Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2679 |
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
1. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano «La buona scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano «La buona scuola», con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.
1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».
2. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento
alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente:
«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater».
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
3. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «4-bis.1» sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte
integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».
2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della presente legge non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo.
3. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis
dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
4. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti,
1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo). – 1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione
di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta
2. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
3. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
4. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, alinea, le parole da: «La detrazione è pari a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni
applicano il regime forfetario di cui al presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa,
dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1, lettera a), per l'accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno
degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 1: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni ed alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 1 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni. 6. Salvo quanto disposto dal comma 7, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.
7. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
8. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica da operarsi nella dichiarazione
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1. 13. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
14. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
15. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 11 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
16. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 1 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
33. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, applicano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.
34. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 12 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
35. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento
1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.
1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro
un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1 gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,
hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno,
per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.1. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39,
comma 2, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»;
b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del
tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.
2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 700 milioni di euro, sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.
3. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa
1. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;
b) le parole: «1 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2016»;
c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;
d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 milioni»;
e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 milioni».
1. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al
periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.3. All'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;
b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014».
4. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 4 a 7 e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente
a) maggiore carico medio per servizio effettuato;
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
c) graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell'erogazione del contributo.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 4.
7. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.
8. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:
a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.
9. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 8 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione
con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.1. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, sono ridotti per gli importi ivi indicati.
1. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
2. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
3. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
19. All'articolo 935, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: «un rappresentante ogni 250 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante ogni 500 elettori».
20. A decorrere dall'anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio, non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla
singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito,».a) al comma 222-quater:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «I piani di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono inserite le seguenti: «, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa dell'Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «i risultati della verifica» sono inserite le seguenti: «, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse»;
3) al quinto periodo, le parole: «In caso tale verifica risulti positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo»;
b) dopo il comma 222-quater è inserito il seguente:
«222-quater.1. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è istituito
a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;
b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».
1. Al fine di valorizzare la società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:
a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.
2. Il contratto di programma di cui al comma 1, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo ed, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il
fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantancinque giorni dalla presentazione della richiesta.1. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.
2. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.
a) l'articolo 9 è abrogato;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse;
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse;
d) all'articolo 19:
1) al comma 3, le parole: «e con privati»;
2) il comma 4 è abrogato.
4. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.
5. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento».
6. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, la lettera a) è abrogata.
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
5. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nel caso di cui al periodo precedente i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente
e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN – Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;
b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;
c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2, con esclusione di quelle predeterminate per legge.
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare
i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;
b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o» sono soppresse e il quinto comma è abrogato;
c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «è computato» sono inserite le seguenti: «, a
domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»;d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli alloggi e» sono soppresse;
e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo» e al comma 3, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;
f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, la parola: «un settimo» è sostituita dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;
g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;
h) all'articolo 176, comma 2, le parole: «una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile»;
i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. – (Spese per abitazione). – 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.
2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:
a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento,
stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;
d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;
e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nella sede di servizio di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.
3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;
m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse;
n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale».
3. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni di euro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».
5. A decorrere dal 1 settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
6. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
8. A decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
9. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione
a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.
11. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10.
12. Dall'attuazione del comma 10 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 11. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 10 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, è ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
24. All'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ferma restando la destinazione per l'anno 2014 al Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca per le esigenze dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nel limite di 10 milioni di euro, alle finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel limite di 5 milioni di euro nonché alle finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge nel limite di 1 milione di euro».a) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»;
b) dopo le parole: «debitamente certificati» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, solo per gli interventi per i quali non
sia intervenuto, entro la predetta data, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro il 31 dicembre 2015».1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno 2015 è ridotta di euro 1.000.000.
1. Al comma 38 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta per l'anno 2015 di 8,9 milioni di euro e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
4. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
5. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il 42 per cento» sono sostituite dalle seguenti «Il 21 per cento». La società ANAS Spa effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.
1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.
2. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.
3. L'articolo 565-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.
4. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «della medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non è coniata in oro».
5. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
6. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all'articolo 282, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza
armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa»;b) le lettere b) e c) sono abrogate.
7. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 6, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.
8. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a decorrere dal 1 luglio 2015, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 2, lettera a), le parole: «e presso l'Ufficio militare di sorveglianza» sono soppresse e la lettera f) è abrogata;
b) all'articolo 53, comma 4, le parole: «lettere d) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;
c) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – (Circoscrizioni territoriali). – 1. I Tribunali militari e le Procure militari sono due e hanno sede in Roma.
2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi sul territorio nazionale.
3. Il Tribunale militare e la Procura militare per l'estero hanno competenza in ordine ai reati militari commessi all'estero oppure su navi o aeromobili in navigazione o in volo su acque internazionali o altri spazi internazionali»;
d) l'articolo 56 è abrogato;
e) all'articolo 57:
1) al comma 1, dopo le parole: «dai Tribunali militari» sono aggiunte le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono le funzioni attribuite alla magistratura di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale»;
3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma 1-bis e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare d'appello»;
f) all'articolo 59, comma 1, la parola: «cinquantotto» è sostituita dalla seguente: «quarantasette»;
g) dopo l'articolo 2191 è inserito il seguente:
«Art. 2191-bis. – (Disposizioni per l'attuazione della revisione degli organi giurisdizionali militari e la conseguente riduzione degli uffici giudiziari militari). – 1. A decorrere dal 1 luglio 2015:
a) sono soppressi i Tribunali militari e le Procure militari di Verona e di Napoli, il Tribunale militare di sorveglianza e l'Ufficio militare di sorveglianza e sono istituiti il Tribunale militare per l'estero e la Procura militare per l'estero, con sede in Roma, di cui all'articolo 55, comma 3;
b) i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari militari soppressi o davanti al Tribunale militare di Roma, per i reati militari commessi all'estero, sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono la competenza ai sensi degli articoli 55, commi 2 e 3, e 57, comma 1,
senza avviso alle parti. L'udienza già fissata in data successiva al 30 giugno 2015 si intende fissata davanti al Tribunale militare rispettivamente competente o alla Corte militare d'appello, senza nuovo avviso alle parti. I procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguono, ove possibile, dinanzi ai medesimi magistrati. In caso diverso si applica l'articolo 525 del codice di procedura penale. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione;c) le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate ai sensi dell'articolo 59, comma 2. In sede di prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia di cui alla lettera d), comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti di cui alla presente lettera non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
d) i magistrati militari eccedenti il ruolo organico di cui all'articolo 59, comma 1, transitano nella magistratura ordinaria secondo i seguenti criteri e modalità: a domanda, in esito alla procedura di interpello di tutti i magistrati militari in ruolo alla data del 15 ottobre 2015, seguendo l'ordine del ruolo organico e dando la precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; se permangono eccedenze, d'ufficio, partendo dall'ultima posizione del ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi. I magistrati militari che transitano nella magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario ubicato
nella stessa sede di servizio ovvero in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte. I trasferimenti di cui alla presente lettera sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura, e ad essi non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 15 ottobre 2015 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo e hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito nella magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;e) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, è individuato il contingente di personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa, in misura non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi, da trasferire nei ruoli del Ministero della giustizia, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale riduzione dell'organico del Ministero della difesa. I trasferimenti sono disposti a domanda, in esito all'esperimento di procedure di mobilità volontaria, e, per l'eventuale restante parte, d'ufficio».
9. A decorrere dal 1 luglio 2015, all'articolo 273 del codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Tribunale militare di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale militare per l'estero»;
b) al secondo comma, le parole: «del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «di Roma».
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie, in diminuzione, sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.
11. All'articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e» sono soppresse.
12. A decorrere dal 1 gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore
a quattro anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.
13. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
15. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro
annui per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo.a) al comma 1, le parole: «con il bilancio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con il bilancio 2016»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare solo 11 dei 34 contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, non oltre il 31 dicembre 2015, con una corrispondente riduzione degli oneri di spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, sono rideterminati in 12 unità, di cui 4 dirigenti di II fascia amministrativo e 8 dirigenti di II fascia tecnico».
1. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli
spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite all'Agenzia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al terzo periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 2. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto dell'Agenzia e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario dell'Agenzia.a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sequestro e confisca»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. I prodotti energetici, idonei all'impiego, destinati alla carburazione o alla lubrificazione, comunque utilizzati per commettere gli illeciti penalmente sanzionati di cui all'articolo 40 e sottoposti a sequestro, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato» sono sostituite dalla seguente: «il»;
2) al comma 1, lettera l), le parole: «Conto “disponibilità» sono sostituite dalle seguenti: «conto disponibilità: il conto “disponibilità»;
b) all'articolo 3:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestione»;
2) al comma 1, lettera b-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5»;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di
c) all'articolo 5:
1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Sul predetto conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di
selezione delle controparti. Con decreti del Ministro, è stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «Sul predetto conto» sono sostituite dalle seguenti: «Sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato “Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari” e sulle somme provenienti dal predetto collocamento.»;
4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;
d) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato “Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”, istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)»;
e) all'articolo 46:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo»;
2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L)»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L)»;
5) il comma 4 è abrogato.
f) all'articolo 48:
1) al comma 5, le parole: «e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni» sono soppresse;
2) il comma 6 è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 1, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.
1. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, dopo il capoverso: «– Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)» è inserito il seguente: «– Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». È abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Alla data del 1 gennaio 2015 i cassieri delle camere di commercio, industria,
1. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»
sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario»;2) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
3) le parole: «e province autonome» sono soppresse;
4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.».
2. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e
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Valle d'Aosta | 10.000 |
Provincia autonoma di Bolzano | 44.000 |
Provincia autonoma di Trento | 37.000 |
Friuli Venezia Giulia | 87.000 |
Regione siciliana | 273.000 |
Sardegna | 97.000 |
Totale autonomie speciali | 548.000 |
4. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.
5. La provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.
6. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 3 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.
7. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo
a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;
c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».
11. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
b) nella tabella, le parole: «anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018».
12. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 3 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi
di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e successive modificazioni;
g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.
16. A decorrere dall'anno 2015, i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro annui. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
17. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: «al 2017» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018».
18. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento».
1. L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 3 del presente articolo, rilevano:a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;
c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 5;
d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1 gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.
5. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 3 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:
1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1 gennaio 2015;
2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015;
3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;
5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.
L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 3 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1 gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:
a) del fondo di cassa al 1 gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.
I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero.6. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 3, non rilevano:
1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 3, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 3, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.
Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 3;2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;
3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;
4) nei saldi di competenza e di cassa, le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni, ripartiti tra le singole regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dello stato di attuazione degli interventi, degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo da parte delle regioni, negli anni precedenti, del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.
7. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 3 non previste dal presente articolo.
8. A decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato
a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 3 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere
sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 3, lettera b), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;
e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui al presente articolo. 14. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui al presente articolo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.
15. Le regioni di cui al comma 14 sono tenute a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della violazione.
16. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni del presente articolo sono nulli.
17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.
18. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.
19. Le regioni a statuto ordinario possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.
1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli anni 2009-2011 per l'anno 2014 e registrata negli anni 2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018»;
b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
c) alla lettera b), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
d) alla lettera c), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018».
2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel
saldo di cui al periodo precedente rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità».a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo fra gli stessi»;
b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla base delle istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze».
4. A decorrere dal 2015 non si applicano:
a) l'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni;
c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
5. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.».
7. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».
8. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».
9. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, all'alinea, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni», le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni» e, al secondo capoverso, le parole: «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a), del primo capoverso rilevano»;
b) al secondo periodo del comma 6, le parole «precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «precedente e i comuni e le province entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015».
1. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: «, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale,» sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica
3. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti: «Nelle more del decreto di cui al comma 15,»;
b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2022 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2023 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014».
4. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni anno» è inserita la seguente: «deliberano»;
b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
5. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione.
a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1 settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1 settembre 2015.
7. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dall'anno 2016 la dotazione di bilancio del predetto capitolo è incrementata di 200 milioni di euro annui.
8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.
9. L'importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle
a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;
b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
14. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.
1. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 34 del presente articolo.
a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 34»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi.»;
c) al terzo periodo, le parole: «medesime quote vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34».
6. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti:
a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;
b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai riparti per l'anno
2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.
12. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:
«7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce
14. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n.83 alla Gazzetta
Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005.
15. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;
2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse;
b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla seguente: «un»;
c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;
d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente:
«84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento».
16. Le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
17. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale.»;
b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite le seguenti: «e dei subcommissari».
18. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
«81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».
19. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
20. All'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.».
21. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 20, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.
29. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,».
30. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n.191 del 2009».
31. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino a: «Prontuario farmaceutico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».
32. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio
a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;
b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;
c) istituire, una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici».
34. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali,
con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l’Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell’iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA. 1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 1, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
1. Ai fini di incrementare l'efficienza nell'utilizzo del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e di procedere tempestivamente alla corretta ricollocazione del predetto personale allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito
dal seguente:1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al
valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo».1. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla
base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente».
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, sesto comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a)»;
b) dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:
«Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta
è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter».
8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.
9. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di
euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
10. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo
a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore»;
1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al
comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5:
1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;
2) l'articolo 5-bis è abrogato;
3) all'articolo 11:
3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
3.2) il comma 1-bis è abrogato;
4) all'articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.
15. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.
16. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 14, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili
a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
b) i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
c) i termini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le
imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.18. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1 febbraio e il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio»;
d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, è abrogato.
19. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
20. In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione di dati personali;
b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
e) il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta di cui all'alinea, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all'autorità di pubblica sicurezza entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività;f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;
g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1 gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:
1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;
3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui
all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto vendita;4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000;
6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.
21. A decorrere dal 1 aprile 2015, la percentuale destinata alle vincite è così rideterminata:
a) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento;
b) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all'81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento.
22. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 3 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.
24. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 23, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.
25. Per ciascun apparecchio di cui al comma 23, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 23 e 24, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di
29. Il comma 28 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2015.
30. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».
32. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e di investimento (SIE)».
33. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «il FEASR ed il FEAMP» sono inserite le seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea».
34. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
35. Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefìci economici a favore dei lavoratori dipendenti, è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.
a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017;
b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2018;
c) a decorrere dal 1 gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. Le misure di cui al comma 3 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
5. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.