Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2641 |
1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, l'insegnamento della Costituzione è inserito come materia di studio obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole paritarie, con le seguenti modalità:
a) scuola secondaria di primo grado: il primo, il secondo e il terzo anno;
b) scuola secondaria di secondo grado: il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno.
2. L'insegnamento della Costituzione, finalizzato a evidenziare i forti legami tra questa e la cittadinanza civile, politica e sociale sottendente l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze inerenti alla materia «Cittadinanza e Costituzione», di cui alla legge 23 novembre 2012, n. 222, comprende percorsi didattici, iniziative e incontri formativo-esperienziali finalizzati a informare e a suscitare riflessioni in merito agli eventi che portarono alla nascita della Repubblica e alla costituzione dell'Assemblea costituente.
3. In particolare, per quanto riguarda il programma di studio dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, di cui al comma 1, lettera b), esso deve svolgersi attraverso una puntuale e attenta disamina dei lavori dell'Assemblea costituente nonché del dibattito relativo all'approvazione della Carta costituzionale, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea.
4. I percorsi didattici, le iniziative e gli incontri formativo-esperienziali di cui al comma 2 si intendono riferiti anche allo studio e all'attenta e puntuale disamina
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare e adeguare i piani di studio relativi all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla materia «Cittadinanza e Costituzione», al fine di inserire in essi l'insegnamento dei lavori dell'Assemblea costituente, della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con competenza legislativa sui sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute, danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei princìpi dell'articolo 6 della Costituzione.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.