre 2014,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Ministero della salute,»;

            al comma 8, lettera a), le parole: ««se del caso»» sono sostituite dalle seguenti: «, se del caso,»;

            dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

        «8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali».

        All'articolo 29:

            al comma 1, dopo le parole: «la crescita dei traffici» sono inserite le seguenti: «delle merci e delle persone» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è

espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile” sono sostituite dalle seguenti: “è valutata con priorità la”».

        Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

        «Art. 29-bis. – (Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto). – 1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            “h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”».

        All'articolo 30:

            al comma 2:

                alla lettera e), le parole: «per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano»;

                alla lettera i), dopo le parole: «rafforzamento organizzativo» sono inserite le seguenti: «delle start up nonché»;

                al comma 3, le parole: «ICE-Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

                dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero»;

                al comma 4, le parole: «n. 1407» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1407/2013 della Commissione,»;

            al comma 5:

                all'alinea, le parole: «ICE Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

                alla lettera a), le parole: «ICE-Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

                al comma 6, le parole: «L'Agenzia ICE,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

                al comma 9, le parole: «all'Agenzia ICE» sono sostituite dalle seguenti: «all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

        Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

        «Art. 30-bis. – (Registro delle associazioni nazionali delle città di identità). – 1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole di eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del made in Italy, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle città di identità.

        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

        3. All'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 31:

            al comma 1, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e delle attività culturali»;

            al comma 3, le parole: «pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002».

        Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

        «Art. 31-bis. – (Operatività degli impianti a fune). – 1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasponi da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

        3. Possono godere dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».

        All'articolo 32, comma 3, lettera a), le parole: «delle unità da diporto» sono sostituite dalle seguenti:«delle unità da diporto,».

        Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

        «Art. 32-bis.(Disposizioni in materia di autotrasporto). – 1. All'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: “regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009”;

            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        “1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo”.

        2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'esercizio finanziario 2013, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tale fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle

entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui al presente comma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta.

        3. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

            “l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori”.

        4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del danaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».

        All'articolo 33:

            al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

            al comma 11, le parole: «con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001,»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.

        13-ter. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.

        13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della società da quest'ultimo costituita e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento».

        Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

        «Art. 33-bis. – (Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato). – 1. Dopo il comma 14-ter dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserito il seguente:

        “14-quater. A decorrere dall'anno 2014, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato, già sede di impianti di produzione di amianto e di beni in amianto. L'esclusione delle spese opera nel limite massimo di euro 14.571.365,28 e riguarda i finanziamenti già assegnati a tal fine dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore della regione Piemonte”».

        All'articolo 34:

            al comma 5, lettera b), le parole: «20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

            il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. Nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area»;

            dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

        «7-bis. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 7, gli enti territoriali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web “http://certificazionecrediti.mef.gov.it” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano, entro i seguenti termini perentori:

            a) 30 novembre 2014, per l'annualità 2014;

            b) 28 febbraio 2015, per l'annualità 2015;

            c) 28 febbraio 2016, per l'annualità 2016.

        7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        7-quater. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali”; al secondo periodo, le parole: “di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al primo periodo”»;

            al comma 8, alinea, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 7»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso”;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        “1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda”.

        10-ter. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso».

        L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

        «Art. 35. – (Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo

conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

        2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.

        3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.

        4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

        5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

        6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare,

rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del presente comma.

        7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

        8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

        9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

        10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: “il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono inserite le seguenti: “, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,”.

        11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        “3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

        12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è abrogato;

            b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico”;

            c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)”.

        13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi».

        All'articolo 36:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

            «1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:

            “n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013”»;

            al comma 2, dopo le parole: «Con la legge di stabilità per il 2015» sono inserite le seguenti: «e con quelle successive»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. Il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale è destinato ai comuni prospicienti la linea di costa in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti offshore; tali risorse sono destinate a interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale,

sicurezza idrogeologica del territorio e salvaguardia delle coste, secondo le modalità stabilite con apposito disciplinare.

        2-ter. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

            “17-bis. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui all'ultimo periodo del comma 17, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro sessanta giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario.

            17-ter. Le risorse versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 9, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 2701/P.G. 28 IdV 1.2. dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario successivo per le spese di funzionamento e di istruttoria per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

        2-quater. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi”;

            b) al comma 2, le parole: “alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti” sono sostituite dalle seguenti: “alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card”;

            c) al comma 4, dopo le parole: “Ministro dello sviluppo economico” sono inserite le seguenti: “, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate,”».

        Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

        «Art. 36-bis. – (Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi). – 1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886,

e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate e per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo».

        All'articolo 37:

            al comma 1, le parole: «alla redazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla redazione»;

            al comma 2:

                alla lettera a), le parole: «le opere accessorie» sono sostituite dalle seguenti: «, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse,» e le parole da: «e in fine» fino alla fine della lettera sono soppresse;

                la lettera b) è soppressa;

                alla lettera c) le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

                dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            «c-bis) all'articolo 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito”»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas».

        All'articolo 38:

            al comma 1, le parole: «decreti autorizzativi» sono sostituite dalle seguenti: «titoli abilitativi»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole: “coltivazione di idrocarburi” sono inserite le seguenti: “sulla terraferma e”;

            b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda le parole: “degli idrocarburi liquidi e gassosi e” sono soppresse;

            c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:

                1) la lettera g) è abrogata;

                2) alla lettera l), le parole: “, di petrolio, di gas naturale” sono soppresse»;

        il comma 4 è sostituito dal seguente:

            «4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

        al comma 5, le parole da: «a seguito della quale» fino a: «trenta anni da prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile»;

        al comma 6, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

            «a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

            b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano

territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;

            c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate, alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste»;

        dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

        «6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

        6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi»;

            al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del presente articolo»;

            il comma 8 è sostituito dal seguente:

        «8. I commi 5, 6, 6-bis e 6-ter si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

            il comma 9 è soppresso;

            al comma 10:

                al capoverso 1-bis, dopo le parole: «in mare localizzate» sono inserite le seguenti: «nel mare continentale e» e dopo le parole: «sentite le Regioni interessate, può autorizzare» sono inserite le seguenti: «previo espletamento della procedura di valutazione di

impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici»;

            dopo il capoverso 1-ter è aggiunto il seguente:

        «1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: “Le regioni” sono inserite le seguenti: “, gli enti pubblici territoriali”»;

            al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi»;

            dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

        «11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        “5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva”.

        11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: “0,5 per mille” sono sostituite dalle seguenti: “1 per mille”.

        11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        “4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso”.

        11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia».

        Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

        «Art. 38-bis. – (Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche). – 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:

        “2-bis. operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, e successive modificazioni, alle quali, in luogo del limite previsto dal comma 4 del medesimo articolo 5, si applica la garanzia diretta del Fondo fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, per un limite massimo ammissibile di 100 milioni di euro annui, concessi su richiesta delle imprese beneficiarie a condizione che comprovino il rilascio del titolo concessorio”».

        All'articolo 39:

            al comma 1:

                alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «al comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «da almeno dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno dodici mesi,»;

                alla lettera c), le parole: «in uso promiscuo ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

            “d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento”».

        Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

        «Art. 39-bis. – (Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti). – 1. La lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituita dalla seguente:

            “tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

                a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

                b) il 50 per cento di calore di scarto;

                c) il 75 per cento di calore cogenerato;

                d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti”».

        All'articolo 40:

            al comma 1, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione»;

            al comma 3, la parola: «ripartiti» è sostituita dalla seguente: «, ripartiti» e la parola: «abrogate» è sostituita dalla seguente: «soppresse»;

            al comma 4, le parole: «Fondo per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione».

        All'articolo 42:

            al comma 1, capoverso 7-ter, le parole: «all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata»;

            al comma 10, secondo periodo, la parola: «applica» è sostituita dalla seguente: «applicano»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «14-bis. Per l'anno 2014, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.

        14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento”.

        14-quater. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione.

        14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-quater in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

        «Art. 42-bis. – (Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria). – 1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati in trenta mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in trentasei mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la

domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005».

        All'articolo 43:

            al comma 3, dopo le parole: «100 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni»;

            al comma 4, le parole: «alla disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni» e le parole: «dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88»;

            dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica, ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017”.

        5-ter All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “95 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “75 per cento”.

        5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni».

        Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 43-bis. – (Regioni a statuto speciale e province autonome). – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

        Art. 43-ter. – (Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni o di condizionamento da parte della criminalità organizzata). – 1. Le eventuali economie a valere sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono destinate, per il triennio 2014-2016, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014.
 
Testo del decreto-legge
torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, nonché per favorire il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni e migliorare la funzionalità aeroportuale;  
        Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento delle infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di introdurre misure per garantire l'approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;  
        Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione burocratica, il rilancio dei settori dell'edilizia e immobiliare, il sostegno alle produzioni nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e di promozione del Made in Italy, nonché per il rifinanziamento e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente al fine di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori e sostenere la coesione sociale;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze;  
e m a n a
 
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI
Capo I
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale).
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale).

        1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8.

        1. Identico.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli – Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.         2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento delle suddette previsioni comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli – Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.
          2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
        3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli – Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.         3. Identico.
        4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, la decisione del Commissario può essere comunque adottata.         4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla metà.
        5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.         5. Identico.
        6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Commissario può avvalersi a titolo gratuito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione dell'opera.         6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.
        7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.         7. Identico.
        8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.         8. Il Commissario, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.
          8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.
        9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina.         9. Identico.
        10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato il Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.         10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014, è stipulato tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società RFI Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la società RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed è tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
        11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.         11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.
          11-bis. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.
          11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.
          11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.
Articolo 2.
(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione).
Articolo 2.
(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione).

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 174, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        1. All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

                «4-ter. Il bando di gara, può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.».                 «4-ter. Il bando di gara può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.».

        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Identico.

        3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174».         3. All'articolo 175, comma 5-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174».
        4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo: «né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» è soppresso.         4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse.
Articolo 3.
(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia).
Articolo 3.
(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia).

        1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

        1. Identico.

        2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1:         2. Identico:
            a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste – Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo – Piazza Venezia della Linea C di Roma;             a) identica;
            b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero; Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;             b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;
            c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; Collegamento stradale Masserano – Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.             c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; Collegamento stradale Masserano – Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.

        3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

        3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

        4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:         4. Identico:
            a) quanto a 39 milioni per l'anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;             a) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
            b) quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;             b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
            c) quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;             c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
            d) quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;             d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
            e) quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;             e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
            f) quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.             f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.

        5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.

        6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:         6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:
            a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli – San Vittore;             a) identica;
            b) al completamento della rete della Circumetnea;             b) identica;
            c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto – Notarbartolo;             c) identica;
            d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l’hinterland.             d) identica;
              d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca- Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;
              d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
              d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;
              d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;
              d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano.

        7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

        7. Identico.

        8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano – Venezia secondo lotto Rho – Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del 2013; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400», le somme di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012.         8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano – Venezia secondo lotto Rho – Monza, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400», le somme di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.
        9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2014, che, alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.         9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.
          9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.
        10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.         10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        11. È abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.         11. È abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. In relazione agli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88, nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore, sono annullate le procedure avviate e sono conseguentemente revocati i soggetti promotori. Le funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e gli obblighi che derivano dall'adempimento delle attività previste dai commi 2 e 6 del presente articolo sono rimessi alla competenza della società ANAS Spa, ferma restando la destinazione ai lavori di adeguamento della strada statale n. 372 delle risorse già assegnate a valere sui fondi per le aree sottoutilizzate, di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, esistenti e disponibili alla data del 30 giugno 2014.
        12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è aggiunto il seguente comma:         12. Identico:
        «2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.».         «2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.».
 

        12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.

          12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
          12-quater. Per il funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina (AFA) attraverso il tunnel del Fréjus è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.
          12-quinquies. All'onere derivante dal comma 12-quater si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Articolo 4.
(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).
Articolo 4.
(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).

        1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla metà.

        1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla metà.

        2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale – acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         2. Identico.
        3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:         3. Identico:
            a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche;             a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Programma Triennale delle opere pubbliche;
            b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;             b) identica;
            c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.             c) identica;
              c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale.

        4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere.

        4. Identico.
          4-bis. Allo scopo di dare compiutezza alle funzioni delle città metropolitane, come individuate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, alimentato, in fase di prima attuazione, dalle risorse di cui al comma 9 e successivamente da tutte le ulteriori risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa, finalizzato alla continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane e al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa.
          4-ter. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n. 211,» sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».
        5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:         5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 290 milioni di euro, i pagamenti, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 195 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 95 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
            a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;             a) identica;
            b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;             b) identica;
            c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.             c) identica.

        Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità.

        5-bis. Rilevano ai fini dell’esclusione prevista dal comma 5 solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità.

        6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.

        6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo dell'alinea del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla data del 1 luglio 2014, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.

        7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:         7. Identico.
            a) al primo periodo, dopo le parole «i pagamenti in conto capitale sostenuti» sono inserite «nel primo semestre»;  
            b) al terzo periodo, le parole «derivanti dal periodo» sono sostituite da «derivanti dall'esclusione di cui al periodo» e le parole «nel primo semestre dell'anno» sono sostituite da «entro l'anno».  
        8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:         8. Identico:
            a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;             a) identica;
            b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.             b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
 

        8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
 

        8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

          8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
          8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei MAP sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 2014.
          8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato dall'autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.
          8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i centottanta giorni.
          8-octies. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza del sindaco e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione sono a carico delle amministrazioni competenti, che li gestiscono in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, e in particolare dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento dei rifiuti.
          8-novies. Le pubbliche amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma 8-octies in categorie omogenee e caratterizzarli e identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e affinché procedano al loro trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.
          8-decies. Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 8-octies e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione della registrazione di cui al secondo periodo comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni e abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.
          8-undecies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal protocollo di intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010 e dall'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone- Paganica nel comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399 sono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio di tale impianto, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.
          8-duodecies. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata, una quota fino a un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 2014.
          8-terdecies. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo di cui al comma 8-duodecies possono essere utilizzate per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività di ricostruzione, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti.
          8-quaterdecies. I fabbisogni di cui al comma 8-terdecies sono definiti sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
          8-quinquiesdecies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».
        9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:         9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:
            a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;             a) identica;
            b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;             b) identica;
            c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;             c) identica;
            d) quanto a 50 milioni per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.             d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
 

        9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:

          «9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica».
 

        9-ter. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: «in data successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati».

          9-quater. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
 
Articolo 4-bis.
(Pubblicazione dei dati in formato aperto).
 

        1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI
Capo II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI
Articolo 5.
(Norme in materia di concessioni autostradali).
Articolo 5.
(Norme in materia di concessioni autostradali).

        1. Nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.

        1. Nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015, anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.

        2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.         2. Identico.
        3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del 2006. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.         3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
        4. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.         4. Identico.
          4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
          4-ter. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale in gestione all'ANAS Spa, nonché ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni.
 
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di autostrade).
 

        1. L'asse autostradale che connette l'autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, è qualificato come infrastruttura di rilevanza strategica internazionale, in coerenza con il suo inserimento nella nuova intesa generale quadro sottoscritta dal Governo con la regione Emilia-Romagna, e, conseguentemente, nell'XI Programma infrastrutture strategiche.

          2. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti subentra alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale di cui al comma 1, che assume la denominazione «Autostrada Cispadana», e dalla medesima data ogni riferimento alla regione Emilia-Romagna quale ente concedente è sostituito dal riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
          3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria dell'asse autostradale di cui al comma 1 provvedono ad adeguare la convenzione in essere alla disciplina procedurale prevista dalla legislazione vigente in materia di infrastrutture strategiche di interesse nazionale.
          4. La regione Emilia-Romagna, tenuto conto di quanto già disposto dagli articoli 164-ter e 167, comma 2, lettera g), della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 aprile 1999, n. 3, e successive modificazioni, e dalle relative misure attuative, provvede conseguentemente a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera.
Articolo 6.
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili).
Articolo 6.
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili).

        1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

        1. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:

        «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-quinquies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:         «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
            a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;             a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
            b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;             b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
            c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:             c) identico:
        1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;         1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
        2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;         2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
        3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro;         3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefìci di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive relative all'anno 2016;
                d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.                 d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.
 

        7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:

              a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;
              b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;
              c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

        7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefìci di cui al comma 7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture ed operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i suddetti benefìci a più di un soggetto nella stessa area; nei Comuni superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefìci gli interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni.

        7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefìci di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area.

        7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.         7-sexies. Identico.
        7-sexies. Al fine di ottenere i benefìci di cui al comma 7-quinquies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico. Sullo stesso sito sarà segnalata la conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto ai benefìci di cui al comma 7-quinquies a favore dell'operatore che abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura realizzata secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori.         7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefìci di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di     progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.
        7-septies. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità ed altre disposizioni attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. I decreti definiscono, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.».         7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d’imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012».

        2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

        2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;             a) identica;
            b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga», è soppressa la parola: «anche».             b) identica.

        3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:

        3. Dopo l'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

        «Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.».         «Art. 87-ter. – (Variazioni non sostanziali degli impianti)1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».
 

        3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

              «g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici».

        4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.

        4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.

        5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono aggiunte le seguenti: «con dimensioni abitabili».         5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono inserite le seguenti: «con dimensioni abitabili».
          5-bis. All'articolo 6, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «società controllate o collegate» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad internet mediante l'impiego di reti wireless funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali».
          5-ter. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
          5-quater. Fuori dei casi di cui al comma 5-ter, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
          5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comportano a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere e agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          5-sexies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,» sono inserite le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici».
          5-septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a dare avvio all'attuazione del «Progetto strategico nazionale per la Banda ultralarga» autorizzato dalla Commissione europea, utilizzando le risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
 
Articolo 6-bis.
(Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).
 

        1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture presenti nel territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

 
Articolo 6-ter.
(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).
 

        1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

          «4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis».
 

        2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

          «Art. 135-bis. – (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici). – 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
          2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
 

        3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3».

Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Articolo 7.
(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).
Articolo 7.
(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»;             a) identica;
            b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:             b) identico:
        1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;         1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;
        2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:         2) identico:
        «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;         «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;
        3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;         3) identico;
        4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:         4) identico:
        «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.»;         «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 »;
              b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione»;
            c) l'articolo 150 è abrogato;             c) identica;
            d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:             d) identico:
«Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).
«Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).
        1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.         1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.
        2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»;         2. Identico.
          2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
          2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso »;
            e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:             e) identico:
        1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;         1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
        2) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: «A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:»;         2) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:»;
        3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito»;         3) soppresso
          3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
          «b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara»;
        4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'obbligo del raggiungimento», sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti per assicurare il mantenimento»;         4) identico;
        5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente»;         5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente»;
        6) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;         6) identico;
        7) il comma 7 è soppresso;         7) il comma 7 è abrogato;
            f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:             f) identica;
        1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.»;  
        2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;  
            g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:             g) identica;
        1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;  
        2) al comma 2 le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;
            h) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:             h) identico:
«Articolo 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante).
«Articolo 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante).
        1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.         1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
        2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.         2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
        3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»;         3. Identico»;
            i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:             i) identico:
        «1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.         «1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
        2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.         2. Identico.
        3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.         3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
          3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
              a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
              b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
              c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

        4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

        4. Identico.

        5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.»;         5. Identico.»;
            l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»;             l) identica;

        2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

        2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

        3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.         3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
        4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.         4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
        5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.         5. Identico.
        6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.         6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE n. 21/2014 del 30 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.         7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
        8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.         8. Identico.
          8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».
        9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.         9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
          9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
          9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.
          9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
          «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016».
 

        9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

          «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis».
 

        9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2013.

          9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020» e le parole: «50 milioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».
          9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351.».
Articolo 8.
(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).
Articolo 8.
(Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).

        1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        1. Identico:

            a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;             a) identica;
              a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
            b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;             b) identica;
            c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;             c) identica;
            d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.             d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
              d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;
              d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.
 

        1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Capo IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
Capo IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
Articolo 9.
(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM).
Articolo 9.
(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM).

        1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

        1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

            a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;             a) identica;
            b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;             b) identica;
            c) all'adeguamento alla normativa antisismica;             c) identica;
            d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.             d) identica.

        2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:

        2. Identico:

            a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;             a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
            b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;             b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
            c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;             c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;
            d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;             d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;
            e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.             e) identica.
 

        2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

          2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,».
          2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all'istruzione scolastica e» sono inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e».
          2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
          2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
          2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Articolo 10.
(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia).
Articolo 10.
(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia).

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dai medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),»;             a) identica;
            b) al comma 7, lettera b) le parole: «alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»;             b) al comma 7, lettera b) le parole: «alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»;
            c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: «ammissibili a finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento»;             c) identica;
            d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: «con riferimento a ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai sensi del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),»; le parole: «con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole: «a condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.»             d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: «con riferimento a ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai sensi del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),»; le parole: «con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole: «a condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine della lettera sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.»

        2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea», sono aggiunte le seguenti: «enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,».

        2. Identico.

          2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, lettera a), le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»;

            b) al comma 11-bis, dopo le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» sono inserite le seguenti: «adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto).
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto).

        1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50»;  
            b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche» e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50».  
            c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.».
Articolo 12.
(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei).
Articolo 12.
(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei).

        1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.

        1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, fermo restando il principio di territorialità, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.

        2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.         2. Identico.
        3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.         3. Identico.
Articolo 13.
(Misure a favore dei project bond).
Articolo 13.
(Misure a favore dei project bond).

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 157:             a) identico:

        1) al comma 1, le parole «del regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 100»; dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»; le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile»;

        1) al comma 1, le parole «del regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 100»; dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»; le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile»;

        2) al comma 2, le parole: «I titoli e la relativa documentazione di offerta devono» sono sostituite dalle seguenti: «La documentazione di offerta deve»;         2) identico;
        3) al comma 3, dopo le parole: «avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario» sono inserite le seguenti: «ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi»;         3) identico;
        4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.         4) identico»;
        4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito»;  
            b) all'articolo 159:             b) identica;

        1) al comma 1 dopo le parole: «gli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario»;

 
        2) al comma 2-bis le parole: «di progetto costituite per» sono eliminate e sono sostituite con le parole «titolari di»;
            c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «che finanziano» sono inserite le seguenti: «o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,»; dopo le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i crediti,».             c) identica;
            d) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole «Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto».             d) identica.

        2. All'articolo 2414-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.».

        2. Identico.

        3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

        3. Identico.

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».  
            b) il comma 4 è abrogato.
Articolo 14.
(Norma overdesign).
Articolo 14.
(Disposizioni in materia di standard tecnici).

        1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

        1. Non possono essere richieste da parte degli organi competenti modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Articolo 15.
(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese).
Articolo 15.
(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese).

        1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione.

        1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.         2. Identico.
        3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall'ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d'Italia.         3. Identico.
        4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.         4. Identico.
        5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d'Italia.         5. Identico.
        6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che:         6. Identico.
            a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;  
            b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;  
            c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

        7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.

        7. Identico.

        8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.         8. Identico.
        9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo.         9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Articolo 15-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).
 

        1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

 
Articolo 15-ter.
(Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa).
 

        1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari».

Articolo 16.
(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere).
Articolo 16.
(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere).

        1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

        1. Identico.

        2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 è autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.         2. Identico.
          2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni.
 
Articolo 16-bis.
(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa).
 

        1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:

          «23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1 gennaio 2015 non è dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
          23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
          23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
          23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non può superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
          23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi né agli accessi a impianti di carburanti.
          23-septies. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma – parte servizi.
          23-octies. La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
 
Articolo 16-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio).
 

        1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.

Capo V
MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA
Capo V
MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA
Articolo 17.
(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).
Articolo 17.
(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).

        1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):             a) identica;
        1) le parole: «i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «la volumetria complessiva degli edifici»;  
        2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
        «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;»;  
            b) dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:             b) identico:
        «Art. 3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»;         «Art. 3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»;
            c) all'articolo 6 (L):             c) identico:
                  01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW»;
        1) al comma 2:         1) identico;
            a) alla lettera a), le parole da: «, non comportino», fino alla fine della lettera, sono soppresse;  
            b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,» sono inserite le seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»;  
        2) il comma 4, è sostituito dal seguente:         2) identico:
            «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.»;             «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.»;
        3) il comma 5 è sostituito dal seguente:         3) identico:
            «5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»;             «5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»;
        4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:         4) identico;
            «b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.»;  
        5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,»;         5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,» e le parole: «258 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
            d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici,» sono sostituite dalle seguenti: «modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»;             d) identica;
            e) all'articolo 14 (L):             e) identico:
        1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:         1) identico:
            «1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.»;             «1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni »;
        2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le seguenti: «nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,»;         2) identico;
            f) all'articolo 15 (R):             f) identico:
        1) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa;             1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
          «2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari»;
        2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:         2) identico;
            «2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.»;  
            g) all'articolo 16 (L):             g) identico:
        1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-bis.»;         1) soppresso;
        2) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi. »;         2) soppresso;
        3) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:         3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
            «d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.»;             «d-bis) identica;
              d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche»;
          3-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
              «4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali»;
        4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4.»;         4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis »;
        5) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»;         5) identico;
            h) all'articolo 17 (L):             h) identico:
        1) al comma 4, dopo le parole: «di proprietà dello Stato», sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),»;         1) al comma 4, dopo le parole: «di proprietà dello Stato», sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, » e dopo le parole: «delle sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile»;
        2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.»;         2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.»;
            i) all'articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente:             i) identica;
        «7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;  
            l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica è sostituita dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ»;             l) identica;
            m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:             m) identica;
        1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e le parole «denunce di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attività»;  
        2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
            «2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.»;
            n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:             n) identico:
«Art. 23-ter.
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante).
«Art. 23-ter.
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante).

        1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

        1. Identico:

            a) residenziale e turistico-ricettiva;             a) residenziale;
              a-bis) turistico-ricettiva;
            b) produttiva e direzionale;             b) identica;
            c) commerciale;             c) identica;
            d) rurale.             d) identica.

        2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

        2. Identico.

        3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.»;         3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.»;
            o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «il soggetto che ha presentato» sono inserite le seguenti: «la segnalazione certificata di inizio attività o»;             o) identica;
            p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: «per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse;             p) identica;
            q) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:             q) identico:
«Art. 28-bis.
(Permesso di costruire convenzionato).
«Art. 28-bis.
(Permesso di costruire convenzionato).
        1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.         1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
        2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.         2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
        3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:         3. Identico.
            a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;  
            b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  
            c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;  
            d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.  

        4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

        4. Identico.

        5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.         5. Identico.
        6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».         6. Identico»;
              q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
        «4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
        4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
        4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione».

        2. Le espressioni «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».

        2. Identico.

          2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          2-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          2-quater. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, e all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, usufruiscono dell'aliquota agevolata del 4 per cento agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Ai relativi oneri si provvede mediante l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento per le nuove costruzioni.
        3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.         3. Identico.
        4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.»         4. Identico.
        5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         5. Identico.
 
Articolo 17-bis.
(Regolamento unico edilizio).
 

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 4, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
          «1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;
              b) all'articolo 24, comma 1, le parole: «igiene, salubrità» sono sostituite dalle seguenti: «conformità delle opere eseguite al progetto assentito».
Articolo 18.
(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).
Articolo 18.
(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).

        1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

        1. Identico:

        «In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 150 mila, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.».         «In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto».
 

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.

Articolo 19.
(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione).
Articolo 19.
(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione).

        1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

        1. Identico.

          1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota dell'imposta municipale propria ridotta.
Articolo 20.
(Misure per il rilancio del settore immobiliare).
Articolo 20.
(Misure per il rilancio del settore immobiliare).

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) al comma 119:             a) identica:
        1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;         1) le parole: «del 51 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;
        2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo è sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»;         2) identico;
            b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:             b) identico:
        «119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.         «119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta utilizzabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;         119-ter. Identico»;
            c) al comma 121:             c) identica;
        1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;  
        2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate».  
            d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;             d) identica;
            e) al comma 123:             e) identica;

        1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;

 
        2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»;  
            f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:             f) identico:
        «123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»;         «123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggetti all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»;
            g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»;             g) identica;
            h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;             h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relativi a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
            i) al comma 134:             i) identico:
        1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; tale disposizione fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;         1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la presente disposizione costituisce deroga all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
        2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:         2) identico;
            «Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».  
                l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».                 l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125».

        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono inseriti i seguenti:

        2. Identico.

            «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.  
            140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 119 e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 140-bis, si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.  
            140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119.».

        3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

        3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni di euro per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

        4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:         4. Identico:
            a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;             a) identica;
            b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;             b) identica;
            c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».             c) soppressa;
              c-bis) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

            «20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013».

 

        4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è inserito il seguente:

 

        «Art. 13-bis. – (Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2). – 1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva».

 

        4-ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

 

        4-quater. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «degli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che intendono dismettere» sono aggiunte le seguenti: «e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

 

        4-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2-quater è abrogato;

            b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta»;

            c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il» sono soppresse e la parola: «comunicano» è sostituita dalla seguente: «comunica»; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta».

Articolo 21.
(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione).
Articolo 21.
(Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare).

        1. Per l'acquisto, effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.

        1. Per l'acquisto, effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in oggetto.

        2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.         2. Identico.
        3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.         3. Identico.
        4. La deduzione, spetta a condizione che:         4. Identico:
            a) l'unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;             a) soppressa
            b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;             b) identica;
            c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;             c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
            d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;             d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
            e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;             e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
            f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.             f) identica.
 

        4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e).

        5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.         5. Identico.
        6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.         6. Identico.
        7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, rispettivamente:         7. Identico:
            a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;             a) identica;
            b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.»             b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.».
Articolo 22.
(Conto termico).
Articolo 22.
(Conto termico).

        1. Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità on line, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

        1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

        2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Parlamentari.         2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari.
          2-bis. All'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti».
 
Articolo 22-bis.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).
 

        1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole.

Articolo 23.
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).
Articolo 23.
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).

        1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’ articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

        1. Identico.

          1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.
        2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.         2. Identico.
        3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.         3. Identico.
        4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento.         4. Identico.
        5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.         5. Identico.
        6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.         6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
        7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente:         7. Identico.
        «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».  

        8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento della procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 24.
(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).
Articolo 24.
(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

        1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purchè individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

        1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

Articolo 25.
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale).
Articolo 25.
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale).

        1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.»;             a) identica;
            b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole «rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri».             b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al primo periodo, dopo le parole: «rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri»;

                2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso».

              b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;
              b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;
              b-quater) all'articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo le parole: «dell'articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,»;

                  2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».

        2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:

        2. Identico.

            a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;  
            b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.  

        3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».

        3. Identico.

        4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.         4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.
Articolo 26.
(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati).
Articolo 26.
(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati).

        1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.

        1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, presenta una proposta di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso all'Agenzia del demanio, che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione.

          1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.
      2. Per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa provvede a individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, quelli da destinare alle medesime finalità di cui al comma 1. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.         2. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle sue finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.
        3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale, un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di privati.         3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, può proporre all'amministrazione comunale una proposta di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione della proposta da parte di privati.
        4. L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.         4. L'accordo di programma avente ad oggetto la proposta di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2 costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.
        5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.         5. Identico.
        6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.         6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.
        7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.         7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
        8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.         8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.
          8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato».
Articolo 27.
(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL).
Articolo 27.
(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione e in particolare per la bonifica dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n. 12.         2. Identico.
Capo VI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI
Capo VI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI
Articolo 28.
(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale).
Articolo 28.
(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale).

        1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

        1. Identico.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.         2. Identico.
        3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio».         3. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio».
        4. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.         4. Identico.
        5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.         5. Identico.
        6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.         6. Identico.
        7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.         7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, previo parere del Ministero della salute, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.
        8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:         8. Identico:
            a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «se del caso» e, dopo le parole «del Ministero della difesa», aggiungere le seguenti: «anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea»;             a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, se del caso, » e, dopo le parole «del Ministero della difesa», aggiungere le seguenti: «anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea»;
            b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:             b) identica.
        «Art. 733-bis. – (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.».
 

        8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.

Articolo 29.
(Pianificazione strategica della portualità e della logistica).
Articolo 29.
(Pianificazione strategica della portualità e della logistica).

        1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

        1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.

          1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile» sono sostituite dalle seguenti: «è valutata con priorità la».
        2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorità portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitività dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente.         2. Identico.
 
Articolo 29-bis.
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto).
 

        1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».
Capo VII
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE
Capo VII
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE
Articolo 30.
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti).
Articolo 30.
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti).

        1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.

        1. Identico.

        2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:         2. Identico:
            a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;             a) identica;
            b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;             b) identica;
            c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;             c) identica;
            d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;             d) identica;
            e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;             e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
            f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;             f) identica;
            g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;             g) identica;
            h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;             h) identica;
            i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;             i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
            l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.             l) identica.

        3. L'ICE-Agenzia provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f).

        3. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f).

          3-bis. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero.
        4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher.         4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher.
        5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia sono definiti:         5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sono definiti:
            a) gli obiettivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;             a) gli obiettivi attribuiti all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            b) i risultati attesi;             b) identica;
            c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.             c) identica.

        6. L'Agenzia ICE, svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.

        6. L’ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.

        7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.         7. Identico.
        8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.         8. Identico.
        9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'Agenzia ICE di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilità annuale è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri.         9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all’ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilità annuale è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri.
 
Articolo 30-bis.
(Registro delle associazioni nazionali delle città di identità).
 

        1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole di eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del made in Italy, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un registro nazionale delle associazioni nazionali delle città di identità.

          2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.
          3. All'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 31.
(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri).
Articolo 31.
(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri).

        1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

        1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

        2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.         2. Identico.
        3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.         3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
 
Articolo 31-bis.
(Operatività degli impianti a fune).
 

        1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
          3. Possono godere dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.
Articolo 32.
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto).
Articolo 32.
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto).

        1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

        1. Identico.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.         2. Identico.
        3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico:
            a) al comma 217, dopo le parole: «Il sistema include» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto»;             a) al comma 217, dopo le parole: «Il sistema include» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, »;
            b) al comma 219, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono inserite le seguenti: «e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65», dopo la parola: «registri», è inserita la seguente: «, uffici», e alla fine del periodo dopo la parola: «amministrative», sono aggiunte le seguenti: «, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.».             b) identica.
 
Articolo 32-bis.
(Disposizioni in materia di autotrasporto).
 

        1. All'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».
            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
          «1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo».
 

        2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'esercizio finanziario 2013, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tale fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui al presente comma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta.

        3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

            «l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'Ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente Ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori».
 

        4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del danaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Capo VIII
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Capo VIII
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 33.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio).
Articolo 33.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio).

        1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

        1. Identico.

        2. Sulla base dei princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.         2. Identico.
        3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:         3. Identico.
            a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;  
            b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;  
            c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
            d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.  

        4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i princìpi e le norme comunitarie.

        4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i princìpi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in conformità all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.         5. Identico.
        6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei princìpi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.         6. Identico.
        7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.         7. Identico.
        8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.         8. Identico.
        9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.         9. Identico.
        10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.         10. Identico.
        11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.         11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
        12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.         12. Identico.
        13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.         13. Identico.
          13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
          13-ter. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.
          13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della società da quest'ultimo costituita e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento.
 
Articolo 33-bis.
(Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato).
 

        1. Dopo il comma 14-ter dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserito il seguente:

          «14-quater. A decorrere dall'anno 2014, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato, già sede di impianti di produzione di amianto e di beni in amianto. L'esclusione delle spese opera nel limite massimo di euro 14.571.365,28 e riguarda i finanziamenti già assegnati a tal fine dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore della regione Piemonte».
Articolo 34.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica).
Articolo 34.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica).

        1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

        1. Identico.

        2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:         2. Identico.
            «1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».  

        3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o».

        3. Identico.

        4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;         4. Identico.
        5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:         5. Identico.
            a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:             a) identica;
                «e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;  
            b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».             b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

        6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

        6. Identico.

        7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.         7. Nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso,determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
          7-bis. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 7, gli enti territoriali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano, entro i seguenti termini perentori:
              a) 30 novembre 2014, per l'annualità 2014;
              b) 28 febbraio 2015, per l'annualità 2015;
              c) 28 febbraio 2016, per l'annualità 2016.
 

        7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

          7-quater. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali»; al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo».
        8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:         8. Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
            a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;             a) identica;
            b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;             b) identica;
            c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.             c) identica.

        9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

        9. Identico.

        10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:         10. Identico.
            a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;  
            b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.  
 

        10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso»;
              b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          «1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda».
 

        10-ter. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso.

Articolo 35.
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale).
Articolo 35.
(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).

        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

        2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.         2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.
        3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.         3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.
        4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.         4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
        5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.         5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
        6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.         6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del presente comma.
        7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.         7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe, poste a carico dei cittadini.
          8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.
          9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
          10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».
          11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
          «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
 

        12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) il comma 2 è abrogato;
              b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;
              c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b).».
 

        13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi.

Capo IX
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA
Capo IX
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA
Articolo 36.
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).
Articolo 36.
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).

        1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:

        1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:

            «n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispetto all'anno 2013. ».             «n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013».

        2. Con la legge di stabilità per il 2015 è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

        2. Con la legge di stabilità per il 2015 e con quelle successive è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

          2-bis. Il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale è destinato ai comuni prospicienti la linea di costa in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti offshore; tali risorse sono destinate a interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio e salvaguardia delle coste, secondo le modalità stabilite con apposito disciplinare.
          2-ter. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:
          «17-bis. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui all'ultimo periodo del comma 17, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro sessanta giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario.
          17-ter. Le risorse versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 9, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 2701/P.G. 28 IdV 1.2. dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario successivo per le spese di funzionamento e di istruttoria per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
 

        2-quater. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»;
              b) al comma 2, le parole: «alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card»;
              c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate,».
 
Articolo 36-bis.
(Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi).
 

        1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate e per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 37.
(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale).
Articolo 37.
(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale).

        1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

        1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

        2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:         2. Identico:
            a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,» sono inserite le parole: «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le opere accessorie,» e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati»;             a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,» sono inserite le parole: «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse,»;
            b) all'articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «urbanistici ed edilizi» sono inserite le seguenti: «nonché paesaggistici»;
            c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.»;             c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.»;
              c-bis) all'articolo 52-quinquies, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito»;
            d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole «nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW».             d) identica.

        3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

        3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

Articolo 38.
(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali).
Articolo 38.
(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali).

        1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

        1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

          1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.
        2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.         2. Identico.
        3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e».         3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al punto 7) dell’allegato II alla parte seconda, dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e»;
              b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi e» sono soppresse;
              c) al punto 2. dell'allegato IV alla parte seconda:
                  1) la lettera g) è abrogata;
                  2) alla lettera l) le parole «, di petrolio, di gas naturale» sono soppresse.

        4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.

        4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.         5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.
        6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:         6. Identico:
            a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;             a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
            b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;             b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;
            c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.             c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate, alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.

        Le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.

        6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

 

        6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

        7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.         7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo.
        8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.         8. I commi 5, 6, 6-bis e 6-ter si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:         9. Soppresso.
        «3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1.».  
        10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:         10. Identico:
        «1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.         «1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.
        1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.».         1-ter. Identico.
          1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: “Le regioni” sono inserite le seguenti: “, gli enti pubblici territoriali”».

        11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono aggiunte le parole «e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento».

        11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono aggiunte le parole «e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».

          11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
          «5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».
          11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille».
          11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
          «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».
 

        11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia.

 
Articolo 38-bis.
(Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche).
 

        1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, e successive modificazioni, alle quali, in luogo del limite previsto dal comma 4 del medesimo articolo 5, si applica la garanzia diretta del Fondo fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, per un limite massimo ammissibile di 100 milioni di euro annui, concessi su richiesta delle imprese beneficiarie a condizione che comprovino il rilascio del titolo concessorio».

Articolo 39.
(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive).
Articolo 39.
(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive).

        1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente:             a) identica;
            «c) per veicoli, di cui all'articolo 47,comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992  
            b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:             b) identico:
            1) al comma 1, dopo le parole: «anche in locazione finanziaria» e prima delle parole: «un veicolo» sono inserite le seguenti: «e immatricolano», e le parole: «da almeno dodici mesi» sono soppresse;             1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «anche in locazione finanziaria» e prima delle parole: «un veicolo» sono inserite le seguenti: «e immatricolano», e le parole: «da almeno dodici mesi, » sono soppresse;
            2) al comma 1, lettera a), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;             2) identico;
            3) al comma 1, lettera b) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;             3) identico;
            4) al comma 1, lettera c) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;             4) identico;
            5) al comma 1, lettera d) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;             5) identico;
            6) al comma 1, lettera e) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;             6) identico;
            7) al comma 1, lettera f) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;             7) identico;
            8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:»;             8) identico;
            9) al comma 2, lettera c), le parole «e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);» sono soppresse;             9) identico;
            10) al comma 2, lettera d) le parole «da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),» sono soppresse;             10) identico;
            c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti parole «come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti».             c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti parole «come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa ».
 

        1-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

          «d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento».
 
Articolo 39-bis.
(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti).
 

        1. La lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituita dalla seguente:

              «tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
              a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
              b) il 50 per cento di calore di scarto;
              c) il 75 per cento di calore cogenerato;
              d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;».
Capo X
MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI
Capo X
MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI
Articolo 40.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga).
Articolo 40.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga).

        1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.

        1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.

        2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:         2. Identico.
            a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;  
            b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;  
            c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
            d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
            e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;  
            f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;  
            g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite al bilancio dello Stato.  

        3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013, le parole «ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali» sono abrogate

        3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013, le parole «, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali» sono soppresse.

        4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.         4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
        5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «, per l'anno 2013,» sono soppresse.         5. Identico.
        6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.         6. Identico.
Articolo 41.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania).
Articolo 41.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania).

        1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        Identico.

        2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.  
        3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
        4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.  
        5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attività del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non è consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.
Articolo 42.
(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni).
Articolo 42.
(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni).

        1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014» e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

        1. Identico:

        «7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:         «7-bis. Identico.
            a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;  
            b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;  
            c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefìci a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;  
            d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;  
            e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;  
            f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.

        7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata.

        7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata.

        7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:         7-quater. Identico».
            a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  
            b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;  
            c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

        Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.»;

 

        2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite da «15 ottobre 2014».

        2. Identico.

        3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo «Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, è posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, è posticipato al 15 ottobre».         3. Identico.
        4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2014». Inoltre, alla fine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.».         4. Identico.
        5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.         5. Identico.
        6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.         6. Identico.
        7. La regione Siciliana nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.         7. Identico.
        8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 400 milioni di euro annui, alimentano il «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.         8. Identico.
        9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.         9. Identico.
        10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applica il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.         10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applicano il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.
        11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.         11. Identico.
        12. La regione Sardegna nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.         12. Identico.
        13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui al comma 8 del presente articolo.         13. Identico.
        14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         14. Identico.
          14-bis. Per l'anno 2014, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
          14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento.».
          14-quater. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione.
          14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-quater in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 42-bis.
(Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria).
 

        1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati in trenta mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in trentasei mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005.

Articolo 43.
(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale).
Articolo 43.
(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale).

        1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.

        1. Identico.

        2. Nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.         2. Identico.
        3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante «Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodo precedente.         3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante «Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodo precedente.
          3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere reteizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
        4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, detratte le somme già erogate in base alla disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88.         4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, detratte le somme già erogate in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e all’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88.
        5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.         5. Identico.
          5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica, ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.».
          5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
          5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
 
Articolo 43-bis.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).
 

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

 
Articolo 43-ter.
(Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni o di condizionamento da parte della criminalità organizzata).
 

        1. Le eventuali economie a valere sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono destinate, per il triennio 2014-2016, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 44.
(Disposizioni finali).
Articolo 44.
(Disposizioni finali).

        1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.

        Identico.

Articolo 45.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 12 settembre 2014.

 
NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

 
Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser