Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2646 |
1. La presente legge disciplina l'istituzione degli ecomusei nel territorio dello Stato, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività di lavoro artigianali e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.
2. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti indicati dalle leggi emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mirata a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Esso consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali e immateriali, paesistiche e ambientali.
1. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:
a) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione
in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;b) attivare e rendere direttamente partecipi le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale materiale, immateriale sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;
c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e per ricostruire le abitudini delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;
d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea e a offrire occasione di sviluppo economico, di impiego e di produzione di beni e di servizi;
e) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa relative all'ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradizioni locali del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione e all'informazione;
f) promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l'intero territorio regionale;
g) promuovere e realizzare percorsi e itinerari di visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali del patrimonio territoriale nelle sue
componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche;h) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali, di antichi mestieri e l'avvio di botteghe-scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi.
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'istituzione degli ecomusei sulla base delle finalità di cui all'articolo 2 e tenendo conto dei seguenti criteri:
a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'istituzione dell'ecomuseo;
b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;
c) partecipazione di enti locali singoli o associati;
d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;
e) allestimento di un luogo aperto al pubblico per lo svolgimento di attività di interpretazione, documentazione e informazione;
f) esistenza di itinerari di visita e di luoghi di interpretazione;
g) marginalità dell'area;
h) assenza nel medesimo territorio di altri ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica.
3. Il comitato si esprime sull'individuazione, sul riconoscimento e sulla promozione degli ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli ecomusei e sulle caratteristiche cui devono uniformarsi gli ecomusei per richiedere il marchio nazionale di cui all'articolo 5.
4. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o enti e associazioni interessati, purché senza oneri per l'amministrazione.
5. La partecipazione al comitato è a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito l'Osservatorio nazionale degli ecomusei, presieduto dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da un suo delegato, e composto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, o da loro delegati, nonché da rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione
a) garantire un confronto in materia ecomuseale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo e con il Parlamento;
b) elaborare idee e progetti per qualificare l'azione amministrativa e tecnica delle strutture regionali e delle province autonome in materia ecomuseale, fornendo ogni utile elemento per la promozione e per lo sviluppo degli ecomusei;
c) provvedere alla verifica delle attività svolte dalle regioni e dalle province autonome in favore degli ecomusei;
d) sostenere, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome, iniziative di formazione e di aggiornamento in materia ecomuseale, anche in ambito scolastico e universitario;
e) promuovere, con cadenza biennale, l'aggiornamento del censimento degli ecomusei, la pubblicazione di un rapporto biennale sulla loro attività e una conferenza nazionale degli ecomusei, alla quale partecipano i soggetti istituzionali, gli ecomusei e gli operatori interessati.
1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico marchio nazionale degli ecomusei italiani, che è utilizzato per le finalità di promozione e che può essere affiancato allo stemma della regione o della città in cui è istituito l'ecomuseo o al logo proprio dell'ecomuseo.
2. Ogni ecomuseo può fare richiesta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del marchio nazionale di cui al comma 1 ed utilizzarlo autonomamente per i propri fini istituzionali, purché in possesso dei requisisti previsti dall'articolo 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.