Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2522 |
1. Al fine di favorire la tracciabilità dei prodotti italiani per verificarne l'autenticità e rendere trasparente l'intera filiera di produzione, anche prevenendo fenomeni di contraffazione, frode ed evasione fiscale, è prevista la tracciabilità digitale degli stessi mediante l'associazione ai prodotti «made in Italy» di un codice verificabile on line.
2. Il codice di cui al comma 1 è contenuto in un chip Radio Frequency Identification (RFID) recante le informazioni relative al produttore e al prodotto nonché ai relativi indirizzi internet. Il codice e le altre informazioni memorizzati nel chip possono essere riportati anche in un codice a barre bidimensionale.
3. Il codice di cui al comma 1 è rilasciato al produttore da soggetti certificatori autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico. Al fine di ottenere l'autorizzazione i soggetti certificatori devono soddisfare i requisiti minimi definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate l'attività dei soggetti certificatori e le eventuali sanzioni a fronte di comportamenti fraudolenti degli stessi.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce le modalità tecniche relative all'emissione dei codici, ai chip RFID e ai codici a barre bidimensionali, vigila sull'operato dei soggetti certificatori e provvede alla costituzione di un database dei codici rilasciati dai citati soggetti certificatori. L'Agenzia rende il database liberamente accessibile in consultazione.