Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2521 |
1. La lettera a-bis) del primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:
«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un server accessibile attraverso la rete internet con modalità che ne consentano la fruizione da parte di terzi non autorizzati dal titolare dei diritti o dalla legge, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; è fatto salvo il caricamento dell'opera in spazi virtuali personali nella rete internet (cloud) qualora gli stessi non siano in alcun modo condivisi con terzi e non ne siano rivelate le credenziali di accesso;».
1. All'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria come definita dalla legge, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono attribuite in materia esclusiva le seguenti competenze, attribuzioni e funzioni per quanto riguarda la tutela del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica:
a) la definizione, con propria delibera, previa consultazione pubblica, di procedure in base alle quali i titolari di diritti su opere dell'ingegno possono inviare,
secondo appositi formulari e sotto la propria responsabilità, motivate segnalazioni delle presunte violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazioni elettronica da parte di soggetti che hanno effettuato a favore di terzi senza l'autorizzazione del titolare il caricamento e la comunicazione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore. Nella delibera è assicurata agli utenti delle reti di comunicazione elettronica la possibilità di chiedere la mediazione dell'Autorità in relazione a possibili abusi del diritto dei titolari di segnalare violazioni del diritto d'autore;b) in relazione alle presunte violazioni di cui alla lettera a), l'Autorità, accertate la regolarità e la completezza della segnalazione, ha competenza ad effettuare un invito al soggetto che ha diretto controllo del contenuto segnalato, alla rimozione del medesimo in accoglimento spontaneo della segnalazione;
c) ove l'invito di cui alla lettera b) sia tempestivamente accolto dal soggetto destinatario, la rimozione estingue la violazione mentre, ove il destinatario ovvero il soggetto autore del caricamento non intenda accogliere la segnalazione, egli ha l'obbligo di replicare alla segnalazione con proprie deduzioni, motivando la mancata rimozione dell'opera segnalata. In tal caso l'Autorità provvede all'apertura di un'istruttoria procedimentale volta all'accertamento del merito della segnalazione, assicurando il contraddittorio tra le parti;
d) fermo restando quanto previsto all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'istruttoria di cui alla lettera c) non determina sanzioni da parte dell'Autorità per violazioni dei diritti tutelati dalla presente legge. L'istruttoria si conclude con una decisione motivata dell'Autorità che conferma o no l'accoglimento delle deduzioni presentate avverso la notifica del titolare dei diritti e stabilisce se confermare in via definitiva l'invito alla rimozione di cui alla
lettera b) o, qualora l'opera sia stata nelle more rimossa, ne prevede il ripristino senza indugio sulle reti di comunicazione elettronica, nella collocazione originaria. Le parti sono libere di utilizzare il provvedimento finale dell'istruttoria come elemento probatorio in procedimenti davanti all'autorità giudiziaria competente;e) qualora l'istruttoria di cui alla lettera c) accerti la manifesta infondatezza o la non veridicità della segnalazione o delle deduzioni presentate, l'Autorità addebita alla parte in questione il costo del procedimento e, in gravi casi di massive segnalazioni non veritiere o non fondate, valuta l'applicazione alla parte responsabile delle sanzioni per i casi di false informazioni all'Autorità;
f) qualora nel corso del procedimento o a seguito di molteplici segnalazioni inerenti il medesimo sito o servizio, l'Autorità abbia motivo di ritenere che un determinato sito o servizio sulle reti telematiche compia attività massiva e abituale di violazione del diritto d'autore per via telematica, essa ha competenza ad applicare misure cautelari volte all'inibizione generale e preventiva dell'accesso agli utenti al sito o servizio per una durata massima di trenta giorni, rinnovabili solo tramite ricorso al giudice competente in sede civile o penale;
g) l'Autorità, nella delibera di cui alla lettera a), assicura ai soggetti che gestiscono servizi on line, definiti dall'Autorità nella medesima delibera, la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione approvato dall'Autorità medesima che assicuri la possibilità di gestire le segnalazioni relative alle eventuali violazioni del diritto d'autore e le rimozioni conseguenti tramite autoregolamentazioni approvate dall'Autorità secondo quanto previsto nella delibera di cui alla lettera a). L'Autorità può in tale caso accettare segnalazioni dirette solo ove le condizioni e le procedure previste dalle autoregolamentazioni approvate per la segnalazione e rimozione non siano rispettate dai soggetti interessati;
h) nessuna responsabilità può essere addebitata ai sensi della presente legge, al titolare del servizio online per avere ospitato l'opera in questione qualora questa sia stata tempestivamente rimossa secondo quanto previsto da una autoregolamentazione approvata dalla stessa Autorità;
i) qualora un gestore di servizi on line, titolare di un'autoregolamentazione approvata ai sensi della lettera g), non gestisca la tutela del diritto d'autore sui propri servizi in maniera conforme all'autoregolamentazione stessa, l'Autorità ha facoltà di applicare le sanzioni per false informazioni all'Autorità e, in ogni caso, revoca con propria delibera l'autoregolamentazione in oggetto.
1. All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. L'autorità giudiziaria competente in relazione alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazioni elettronica, in sede penale, può disporre, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il sequestro preventivo delle somme in relazione alle quali sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti del fatto che la disponibilità delle somme derivi da violazioni del diritto d'autore compiute attraverso le reti di comunicazione elettronica e vi sia pericolo della reiterazione delle violazioni medesime, fino al definitivo accertamento dell'eventuale violazione.
3-ter. L'autorità giudiziaria competente in relazione alle violazioni del diritto d'autore, che agisca sia in sede civile che penale, può chiedere, anche attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e ai sensi degli articoli 156-bis e 156-ter, le informazioni necessarie a ottenere il dettaglio di transazioni
1. L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – 1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore quando l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrative per uso didattico, o di ricerca scientifica, di critica o di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi in maniera non facilmente rimovibile e non facilmente alterabile la fonte, compreso il nome dell'autore, e si menzioni nell'opera o nel materiale diffuso, in maniera non facilmente rimovibile, il nome di chi compie la diffusione, la data in cui è compiuta la diffusione e, in caso di utilizzo didattico, si indichi il corso o l'istituto di istruzione al quale l'utilizzo è riservato e si specifichi il
fine non commerciale e che ogni diverso utilizzo è tutelato dal diritto d'autore.1. Al capo II del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 11-bis. – 1. La presente legge riconosce e promuove i diritti dei consumatori alla corretta e libera fruizione delle opere protette dal diritto d'autore anche in ambito digitale.
2. Ai consumatori utenti legittimi di opere protette da diritto d'autore si applicano integralmente, in via individuale e collettiva, le tutele previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie in relazione alle limitazioni e a perdite di fruizione delle opere protette