Frontespizio | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2738 |
1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione
1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è abrogato.
1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Azione di rivalsa). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro
due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5,» sono soppresse. 1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso».