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XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2680-A
   2679-bis-A


DISEGNO DI LEGGE
N. 2680
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017
Presentato il 23 ottobre 2014
e
DISEGNO DI LEGGE
N. 2679-bis
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)
(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014, dell'articolo 17, commi 11, 20, 22 e 23, dell'articolo 20, comma 2, dell'articolo 21, commi 8 e da 15 a 20, dell'articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, dell'articolo 31, commi da 8 a 10 e 20, dell'articolo 32, comma 6, e dell'articolo 41 del disegno di legge n. 2679)
(Relatori per la maggioranza: TANCREDI, per il disegno di legge n. 2680; GUERRA, per il disegno di legge n. 2679-bis)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 26 novembre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 2680 e 2679-bis. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

    

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INDICE
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali Pag. 5
Testo del disegno di legge n. 2680 Pag. 11
Quadri generali riassuntivi Pag. 63
Tabelle degli stati di previsione Pag. 65
(modificazioni apportate dalla Commissione)
Testo del disegno di legge n. 2679-bis Pag. 75
Allegato 1 Pag. 342
Allegato 2 Pag. 344
Allegato 3 Pag. 346
Allegato 4 Pag. 350
Allegato 5 Pag. 352
Allegato 6 Pag. 354
Allegato 7 Pag. 360
Allegato 8 Pag. 362
Elenco 1 Pag. 365
Elenco 2 Pag. 367
Elenco 3 Pag. 369
Prospetto di copertura Pag. 397
Regolazioni contabili e debitorie Pag. 399
Tabella A Pag. 403
Tabella B Pag. 405
Tabella C Pag. 407
Tabella D Pag. 433
Tabella E Pag. 451

    

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2680 E 2679-bis

    

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 2679-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)»;

            rilevato che:

                il disegno di legge di stabilità per il 2015 prefigura – in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2014 e nella Relazione al Parlamento 2014 – una manovra espansiva di finanza pubblica volta a contrastare l'attuale situazione di recessione e deflazione economica, con un indebitamento netto programmatico più elevato del dato tendenziale (2,2 per cento) e con il rinvio al 2017 del raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale;

                il Governo, in ragione delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parlamento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF, oggetto di approvazione con risoluzione da parte delle Assemblee di Camera e Senato in data 30 ottobre 2014, nella quale ha evidenziato l'intenzione di adottare nel disegno di legge di stabilità misure aggiuntive finalizzate ad una maggiore correzione fiscale ed in particolare ad un miglioramento del deficit atteso nel 2015, dal 2,9 per cento prospettato nella Nota di aggiornamento al DEF al 2,6 per cento ed un miglioramento del percorso di correzione dell'indebitamento netto strutturale nel 2015 di poco superiore allo 0,3 per cento (rispetto allo 0,1 per cento prospettato nella Nota di aggiornamento);

            evidenziato, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, che il disegno di legge di stabilità 2015:

                a) all'articolo 5 stabilisce l'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse e, al contempo, ripristina le aliquote dell'imposta antecedenti all'intervento operato con il decreto-legge n. 66 del 2014;

                b) all'articolo 35 stabilisce l'entità del concorso degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo, per quanto concerne le Regioni, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra Regioni a statuto ordinario, per 3.452 milioni, e Regioni a statuto speciale e Province autonome, per 548 milioni (commi da 3 a 12);

            considerato, al riguardo, che:

                il contributo aggiuntivo si somma al contributo di 750 milioni di euro già stabilito per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 e che quest'ultimo contributo di 750 milioni è inoltre esteso al 2018;

                così come per il contributo di 750 milioni, anche il riparto del contributo aggiuntivo alla manovra tra le singole regioni a statuto ordinario nonché l'individuazione degli ambiti di spesa cui esso è riferito è operato in sede di auto-coordinamento delle regioni, sulla base di un'intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della quale sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato;

                in assenza di tale intesa entro il 31 dicembre 2015, gli ambiti di spesa e gli importi attribuiti alle singole regioni saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche considerando le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario regionale;

                c) all'articolo 36, contestualmente alla fissazione dell'entità del concorso alla manovra da parte degli enti territoriali, introduce per le regioni a statuto ordinario una diversa modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità, che viene dunque superato, attraverso l'indicazione di un nuovo obiettivo per ciascuna regione dato dal conseguimento del pareggio di bilancio, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, anziché dall'osservanza del limite posto alle spese complessive;

            considerato, al riguardo che la nuova disciplina trova applicazione dal 2015, in modo completo per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, vale a dire a quelle regioni che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni;

                d) all'articolo 39, recepisce il «Patto per la salute» sancito con l'intesa adottata in sede di Conferenza Stato-regioni il 10 luglio 2014, nella quale si conferma la necessità che il Patto non possa prescindere dal contesto politico istituzionale in cui si realizzerà, alla luce della rilevanza che la tutela della salute assume nell'attuale quadro costituzionale e della necessità che i diversi livelli di governo coinvolti operino in una cornice di sistema certa che consenta strumenti forti per assicurare la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, per garantirne l'equità e l'universalità, nonché i livelli essenziali di assistenza;

            considerato, al riguardo, che il disegno di legge di stabilità 2015, in attuazione del citato Patto per la salute:

                fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato in 112.062 milioni di euro per il 2015 e in 115.444 milioni di euro per il 2016 (articolo 39, comma 2);

                dispone che eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle regioni rimangano nella disponibilità delle stesse per sole finalità sanitarie (articolo 39, comma 2);

                dispone che le regioni sono impegnate a redigere un Piano annuale degli interventi corredati da una adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico finanziaria, da attuare anche in considerazione della predisposizione del piano dei flussi di cassa prospettici (la cosiddetta Analisi «fonti e impieghi») prevista dalla disciplina sull'armonizzazione dei principi contabili generali del settore sanitario di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 39, comma 10);

                interviene in materia di nomina del commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, disponendo che tale incarico sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento;

            rilevato che l'ulteriore sforzo fiscale esposto dal Governo nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF, pari in valori assoluti a circa 4,5 miliardi per il 2015, verrà attuato mediante:

                la destinazione al miglioramento dei saldi obiettivo delle risorse stanziate sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 17, comma 19, del disegno di legge di stabilità), per 3,3 miliardi;

                nuove misure di contrasto all'evasione fiscale, con l'estensione del cosiddetta reverse charge al settore della grande distribuzione (articolo 44, commi 7-10, del disegno di legge di stabilità), per 730 milioni;

                la riduzione per 500 milioni di euro delle risorse previste nel disegno di legge di stabilità per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno (articolo 36, comma 6),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito – anche alla luce dell'ulteriore sforzo fiscale indicato dal Governo nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF – le misure riduttive che interessano l'ambito regionale contenute nel disegno di legge di stabilità, al fine di considerarne l'impatto sul quadro delle risorse destinate ai diversi comparti di spesa di tali enti territoriali, ivi inclusi i servizi fondamentali, e il comparto sanitario;

            b) venga meglio valutato l'effetto di depotenziamento della possibilità di accesso delle regioni ai fondi strutturali determinato dalla riduzione per 500 milioni delle risorse per il cofinanziamento dei fondi stessi.

    

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2680
(BILANCIO)

    


TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

      1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2015, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

      Identico.

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

      1. Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 2, v. pag. 67).

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».       2. Identico.
      3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2015, in 79.000 milioni di euro.       3. Identico.
      4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2015, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.       4. Identico.
      5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2015, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.       5. Identico.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.       6. Identico.
      7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.       7. Identico.
      8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       8. Identico.
      9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       9. Identico.
      10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».       10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
      11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.       11. Identico.
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.       12. Identico.
      13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.       13. Identico.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.       14. Identico.
      15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.       15. Identico.
      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2015, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.       16. Identico.
      17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.       17. Identico.
      18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.       18. Identico.
      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.       19. Identico.
      20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.       20. Identico.
      21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.       21. Identico.
      22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2015, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.       22. Identico.
      23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».       23. Identico.
      24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».       24. Identico.
      25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.       25. Identico.
      26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.       26. Identico.
      27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014.       27. Identico.
      28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.       28. Identico.
      29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.       29. Identico.
      30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.       30. Identico.
      31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.       31. Identico.
      32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.       32. Identico.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

      Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 3, v. pag.68).

      2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.  
      3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

      Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 4, v. pag.69).

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

      1. Identico.

      2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2015, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).       2. Identico.
      3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.       3. Identico.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2015.       4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2015.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

      Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 6, v. pag.70).

      2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2015, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Appendice n. 1).  
      3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2015, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.  
      4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2015.
      5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2015, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella della legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.  
      7. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

      1. Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.       2. Identico.
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.       3. Identico.
      4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2015, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.       4. Identico.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.       5. Identico.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto delle somme di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.       Soppresso.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

      1. Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 8, v. pag.71).

      2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.       2. Identico.
      3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».       3. Identico.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.       4. Identico.
      5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.       5. Identico.
      6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2015, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).       6. Identico.
      7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.       7. Identico.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2015, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.       8. Identico.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.       9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale » della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.       10. Identico.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.       11. Identico.
      12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.       12. Identico.
      13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, anche per l'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.       13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.       14. Identico.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

      Identico.

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

      1. Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.       2. Identico.
      3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.       3. Identico.
      4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2015, è fissato in 136 unità.       4. Identico.
      5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.       5. Identico.
      6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.       6. Identico.
      7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2015, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.       7. Identico.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.       8. Identico.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.       9. Identico.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.       10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Art. 11.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

      Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 11, v. pag.72).

      2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:  
          a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:  
              1) Esercito n. 71;  
              2) Marina n. 16;  
              3) Aeronautica n. 52;  
              4) Carabinieri n. 0;  
          b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:  
              1) Esercito n. 0;  
              2) Marina n. 50;  
              3) Aeronautica n. 9;  
   
          c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:  
              1) Esercito n. 98;  
              2) Marina n. 15;  
              3) Aeronautica n. 20.

      3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2015, come segue:

 
          1) Esercito n. 291;  
          2) Marina n. 270;  
          3) Aeronautica n. 246;  
          4) Carabinieri n. 90.  

      4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:

 
          1) Esercito n. 420  
          2) Marina n. 242;  
          3) Aeronautica n. 265.  

      5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:

 
          l) Esercito n. 480;  
          2) Marina n. 201;  
          3) Aeronautica n. 140.
      6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2015, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.  
      7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
      8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.  
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.  
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

      1. Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.       2. Identico.
      3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.       3. Identico.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.       4. Identico.
      5. Per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.       5. Per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.       6. Identico.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.       7. Identico.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.       8. Identico.
      9. Per l'anno finanziario 2015 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.       9. Identico.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.       10. Identico.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.       11. Identico.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

      Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 13, v. pag. 73).

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli, iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo.
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.  
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015.  
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Totale generale della spesa).
Art. 15.
(Totale generale della spesa).

      1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 829.709.811.344, in euro 798.862.620.465 e in euro 836.316.076.932 in termini di competenza, nonché in euro 840.950.462.251, in euro 808.390.964.560 e in euro 845.858.096.928 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2015-2017.

      Identico.

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).
Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

      1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2015-2017, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

      Identico.

Art. 17.
(Disposizioni diverse).
Art. 17.
(Disposizioni diverse).

      1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.  
      4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
      5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2014 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.  
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.  
      7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.  
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.  
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.  
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.  
      13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2015, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.  
      16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.  
      17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
      18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  
      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2014, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.  
      20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica e integrazione delle stesse, individuati e approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
      21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.  
      22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.  
      23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazioni unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione.
      24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
      25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2015-2017 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.  

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QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 2680.     

    

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.     

    

Tabella n. 2
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017
     Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità
di
voto
    Missione

        Programma

Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.6 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)
1.6. Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)
217.603.784 217.603.784
(218.103.784) (218.103.784)
17.4 17. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
17.4. Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (24.8)
39.701.751
39.701.751
(36.201.751) (36.201.751)
25. Fondi da ripartire (33)
25.1 25.1 Fondi da assegnare (33.1) 2.591.078.046
2.591.078.046
(2.594.578.046) (2.594.578.046)
Tabella n. 3
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017
     Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità
di
voto
    Missione

        Programma

Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.2 1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)
1.2. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
8.254.068 14.288.327
(7.704.068) (13.738.327)
6.7 6. Comunicazioni (15)
6.7. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
46.392.009
46.392.009
(46.942.009) (46.942.009)
Tabella n. 4
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017
     Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità
di
voto
    Missione

        Programma

Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.3 1. Politiche per il lavoro (26)
1.3. Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
7.727.773.274 7.727.776.788 7.939.886.857 7.939.886.857 7.060.194.957 7.060.194.957
(7.864.773.274) (7.864.776.788) (8.058.886.857) (8.058.886.857) (6.993.194.957) (6.993.194.957)
2.2 2. Politiche previdenziali (25)
2.2. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
87.608.437.852
87.620.437.852
84.743.344.594
84.743.344.594
90.368.170.998
90.368.170.998
(87.471.437.852) (87.483.437.852) (84.624.344.594)
(84.624.344.594)
(90.435.170.998)
(90.435.170.998)
Tabella n. 6
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017
     Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità
di
voto
    Missione

        Programma

Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.2 1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)
213.631.550 213.631.550
(213.581.550) (213.581.550)
1.11 1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 11.157.390
11.157.390
(11.207.390) (11.207.390)
Tabella n. 8
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017
     Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità
di
voto
    Missione

        Programma

Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
5.1 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
5.1. Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)
412.252.111 432.931.398
(411.912.111) (432.591.398)
6.2 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
6.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
108.735.914
108.735.914
(109.075.914) (109.075.914)
Tabella n. 11
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017
     Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità
di
voto
    Missione

        Programma

Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.6 1. Difesa e sicurezza del territorio (5)
1.6. Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)
4.015.264.816 5.258.634.157
(4.014.764.816) (5.258.134.157)
Tabella n. 13
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017
     Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità
di
voto
    Missione

        Programma

Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.9 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)
1.9. Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)
131.041.014 131.042.073
(131.741.014) (131.742.073)
1.10 1.10. Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 119.566.204
119.586.300
(118.866.204) (118.886.300)

    

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2679-bis
(LEGGE DI STABILITÀ)     

    


TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Titolo I
RISULTATI DIFFERENZIALI E GESTIONI PREVIDENZIALI
 
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze).

      1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

      1. Identico.

Art. 2.
(Gestioni previdenziali).
 

      1. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

      2. Identico.

      2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:       3. Identico.
          a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989;  
          b) alla gestione speciale minatori;  
          c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
Titolo II
MISURE PER LA CRESCITA, PER L'OCCUPAZIONE E PER IL FINANZIAMENTO DI ALTRE ESIGENZE
 
Capo I
MISURE PER LA CRESCITA
 
Art. 3.
(Fondo per la realizzazione del Piano «La buona scuola»).
 

      1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano «La buona scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano «La buona scuola», con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.

      4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
      5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato alla attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.

 

      6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) » sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto)»;
            b) il comma 57 è sostituito dal seguente:

          «57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:

                a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware open-source per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
                b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
                c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
                d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
                e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».
 

      7. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

        8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per una presa d'atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
Art. 4.
(Stabilizzazione del bonus di 80 euro).
 

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

      9. Identico.

      «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:  
          1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;  
          2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».  
 

      10. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

        11. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;
            b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».

      2. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

      12. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 9 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 9 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

        13. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,».
        14. La disposizione di cui al comma 13 entra in vigore il 1 luglio 2015.
        15. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP).
 

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente:

      16. Identico.

      «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater».       «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente articolo e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo ».

      2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

      17. Identico.

      3. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.       18. Identico.
      4. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «4-bis.1» sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».       19. Identico.
        20. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dal comma 16 del presente articolo si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 6.
(Trattamento di fine rapporto in busta paga).
 

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      21. Identico.

          a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
      «756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
          b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».           b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».

      2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della presente legge non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo.

      22. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo.

      3. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.       23. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
      4. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.       24. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 25 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 27 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
      5. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.       25. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 27 e da garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
      6. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 7, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.       26. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 25, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 27, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
      7. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 5 per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.       27. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 25 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 24, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 24. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.
      8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.       28. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 21 a 29, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      9. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.       29. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale).
 

      1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

      30. Identico.

      «Art. 3. – (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.  
      2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.  
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.  
      4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:  
          a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
          b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);  
          c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;  
          d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.  

      5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

 
      6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
          a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;  
          b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;  
          c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;  
          d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.  

      7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.

      8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.  
      9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.  
      10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
      11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.  
      12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.  
      13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto.
      14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.       14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
      15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».       15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

      2. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

      31. Identico.

      3. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.       32. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 40. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
      4. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 3 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.       33. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
      5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.       34. I redditi dei soggetti indicati al comma 32 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
      6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 5.       35. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 34, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 34. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 34.
      7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 5.       36. Le disposizioni dei commi da 32 a 35 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 32 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 34.
      8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.       37. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 34 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
      9. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.       38. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 32 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 3 a 9, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.       39. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 32 a 38, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 34 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 37.
      11. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.       40. Le disposizioni di cui ai commi da 32 a 39 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 34 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
        41. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
        «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1 gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1 gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
Art. 8.
(Ecobonus e ristrutturazione).
 

      1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

      42. Identico:

          a) all'articolo 14:           a) identico:
              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:               1) identico;
      «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;  
              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:               2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
      «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;       «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

          a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

          b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

 

      2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;

          b) all'articolo 16:           b) identico:
              1) al comma 1, alinea, le parole da: «La detrazione è pari a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;               1) identico;
                2) al comma 1-bis, alinea, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
              2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».               3) identico.
 

      43. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.

Art. 9.
(Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi).
 

      1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

      44. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 45 a 79 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

          a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;           a) identica;
          b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;           b) identica;
          c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:           c) identica.
              1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
              2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;  
              3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;  
              4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;  
              5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.  

      2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1, lettera a), per l'accesso al regime:

      45. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 44, lettera a), per l'accesso al regime:

          a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;           a) identica;
          b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.           b) identica.

      3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

      46. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 44 del presente articolo.

      4. Non possono avvalersi del regime forfetario:       47. Identico.
          a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;  
          b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;  
          c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;  
          d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, e successive modificazioni.

      5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 1: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 1 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.

      48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 44: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 44 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.

      6. Salvo quanto disposto dal comma 7, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

      49. Salvo quanto disposto dal comma 50, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

      7. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.       50. Identico.
      8. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.       51. Identico.
      9. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.       52. Identico.
      10. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.       53. Identico.
      11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.       54. I soggetti di cui al comma 44 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
      12. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo, a condizione che:       55. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 54 è ridotto di un terzo, a condizione che:
          a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;           a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 44, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
          b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;           b) identica;
          c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.           c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 44.

      13. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

      56. Identico.

      14. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.       57. Identico.
      15. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 11 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.       58. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 54 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      16. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 1 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.       59. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 44 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
      17. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.       60. Identico.
      18. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 4.       61. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 47.
      19. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.       62. Identico.
      20. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.       63. Identico.
      21. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, nonché le condizioni di cui al comma 12, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 4.       64. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 44 e 47 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 44 a 79, nonché le condizioni di cui al comma 55, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 47.
      22. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 11 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.       65. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 54 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
      23. I soggetti di cui al comma 1 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 24 a 31.       66. I soggetti di cui al comma 44 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 67 a 74.
      24. Per i soggetti di cui al comma 23 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.       67. Per i soggetti di cui al comma 66 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      25. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 23 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.       68. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 66 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
      26. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 23 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.       69. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 66 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
      27. Ai soggetti di cui al comma 23 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.       70. Ai soggetti di cui al comma 66 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
      28. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.       71. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 44 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
      29. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 4. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 1. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 nell'anno della richiesta stessa.       72. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 47. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 44. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 44 nell'anno della richiesta stessa.
      30. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 1 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 1.       73. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 44 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 44.
      31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.       74. Identico.
      32. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 35:       75. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 78:
          a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;           a) identica;
          b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;           b) identica;
          c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.           c) identica.

      33. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, applicano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.

      76. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 44 del presente articolo, applicano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.

      34. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 12 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.       77. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 55 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
      35. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.       78. Identico.
      36. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.       79. Le disposizioni dei commi da 44 a 78 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 44 a 78. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.
        80. La quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Art. 10.
(Misure per l'efficienza del sistema giudiziario).
 

      1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

      81. Identico.

        82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 11.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive).
 

      1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

      83. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

        84. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 83 si provvede:
            a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
            b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
 

      85. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.

        86. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1 gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.
        87. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
        88. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
        89. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza (INPS), e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2015.
Art. 12.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato).
 

      1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1 gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359

      90. Identico.

del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.  
      2. I benefìci contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1 gennaio 2015.       91. Identico.
      3. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.       92. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 90 e 91 si provvede, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
      4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1 agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 3.       93. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1 agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 92.
      5. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.       94. Identico.
Art. 13.
(Misure per la famiglia).
 

      1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      95. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 97, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.       96. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 95.
      3. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 1, primo periodo, e il limite di reddito di cui al comma 1, secondo periodo.       97. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 95 a 99 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 95, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 98, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 95, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 95, secondo periodo.
      4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.       98. L'onere derivante dai commi da 95 a 99 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.
      5. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.       99. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 95 e 96 del presente articolo.
        100. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.
      6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 298 milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.       101. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 108 milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
Art. 14.
(Contrasto della ludopatia).
 

      1. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

      102. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,

  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Art. 15.
(Erogazioni liberali alle ONLUS).
 

      1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

      103. Identico.

          a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»;  
          b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro».  

      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

      104. Le disposizioni del comma 103 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

        105. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».
Art. 16.
(Cofinanziamento e cessione di frequenze).
 

      1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.

      106. Identico.

      2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 700 milioni di euro, sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.       107. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 2, comma 165, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
        108. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1 marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni.».
        109. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
            b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
            c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;
            d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
            «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
            a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
            b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
            c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
            d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
            e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.
        9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies.
        9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
            a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
            b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
            c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.
        9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
        9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies. Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni».
 

      110. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 108, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

        111. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituita dalla seguente:
            «a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».
Art. 17.
(Politiche invariate).
 

      1. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      112. Identico.

      2. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.       113. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 112 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.
      3. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.       114. Identico.
      4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.       115. Identico.
      5. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.       116. Identico.
      6. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.       117. Identico.
      7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Nell'ambito delle risorse del Fondo, nella dotazione di cui al comma 9, è individuata in sede di riparto tra le regioni, mediante intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.       118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
      8. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.       119. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
        120. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
      9. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.       121. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      10. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.       122. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.
        123. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
      11. ....................................................................
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      12. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.       124. Identico.
      13. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.       125. Identico.
        126. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
      14. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente soppresso, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.       127. Identico.
      15. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.       128. Identico.
      16. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.       129. Identico.
      17. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.       130. Identico.
      18. Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.       131. Identico.
      19. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è incrementato di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, anche parzialmente, a condizione che sia verificato il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non prima del mese di ottobre.       Soppresso.
      20. ....................................................................
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      21. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.       132. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 310,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 319,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
        133. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la lettera d-sexies) è aggiunta la seguente:
            «d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».
 

      134. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

      22. ....................................................................
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      23. ....................................................................
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        135. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.
        136. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 135 del presente articolo, nonché le specifiche modalità attuative.
        137. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
        138. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
        139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        140. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso
  i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
        141. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 140 si provvede:
            a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
            b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
            c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
        142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
Art. 18.
(Superamento della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

      1. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

      143. Identico:

          a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;           a) identica;
          b) le parole: «1 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2016»;           b) identica;
          c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;           c) identica;
          d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 milioni»;           d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;
          e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 milioni».           e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».
Art. 19.
(Imprese).
Art. 2.
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali).

      1. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

      1. Identico.

      2. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:       2. Identico.
      «10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV SpA per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997».  
 

      3. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.

      3. All'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       4. Identico.
          a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;  
          b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014».  

      4. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.

      5. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario nonché di natanti e ferry-boat secondo le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8.

      5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 4 a 7 e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare, secondo i seguenti criteri:       6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 8 e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare, secondo i seguenti criteri:
          a) maggiore carico medio per servizio effettuato;           a) identica;
          b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;           b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;
          c) graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell'erogazione del contributo.           c) identica.
      6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 4.       7. Con il decreto di cui al comma 6 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 5.
      7. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.       8. Identico.
      8. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:       9. Identico.
          a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;  
          b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.  

      9. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 8 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

      10. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 9 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

      10. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 8 entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.       11. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 9 entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE nonché alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.
      11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.       12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
        13. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il 2015, di 31,6 milioni di euro per il 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per il 2019, di 31,3 milioni di euro per il 2020 e di 9,9 milioni di euro per il 2012.
        14. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
        15. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1:
                1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
                2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
                3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
                    «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;
 

          b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:

        «Art. 6-ter.(Disciplina della sub-vettura).1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
        2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
        3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
        4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;
            c) l'articolo 7-bis è abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.
        16. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
            b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
        «4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
        4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
        4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
        4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
        4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
        4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
        5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;
            c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;
            d) il comma 14 è sostituito dal seguente:
        «14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».
 

      17. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di-cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

        18. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 16 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
        19. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale
  tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.
Art. 20.
(Razionalizzazione di enti).

      1. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, sono ridotti per gli importi ivi indicati.

      20. Identico.

      2. ....................................................................
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        21. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale».
Art. 21.
(Pubblico impiego).
Art. 21.
(Pubblico impiego).

      1. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».

      22. Identico.

      2. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».       23. Identico.
      3. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.       24. Identico.
      4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.       25. Identico.
      5. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1 gennaio 2015.       26. Identico.
      6. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), e successive modificazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà.       27. Identico.
      7. L'articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.       28. Identico.
      8.
 
      9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.       29. Identico.
      10. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.       30. Identico.
      11. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1 dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.       31. Identico.
        32. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis del medesimo articolo, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013.
      12. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.       33. Identico.
      13. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 12, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.       34. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 33, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.
      14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.       Soppresso.
        35. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e al quarto periodo, del medesimo comma, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015».
        36. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
      15. ....................................................................
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      16. ....................................................................
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      20. ....................................................................
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Art. 22.
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare).

      1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito,».

      37. Identico.

      2. Al medesimo fine di cui al comma 1, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:       38. Al medesimo fine di cui al comma 37, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 222-quater:           a) identico:
              1) al terzo periodo, dopo le parole: «I piani di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono inserite le seguenti: «, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa dell'Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio»;               1) al terzo periodo, dopo le parole: «I piani di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono inserite le seguenti: «, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio»;
                2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
              2) al quarto periodo, dopo le parole: «i risultati della verifica» sono inserite le seguenti: «, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse»;               3) identico;
              3) al quinto periodo, le parole: «In caso tale verifica risulti positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo»;               4) identico;
                5) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono soppresse;

          b) dopo il comma 222-quater è inserito il seguente:

          b) identico:

      «222-quater.1. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato “Fondo per la razionalizzazione degli spazi”, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da:       «222-quater.1. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1 gennaio 2015, inoltre, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato “Fondo per la razionalizzazione degli spazi”, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da:
          a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;           a) identica;
          b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».           b) identica».
 

      39. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo»;
 

          b) al comma 2-bis:

                1) il primo periodo è soppresso;
                2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo della guardia di finanza è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»;
                3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole da: «corrispondenti» fino a «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per le finalità di cui al primo periodo»;
 

          c) al comma 4:

                1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;
                2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
 

          d) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio»;

            e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
        «6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 23.
(Valorizzazione del patrimonio mobiliare).

      1. Al fine di valorizzare la società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:

      40. Identico:

          a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;           a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 41 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;
          b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.           b) identica.
      2. Il contratto di programma di cui al comma 1, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo ed, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantancinque giorni dalla presentazione della richiesta.       41. Il contratto di programma di cui al comma 40, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo ed, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantancinque giorni dalla presentazione della richiesta.
      3. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto».       42. Identico.
        43. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
        44. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'alinea, le parole da: «Entro il 31 marzo 1994 l'ente “Poste Italiane” stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1 gennaio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente “Poste Italiane” stipula appositi accordi o convenzioni»;
            b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilità analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica» e le parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti: «, a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta».
Art. 24.
(Dotazioni di bilancio dei Ministeri).

      1. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

      45. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.

Art. 25.
(Riduzioni delle spese e interventi correttivi degli organi di rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze).

      1. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.

      46. Identico.

      2. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.       47. Identico.
      3. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, con l'abrogazione di qualunque disposizione regolamentare adottata in forza delle norme abrogate:       48. Identico.
          a) l'articolo 9 è abrogato;  
          b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse;  
          c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse;  
          d) all'articolo 19:  
              1) al comma 3, le parole: «e con privati»;  
              2) il comma 4 è abrogato.
      4. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.       49. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.
      5. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento».       50. Identico.
      6. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui.       51. Identico.
      7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:       52. Identico.
      «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta ad ANAS SpA una quota fino al 10 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto».
      8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.       53. Le disposizioni di cui al comma 52 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.
Art. 26.
(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

      1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, la lettera a) è abrogata.

      54. Identico.

      2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso.       55. Identico.
      3. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.       56. Identico.
      4. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:       57. Identico.
      «A decorrere dal 1 gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
      5. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nel caso di cui al periodo precedente i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.       58. Identico.
      6. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 2, 3, 4 e 5.       59. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 55, 56, 57 e 58.
      7. L'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.       60. Identico.
      8. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:       61. Identico.
          a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN – Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;  
          b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;  
          c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

      9. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2, con esclusione di quelle predeterminate per legge.

      62. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 55, con esclusione di quelle predeterminate per legge.

      10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 150 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 45 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 del citato articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,148 per cento.       63. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 62 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.
        64. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;
            b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
        c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
      «Art. 10. – (Attività diverse). – 1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:
            a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
            b) le attività e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
            c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
        2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.
        3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni»;
            d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;
            e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
            «c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
            c-ter) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole».
 

      65. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati;
            b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
        66. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.
      11. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.       67. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotta di 238 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
      12. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «Le medesime informazioni sono altresì utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate».       68. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».
 

      69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27.
(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

      1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

      70. Identico.

      2. Con effetto dal 1 luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il cinquanta per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base», all'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «è aumentato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:       71. Identico.
          a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;  
          b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o» sono soppresse e il quinto comma è abrogato;  
          c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «è computato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»;  
          d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli alloggi e» sono soppresse;  
          e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo» e al comma 3, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;  
          f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, la parola: «un settimo» è sostituita dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;  
          g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;  
          h) all'articolo 176, comma 2, le parole: «una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile»;  
          i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;  
          l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:
      «Art. 178. – (Spese per abitazione).1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.  
      2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:  
          a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;  
          b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;  
          c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;  
          d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;  
          e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nella sede di servizio di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

      3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;

 
          m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse;  
          n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:  
      «Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale».  

      3. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

      72. Identico.

      4. A decorrere dal 1 gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni di euro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.       73. A decorrere dal 1 gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse finanziarie, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        74. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
        75. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
Art. 28.
(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.

      76. Identico.

      2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.       77. Identico.
      3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».       78. Identico.
      4. A decorrere dal 1 settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:       79. Identico.
      «Art. 307. – (Organizzazione e coordinamento periferico). – 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».
      5. A decorrere dal 1 settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.       80. Identico.
      6. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.       81. Il secondo e il terzo periodo dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
      7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:       82. Identico.
      «59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».
      8. A decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.       83. Identico.
      9. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.       84. Identico.
      10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/ 2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:       85. Identico.
          a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;  
          b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.  

      11. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10.

      86. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 85.

      12. Dall'attuazione del comma 10 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 11. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 10 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.       87. Dall'attuazione del comma 85 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 86. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 85 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, è ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.       88. Identico.
      14. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.       89. Identico.
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      16. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.       90. Identico.
      17. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.       91. Identico.
      18. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di un milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.       92. Identico.
      19. A decorrere dal 1 gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è onorifico. Allo stesso non è dovuto alcun compenso, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.       93. A decorrere dal 1 gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
      20. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo è ridotto in pari misura.       94. Identico.
      21. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.       95. Identico.
      22. A decorrere dal 1 gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.       96. Identico.
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      28. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma».       97. Identico.
      29. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le parole: «reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3,».       98. Identico.
      30. Si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.       99. Identico.
        100. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i princìpi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.
        101. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 100, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.
        102. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 100 cessano di avere efficacia le disposizioni all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.
      31. ....................................................................
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Art. 29.
(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno 2015 è ridotta di euro 1.000.000.

      103. Identico.

Art. 30.
(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

      1. Al comma 38 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.

      104. Identico.

      2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta per l'anno 2015 di 8,9 milioni di euro e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.       105. Identico.
      3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.       106. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3 milioni di euro per l’anno 2015.
      4. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.       107. Identico.
      5. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il 42 per cento» sono sostituite dalle seguenti «Il 21 per cento». La società ANAS Spa effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.       108. Identico.
Art. 31.
(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero della difesa).

      1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.

      109. Identico.

      2. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.       110. Identico.
      3. L'articolo 565-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.       111. Identico.
      4. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «della medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non è coniata in oro».       112. Identico.
      5. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.       113. Identico.
      6. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all'articolo 282, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti modificazioni:       114. Identico.
          a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          «a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa»;  
          b) le lettere b) e c) sono abrogate.  

      7. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 6, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.

      115. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 114, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.

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      11. All'articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e» sono soppresse.       116. Identico.
      12. A decorrere dal 1 gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore a quattro anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.       117. Identico.
      13. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle conseguenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.       118. Identico.
      14. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:       119. Identico.
      «3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016». Gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni sono ridotti di euro 3.985.000 per l'anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.
      15. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo.       120. Identico.
      16. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento.       121. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 120 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento. Per gli alloggi liberi qualificati di particolare pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a trenta e a quindici giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.
      17. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 15, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al citato comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.       122. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 120, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al citato comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.
      18. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e       123. Identico.
successive modificazioni, ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato.  
      19. L'articolo 1095 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato.       124. Identico.
      20. ....................................................................
....................................................................
....................................................................
 
        125. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 2190, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 del citato articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, sono rideterminati in 12 unità.
        126. All'articolo 535, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero».
Art. 32.
(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

      1. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite all'Agenzia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al terzo periodo, ai

      127. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli

componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 2. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto dell'Agenzia e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario dell'Agenzia. adempimenti di cui al terzo periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 128. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto è stabilito il mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'Agenzia.       128. Il commissario di cui al comma 127 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto è stabilito il mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio del Consiglio.
      3. Nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.       129. Nelle more dell'attuazione del riordino del Consiglio, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
      4. Al numero 5 della tabella A annessa al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «22 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «26,5 per cento».       130. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento.».
      5. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 6.400.000 euro annui.       131. Identico.
        132. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».
      6. ....................................................................
....................................................................
....................................................................
Art. 33.
(Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato).

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

      133. Identico.

          a) all'articolo 2:  
              1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato» sono sostituite dalla seguente: «il»;  
              2) al comma 1, lettera l), le parole: «Conto “disponibilità» sono sostituite dalle seguenti: «conto disponibilità: il conto “disponibilità»;  
          b) all'articolo 3:  
              1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestione»;  
              2) al comma 1, lettera b-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5»;  
              3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
      «1-bis. Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative del presente comma. (L)»;
          c) all'articolo 5:  
              1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Sul predetto conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;  
              2) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
      «5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro, è stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L)»;
              3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «Sul predetto conto» sono sostituite dalle seguenti: «Sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato “Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari” e sulle somme provenienti dal predetto collocamento.»;  
              4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;  
          d) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
      «1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato “Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”, istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)»;  
          e) all'articolo 46:  
              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo»;  
              2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;  
              3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
      «2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L)»;  
              4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L)»;  
              5) il comma 4 è abrogato.  
          f) all'articolo 48:  
              1) al comma 5, le parole: «e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni» sono soppresse;  
              2) il comma 6 è abrogato.  

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 1, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.

      134. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 133, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.

        135. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.
Art. 34.
(Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la sospensione della tesoreria unica «mista»).

      1. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, dopo il capoverso: «– Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)» è inserito il seguente: «– Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». È abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      136. Identico.

      2. Alla data del 1 gennaio 2015 i cassieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.       137. Alla data del 1 febbraio 2015 i cassieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
      3. I cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di commercio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione.       138. Identico.
      4. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.       139. Identico.
      5. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».       140. Identico.
Art. 35.
(Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica).

      1. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      141. Identico.

          a) al primo periodo:  
              1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario»;  
              2) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;  
              3) le parole: «e province autonome» sono soppresse;  
              4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati,» sono soppresse;  
          b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa;
          c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.».  

      2. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

      142. Identico.

      3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:       143. Identico.
Regione o provincia autonoma
Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2018
Valle d'Aosta 10.000
Provincia autonoma di Bolzano 44.000
Provincia autonoma di Trento 37.000
Friuli Venezia Giulia 87.000
Regione siciliana 273.000
Sardegna 97.000
Totale autonomie speciali 548.000
      4. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.       144. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 143 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.
      5. La provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.       145. La provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 143 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.
      6. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 3 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.       146. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 143 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.
      7. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.       147. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 143 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
      8. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.       148. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 143 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        149. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica alla regione Siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato».
      9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo.       150. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 141 a 161.
      10. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       151. Identico.
          a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;  
          b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;  
          c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».  

      11. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

      152. Identico.

          a) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;  
          b) nella tabella, le parole: «anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018».  

      12. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 3 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

      153. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 143 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

      13. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.       154. Identico.
      14. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 13, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.       155. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 154, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
      15. A decorrere dal 1 gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:       156. Identico.
          a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;  
          b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;  
          c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;  
          d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
          e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;  
          f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e successive modificazioni;  
          g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.  

      16. A decorrere dall'anno 2015, i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro annui. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

      157. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

        158. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 157, la riduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:
            a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
            b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;
            c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.
 

      159. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:

            a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
            b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, è inserito il seguente:
        «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata»;
            c) il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

      17. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      160. Identico.

          a) al comma 1, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;  
          b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: «al 2017» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018».  

      18. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento».

      161. Identico.

Art. 36.
(Pareggio di bilancio delle regioni).
 

      1. L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.

      162. Identico.

      2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.       163. Identico.
        164. L'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
      3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:       165. Identico.
          a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
          b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.  

      4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 3 del presente articolo, rilevano:

      166. Ai fini dell'applicazione del comma 165 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 165 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 165 del presente articolo, rilevano:

          a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;           a) identica;
          b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;           b) identica;
          c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 5;           c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 167;
          d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1 gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.           d) identica.

      5. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 3 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:

      167. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 165 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:

              1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1 gennaio 2015;               1) identico;
              2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015;               2) identico;
              3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;               3) identico;
              4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;               4) identico;
              5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.               5) identico.

      L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 3 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1 gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

      L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 165 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1 gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

          a) del fondo di cassa al 1 gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);           a) identica;
          b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;           b) identica;
          c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.           c) identica.

      I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero.

      Identico.

      6. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 3, non rilevano:

      168. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 165, non rilevano:

          1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 3, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:           1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 165, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
              a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;               a) identica;
              b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;               b) identica;
              c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 3, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.               c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 165, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.

      Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 3;

      Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 165;

          2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;           2) identico;
          3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;           3) identico.
          4) nei saldi di competenza e di cassa, le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni, ripartiti tra le singole regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dello stato di attuazione degli interventi, degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo da parte delle regioni, negli anni precedenti, del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.           Soppresso.

      7. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 3 non previste dal presente articolo.

      169. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 165 non previste dai commi da 162 a 184 del presente articolo, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 107, primo periodo.

      8. A decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui al presente articolo. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 3.       170. A decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui al presente articolo. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 165.
      9. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.       171. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 162 a 184 del presente articolo e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.
      10. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 13, lettera d), del presente articolo.       172. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 171 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 175, lettera d), del presente articolo.
      11. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 3.       173. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 165.
      12. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 9 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.       174. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 171 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.
      13. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 3, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:       175. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 165, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
          a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 3 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 3, lettera b), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;           a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 165 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 165, lettera b), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;
          b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;           b) identica;
          c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;           c) identica;
          d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;           d) identica;
          e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui al presente articolo.           e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui ai commi da 162 a 184 del presente articolo.

      14. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui al presente articolo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

      176. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui ai commi da 162 a 184 del presente articolo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 175 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

      15. Le regioni di cui al comma 14 sono tenute a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della violazione.       177. Le regioni di cui al comma 176 sono tenute a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della violazione.
      16. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni del presente articolo sono nulli.       178. Identico.
      17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.       179. Identico.
      18. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.       180. Identico.
      19. Le regioni a statuto ordinario possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.       181. Identico.
      20. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 19, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.       182. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 181, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
      21. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.       183. Identico.
      22. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.       184. Identico.
Art. 37.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali).
 

      1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      185. Identico:

          a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli anni 2009-2011 per l'anno 2014 e registrata negli anni 2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018»;           a) identica;
          b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;           b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
          c) alla lettera b), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;           c) alla lettera b), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
          d) alla lettera c), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018».           d) alla lettera c), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
            e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma».

      2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel saldo di cui al periodo precedente rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità».

      186. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dal 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente».

 
      3. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:       187. Identico.
          a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo fra gli stessi»;
          b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla base delle istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze».  

      4. A decorrere dal 2015 non si applicano:

      188. Identico.

          a) l'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;  
          b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni;  
          c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.  

      5. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è abrogato.

      189. Identico.

      6. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       190. Identico.
          a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,» sono soppresse;  
          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.».  

      7. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».

      191. Identico.

      8. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».       192. Identico.
      9. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:       193. Identico.
          a) al comma 5, all'alinea, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni», le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni» e, al secondo capoverso, le parole: «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a), del primo capoverso rilevano»;  
          b) al secondo periodo del comma 6, le parole «precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «precedente e i comuni e le province entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015».
 

      194. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «Gli enti locali istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «Le province istituite»;
            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile».
 

      195. Il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione».
Art. 38.
(Norme varie in materia di enti territoriali).
 

      1. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: «, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale,» sono soppresse.

      196. Identico.

      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente:       197. Identico.
      «4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011».  

      3. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      198. Identico:

          a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti: «Nelle more del decreto di cui al comma 15,»;           a) identica;
          b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2022 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2023 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014».           b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014».
 

      199. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

      4. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      200. Identico.

          a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni anno» è inserita la seguente: «deliberano»;  
          b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».  

      5. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione.

      201. Identico.

      6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:       202. Identico:
          a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:           a) identico:
      «A decorrere dal 1 settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia»;       «A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione»;
          b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1 settembre 2015.           b) identica.

      7. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dall'anno 2016 la dotazione di bilancio del predetto capitolo è incrementata di 200 milioni di euro annui.

      203. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 202 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 202, lettera a), del presente articolo. A decorrere dal 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato comma 202 del presente articolo.

      8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.       204. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 202 del presente articolo.
      9. L'importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.       205. L'importo di cui al comma 204 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 6 a 10.       206. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 203 a 205 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 203 a 206.
      11. A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.       207. Identico.
      12. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1 aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.       208. Identico.
      13. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:       209. Identico.
          a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;
          b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».  

      14. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.

      210. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.

        211. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».
        212. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.
        213. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dai commi 196, 197 e 198 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 15:
                1) al primo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse;
                2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nella tempistica più breve prevista dal decreto di cui al primo periodo»;
            b) al comma 16, alinea:
                1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;
                2) al secondo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse.
 

      214. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».

        215. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.
        216. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015».
        217. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
        218. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.
        219. All'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        «4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente».
 

      220. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014».

        221. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.
        222. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse. Il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, è abrogato.
        223. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 8-quater, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»;

          b) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».

Art. 39.
(Attuazione del Patto per la salute 2014-2016).
 

      1. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 34 del presente articolo.

      224. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 225 a 257 del presente articolo.

      2. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salvo eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 35, comma 1, della presente legge in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.       225. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salvo eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 141 del presente articolo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.
      3. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.».       226. Identico.
      4. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie ereditarie» sono inserite le seguenti: «, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA».       227. Identico.
      5. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:       228. Identico:
          a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34»;           a) identica;
          b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi.»;           b) identica;
          c) al quarto periodo, le parole: «medesime quote vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34».           c) identica;
            d) all'ultimo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».

      6. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

      229. Identico.

      7. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.       230. Identico.
      8. A decorrere dall'anno 2015, i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:       231. Identico.
          a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;  
          b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
          c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.  

      9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

      232. Le disposizioni di cui ai commi 229, 230 e 231 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

      10. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:       233. Identico.
      «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2».  

      11. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.

      234. Identico.

      12. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       235. Identico.
      13. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:       236. Identico.
      «7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.»  

      14. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n.83 alla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005.

      237. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 236 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n.83 alla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005.

      15. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:       238. Identico.
          a) al comma 79, alinea:  
              1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;  
              2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse;  
          b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla seguente: «un»;  
          c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;  
          d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente:  
      «84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento».

      16. Le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

      239. Le disposizioni di cui al comma 238 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

      17. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       240. Identico.
          a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale.»;  
          b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite le seguenti: «e dei subcommissari».  

      18. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

      241. Identico.

          «81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.  
          81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».

      19. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

      242. Identico.

      20. All'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.».       243. Identico.
      21. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 20, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.       244. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 243, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
      22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.       245. Identico.
      23. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 22, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.       246. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 245, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.
      24. Il commissario, nominato ai sensi del comma 23 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 22 del presente articolo.       247. Il commissario, nominato ai sensi del comma 246 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 245 del presente articolo.
      25. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.       248. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
      26. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 25, si applicano le disposizioni dei commi 23 e 24.       249. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 248, si applicano le disposizioni dei commi 246 e 247.
      27. Al commissario, nominato ai sensi del comma 23 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.       250. Al commissario, nominato ai sensi del comma 246 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
      28. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:       251. Identico.
      «4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi comunitari.
      4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-bis, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.  
      4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse».  

      All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.

 

      29. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,».

      252. Identico.

      30. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       253. Identico.
          a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;  
          b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
      «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n.191 del 2009».  

      31. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino a: «Prontuario farmaceutico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».

      254. Identico.

      32. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.       255. Identico.
      33. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:       256. Identico:
          a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;           a) identica;
          b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;           b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presìdi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;
          c) istituire, una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici».           c) identica.
      34. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l’Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell’iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.       257. Identico.
        258. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
        259. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al primo periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive modificazioni, è presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento dell'AIFA di cui al secondo periodo, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.
        260. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirughi e degli odontoiatri, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.
        261. Dall'attuazione del comma 260 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        262. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.
        263. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.
Art. 40.
(Piano per il risanamento della regione Molise).
 

      1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.

      264. Identico.

      2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 1, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.       265. L'erogazione della somma di cui al comma 264 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 264, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Art. 41.
(Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica).
 
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Art. 42.
(Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del Servizio sanitario nazionale).
 

      1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo».

      266. Identico.

Art. 43.
(Razionalizzazione delle società partecipate locali).
 

      1. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      267. Identico.

          a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»;  
          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;  
          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria»;  
          d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
      «4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno»;  
          e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
      «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente».  
 

      268. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

            a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
            b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
            c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
            d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
        269. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 268, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
        270. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.
        271. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 269 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.
        272. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».
Titolo V
CONTRASTO DELL'EVASIONE E MISURE AGGIUNTIVE
 
Art. 44.
(Contrasto dell'evasione e altre misure).
Art. 3.
(Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale e altre disposizioni in materia di entrata. Fondi speciali e Tabelle. Entrata in vigore).

      1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

      1. Identico.

      2. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo.       2. Identico.
      3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».       3. Identico.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.       4. Identico.
      5. La disposizione di cui al comma 3 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015.       5. Identico.
      6. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       6. Identico.
          a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2015»;  
          b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;  
          c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».  

      7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

      7. Identico:

          a) all'articolo 17, sesto comma:           a) identico:
              1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;               1) identico;
              2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:               2) identico;
          «a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;  
              3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:               3) identico:
          «d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;           «d-bis) identica;
          d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;           d-ter) identica;
          d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a)»;           d-quater) identica;
            d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) »;
          b) dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:           b) identico:
      «Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;       «Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).1. Identico.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito »;
          c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter».           c) identica;
            d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».
        8. Ai sensi del nono comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 7 del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.

      8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.

      9. Identico.

      9. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.       10. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
      10. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.       11. Identico.
      11. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.       12. Identico.
      12. Per le medesime finalità di cui al comma 11 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.       13. Per le medesime finalità di cui al comma 12 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
      13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 11 e 12 sono messi a disposizione del contribuente. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.       14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 12 e 13 sono messi a disposizione del contribuente. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.
      14. Per realizzare le finalità di cui ai commi 11, 12 e 13, sono apportate le seguenti modificazioni:       15. Per realizzare le finalità di cui ai commi 12, 13 e 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;           a) identica;
          b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:           b) identica;
              1) al comma 1:
                  1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:  
      «a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore»;
                  1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:  
          «b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;  
          b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore»;  
              2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
          «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.  
          1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
          c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:           c) identica.
              1) all'articolo 5:  
                  1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;  
                  1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;  
              2) l'articolo 5-bis è abrogato;  
              3) all'articolo 11:  
                  3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;  
                  3.2) il comma 1-bis è abrogato;  
              4) all'articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.  

      15. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

      16. Identico.

      16. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 14, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016.       17. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 15, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016.
      17. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:       18. Identico.
          a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;  
          b) i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;  
          c) i termini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;  
          d) i termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

      18. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:

      19. Identico.

          a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.» sono soppresse;  
          b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»;  
          c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1 febbraio e il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio»;  
          d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, è abrogato.  

      19. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

      20. Identico.

      20. In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, nei riguardi del titolare dell'esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:       21. Identico.
          a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  
          b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;  
          c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;  
          d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
          e) il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta di cui all'alinea, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all'autorità di pubblica sicurezza entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività;  
          f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;  
          g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1 gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
          h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:  
              1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;  
              2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;  
              3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto vendita;  
              4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;  
              5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000;  
              6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.  

      21. A decorrere dal 1 aprile 2015, la percentuale destinata alle vincite è così rideterminata:

      22. Identico.

          a) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento;
          b) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all'81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento.  

      22. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

      23. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 22, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

      23. Il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:       24. Identico.
          a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;  
          b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 3 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

      24. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 23, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.

      25. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 24, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.

      25. Per ciascun apparecchio di cui al comma 23, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 23 e 24, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.       26. Per ciascun apparecchio di cui al comma 24, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 24 e 25, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
      26. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». La disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014.       27. Identico.
      27. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».       28. Identico.
      28. Il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:       29. Identico.
      «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».  

      29. Il comma 28 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2015.

      30. Il comma 29 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2015.

      30. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)».       31. Identico.
        32. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
      31. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:       33. Identico.
          a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;  
          b) i commi 2 e 3 sono abrogati;  
          c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».  
 

      34. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

      32. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e di investimento (SIE)».       35. Identico.
      33. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «il FEASR ed il FEAMP» sono inserite le seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea».       36. Identico.
      34. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».       37. Identico.
      35. Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi.       38. Identico.
      36. All'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II, di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma».       39. Identico.
      37. In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Unione europea, le funzioni di autorità di audit dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – UVER Unità di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, ovvero da autorità di audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.       40. Identico.
      38. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.       41. Identico.
      39. Per effetto di quanto disposto dal comma 38 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.       42. Per effetto di quanto disposto dal comma 41 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.
        43. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi e interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. Resta fermo quanto previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
        44. Parte delle risorse di cui al comma 43, fermo restando l'impiego nel medesimo ambito territoriale, possono essere destinate per la promozione, nell'attuale fase di crisi socio-economica, dell'occupazione delle donne nelle regioni il cui tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.
      40. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.       45. Identico.
        46. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa»;
            b) al comma 2:
                1) la lettera b) è abrogata;
                2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini previsti dalla legge»;
                3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura» sono aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero»;
            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore»;
            d) al comma 6:
                1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «, entro centoventi giorni,»;
                2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «tale termine»;
            e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        «6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione».
        47. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        «Art. 20. – (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli). – 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
        2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
        3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
        4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
        5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.
        6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
 

      48. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

        49. In deroga a quanto disposto dal comma 48, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.
        50. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 48, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.
        51. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 48, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 48. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 47 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 48.
        52. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 48 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 46 e 47 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
        53. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».
        54. A decorrere dal 1 gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro.
        55. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
        «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015».
 

      56. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento.

        57. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione si applicano le seguenti disposizioni:
            a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia è il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale, integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale;
            b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato alla coesione territoriale, di seguito denominato «Autorità politica per la coesione», in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari;
            c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, è istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di
  regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;
            d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
            e) in attuazione delle medesime finalità di accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, disponde l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera del CIPE in via programmatica e a carico delle disponibilità del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;
            f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;
            g) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
            h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito, una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;
            i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
            l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di cui
  all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono a effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
            m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera l) anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla citata lettera l), ove compatibili.
        58. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
            a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;
            b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
 

      59. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso.

        60. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio di cui al comma 57 sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi inutilmente venti giorni dall'assegnazione, i piani possono essere adottati in via definitiva.
        61. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.».
        62. Il limite di cui al comma 61 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
        63. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 61 del presente articolo affluiscono in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
        64. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
Art. 45.
(Ulteriori misure di copertura).
 

      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefìci economici a favore dei lavoratori dipendenti, è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

      65. Identico.

      2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.       66. Identico.
      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 4 del presente articolo:       67. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 143, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 68 del presente articolo:
          a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017;           a) identica;
          b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2018;           b) identica;
          c) a decorrere dal 1 gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.           c) identica.

      4. Le misure di cui al comma 3 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

      68. Le misure di cui al comma 67 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

      5. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 35 milioni di euro per il 2015.       69. Identico.
      6. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015». Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.       70. Identico.
      7. Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.       71. Identico.
        72. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è ridotta di 4 milioni di euro per l'anno 2015.
        73. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 72, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
        74. L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione.
Art. 46.
(Fondi speciali e Tabelle).
 

      1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

      75. Identico.

      2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.       76. Identico.
      3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.       77. Identico.
      4. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.       78. Identico.
      5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.       79. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 77, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
      6. Per l'esercizio finanziario 2015, in attuazione dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell'approvazione, con risoluzione, dell'apposita Relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo indicato nella medesima Relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.       80. Identico.
      7. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.       81. Identico.
        82. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 47.
(Entrata in vigore).
 

      1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2015.

      83. La presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, entra in vigore il 1 gennaio 2015.

    

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Pag. 341

ALLEGATI ED ELENCHI

Pag. 342-343

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione del risultato differenziale 2015 2016 2017
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 16.884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3.150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
–58.000
–27.000 –15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 327.000 275.000 300.000
        (*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2015, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione del risultato differenziale 2015 2016 2017
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 16.884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3.150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
–54.000
–27.000 –15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 323.000 275.000 300.000
        (*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2015, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 2
(articolo 2, commi 1 e 2)

Missione e programma           Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)
2015 2016 2017
25 - Politiche previdenziali
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali     
2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88 186,00 186,00 186,00
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 45,97 45,97 45,97
2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP 21,03 21,03 21,03
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato
alle gestioni:
2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori 3,11 3,11 3,11
2.b1.b) gestione ex ENPALS 72,10 72,10 72,10
2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1 gennaio 1989 598,00 598,00 598,00
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3) 2.342,91 2.342,91 2.342,91

Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione e programma           Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)
2015 2016 2017
25 - Politiche previdenziali
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali     
2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88 186,00 186,00 186,00
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 45,97 45,97 45,97
2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP 21,03 21,03 21,03
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato
alle gestioni:
2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori 3,11 3,11 3,11
2.b1.b) gestione ex ENPALS 72,10 72,10 72,10
2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1 gennaio 1989 598,00 598,00 598,00
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3) 2.342,91 2.342,91 2.342,91
CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Allegato 3
(articolo 7, comma 2)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico   
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Allegato 3
(articolo 1, comma 31)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico    
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie

Segue: Allegato 3
(articolo 7, comma 2)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico    
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Segue: Allegato 3
(articolo 1, comma 31)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico    
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Allegato 4
(Articolo 9, comma 1, lettera a))

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI REDDITIVITÀ
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 35.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%
4 Commercio ambulante
di altri prodotti
47.82 - 47.89 20.000 54%
5 Costruzioni e attività
immobiliari
(41 - 42 - 43) - (68) 15.00 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65- 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85)(86 - 87- 88) 15.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02- 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 20.000 67%

Allegato 4
(Articolo 1, comma 44, lettera a))

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI REDDITIVITÀ
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 35.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%
4 Commercio ambulante
di altri prodotti
47.82 - 47.89 20.000 54%
5 Costruzioni e attività
immobiliari
(41 - 42 - 43) - (68) 15.00 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65- 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85)(86 - 87- 88) 15.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02- 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 20.000 67%

Allegato 5
(articolo 19, comma 1)

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI IMPRESE
Ministero Autorizzazione di spesa c/k Riduzione (in migliaia di euro)
2015 2016 2017 e anni successivi
Economia e finanze legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 361 c 50.000,0 25.000,0 0,0
Economia e finanze legge n. 448 del 2001, articolo 52, comma 21 k 703,8 742,1 815,7
Economia e finanze decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 4, comma 1 k 1.200,0 1.200,0 1.200,0
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 c 2.039,6 2.039,6 2.039,6
Sviluppo economico decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis, comma 1 k 0,0 50.000,0 0,0
Lavoro e politiche sociali legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 22 c 2.000,0 2.000,0 0,0
Lavoro e politiche sociali decreto legislativo n. 198 del 2006, articolo 44 c 150,8 87,8 97,4
Infrastrutture e trasporti legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 40 c 97,1 100,0 100,0
Infrastrutture e trasporti legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 38, punto D k 4.639,2 4.694,2 4.680,5
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1, punto 5 c 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
decreto-legge n. 182 del 2005, articolo 2, comma 5 190,7 193,4 192,9
Politiche agricole
alimentari e forestali
decreto legislativo n. 226 del 2001, articolo 10, comma 1-bis c 550,0 557,9 556,3
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 244 del 2007, articolo 3, comma 34 c 2.063,2 2.048,7 2.047,1
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1, punto 5 k 1.914,9 1.733,5 1.727,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 423 del 1998, articolo 3, comma 1 k 989,3 944,7 941,0
Beni e attività
culturali e turismo
legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 83 k 1.000,0 2.295,9 2.295,9
Totale         68.538,7 94.637,8 17.693,5

Allegato 5
(articolo 2, comma 1)

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI IMPRESE
Ministero Autorizzazione di spesa c/k Riduzione (in migliaia di euro)
2015 2016 2017 e anni successivi
Economia e finanze legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 361 c 50.000,0 25.000,0 0,0
Economia e finanze legge n. 448 del 2001, articolo 52, comma 21 k 703,8 742,1 815,7
Economia e finanze decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 4, comma 1 k 1.200,0 1.200,0 1.200,0
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 c 2.039,6 2.039,6 2.039,6
Sviluppo economico decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis, comma 1 k 0,0 50.000,0 0,0
Lavoro e politiche sociali legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 22 c 2.000,0 2.000,0 0,0
Lavoro e politiche sociali decreto legislativo n. 198 del 2006, articolo 44 c 150,8 87,8 97,4
Infrastrutture e trasporti legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 40 c 97,1 100,0 100,0
Infrastrutture e trasporti legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 38, punto D k 4.639,2 4.694,2 4.680,5
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1, punto 5 c 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
decreto-legge n. 182 del 2005, articolo 2, comma 5 190,7 193,4 192,9
Politiche agricole
alimentari e forestali
decreto legislativo n. 226 del 2001, articolo 10, comma 1-bis c 550,0 557,9 556,3
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 244 del 2007, articolo 3, comma 34 c 2.063,2 2.048,7 2.047,1
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1, punto 5 k 1.914,9 1.733,5 1.727,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
legge n. 423 del 1998, articolo 3, comma 1 k 989,3 944,7 941,0
Beni e attività
culturali e turismo
legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 83 k 1.000,0 2.295,9 2.295,9
Totale         68.538,7 94.637,8 17.693,5

Allegato 6
(articolo 20, comma 1)

RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Economia e finanze Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 300,0 300,0 300,0
Economia e finanze Consob 200,0 200,0 200,0
Economia e finanze Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Economia e finanze Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Economia e finanze
    
Spese di funzionamento dell'agenzia per l'Italia digitale 200,0 200,0 200,0
Economia e finanze
    
Spese di funzionamento dell'ufficio del garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 500,0 500,0 500,0
Economia e finanze
    
Somma da assegnare all'autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni 100,0 100,0 100,0
Economia e finanze Spese di funzionamento dell'ufficio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza 50,0 50,0 50,0
Economia e finanze Somme da erogare all'ente pubblico economico «agenzia del demanio» 500,0 500,0 500,0
Economia e finanze Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Economia e finanze Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - Formez - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Economia e finanze Fondo occorrente per il funzionamento della scuola nazionale della pubblica amministrazione 50,0 50,0 50,0
Economia e finanze Spese di funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 200,0 200,0 200,0
Economia e finanze Somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di tecnologia 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Sviluppo economico Spese di funzionamento dell'agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Sviluppo economico Fondo da assegnare all'agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri 550,0 550,0 550,0
Sviluppo economico Spese per il funzionamento dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) 583,0 583,0 583,0
Lavoro e politiche
sociali
Finanziamento delle attività di formazione professionale - Spese funzionamento ISFOL 500,0 500,0 500,0

Allegato 6
(articolo 2, comma 20)

RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Economia e finanze Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 300,0 300,0 300,0
Economia e finanze Consob 200,0 200,0 200,0
Economia e finanze Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Economia e finanze Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Economia e finanze
    
Spese di funzionamento dell'agenzia per l'Italia digitale 200,0 200,0 200,0
Economia e finanze
    
Spese di funzionamento dell'ufficio del garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 500,0 500,0 500,0
Economia e finanze
    
Somma da assegnare all'autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni 100,0 100,0 100,0
Economia e finanze Spese di funzionamento dell'ufficio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza 50,0 50,0 50,0
Economia e finanze Somme da erogare all'ente pubblico economico «agenzia del demanio» 500,0 500,0 500,0
Economia e finanze Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Economia e finanze Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - Formez - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Economia e finanze Fondo occorrente per il funzionamento della scuola nazionale della pubblica amministrazione 50,0 50,0 50,0
Economia e finanze Spese di funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 200,0 200,0 200,0
Economia e finanze Somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di tecnologia 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Sviluppo economico Spese di funzionamento dell'agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Sviluppo economico Fondo da assegnare all'agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri 550,0 550,0 550,0
Sviluppo economico Spese per il funzionamento dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) 583,0 583,0 583,0
Lavoro e politiche
sociali
Finanziamento delle attività di formazione professionale - Spese funzionamento ISFOL 500,0 500,0 500,0

Segue: Allegato 6
(articolo 20, comma 1)

Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Affari esteri e cooperazione internazionale Contributo all'istituto agronomico per l'oltremare - Spese di funzionamento 10,0 10,0 10,0
Affari esteri e cooperazione internazionale Contributo al collegio del mondo unito dell'Adriatico con sede in Duino 23,2 22,4 22,3
Affari esteri e cooperazione internazionale Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero 400,0
400,0
400,0
Affari esteri e cooperazione internazionale Contributo speciale a favore dell'istituto italo-latino-americano 50,0 50,0 50,0
Istruzione, università
e ricerca
Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 171,8 171,8 171,8
Istruzione, università
e ricerca
Somma da trasferire all'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento 112,0 112,1 112,3
Istruzione, università
e ricerca
Somma occorrente per il finanziamento della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI 360,0
Istruzione, università
e ricerca
Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) 500,0 500,0 500,0
Istruzione, università
e ricerca
Contributo dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble 500,0 500,0 500,0
Interno Contributo all'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento 50,0 50,0 50,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 600,0
600,0
600,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare
Contributo da erogare all'ente geopaleontologico di Pietraroia 10,0 10,0 10,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare
Somma da assegnare al parco geominerario della Sardegna 90,0 90,0 90,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare
Enti parco 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Infrastrutture e
trasporti
Somme da trasferire all'ente nazionale per l'aviazione civile 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 50,0 50,0 50,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
Contributi da assegnare al consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Beni e attività
culturali e turismo
Spese di funzionamento dell'E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo 300,0 300,0 300,0
Beni e attività
culturali e turismo
Somma da erogare a favore della fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo 100,0 100,0 100,0

Segue: Allegato 6
(articolo 2, comma 20)

Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Affari esteri e cooperazione internazionale Contributo all'istituto agronomico per l'oltremare - Spese di funzionamento 10,0 10,0 10,0
Affari esteri e cooperazione internazionale Contributo al collegio del mondo unito dell'Adriatico con sede in Duino 23,2 22,4 22,3
Soppressa.
Affari esteri e cooperazione internazionale Contributo speciale a favore dell'istituto italo-latino-americano 50,0 50,0 50,0
Istruzione, università
e ricerca
Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 171,8 171,8 171,8
Istruzione, università
e ricerca
Somma da trasferire all'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento 112,0 112,1 112,3
Istruzione, università
e ricerca
Somma occorrente per il finanziamento della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI 360,0
Istruzione, università
e ricerca
Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) 500,0 500,0 500,0
Istruzione, università
e ricerca
Contributo dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble 500,0 500,0 500,0
Interno Contributo all'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento 50,0 50,0 50,0
Soppressa.
Ambiente e tutela del
territorio e del mare
Contributo da erogare all'ente geopaleontologico di Pietraroia 10,0 10,0 10,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare
Somma da assegnare al parco geominerario della Sardegna 90,0 90,0 90,0
Ambiente e tutela del
territorio e del mare
Enti parco 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Infrastrutture e
trasporti
Somme da trasferire all'ente nazionale per l'aviazione civile 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 50,0 50,0 50,0
Politiche agricole
alimentari e forestali
Contributi da assegnare al consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Beni e attività
culturali e turismo
Spese di funzionamento dell'E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo 300,0 300,0 300,0
Beni e attività
culturali e turismo
Somma da erogare a favore della fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo 100,0 100,0 100,0

Segue: Allegato 6
(articolo 20, comma 1)

Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Salute Spese per il funzionamento e per la ricerca della fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME) 100,0 100,0 100,0
Salute Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 100,0 100,0 100,0
Salute Spese di funzionamento per le attività dell'istituto superiore di sanità 500,0 500,0 500,0
Salute Spese di funzionamento per le attività dell'agenzia per i servizi sanitari regionali 200,0 200,0 200,0
Salute Fondo per gli oneri di gestione dell'agenzia italiana del farmaco 100,0 100,0 100,0
Totale             22.060,0 21.699,3 21.699,4

Segue: Allegato 6
(articolo 2, comma 20)

Ministero Denominazione Riduzione 2015 Riduzione 2016 Riduzione 2017 e successivi
Salute Spese per il funzionamento e per la ricerca della fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME) 100,0 100,0 100,0
Salute Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 100,0 100,0 100,0
Salute Spese di funzionamento per le attività dell'istituto superiore di sanità 500,0 500,0 500,0
Salute Spese di funzionamento per le attività dell'agenzia per i servizi sanitari regionali 200,0 200,0 200,0
Salute Fondo per gli oneri di gestione dell'agenzia italiana del farmaco 100,0 100,0 100,0
Totale             21.060,0 20.699,3
20.699,4

Allegato 7
(articolo 25, comma 1)

RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DI ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE
(in migliaia di euro)
Organo 2015 2016 2017
Corte dei conti 5.931 5.948 5.997
Consiglio di Stato e TAR 3.209 3.252 3.225
Consiglio superiore della magistratura 825 764 743
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 35 36 35
Totale             10.000 10.000 10.000

Allegato 7
(articolo 2, comma 46)

RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DI ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE
(in migliaia di euro)
Organo 2015 2016 2017
Corte dei conti 5.931 5.948 5.997
Consiglio di Stato e TAR 3.209 3.252 3.225
Consiglio superiore della magistratura 825 764 743
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 35 36 35
Totale             10.000 10.000 10.000

Allegato 8
(articolo 27, comma 1)

RIDUZIONI DI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI
(in migliaia di euro)
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Autorizzazione 2015 2016 2017 e anni successivi
OSCE Riduzione Legge 18 luglio 1984, n. 343 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (Banca sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro Nord Sud, Osservatorio audiovisivo) Recesso Legge 28 marzo 1991, n. 119 225,0 225,0 225,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (Banca sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro Nord Sud, Osservatorio audiovisivo) Recesso Legge 23 luglio 1949, n. 433 554,5 564,5 564,5
Segretariato INCE Riduzione Legge 18 giugno 2003, n. 142 43,0 143,0 143,0
CIEC Recesso Legge 26 novembre 1957, n. 1296 18,3 18,3 18,3
BRESCE Recesso Legge 4 giugno 1997, n. 163 650,0 650,0 650,0
Istituto internazionale del freddo Recesso Legge 24 luglio 1959, n. 697 60,0 60,0 60,0
Comitato consultivo del cotone Recesso Legge 3 novembre 1971, n. 950 35,0 35,0 35,0
European spatial data research Recesso Legge 26 luglio 1978, n. 477 7,5 7,5 7,5
Carta europea dell'energia Recesso Legge 10 novembre 1997, n. 415 450,0 450,0
Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) Riduzione Legge 17 agosto 1957, n. 848 20.000,0 2.685,0 2.685,0
UNESCO Riduzione Legge 9 agosto 2013, n. 100 150,0 150,0 150,0
Centro internazionale ingegneria genetica Riduzione Legge 15 marzo 1986, n. 103; legge 9 ottobre 2000, n. 288 200,0 200,0 200,0
ICRANET Riduzione Legge 10 febbraio 2005, n. 31 150,0 150,0 150,0
IAP Riduzione Legge 10 gennaio 2004, n. 17 50,0 50,0 50,0
TWAS Riduzione Legge 10 gennaio 2004, n. 17 100,0 100,0 100,0
Totale         25.243,3 8.488,3 8.488,3

Allegato 8
(articolo 2, comma 70)

RIDUZIONI DI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI
(in migliaia di euro)
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Autorizzazione 2015 2016 2017 e anni successivi
OSCE Riduzione Legge 18 luglio 1984, n. 343 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (Banca sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro Nord Sud, Osservatorio audiovisivo) Recesso Legge 28 marzo 1991, n. 119 225,0 225,0 225,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (Banca sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro Nord Sud, Osservatorio audiovisivo) Recesso Legge 23 luglio 1949, n. 433 554,5 564,5 564,5
Segretariato INCE Riduzione Legge 18 giugno 2003, n. 142 43,0 143,0 143,0
CIEC Recesso Legge 26 novembre 1957, n. 1296 18,3 18,3 18,3
BRESCE Riduzione Legge 4 giugno 1997, n. 163 650,0 650,0 650,0
Istituto internazionale del freddo Recesso Legge 24 luglio 1959, n. 697 60,0 60,0 60,0
Comitato consultivo del cotone Recesso Legge 3 novembre 1971, n. 950 35,0 35,0 35,0
European spatial data research Recesso Legge 26 luglio 1978, n. 477 7,5 7,5 7,5
Carta europea dell'energia Recesso Legge 10 novembre 1997, n. 415 450,0 450,0
Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) Riduzione Legge 17 agosto 1957, n. 848 20.000,0 2.685,0 2.685,0
UNESCO Riduzione Legge 9 agosto 2013, n. 100 150,0 150,0 150,0
Centro internazionale ingegneria genetica Riduzione Legge 15 marzo 1986, n. 103; legge 9 ottobre 2000, n. 288 200,0 200,0 200,0
ICRANET Riduzione Legge 10 febbraio 2005, n. 31 150,0 150,0 150,0
IAP Riduzione Legge 10 gennaio 2004, n. 17 50,0 50,0 50,0
TWAS Riduzione Legge 10 gennaio 2004, n. 17 100,0 100,0 100,0
Totale         25.243,3 8.488,3 8.488,3
 

Elenco 1
(articolo 1, comma 139)

Intervento 2015 2016 2017 A decorrere dal 2018
Interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili 100 100 100 100
Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania 10 10 10 0
Totale 110 110 110 100

(Gli importi sono espressi in milioni di euro)

Elenco n. 1
(articolo 19, comma 11)

CREDITI D'IMPOSTA
Norma Oggetto
Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, tabella A, punto 13 Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13 Credito d'imposta per agevolazione di nuove iniziative imprenditoriali
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13 Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 50, commi 6 e 13-bis Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1 Credito d'imposta per opere dell'ingegno digitali
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 Credito di imposta per investimenti di imprese di prodotti editoriali

Elenco n. 2
(articolo 2, comma 12)

CREDITI D'IMPOSTA
Norma Oggetto
Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, tabella A, punto 13 Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13 Credito d'imposta per agevolazione di nuove iniziative imprenditoriali
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13 Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 50, commi 6 e 13-bis Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1 Credito d'imposta per opere dell'ingegno digitali
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 Credito di imposta per investimenti di imprese di prodotti editoriali

Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 85.614 0 145.410 0 285.501 0
    1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 29.126 0 28.924 0 28.984 0
        1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 20.160 0 20.160 0 20.160 0
        1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.457 0 4.554 0 4.614 0
        1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 300 0 0 0 0 0
        1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 180 0 180 0 180 0
        1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 4.030 0 4.030 0 4.030 0
    3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.831 0 1.765 0 1.761 0
        3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 1.831 0 1.765 0 1.761 0
    5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 2.137 0 2.200 0 2.236 0
        5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 2.137 0 2.200 0 2.236 0
    24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.510 0 2.510 0 2.510 0
          24. 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 2.510 0 2.510 0 2.510 0
    25 Fondi da ripartire (33) 50.010 0 110.010 0 250.010 0
          25. 1 Fondi da assegnare (1) 50.010 0 110.010 0 250.010 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 85.614 0 145.410 0 285.501 0
    1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 29.126 0 28.924 0 28.984 0
        1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 20.160 0 20.160 0 20.160 0
        1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.457 0 4.554 0 4.614 0
        1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 300 0 0 0 0 0
        1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 180 0 180 0 180 0
        1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 4.030 0 4.030 0 4.030 0
    3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.831 0 1.765 0 1.761 0
        3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 1.831 0 1.765 0 1.761 0
    5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 2.137 0 2.200 0 2.236 0
        5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 2.137 0 2.200 0 2.236 0
    24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.510 0 2.510 0 2.510 0
          24. 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 2.510 0 2.510 0 2.510 0
    25 Fondi da ripartire (33) 50.010 0 110.010 0 250.010 0
          25. 1 Fondi da assegnare (1) 50.010 0 110.010 0 250.010 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
11.722 4.500
9.036 0 10.098 0
    1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 11.468 4.500
7.751 0 7.783 0
        1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5) 230 0 230 0 230 0
        1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (6) 0 0 32 0 63 0
        1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7) 6.238 4.500
2.490 0 2.490 0
        1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
    3 Regolazione dei mercati (12) 119 0 1.078 0 2.038 0
        3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 119 0 1.078 0 2.038 0
    4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 24 0 95 0 168 0
        4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 0 0 40 0 79 0
        4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 24 0 55 0 87 0
    5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 52 0 52 0 52 0
        5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8) 52 0 52 0 52 0
    6 Comunicazioni (15) 44 0 44 0 44 0
        6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9) 44 0 44 0 44 0
    7 Ricerca e innovazione (17) 16 0 16 0 16 0
        7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18) 16 0 16 0 16 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
11.722 4.500
9.036 0 10.098 0
    1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 11.468 4.500
7.751 0 7.783 0
        1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5) 230 0 230 0 230 0
        1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (6) 0 0 32 0 63 0
        1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7) 6.238 4.500
2.490 0 2.490 0
        1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
    3 Regolazione dei mercati (12) 119 0 1.078 0 2.038 0
        3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 119 0 1.078 0 2.038 0
    4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 24 0 95 0 168 0
        4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 0 0 40 0 79 0
        4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 24 0 55 0 87 0
    5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 52 0 52 0 52 0
        5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8) 52 0 52 0 52 0
    6 Comunicazioni (15) 44 0 44 0 44 0
        6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9) 44 0 44 0 44 0
    7 Ricerca e innovazione (17) 16 0 16 0 16 0
        7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18) 16 0 16 0 16 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.600
0 0 0 0 0
    1 Politiche per il lavoro (26) 4.600 0 0 0 0 0
        1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 4.600 0 0 0 0 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.600
0 0 0 0 0
    1 Politiche per il lavoro (26) 4.600 0 0 0 0 0
        1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 4.600 0 0 0 0 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0
    1 Giustizia (6) 102.458 0 102.458 0 102.458 0
        1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 36.188 0 36.188 0 36.188 0
        1.2 Giustizia civile e penale (2) 64.195 0 64.195 0 64.195 0
        1.3 Giustizia minorile (3) 2.075 0 2.075 0 2.075 0
    2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 266 0 266 0 266 0
        2.1 Indirizzo politico (2) 266 0 266 0 266 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0
    1 Giustizia (6) 102.458 0 102.458 0 102.458 0
        1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 36.188 0 36.188 0 36.188 0
        1.2 Giustizia civile e penale (2) 64.195 0 64.195 0 64.195 0
        1.3 Giustizia minorile (3) 2.075 0 2.075 0 2.075 0
    2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 266 0 266 0 266 0
        2.1 Indirizzo politico (2) 266 0 266 0 266 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 0 0 467 0 467 0
    1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 0 0 467 0 467 0
        1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 0 0 467 0 467 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 0 0 467 0 467 0
    1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 0 0 467 0 467 0
        1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 0 0 467 0 467 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000
    1 Istruzione scolastica (22) 139.913 0 131.570 0 131.570 0
        1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1) 594 0 964 0 964 0
        1.2 Istruzione prescolastica (2) 30.052 0 29.062 0 29.062 0
        1.3 Istruzione primaria (11) 36.423 0 33.361 0 33.361 0
        1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 17.614 0 15.832 0 15.832 0
        1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) 54.868 0 51.985 0 51.985 0
        1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 222 0 222 0 222 0
        1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15) 5 0 5 0 5 0
        1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16) 134 0 139 0 139 0
    2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 5.462 0 2.812 0 2.812 0
        2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) 3.605 0 2.505 0 2.505 0
        2.2 Istituti di alta cultura (2) 9 0 9 0 9 0
        2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 1.848 0 298 0 298 0
    3 Ricerca e innovazione (17) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000
        3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000
    5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 760 0 760 0 760 0
        5.1 Indirizzo politico (2) 154 0 154 0 154 0
        5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 606 0 606 0 606 0
    6 Fondi da ripartire (33) 1.411 0 0 0 0 0
        6.1 Fondi da assegnare (1) 1.411 0 0 0 0 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000
    1 Istruzione scolastica (22) 139.913 0 131.570 0 131.570 0
        1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1) 594 0 964 0 964 0
        1.2 Istruzione prescolastica (2) 30.052 0 29.062 0 29.062 0
        1.3 Istruzione primaria (11) 36.423 0 33.361 0 33.361 0
        1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 17.614 0 15.832 0 15.832 0
        1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) 54.868 0 51.985 0 51.985 0
        1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 222 0 222 0 222 0
        1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15) 5 0 5 0 5 0
        1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16) 134 0 139 0 139 0
    2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 5.462 0 2.812 0 2.812 0
        2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) 3.605 0 2.505 0 2.505 0
        2.2 Istituti di alta cultura (2) 9 0 9 0 9 0
        2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 1.848 0 298 0 298 0
    3 Ricerca e innovazione (17) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000
        3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000
    5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 760 0 760 0 760 0
        5.1 Indirizzo politico (2) 154 0 154 0 154 0
        5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 606 0 606 0 606 0
    6 Fondi da ripartire (33) 1.411 0 0 0 0 0
        6.1 Fondi da assegnare (1) 1.411 0 0 0 0 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579
    1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio (2) 670 0 670 0 670 0
        1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2) 650 0 650 0 650 0
        1.3 Supporto alla rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 20 0 20 0 20 0
    2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 5.110 3.579 5.110 3.579 5.110 3.579
        2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 3.670 3.579 3.670 3.579 3.670 3.579
        2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 1.440 0 1.440 0 1.440 0
    3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 73.973 0 73.479 0 73.445 0
        3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 42.755 0 42.254 0 42.225 0
        3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 4.243 0 4.217 0 4.217 0
        3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 26.975 0 27.009 0 27.003 0
    4 Soccorso civile (8) 17.670 0 17.670 0 17.670 0
        4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 17.670 0 17.670 0 17.670 0
    6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.500 0 3.100 0 3.100 0
        6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3.500 0 3.100 0 3.100 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579
    1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio (2) 670 0 670 0 670 0
        1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2) 650 0 650 0 650 0
        1.3 Supporto alla rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 20 0 20 0 20 0
    2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 5.110 3.579 5.110 3.579 5.110 3.579
        2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 3.670 3.579 3.670 3.579 3.670 3.579
        2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 1.440 0 1.440 0 1.440 0
    3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 73.973 0 73.479 0 73.445 0
        3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 42.755 0 42.254 0 42.225 0
        3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 4.243 0 4.217 0 4.217 0
        3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 26.975 0 27.009 0 27.003 0
    4 Soccorso civile (8) 17.670 0 17.670 0 17.670 0
        4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 17.670 0 17.670 0 17.670 0
    6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.500 0 3.100 0 3.100 0
        6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3.500 0 3.100 0 3.100 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200
    1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 3.580 3.360 3.400 3.200 3.400 3.200
        1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (3) 40 40 40 40 40 40
        1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11) 400 400 300 300 300 300
        1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (12) 330 110 300 100 300 100
        1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 310 310 260 260 260 260
        1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
    4 Fondi da ripartire (33) 3.000 0 3.000 0 3.500 0
        4.1 Fondi da assegnare (1) 3.000 0 3.000 0 3.500 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200
    1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 3.580 3.360 3.400 3.200 3.400 3.200
        1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (3) 40 40 40 40 40 40
        1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11) 400 400 300 300 300 300
        1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (12) 330 110 300 100 300 100
        1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 310 310 260 260 260 260
        1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
    4 Fondi da ripartire (33) 3.000 0 3.000 0 3.500 0
        4.1 Fondi da assegnare (1) 3.000 0 3.000 0 3.500 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707
    1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 2.573 0 2.573 0 2.573 0
        1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 2.573 0 2.573 0 2.573 0
    2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 8.707 1.707 8.707 1.707 8.707 1.707
        2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707
        2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
        2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 2.000 0 2.000 0 2.000 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707
    1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 2.573 0 2.573 0 2.573 0
        1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 2.573 0 2.573 0 2.573 0
    2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 8.707 1.707 8.707 1.707 8.707 1.707
        2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707
        2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
        2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 2.000 0 2.000 0 2.000 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 504.495 0 614.952 0 611.655 0
    1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 504.387 0 614.844 0 611.546 0
        1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 2.320 0 3.641 0 3.602 0
        1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 23 0 33 0 33 0
        1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 14 0 14 0 14 0
        1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 141 0 145 0 145 0
        1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (5) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
        1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 496.889 0 606.012 0 602.751 0
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 108 0 108 0 110 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 108 0 108 0 110 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 504.495 0 614.952 0 611.655 0
    1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 504.387 0 614.844 0 611.546 0
        1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 2.320 0 3.641 0 3.602 0
        1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 23 0 33 0 33 0
        1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 14 0 14 0 14 0
        1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 141 0 145 0 145 0
        1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (5) 5.000 0 5.000 0 5.000 0
        1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 496.889 0 606.012 0 602.751 0
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 108 0 108 0 110 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 108 0 108 0 110 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711
    1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 4.303 3.714 4.291 3.715 4.286 3.711
        1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 2.771 2.382 2.759 2.383 2.758 2.383
        1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 200 0 200 0 200 0
        1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6) 1.332 1.332 1.332 1.332 1.328 1.328
    2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 2.346 0 2.346 0 2.346 0
        2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 2.346 0 2.346 0 2.346 0
    3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 160 0 160 0 160 0
        3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 160 0 160 0 160 0
    4 Soccorso civile (8) 1.494 0 1.494 0 1.494 0
        4.1 Interventi per soccorsi (1) 1.494 0 1.494 0 1.494 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711
    1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 4.303 3.714 4.291 3.715 4.286 3.711
        1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 2.771 2.382 2.759 2.383 2.758 2.383
        1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 200 0 200 0 200 0
        1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6) 1.332 1.332 1.332 1.332 1.328 1.328
    2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 2.346 0 2.346 0 2.346 0
        2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 2.346 0 2.346 0 2.346 0
    3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 160 0 160 0 160 0
        3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 160 0 160 0 160 0
    4 Soccorso civile (8) 1.494 0 1.494 0 1.494 0
        4.1 Interventi per soccorsi (1) 1.494 0 1.494 0 1.494 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0
    1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 21.324 0 21.324 0 21.324 0
        1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 91 0 57 0 57 0
        1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 669 0 669 0 669 0
        1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) 3.615 0 3.615 0 3.615 0
      1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.071 0 1.071 0 1.071 0
      1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 1.391 0 1.391 0 1.391 0
      1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13) 488 0 488 0 488 0
      1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 16 0 16 0 16 0
      1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 13.732 0 13.766 0 13.766 0
      1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (16) 251 0 251 0 251 0
    2 Ricerca e innovazione (17) 23 0 23 0 23 0
        2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4) 23 0 23 0 23 0
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 106 0 106 0 106 0
        3.1 Indirizzo politico (2) 78 0 78 0 78 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 29 0 29 0 29 0
    6 Turismo (31) 46 0 46 0 46 0
        6.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 46 0 46 0 46 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0
    1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 21.324 0 21.324 0 21.324 0
        1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 91 0 57 0 57 0
        1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 669 0 669 0 669 0
        1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) 3.615 0 3.615 0 3.615 0
      1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.071 0 1.071 0 1.071 0
      1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 1.391 0 1.391 0 1.391 0
      1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13) 488 0 488 0 488 0
      1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 16 0 16 0 16 0
      1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 13.732 0 13.766 0 13.766 0
      1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (16) 251 0 251 0 251 0
    2 Ricerca e innovazione (17) 23 0 23 0 23 0
        2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4) 23 0 23 0 23 0
    3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 106 0 106 0 106 0
        3.1 Indirizzo politico (2) 78 0 78 0 78 0
        3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 29 0 29 0 29 0
    6 Turismo (31) 46 0 46 0 46 0
        6.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 46 0 46 0 46 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0
    1 Tutela della salute (20) 10.850 0 10.500 0 10.500 0
        1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
        1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 850 0 500 0 500 0
    4 Fondi da ripartire (33) 500 0 500 0 500 0
      4.1 Fondi da assegnare (1) 500 0 500 0 500 0

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
Ministero
    Missione

        Programma

2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0
    1 Tutela della salute (20) 10.850 0 10.500 0 10.500 0
        1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
        1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3) 850 0 500 0 500 0
    4 Fondi da ripartire (33) 500 0 500 0 500 0
      4.1 Fondi da assegnare (1) 500 0 500 0 500 0

Segue: Elenco 2
(articolo 24, comma 1)

Riepilogo Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
        Ministero 2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
85.614 0 145.410 0 285.501 0
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
11.722 4.500 9.036 0 10.098 0
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
4.600 0 0 0 0 0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
0 0 467 0 467 0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000
MINISTERO DELL'INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707
MINISTERO DELLA DIFESA 504.495 0 614.952 0 611.655 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0
MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0
TOTALE             1.017.702 17.861 1.167.297 13.201 1.305.614 13.197

Elenco 3
(articolo 2, comma 45)

Riepilogo Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)
        Ministero 2015 2016 2017 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
85.614 0 145.410 0 285.501 0
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
11.722 4.500 9.036 0 10.098 0
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
4.600 0 0 0 0 0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
0 0 467 0 467 0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000
MINISTERO DELL'INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707
MINISTERO DELLA DIFESA 504.495 0 614.952 0 611.655 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0
MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0
TOTALE             1.017.702 17.861 1.167.297 13.201 1.305.614 13.197

    

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(*) Il prospetto di copertura è riportato nel testo del Governo.

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196)
  2015 2016 2017
  (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
      Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: 24.365 30.488 30.407
      Minori entrate
Articolato: 6.293 8.693 8.324
      Tabella A 200 250 300
      Tabella C 70 72 72
Totale oneri da coprire 30.928 39.503 39.103
2) MEZZI DI COPERTURA
      Nuove o maggiori entrate
Articolato: 14.780 30.983 38.491
      Riduzione spese correnti
Articolato: 5.739 8.806 8.626
      Tabella D 39 36 35
Totale mezzi di copertura 20.557 39.825 47.152
      DIFFERENZA -10.371 321 8.049
BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)
Assestato 2014 Iniziali 2015 2016 2017
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza
ENTRATE 27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585
Rimborsi IVA 27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585
SPESA CORRENTE 34.016 34.016 41.769 41.769 31.291 31.735
Rimborsi IVA 27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585
Sospesi compartecipazione IVA 0 0 4.356 4.356 0 0
Posta editoria 0 0 0 0 0 0
FSN-saldo IRAP 2.560 2.560     0     0 0 0
Anticipazioni tesoreria INPS 0 0 3.500 3.500 0 0
Chiusura anticipazione tesoreria Interno 0 0 3.342 3.342 0 0
Rimborso imposte dirette pregresse 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150
Entrate erariali 0 0 0 0 0 0
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi 1.207 1.207 0 0 0 0
SPESA IN CONTO CAPITALE 0 0 2.016 2.016 0 0
Ripiano sospesi di tesoreria Enti Locali 0 0 2.016 2.016 0 0
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO 34.016 34.016 43.785 43.785 31.291 31.735
LEGGE DI STABILITÀ 0 0 520 520 0 0
Tabella C - saldo IRAP           480 480          
Piano risanamento Molise           40 40          
Totale spesa legge di bilancio e di stabilità 34.016 34.016 44.305 44.305 31.291 31.735
TABELLE

Tabella A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Tabella D. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella E. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

    

TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze 109.407.618 130.978.618 185.698.618
(161.957.618) (198.798.618) (246.798.618)
Ministero della giustizia 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 51.983.999 59.488.999 59.488.999
(52.383.999) (59.888.999) (59.888.999)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7.000 9.000 9.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 9.536.000 10.400.000 10.400.000
(10.136.000) (11.000.000) (11.000.000)
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10.312.000 12.800.000 12.800.000
(12.612.000)
Ministero della salute 5.000.000 6.500.000 8.500.000
(8.000.000) (8.000.000) (10.000.000)
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate . . . 196.246.617 230.176.617 286.896.617
(255.096.617) (300.496.617) (350.496.617)
Di cui regolazione debitoria . . . –       –       –      
Di cui limite d'impegno . . . –       –       –      
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze 59.200.000 229.400.000 376.400.000
(82.400.000)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 32.753.000 32.753.000 32.753.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 42.949 34.708.000 –      
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –      
    
–      
(60.000.000)
–      
(170.000.000)
Ministero dell'interno 20.000.000 30.000.000 38.000.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7.715.000 17.415.000 17.415.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –       27.500.000 47.500.000
(30.500.000) (50.500.000)
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –      
    
–      
(100.000.000)
–      
(100.000.000)
Ministero della salute 6.000.000 3.000.000 3.000.000
(8.000.000) (4.000.000) (4.000.000)
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 125.710.949 374.776.000 515.068.000
(150.910.949) (538.776.000) (789.068.000)
Di cui regolazione debitoria . . . –       –       –      
Di cui limite d'impegno . . . –       –       –      
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185) Cp 65.730.527 63.427.302 63.427.302
Cs 65.730.527 63.427.302 63.427.302

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115)

Cp 33.420.644 33.687.736 33.590.787
Cs 33.420.644 33.687.736 33.590.787
Totale missione Cp 99.151.171 97.115.038 97.018.089
Cs 99.151.171 97.115.038 97.018.089

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p) Cp 5.092.950 5.104.167 5.104.167
Cs 5.092.950 5.104.167 5.104.167

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 56 del 2000: Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133

    – Art. 13, comma 3: Attribuzione gettito IRAP regioni a statuto ordinario (2.4 – cap 2701)
Cp 480.000.000 –     –    
Cs 480.000.000 –     –    
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 – cap. 2820) Cp 1.296.642 1.307.468 1.307.468
Cs 1.296.642 1.307.468 1.307.468
Totale missione Cp 486.389.592 6.411.635 6.411.635
Cs 486.389.592 6.411.635 6.411.635
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (a) (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184) Cp 180.467.050 175.663.052 175.228.586
Cs 180.467.050 175.663.052 175.228.586

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169)

Cp 354.307 362.619 362.619
Cs 354.307 362.619 362.619

Cooperazione economica e relazioni internazionali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1 giugno 1966 (1.3 – cap. 3751) Cp 1.701.998 1.644.678 1.634.606
Cs 1.701.998 1.644.678 1.634.606
Promozione della pace e sicurezza internazionale
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap. 3399) Cp 210.718 214.950 214.950
Cs 210.718 214.950 214.950
Integrazione europea
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545) Cp 1.067.418 1.028.887 1.025.900
Cs 1.067.418 1.028.887 1.025.900

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163) Cp 1.402.108 1.405.108 1.405.108
Cs 1.402.108 1.405.108 1.405.108
Totale missione Cp 185.203.599 180.319.294 179.871.769
Cs 185.203.599 180.319.294 179.871.769
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Approntamento e impiego delle forze navali
Ministero della difesa
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:
– Art. 565: Contributo a favore dell'organizzazione idrografica internazionale (1.3 – cap. 1345) Cp 85.253 82.047 81.894
Cs 85.253 82.047 81.894
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare
Ministero della difesa
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 1352) Cp 684.512 688.285 711.311
Cs 684.512 688.285 711.311
Totale missione Cp 769.765 770.332 793.205
Cs 769.765 770.332 793.205

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

Ministero della giustizia
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
– Art. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) Cp 220.391 220.391 230.000
Cs 220.391 220.391 230.000
Totale missione Cp 220.391 220.391 230.000
Cs 220.391 220.391 230.000

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) Cp 338.552 346.324 346.324
Cs 338.552 346.324 346.324

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia

Ministero dell'interno

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815) Cp 538.280 547.362 545.774
Cs 538.280 547.362 545.774
Totale missione Cp 876.832 893.686 892.098
Cs 876.832 893.686 892.098
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
– Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 – cap. 7446/P) Cp 50.420.807 47.782.919 47.782.919
Cs 50.420.807 47.782.919 47.782.919
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:
– Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184) Cp 6.691.617 6.446.463 6.882.995
Cs 6.691.617 6.446.463 6.882.995

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Legge n. 228 del 2012: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
– Art. 1, comma 290: Integrazione fondo protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità (6.2 – cap. 7446/P) Cp 44.746.078 –         –        
Cs 44.746.078 –         –        
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:
– Art. 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 – cap. 7441) Cp 140.000.000 140.000.000 140.000.000
Cs 140.000.000 140.000.000 140.000.000
Totale missione Cp 241.858.502 194.229.382 194.665.914
Cs 241.858.502 194.229.382 194.665.914
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2 – cap. 2200) Cp 471.945 430.881 429.631
Cs 471.945 430.881 429.631

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

– Art. 6: Contributo al CRA (1.2 – cap. 2083) Cp 5.084.549 4.570.897 4.557.631
Cs 5.084.549 4.570.897 4.557.631

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Sostegno al settore agricolo
Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525)

Cp 122.271.402 118.575.903 118.575.903
Cs 122.271.402 118.575.903 118.575.903

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) Cp 3.726.984 3.777.847 4.119.734
Cs 3.726.984 3.777.847 4.119.734
Totale missione Cp 131.554.880 127.355.528 127.682.899
Cs 131.554.880 127.355.528 127.682.899

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile

Ministero dello sviluppo economico

Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie,

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
– Art. 19, comma 1, lettera a): Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA (5.7 – cap. 7630/P) Cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045
Cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045
Totale missione Cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045
Cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045
REGOLAZIONE DEI MERCATI

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280) Cp –         –         –        
Cs –         –         –        
Totale missione Cp –         –         –        
Cs –         –         –        

DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

– Art. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC (2.3 – cap. 1921) Cp 716.597 597.347 532.257
Cs 716.597 597.347 532.257

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):
– Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) Cp 170.416 163.851 163.375
Cs 170.416 163.851 163.375
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:
– Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 – cap. 1850) Cp 45.824 45.511 45.253
Cs 45.824 45.511 45.253
Totale missione Cp 932.837 806.709 740.885
Cs 932.837 806.709 740.885
COMUNICAZIONI
Sostegno all'editoria
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442) Cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085
Cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085
Totale missione Cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085
Cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Ministero dello sviluppo economico
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501) Cp 6.858.263 7.399.251 7.357.576
Cs 6.858.263 7.399.251 7.357.576
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
– Art. 14, comma 19: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535) Cp 19.107.513 18.332.671 18.332.671
Cs 19.107.513 18.332.671 18.332.671
– Art. 14, comma 26-ter, punto 1: Finanziamento delle spese di funzionamento dell'agenzia (4.2 – cap. 2530) Cp 14.804.164 14.843.475 14.843.475
Cs 14.804.164 14.843.475 14.843.475
Totale missione Cp 40.769.940 40.575.397 40.533.722
Cs 40.769.940 40.575.397 40.533.722
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca in materia ambientale
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
– Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831) Cp 22.448.654 22.448.654 22.448.654
Cs 22.448.654 22.448.654 22.448.654

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043) Cp 874.862 897.538 897.538
Cs 874.862 897.538 897.538
Ricerca di base e applicata
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
– Art. 19: Agenzia digitale (12.1 – cap. 1707) Cp 2.737.054 2.856.945 2.856.945
Cs 2.737.054 2.856.945 2.856.945
Ricerca per il settore della sanità pubblica
Ministero della salute
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
– Art. 12, comma 2: Fondo per il finanziamento di attività ricerca (2.1 – cap. 3392) Cp 253.859.000 254.210.075 254.243.175
Cs 253.859.000 254.210.075 254.243.175
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 – cap. 1679) Cp 4.250.000 4.250.000 4.250.000
Cs 4.250.000 4.250.000 4.250.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
e decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-septies, comma 1 – personale dell'Istituto nazionale di geofisica – e legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 652 – piano straordinario di assunzione di ricercatori, e decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, articolo 19, comma 3 – Sistema nazionale di valutazione e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca e decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, articolo 24, comma 1 – Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (a) (3.4 – cap. 7236) Cp 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271
(1.740.183.125)
Cs 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271
(1.740.183.125)
Totale missione Cp 2.028.352.695 2.024.519.964 2.023.164.583
(2.024.352.695)
Cs 2.028.352.695 2.024.519.964 2.023.164.583
(2.024.352.695)
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
– Art. 7, comma 1.1: mezzi navali ed aerei (1.10 – capp. 1644, 1646) Cp 31.634.807 31.818.730 32.053.694
Cs 31.634.807 31.818.730 32.053.694
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 – capp. 1388, 1389) Cp 30.859 32.265 34.341
Cs 30.859 32.265 34.341
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1551) Cp 4.275.357 4.114.645 4.102.413
Cs 4.275.357 4.114.645 4.102.413
Totale missione Cp 35.941.023 35.965.640 36.190.448
Cs 35.941.023 35.965.640 36.190.448
TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria
Ministero della salute
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
– Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2 – cap. 5340) Cp 309.000 310.000 310.000
Cs 309.000 310.000 310.000
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure
Ministero della salute
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Riordinamento della Croce rossa italiana (articolo 70 della legge n. 833 del 1978): Contributo alla croce rossa italiana (1.7 – cap. 3453) Cp –       –       –      
Cs –       –       –      
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
– Art. 4, comma 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6 – Compiti del centro nazionale sangue (1.7 – cap. 3443) Cp 9.400.947 9.400.947 9.400.947
Cs 9.400.947 9.400.947 9.400.947
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.7 – cap. 3412) Cp 3.261.606 3.261.606 3.261.606
Cs 3.261.606 3.261.606 3.261.606
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
– Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali (1.7 – cap. 3457) Cp 400.352 400.352 400.352
Cs 400.352 400.352 400.352
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.7 – capp. 3458, 7230) Cp 626.523 2.300.094 2.293.418
Cs 626.523 2.300.094 2.293.418
Totale missione Cp 13.998.428 15.672.999 15.666.323
Cs 13.998.428 15.672.999 15.666.323
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Cp 406.229.000 407.085.025 407.085.025
Cs 406.229.000 407.085.025 407.085.025
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (a) (1.10 – cap. 3610)

Cp 1.452.756 614.874 614.874
Cs 1.452.756 614.874 614.874
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:
– Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (a) (1.10 – cap. 3611) Cp 1.428.220 687.164 687.164
Cs 1.428.220 687.164 687.164
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630) Cp 875.000 877.000 877.000
Cs 875.000 877.000 877.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (a) (1.10 – capp. 3670, 3671) Cp 17.257.910 17.272.910 17.272.910
Cs 17.257.910 17.272.910 17.272.910
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:
– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.14 – capp. 1442, 7305) Cp 1.312.000 1.315.000 1.315.000
Cs 1.312.000 1.315.000 1.315.000
Totale missione Cp 428.554.886 427.851.973 427.851.973
Cs 428.554.886 427.851.973 427.851.973
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.8 – cap. 1261) Cp 1.478.000 1.478.000 1.478.000
Cs 1.478.000 1.478.000 1.478.000
Istituzioni scolastiche non statali
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193) Cp 284.000 293.000 293.000
Cs 284.000 293.000 293.000
Totale missione Cp 1.762.000 1.771.000 1.771.000
Cs 1.762.000 1.771.000 1.771.000

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709) Cp 6.553.000 6.565.000 6.565.000
(3.453.000)
(4.965.000) (4.965.000)
Cs 6.553.000 6.565.000 6.565.000
(3.453.000)
(4.965.000) (4.965.000)
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273) Cp 18.013.000 18.052.000 18.052.000
Cs 18.013.000 18.052.000 18.052.000
Sistema universitario e formazione post-universitaria
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:

– Art. 60, comma 1 – Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario (2.3 – cap. 1692) Cp 69.147.000 69.305.000 69.305.000
Cs 69.147.000 69.305.000 69.305.000
Totale missione Cp 93.713.000 93.922.000 93.922.000
(90.613.000)
(92.322.000) (92.322.000)
Cs 93.713.000 93.922.000 93.922.000
(90.613.000)
(92.322.000) (92.322.000)

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie
Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero e legge n. 137 del 2001: Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana (17.1 – cap. 7256)

Cp 6.908.835 7.055.885 7.893.390
Cs 6.908.835 7.055.885 7.893.390
Sostegno alla famiglia
Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) Cp 18.261.738 17.621.227 17.621.227
Cs 18.261.738 17.621.227 17.621.227
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733) Cp 7.375.993 7.116.878 7.855.861
Cs 7.375.993 7.116.878 7.855.861

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108/P) Cp 9.971.390 9.599.591 10.621.990
Cs 9.971.390 9.599.591 10.621.990
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:
– Art. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza (17.4 – cap. 2108/P) Cp 9.119.826 9.007.627 9.057.403
Cs 9.119.826 9.007.627 9.057.403
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
– Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) Cp 12.992.666 12.589.741 12.553.204
Cs 12.992.666 12.589.741 12.553.204
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527) Cp 28.709.000 28.794.000 28.794.000
Cs 28.709.000 28.794.000 28.794.000
Totale missione Cp 93.339.448 91.784.949 94.397.075
Cs 93.339.448 91.784.949 94.397.075

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025) Cp 1.002.881 1.024.216 1.104.040
Cs 1.002.881 1.024.216 1.104.040
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.9 – cap. 7682) Cp 5.078.361 4.822.906 4.812.926
Cs 5.078.361 4.822.906 4.812.926
Totale missione Cp 6.081.242 5.847.122 5.916.966
Cs 6.081.242 5.847.122 5.916.966
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
Ministero dell'interno
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) Cp 1.039.680 1.061.646 1.056.197
Cs 1.039.680 1.061.646 1.056.197

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:
– Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311) Cp 4.010.303 3.869.784 3.858.553
Cs 4.010.303 3.869.784 3.858.553
Totale missione Cp 5.049.983 4.931.430 4.914.750
Cs 5.049.983 4.931.430 4.914.750
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560) Cp 337.766 325.804 324.858
Cs 337.766 325.804 324.858
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
– Art. 3, comma 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 – cap. 3822) Cp 66.170.197 63.852.487 63.667.176
Cs 66.170.197 63.852.487 63.667.176

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Analisi e programmazione economico-finanziaria
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613) Cp 12.430 11.639 12.814
(50.012.430) (50.011.639) (50.012.814)
Cs 12.430 11.639 12.814
(50.012.430) (50.011.639) (50.012.814)
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
– Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330) Cp 1.576.772 1.327.351 1.463.733
(1.376.772)
Cs 1.576.772 1.327.351 1.463.733
(1.376.772)
Totale missione Cp 68.097.165 65.517.281 65.468.581
(117.897.165) (115.517.281) (115.468.581)
Cs 68.097.165 65.517.281 65.468.581
(117.897.165) (115.517.281) (115.468.581)

GIOVANI E SPORT
Incentivazione e sostegno alla gioventù
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106) Cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837
Cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837
Totale missione Cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837
Cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
TURISMO
Sviluppo e competitività del turismo
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
– Art. 12, comma 2: Spese per il funzionamento enti - Agenzia nazionale del turismo (6.1 – cap. 6821) Cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366
Cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366
Totale missione Cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366
Cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
– Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) Cp 36.319.976 34.695.682 34.594.989
Cs 36.319.976 34.695.682 34.594.989

Decreto legislativo n. 6 del 2010: Riorganizzazione del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69:

– Art. 4, comma 2: Spese di funzionamento del FORMEZ PA (24.4 – cap. 5200) Cp 4.986.275 4.811.325 4.797.362
Cs 4.986.275 4.811.325 4.797.362

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI   2015 2016 2017
Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (24.4 - Cap. 5217) Cp 1.054.675 1.078.100 1.184.675
Cs 1.054.675 1.078.100 1.184.675
Totale missione Cp 42.360.926 40.585.107 40.577.026
Cs 42.360.926 40.585.107 40.577.026
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026) Cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536
Cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536
Totale missione Cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536
Cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536
Totale generale Cp 4.167.285.794 3.614.336.985 3.616.143.810
(4.209.985.794) (3.662.736.985) (3.664.543.810)
Cs 4.167.285.794 3.614.336.985 3.616.143.810
(4.209.985.794) (3.662.736.985) (3.664.543.810)
TABELLA D
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Tabella D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

Ministero dell'interno
Decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di enti locali:
– Art. 6-bis, comma 1: Fondo finalizzato ad erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali (2.3 – cap. 1331) Cp –64.784 –64.784 –64.784     
Cs –64.784 –64.784 –64.784

Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:

– Art. 7-bis, comma 1: Assistenza sanitaria per i cittadini

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
di Campione d'Italia (2.3 – cap. 1331) Cp –424.841 –424.841 –424.841     
Cs –424.841 –424.841 –424.841
Totale missione Cp –489.625 –489.625 –489.625
Cs –489.625 –489.625 –489.625     
GIUSTIZIA
Giustizia civile e penale
Ministero della giustizia
Decreto legislativo n. 26 del 2006: Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati:
– Art. 1: Scuola superiore della magistratura (1.2 – cap. 1478) Cp –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000     
Cs –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000
Totale missione Cp –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000
Cs –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000     
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
– Art. 145, comma 40: Promozione di trasporti marittimi sicuri (4.1 – cap. 2246) Cp –3.400.000 –3.387.260 –3.553.345     
Cs –3.400.000 –3.387.260 –3.553.345

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Ministero dell'interno

Legge n. 7 del 2006 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile:

– Art. 5, comma 2: Istituzione di un numero verde contro le mutilazioni genitali femminili (3.1 – cap. 2568) Cp –65.219 –71.540 –73.334     
Cs –65.219 –71.540 –73.334
Legge n. 48 del 2008: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno:
– Art. 12, comma 1: Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (3.1 – cap. 2632) Cp –465.691 –492.041 –498.924     
Cs –465.691 –492.041 –498.924

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Ministero dell'interno
Legge n. 125 del 2001: Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati:
– Art. 3, comma 4: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol (3.3 – cap. 2762) Cp –10.499 –16.503 –16.456     
Cs –10.499 –16.503 –16.456

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
– Art. 1, comma 5: Fondo per l'istituzione del Sistema d'informazione visti (3.3 – cap. 2735) Cp –770.771 –1.331.678 –1.330.724     
Cs –770.771 –1.331.678 –1.330.724
Decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie:
– Art. 2, comma 6-decies: Rete degli esperti per la sicurezza (3.3 – cap. 2642) Cp –246.724 –250.915 –250.186     
Cs –246.724 –250.915 –250.186
Totale missione Cp –4.958.904 –5.549.937 –5.722.969
Cs –4.958.904 –5.549.937 –5.722.969     
SOCCORSO CIVILE

Interventi per soccorsi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
lo sviluppo delle aree interessate:
– Art. 3, comma 2-sexies: Flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato per interventi nella «Terra dei fuochi» CFS (4.1 – cap. 3080) Cp –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000     
Cs –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000
Totale missione Cp –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000
Cs –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000     
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto-legge n. 182 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2005: Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari:

– Art. 1-quinquies, comma 2: Contributo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (1.2 – cap. 2109) Cp –264.000 –264.000 –280.603     
Cs –264.000 –264.000 –280.603

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
– Art. 3, comma 34: Trasferimenti alle imprese (1.2 – cap. 2285) Cp –733.000 –733.000 –733.000     
Cs –733.000 –733.000 –733.000
Totale missione Cp –997.000 –997.000 –1.013.603
Cs –997.000 –997.000 –1.013.603     
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– Art. 3: Studi e ricerche per la politica industriale (1.1 – cap. 2234) Cp –39.118 –39.118 –39.118     
Cs –39.118 –39.118 –39.118
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 852: Interventi di salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di grandi dimensioni che versino in crisi economico-finanziaria (1.1 – cap. 2246) Cp –26.464 –26.464 –26.464     
Cs –26.464 –26.464 –26.464

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento

Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali

Ministero dello sviluppo economico
Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:
– Art. 7, comma 31: Manovra – Art. 7 soppressione ed incorporazione enti e organismi pubblici Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito (1.2 – cap. 2302) Cp –80.000 –80.000     
(–1.400.000)
Cs –80.000 –80.000
(–1.400.000)

Incentivazione del sistema produttivo

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– Art. 10: Attività di valutazione delle leggi (1.3 – cap. 2228) Cp –40.000 –40.000 –40.000     
Cs –40.000 –40.000 –40.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale
Ministero dello sviluppo economico

Decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
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pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa:
– Art. 4-bis, comma 7: Lotta alla contraffazione (1.7 – cap. 2385) Cp –210.895 –210.895 –210.895     
Cs –210.895 –210.895 –210.895
Totale missione Cp –316.477 –396.477 –396.477
(–1.716.477)
Cs –316.477 –396.477 –396.477
(–1.716.477)     
REGOLAZIONE DEI MERCATI

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– Art. 10: Attività di valutazione delle leggi (3.1 – cap. 1231) Cp –102.294 –102.294 –102.294     
Cs –102.294 –102.294 –102.294
Totale missione Cp –102.294 –102.294 –102.294     
Cs –102.294 –102.294 –102.294     
COMUNICAZIONI

Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
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annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
– Art. 52, comma 18: Contributi alle emittenti radiotelevisive locali (6.7 – cap. 3121) Cp –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329     
Cs –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329
Totale missione Cp –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329     
Cs –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329     
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Politica commerciale in ambito internazionale

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 93 del 1997: Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993:

– Art. 9: Attuazione della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (4.1 – cap. 2751) Cp –51.807 –51.807 –51.807     
Cs –51.807 –51.807 –51.807
Totale missione Cp –51.807 –51.807 –51.807     
Cs –51.807 –51.807 –51.807     

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Legge n. 120 del 2002: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997:
– Art. 3: Convenzione sui cambiamenti climatici (1.3 – cap. 2211) Cp –4.810.000 –7.000.000 –6.500.000     
     Cs –4.810.000 –7.000.000 –6.500.000
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
– Art. 1, comma 226: Accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino (1.10 – cap. 1644) Cp –5.000.000 –3.000.000 –3.000.000     
Cs –5.000.000 –3.000.000 –3.000.000
Totale missione Cp –9.810.000 –10.000.000 –9.500.000
Cs –9.810.000 –10.000.000 –9.500.000     

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
TUTELA DELLA SALUTE

Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Ministero della salute

Decreto-legge n. 81 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 138 del 2004: Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica:

– Art. 1, comma 1, lettera a): Spese per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (1.1 – cap. 4393) Cp –2.283.751 –2.000.000 –2.000.000     
     Cs –2.283.751 –2.000.000 –2.000.000

Sanità pubblica veterinaria

Ministero della salute

Decreto-legge n. 335 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001:

– Art. 1: Sorveglianza delle malattie infettive e diffusive degli animali (1.2 – cap. 5391) Cp –4.500.000 –4.000.000 –4.000.000     
Cs –4.500.000 –4.000.000 –4.000.000
Totale missione Cp –6.783.751 –6.000.000 –6.000.000
Cs –6.783.751 –6.000.000 –6.000.000     

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 13, comma 4: Istituzione dell'ufficio per la gestione delle scuole in lingua slovena (1.8 – cap. 3112)

Cp –66.452 –80.008 –67.428     
Cs –66.452 –80.008 –67.428
Totale missione Cp –66.452 –80.008 –67.428
Cs –66.452 –80.008 –67.428     

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011:

– Art. 9, comma 15: Spesa a favore della Fondazione per il merito (2.1 – cap. 1649) Cp –500.000 –       –           
     Cs –500.000 –       –      

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
Sistema universitario e formazione post-universitaria
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 240 del 2010: Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario:
– Art. 28, comma 1: Istituzione del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza (2.3 – cap. 1599) Cp –769.000 –769.000 –769.000     
Cs –769.000 –769.000 –769.000
Totale missione Cp –1.269.000 –769.000 –769.000
Cs –1.269.000 –769.000 –769.000     
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:
– Art. 2, comma 6: Tirocini nell'ambito della pubblica amministrazione (1.9 – cap. 2231) Cp –1.700.000 –       –           
Cs –1.700.000 –       –      
Totale missione Cp –1.700.000 –       –      
Cs –1.700.000 –       –           

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Legge n. 379 del 1993: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale:

– Art. 1, comma 1: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1 – cap. 2316) Cp –192.064 –192.064 –192.064     
Cs –192.064 –192.064 –192.064
Totale missione Cp –192.064 –192.064 –192.064
Cs –192.064 –192.064 –192.064     
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 183 del 2011: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
dello Stato (Legge di stabilità 2012):
– Art. 6, comma 1: Trasferimento di immobili dello Stato a società di gestione del risparmio (1.1 – cap. 3902) Cp –84.324 –75.022 –88.218     
Cs –84.324 –75.022 –88.218
Totale missione Cp –84.324 –75.022 –88.218
Cs –84.324 –75.022 –88.218     
TURISMO

Sviluppo e competitività del turismo

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2016: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

– Art. 2, comma 98: Sviluppo e competitività del turismo (6.1 – cap. 6823) Cp –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000     
Cs –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000
Totale missione Cp –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000
Cs –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000     
FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

Ministero dell'interno

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

– Art. 3, comma 151: Fondo da ripartire per le esigenze correnti

Segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017 Definan-
ziamento
di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (7.1 – cap. 3001) Cp –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848     
Cs –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848
Totale missione Cp –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848
Cs –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848     
Totale generale Cp –37.310.875 –35.592.411 –35.282.662
(–38.710.875)
Cs –37.310.875 –35.592.411 –35.282.662
(–38.710.875)     
TABELLA E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

                1) non impegnabili le quote degli anni 2015 ed esercizi successivi;

                2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2015 e successivi;

                3) interamente impegnabili le quote degli anni 2015 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 e quelli derivanti da spese di annualità.

    

ELENCO DELLE MISSIONI

1. – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. – L'Italia in Europa e nel mondo
7. – Ordine pubblico e sicurezza
8. – Soccorso civile
9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. – Competitività e sviluppo delle imprese
13. – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
17. – Ricerca e innovazione
18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. – Casa e assetto urbanistico
21. – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. – Istruzione scolastica
28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30. – Giovani e sport
32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. – Fondi da ripartire

    

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l'editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

        N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

    

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Economia e finanze
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
– Art. 1, comma 308: Centenario della prima guerra mondiale (Settore n. 27) Interventi diversi (21.3 – cap. 7474)
      Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2018
Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Totale missione Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Interno
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni,

Segue: Tabella E

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e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)
      Legislazione vigente Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp 10.000.000 –       –       –      
Cs 10.000.000 –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 10.000.000 –       –       –      
Cs 10.000.000 –       –       –      
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 5, comma 3-bis: Contributo assicurazione RC auto per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)
      Legislazione vigente Cp 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000 2022 3
Cs 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000
Cs 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000

Segue: Tabella E

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e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      – Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
      Legislazione vigente Cp –       10.000.000 10.000.000 50.000.000 2022 3
Cs –       10.000.000 10.000.000 50.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp –       10.000.000 10.000.000 50.000.000
Cs –       10.000.000 10.000.000 50.000.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
      Legislazione vigente Cp –       10.000.000 10.000.000 40.000.000 2021 3
Cs –       10.000.000 10.000.000 40.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp –       10.000.000 10.000.000 40.000.000
Cs –       10.000.000 10.000.000 40.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
      – Art. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      forestale (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)
      Legislazione vigente Cp 140.000.000 140.000.000 –       –      
Cs 140.000.000 140.000.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 140.000.000 140.000.000 –       –      
Cs 140.000.000 140.000.000 –       –      
Totale missione Cp 236.000.000 246.000.000 106.000.000 460.000.000
Cs 236.000.000 246.000.000 106.000.000 460.000.000
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
      – Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)
      Legislazione vigente Cp 5.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000 2020 3
Cs 5.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000
      Riduzione Cp –50.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –150.000.000
Cs –50.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –150.000.000
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 4.950.000.000 4.450.000.000 4.950.000.000 14.850.000.000
Cs 4.950.000.000 4.450.000.000 4.950.000.000 14.850.000.000

Segue: Tabella E

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e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
Economia e finanze
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
      – Art. 1, comma 170: Banche e fondi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7175)
      Legislazione vigente Cp 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000 2022
Cs 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000
Cs 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000
Decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:
      – Art. 11, comma 5: contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7174)
      Legislazione vigente Cp 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –       2017
Cs 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –      
Cs 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
      – Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)
      Legislazione vigente Cp 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234 2028 3
Cs 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234
Cs 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234
Totale missione Cp 5.250.869.320 4.750.870.165 5.250.892.388 18.081.943.234
Cs 5.250.869.320 4.750.870.165 5.250.892.388 18.081.943.234
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)
      Legislazione vigente Cp 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000 2023 3
Cs 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000
Cs 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
      – Art. 1, comma 109: Contributo per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – cap. 7837)
      Legislazione vigente Cp 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 2020
Cs 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000
Cs 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:
      – Art. 3-bis, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
      Legislazione vigente Cp 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505 2023 3
Cs 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505
Cs 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 107, punto 1: Rifinanziameno delle spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
      Legislazione vigente Cp 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485 2020 3
Cs 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485
Cs 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485
      – Art. 1, comma 117, terzo periodo: Spese per lo sviluppo della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
      Legislazione vigente Cp 925.501 938.832 –       –       2016 3
Cs 925.501 938.832 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 925.501 938.832 –       –      
Cs 925.501 938.832 –       –      
Decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
      – Art. 4, comma 8-ter, secondo periodo: Rifinanziamento della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 99 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
      Legislazione vigente Cp –       4.448.465 4.435.555 13.306.665 2020 3
Cs –       4.448.465 4.435.555 13.306.665
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp –       4.448.465 4.435.555 13.306.665
Cs –       4.448.465 4.435.555 13.306.665

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      – Art. 4, comma 8-quater, punto 2: Rifinanziamento della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 99 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)
      Legislazione vigente Cp –       296.564 295.704 887.112 2020 3
Cs –       296.564 295.704 887.112
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp –       296.564 295.704 887.112
Cs –       296.564 295.704 887.112
Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia
Interno
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
      – Art. 1, comma 41: Rete nazionale Te.T.Ra – Prosecuzione interventi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.3 – cap. 7506)
      Legislazione vigente Cp 64.469.700 64.984.497 64.609.953 199.438.791 2020 3
Cs 64.469.700 64.984.497 64.609.953 199.438.791
      Riduzione Cp –25.000.000 –25.000.000 –25.000.000 –75.000.000
Cs –25.000.000 –25.000.000 –25.000.000 –75.000.000
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 39.469.700 39.984.497 39.609.953 124.438.791
Cs 39.469.700 39.984.497 39.609.953 124.438.791
Totale missione Cp 90.315.725 103.749.224 102.381.937 380.811.558
Cs 90.315.725 103.749.224 102.381.937 380.811.558

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
      – Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449)
      Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 2019
Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
      – Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)
      Legislazione vigente Cp 145.100.000 44.000.000 –       –       2016 3
Cs 145.100.000 44.000.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 145.100.000 44.000.000 –       –      
Cs 145.100.000 44.000.000 –       –      
Totale missione Cp 150.100.000 49.000.000 5.000.000 10.000.000
Cs 150.100.000 49.000.000 5.000.000 10.000.000
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n. 185 del 2000: Assegnazione dell'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap. 7253)
      Legislazione vigente     Cp –       –       –       –      
    Cs –       –       –       –      
      Riduzione     Cp –       –       –       –      
    Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento     Cp 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –           
    Cs 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –           
      Rimodulazione     Cp –       –       –       –      
    Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità     Cp 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –           
    Cs 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –           

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:
      – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7439)
      Legislazione vigente Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp 120.000.000 –       –       –       2015
Cs 120.000.000 –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 120.000.000 –       –       –      
Cs 120.000.000 –       –       –      
Totale missione Cp 130.000.000 24.900.000 18.700.000 –           
(120.000.000) (–)         (–)        
Cs 130.000.000 24.900.000 18.700.000 –           
(120.000.000) (–)         (–)        
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Sviluppo economico
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
industrie operanti nel settore aeronautico:
– Art. 3, primo comma, punto A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000 2028 3
Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000
Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:
– Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (1 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000 2027 3
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      – Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (2 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente Cp 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000 2020 3
Cs 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000
Cs 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000
      – Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (3 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente Cp 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000 2021 3
Cs 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000
Cs 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485)
      Legislazione vigente Cp 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000 2022 3
Cs 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000
Cs 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1 contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000 2021 3
Cs 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000
Cs 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000
      – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2 contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000 2022 3
Cs 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000
Cs 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3 contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000 2023 3
Cs 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000
Cs 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000
      – Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1 contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 876.000 876.000 876.000 3.504.000 2021 3
Cs 876.000 876.000 876.000 3.504.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 876.000 876.000 876.000 3.504.000
Cs 876.000 876.000 876.000 3.504.000
      – Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2 contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000 2022 3
Cs 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000
Cs 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
– Art. 2, comma 179: Programmi europei aereonautici (1 contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 2022 3
Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000
Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000
– Art. 2, comma 179: Programmi europei aereonautici (2 contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000 2023 3
Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000
Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000
– Art. 2, comma 179: Programmi europei aereonautici (3 contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/P)
      Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000 2024 3
Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000
Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000
      – Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aereonautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000 2021 3
Cs 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000
Cs 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):
      – Art. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000 2023 3
Cs 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000
Cs 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000
Decreto-legge n. 215 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:
      – Art. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aereonautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000 2018 3
Cs 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000
Cs 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
      – Art. 17-undecies, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7322)
      Legislazione vigente Cp 40.095.939 –       –       –       2015
Cs 40.095.939 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 40.095.939 –       –       –      
Cs 40.095.939 –       –       –      
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (1 contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)
      Legislazione vigente Cp 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880 2033 3
Cs 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880
Cs 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      – Art. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (2 contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)
      Legislazione vigente Cp 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246 2034 3
Cs 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246
Cs 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246
      – Art. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (3 contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)
      Legislazione vigente Cp –       331.620.406 551.783.857 1.738.078.528 2024 3
Cs –       331.620.406 551.783.857 1.738.078.528
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp –       331.620.406 551.783.857 1.738.078.528
Cs –       331.620.406 551.783.857 1.738.078.528
      – Art. 1, comma 38: Contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (1 contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000 2026 3
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000
      – Art. 1, comma 38: Contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (2 contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000 2029 3
Cs 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000
Cs 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000
Incentivazione del sistema produttivo
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici:
      – Art. 3, comma 4: Incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7342)
      Legislazione vigente Cp 695.886.617 704.124.207 –       –       2016
Cs 695.886.617 704.124.207 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –      –      –      
Cs –       –      –      –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 695.886.617 704.124.207 –      –      
Cs 695.886.617 704.124.207 –      –      
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
      – Art. 2, comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle Pmi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7489)
      Legislazione vigente Cp 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331 2021 3
Cs 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331
Cs 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 25: Agevolazioni per contratti di sviluppo nel settore industriale e turistico

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7343)
      Legislazione vigente Cp 46.735.314 94.970.853 –       –       2016 3
Cs 46.735.314 94.970.853 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –      –      –      
Cs –       –      –      –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 46.735.314 94.970.853 –      –      
Cs 46.735.314 94.970.853 –      –      
Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale:
      – Art. 22-bis, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350)
      Legislazione vigente Cp 75.000.000 100.000.000 –      –      2016
Cs 75.000.000 100.000.000 –      –     
      Riduzione Cp –75.000.000 –       –       –      
Cs –75.000.000 –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp –       100.000.000 –      –     
Cs –       100.000.000 –      –     
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
Economia e finanze
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)
      Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000 2049 3
Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –      –      –      
Cs –       –      –      –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000
Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Economia e finanze
Decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario::
      – Art. 3-bis, comma 6: Credito d'imposta per il sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 – cap. 7810)
      Legislazione vigente Cp 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936 2025
Cs 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –      –      –      –      
Cs –      –      –      –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936
Cs 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936
Totale missione
    
    Cp
    Cs
3.619.075.024
3.619.075.024
3.724.182.086
3.724.182.086
3.102.202.146
3.102.202.146
15.321.125.921
15.321.125.921

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese::
      – Art. 17-septies, comma 8: Fondo per il finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicolielettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 – cap. 7119)
      Legislazione vigente Cp 14.915.000 –       –       –       2015 3
Cs 14.915.000 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 14.915.000 –       –       –      
Cs 14.915.000 –       –       –      
Autotrasporto ed intermodalità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 90: Contributo per il completamento della rete immateriale della interporti (Settore n. 11) Interventi

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
nel settore dei trasporti (2.4 – cap. 7305)
      Legislazione vigente Cp 2.804.119 2.849.126 –       –       2016 3
Cs 2.804.119 2.849.126 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 2.804.119 2.849.126 –       –      
Cs 2.804.119 2.849.126 –       –      
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      – Art. 32, comma 1, punto 3: Rete ferroviaria italiana (RFI) per la linea alta velocita/alta capacità Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7515)
      Legislazione vigente Cp 185.214.555 185.110.097 –       –       2016 3
Cs 185.214.555 185.110.097 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 185.214.555 185.110.097 –       –      
Cs 185.214.555 185.110.097 –       –      
      – Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7518)
      Legislazione vigente Cp 397.000 38.289.000 –       –       2016 3
Cs 397.000 38.289.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       100.000.000 100.000.000 200.000.000 2019
Cs –       100.000.000 100.000.000 200.000.000
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 397.000 138.289.000 100.000.000 200.000.000
Cs 397.000 138.289.000 100.000.000 200.000.000
      – Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase – stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7520)
      Legislazione vigente Cp 10.608.096 –       –       –       2015 3
Cs 10.608.096 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 10.608.096 –       –       –      
Cs 10.608.096 –       –       –      

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):

      – Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532)
      Legislazione vigente Cp 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000 2029 3
Cs 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000
Cs 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
      – Art. 18, comma 2, punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Settore 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7540)
      Legislazione vigente Cp 272.906.317 60.311.843 –       –       2016 3
Cs 272.906.317 60.311.843 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 272.906.317 60.311.843 –       –      
Cs 272.906.317 60.311.843 –       –      

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      – Art. 32, comma 1, punto 8: Realizzazione metropolitana leggera automatica metrobus

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Brescia – primo lotto funzionale prealpino – S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1a e 2a tranche (Settore n. 11) Interventi nel Settore dei trasporti (2.7 – cap. 7422)
      Legislazione vigente Cp 5.197.810 26.537.744 –       –       2016 3
Cs 5.197.810 26.537.744 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 5.197.810 26.537.744 –       –      
Cs 5.197.810 26.537.744 –       –      
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:
      – Art. 13, comma 1, lettera c) Linea M4/S della metropolitana di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7418)
      Legislazione vigente Cp 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000 2018 3
Cs 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000
Cs 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 83: Spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario nonché per vaporetti e ferry-boat (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7251)
      Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 –       –       2016 3
Cs 100.000.000 100.000.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp 500.000.000 –       –       –      
Cs 500.000.000 –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 600.000.000 100.000.000 –       –      
Cs 600.000.000 100.000.000 –       –      

Sostegno allo sviluppo del trasporto

Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)
      Legislazione vigente Cp 241.980.829 55.588.410 81.488.197 200.000.000 2019 3
Cs 241.980.829 55.588.410 81.488.197 200.000.000
      Riduzione Cp –200.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –      
Cs –200.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rifinanziamento Cp –       320.000.000 400.000.000 3.735.000.000 2020
Cs –       320.000.000 400.000.000 3.735.000.000
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 41.980.829 325.588.410 431.488.197 3.935.000.000
Cs 41.980.829 325.588.410 431.488.197 3.935.000.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 964: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente Cp 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000 2021 3
Cs 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000
Cs 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000
      – Art. 1, comma 975: Alta velocità (1 contributo quinquiennale) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 2020 3
Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      – Art. 1, comma 975: Rete tradizionale (2 contributo quindicennale) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 2021 3
Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000
Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      – Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) In
      terventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)
      Legislazione vigente Cp 167.318.368 107.426.753 –       –       2016
Cs 167.318.368 107.426.753 –       –      
      Riduzione Cp –83.000.000 –83.000.000 –       –      
Cs –83.000.000 –83.000.000 –       –      
      Rifinanziamento Cp –       200.000.000 200.000.000 600.000.000 2020
Cs –       200.000.000 200.000.000 600.000.000
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 84.318.368 224.426.753 200.000.000 600.000.000
Cs 84.318.368 224.426.753 200.000.000 600.000.000
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
      – Art. 1, comma 176: Contratti di programma RFI (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.

n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)

      Legislazione vigente Cp 49.932.613 –       –       –       2015
Cs 49.932.613 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp 70.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 2018
Cs 70.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 119.932.613 100.000.000 200.000.000 200.000.000
Cs 119.932.613 100.000.000 200.000.000 200.000.000
Decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
      – Art. 7-ter, comma 2: Infrastrutture ferroviarie (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
      Legislazione vigente Cp 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000 2024
Cs 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000
Cs 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 68: ANAS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)
      Legislazione vigente Cp 139.177.324 –       –       –           
Cs 139.177.324 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       50.000.000 143.000.000 200.000.000 2018
Cs –       50.000.000 143.000.000 200.000.000
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 139.177.324 50.000.000 143.000.000 200.000.000
Cs 139.177.324 50.000.000 143.000.000 200.000.000
      – Art. 1, comma 69: ANAS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)
      Legislazione vigente Cp 157.734.300 112.659.872 –       –       2016 3
Cs 157.734.300 112.659.872 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 157.734.300 112.659.872 –       –      
Cs 157.734.300 112.659.872 –       –      
      – Art. 1, comma 73: Manutenzione della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
      Legislazione vigente Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000 2020
Cs 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000
Cs 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000
      – Art. 1, comma 74: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
      Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 –       –       2016 3
Cs 50.000.000 50.000.000 –       –      
      Riduzione Cp –25.000.000 –       –       –      
Cs –25.000.000 –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 25.000.000 50.000.000 –       –      
Cs 25.000.000 50.000.000 –       –      
      – Art. 1, comma 76: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
      Legislazione vigente Cp 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.440.000.000 2029 3
Cs 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.440.000.000
      Riduzione Cp –90.000.000 –       –       –      
Cs –90.000.000 –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       200.000.000 2.800.000.000 2031
Cs –       –       200.000.000 2.800.000.000
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 30.000.000 120.000.000 320.000.000 4.240.000.000
Cs 30.000.000 120.000.000 320.000.000 4.240.000.000
      – Art. 1, comma 80: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)
      Legislazione vigente Cp 150.000.000 150.000.000 –      –      2016 3
Cs 150.000.000 150.000.000 –      –     
      Riduzione Cp –135.000.000 –       –       –      
Cs –135.000.000 –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 15.000.000 150.000.000 –      –     
Cs 15.000.000 150.000.000 –      –     
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      – Art. 32, comma 1, punto 9: Hub portuale di Ravenna (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7268)
      Legislazione vigente Cp –      48.940.000 –       –       2016 3
Cs –      48.940.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –      –      –      
Cs –       –      –      –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp –      48.940.000 –      –      
Cs –      48.940.000 –      –      
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
      – Art. 1, comma 186: Realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7270)
      Legislazione vigente Cp 72.000 –      –      –       2015 3
Cs 72.000 –      –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       10.000.000 30.000.000 55.000.000 2018
Cs –       10.000.000 30.000.000 55.000.000
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 72.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000
Cs 72.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 38, punto D: Contributi ventennali per il finanziamento di progetti nel campo navale (Settore n. 14) Interventi a favore dell'industria navalmeccanica (2.6 – cap. 7604)
      Legislazione vigente Cp 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608 2033 3
Cs 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –      –      –      
Cs –       –      –      –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608
Cs 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608
Totale missione
    
    Cp
    Cs
3.079.710.575
3.079.710.575
3.329.647.007
3.329.647.007
3.018.708.735
3.018.708.735
16.876.368.608
16.876.368.608
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
autonomo acquedotto pugliese – EAAP:
      – Art. 1, comma 1: Ente autonomo acquedotto pugliese (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)
      Legislazione vigente Cp 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000 2018 3
Cs 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000
Cs 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000
Opere pubbliche e infrastrutture
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
      – Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (10.1 – cap. 7464)
      Legislazione vigente Cp 100.000.000 500.000.000 –       –      
Cs 100.000.000 500.000.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp 200.000.000 400.000.000 1.200.000.000 –      
Cs 200.000.000 400.000.000 1.200.000.000 –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 300.000.000 900.000.000 1.200.000.000 –      
Cs 300.000.000 900.000.000 1.200.000.000 –      
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutturali (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000 2021 3
Cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000
Cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000 2021 3
Cs 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000
Cs 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000
      – Art. 1, comma 977: Fondo opere strategiche (2 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000 2022 3
Cs 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000
Cs 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000
      – Art. 1, comma 977: Fondo opere strategiche (3 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000 2023 3
Cs 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000
Cs 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 257: Legge obiettivo (1 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000 2022 3
Cs 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000
Cs 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000
      – Art. 2, comma 257: Legge obiettivo (2 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000 2023 3
Cs 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000
Cs 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000
      – Art. 2, comma 257: Legge obiettivo (3 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000 2024 3
Cs 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000
Cs 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000
      – Art. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
      Legislazione vigente Cp 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000 2022 3
Cs 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000
Cs 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000
      – Art. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
      Legislazione vigente Cp 225.000 225.000 225.000 1.125.000 2022 3
Cs 225.000 225.000 225.000 1.125.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 225.000 225.000 225.000 1.125.000
Cs 225.000 225.000 225.000 1.125.000
      – Art. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
      Legislazione vigente Cp 64.000 64.000 64.000 320.000 2022 3
Cs 64.000 64.000 64.000 320.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 64.000 64.000 64.000 320.000
Cs 64.000 64.000 64.000 320.000
      – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)
      Legislazione vigente Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 2022 3
Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000
Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
      – Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia: Penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)
      Legislazione vigente Cp 119.461.913 –       –       –       2015 3
Cs 119.461.913 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 119.461.913 –       –       –      
Cs 119.461.913 –       –       –      
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
      – Art. 21, comma 1: Opere strategiche (1 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000 2023 3
Cs 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000
Cs 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000
      – Art. 21, comma 1: Opere strategiche (2 contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186 2024 3
Cs 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186
Cs 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      – Art. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7174)
      Legislazione vigente Cp 20.760.605 –       –       –       2015 3
Cs 20.760.605 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 20.760.605 –       –       –      
Cs 20.760.605 –       –       –      
      – Art. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685/p)
      Legislazione vigente Cp 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000 2024 3
Cs 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000
Cs 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):
      – Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del sistema

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)
      Legislazione vigente Cp 261.546.665 333.212.500 –       –       2016 3
Cs 261.546.665 333.212.500 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 261.546.665 333.212.500 –       –      
Cs 261.546.665 333.212.500 –       –      
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:
      – Art. 13, comma 1: Alimentazione del Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685/p)
      Legislazione vigente Cp 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814 2024 3
Cs 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814
Cs 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814
      – Art. 13, comma 1, lettera a): Parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)
      Legislazione vigente Cp 5.700.000 7.300.000 –       –       2016 3
Cs 5.700.000 7.300.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 5.700.000 7.300.000 –       –      
Cs 5.700.000 7.300.000 –       –      
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)
      Legislazione vigente Cp 92.784.882 66.657.092 74.349.072 –       2017 3
Cs 92.784.882 66.657.092 74.349.072 –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp 30.000.000 50.000.000 57.000.000 –      
Cs 30.000.000 50.000.000 57.000.000 –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 122.784.882 116.657.092 131.349.072 –      
Cs 122.784.882 116.657.092 131.349.072 –      
      – Art. 1, comma 99: Completamento del pagamento relativo all’ex Agensud (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (1.7 – cap. 7544)
      Legislazione vigente Cp 64.949.375 –       –       –       2015 3
Cs 64.949.375 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 64.949.375 –       –       –      
Cs 64.949.375 –       –       –      
Decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive:
      – Art. 3, comma 12: Infrastrutture carcerarie (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7471)
      Legislazione vigente Cp 140.954.880 20.564.000 –       –       2016 3
Cs 140.954.880 20.564.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 140.954.880 20.564.000 –       –      
Cs 140.954.880 20.564.000 –       –      
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
      – Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)
      Legislazione vigente Cp 10.330.000 10.330.000 –       –       2016 3
Cs 10.330.000 10.330.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 10.330.000 10.330.000 –       –      
Cs 10.330.000 10.330.000 –       –      
      – Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7484)
      Legislazione vigente Cp 10.330.000 10.330.000 –       –       2016 3
Cs 10.330.000 10.330.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 10.330.000 10.330.000 –       –      
Cs 10.330.000 10.330.000 –       –      
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
      – Art. 19-bis, comma 1, primo periodo: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)
      Legislazione vigente Cp 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –       2017 3
Cs 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –      
Cs 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –      
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
      – Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità tra Italia e Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)
      Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 –       –       2016 3
Cs 5.000.000 5.000.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 –       –      
Cs 5.000.000 5.000.000 –       –      
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      – Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7514)
      Legislazione vigente Cp 12.050.900 67.147.162 –       –       2016 3
Cs 12.050.900 67.147.162 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 12.050.900 67.147.162 –       –      
Cs 12.050.900 67.147.162 –       –      
      – Art. 32, comma 1, punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7155)
      Legislazione vigente Cp 2.687.978 19.843.159 –       –       2016 3
Cs 2.687.978 19.843.159 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 2.687.978 19.843.159 –       –      
Cs 2.687.978 19.843.159 –       –      
      – Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità della Valtellina: strada statale n. 38 primo lotto – variante di Morbegno secondo stralcio, dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7519)
      Legislazione vigente Cp 3.519.331 4.118.657 –       –       2016 3
Cs 3.519.331 4.118.657 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 3.519.331 4.118.657 –       –      
Cs 3.519.331 4.118.657 –       –      
      – Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento sull'asse stradale Lioni-Grottaminarda,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
tratto dallo svincolo di Frigento allo svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7529)
      Legislazione vigente Cp 23.819.000 9.548.000 –       –       2016 3
Cs 23.819.000 9.548.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 23.819.000 9.548.000 –       –      
Cs 23.819.000 9.548.000 –       –      
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
      – Art. 1, comma 181: Miglioramento della viabilità e dei trasporti della strada statale n. 652 Tirreno-Adriatica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7380)
      Legislazione vigente Cp 6.706.015 –       –       –       2015 3
Cs 6.706.015 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 6.706.015 –       –       –      
Cs 6.706.015 –       –       –      
      – Art. 1, comma 212: Somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese» (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7504)
      Legislazione vigente Cp 92.000 –       –       –       2015 3
Cs 92.000 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 92.000 –       –       –      
Cs 92.000 –       –       –      
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
      – Art. 18, comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536/p)
      Legislazione vigente Cp 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –       2017 3
Cs 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –      
Cs 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –      
      – Art. 18, comma 2, punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7537)
      Legislazione vigente Cp 107.534.895 60.311.843 –       –       2016 3
Cs 107.534.895 60.311.843 –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 107.534.895 60.311.843 –       –      
Cs 107.534.895 60.311.843 –       –      
      – Art. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla regione Veneto per la Pedemontana veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7147)
      Legislazione vigente Cp 130.000.000 219.500.000 –       –       2016 3
Cs 130.000.000 219.500.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 130.000.000 219.500.000 –       –      
Cs 130.000.000 219.500.000 –       –      
      – Art. 18, comma 2, punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7538)
      Legislazione vigente Cp 216.209.600 94.970.853 –       –       2016 3
Cs 216.209.600 94.970.853 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 216.209.600 94.970.853 –       –      
Cs 216.209.600 94.970.853 –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.

      – Art. 18, comma 2, punto 6: Somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7541)

      Legislazione vigente Cp –       76.558.497 –       –       2016 3
Cs –       76.558.497 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp –       76.558.497 –       –      
Cs –       76.558.497 –       –      
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:
      – Art. 13, comma 1, lettera b): Opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – Terminal T1 T2 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7545)
      Legislazione vigente Cp 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –       2017 3
Cs 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Legge di stabilità Cp 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –      
Cs 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –      
      – Art. 13, comma 1, lettera a), punto 2: Collegamento tra la strada statale n. 11 e la strada statale n. 223 Lotto 1-B (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7534)
      Legislazione vigente Cp 7.200.000 –       –       –       2015 3
Cs 7.200.000 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 7.200.000 –       –       –      
Cs 7.200.000 –       –       –      
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 96: Realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7533)
      Legislazione vigente Cp 93.470.627 –       –       –       2015 3
Cs 93.470.627 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 93.470.627 –       –       –      
Cs 93.470.627 –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive:
      – Art. 3, comma 1: Continuità dei cantieri in corso e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536/p)
      Legislazione vigente Cp 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000 2020 3
Cs 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000
Cs 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000
Totale missione
    
    Cp
    Cs
2.908.640.481
2.908.640.481
3.151.138.815
3.151.138.815
3.496.571.903
3.496.571.903
7.402.302.000
7.402.302.000
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
Istruzione, università e ricerca
Decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:
      – Art. 31-bis, comma 5: Finanziamento della scuola «Gran Sasso Science Institute» (GSSI)

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.

(Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.4 – cap. 7235)

      Legislazione vigente Cp 12.000.000 –       –       –       2015
Cs 12.000.000 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –      –      –      
Cs –       –      –      –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 12.000.000 –       –      –      
Cs 12.000.000 –       –      –      
Totale missione
    
    Cp
    Cs
12.000.000
12.000.000
–      
–      
–      
–      
–      
–      
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche
Ambiente e tutela del territorio e del mare
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7511)
      Legislazione vigente Cp 50.000.000 100.000.000 –       –       2016 3
Cs 50.000.000 100.000.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –      –      –      
Cs –       –      –      –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 50.000.000 100.000.000 –      –      
Cs 50.000.000 100.000.000 –      –      
Totale missione
    
    Cp
    Cs
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
–      
–      
–      
–      
CASA E ASSETTO URBANISTICO
Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
      – Art. 3, comma 1: Sisma nella regione Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)
      Legislazione vigente Cp 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000 2032 3
Cs 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000
Cs 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000
      – Art. 14, comma 1, punto 2: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per l'edilizia privata (Settore n. 3) Interventi per calamità

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
naturali (14.1 – cap. 8005/p)
      Legislazione vigente Cp 249.000.000 –       –       –       2015
Cs 249.000.000 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –      –      –      
Cs –       –      –      –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 249.000.000 –       –      –      
Cs 249.000.000 –       –      –      
      – Art. 14, comma 1, punto 4: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per l'edilizia pubblica e privata comuni fuori dal cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)
      Legislazione vigente Cp 5.000.000 –       –       –       2015
Cs 5.000.000 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 5.000.000 –       –       –      
Cs 5.000.000 –       –       –      
      – Art. 14, comma 1, punto 5: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per interventi a sostegno delle attività produttive e di ricerca (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)
      Legislazione vigente Cp 27.000.000 –       –       –       2015
Cs 27.000.000 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 27.000.000 –       –       –      
Cs 27.000.000 –       –       –      
Decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:
      – Art. 7-bis, comma 1: Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma nella regione Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)
      Legislazione vigente Cp 497.200.000 197.200.000 197.200.000 394.400.000 2019 3
Cs 497.200.000 197.200.000 197.200.000 394.400.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp 200.000.000 900.000.000 1.100.000.000 2.900.000.000 2020
Cs 200.000.000 900.000.000 1.100.000.000 2.900.000.000
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 697.200.000 1.097.200.000 1.297.200.000 3.294.400.000
Cs 697.200.000 1.097.200.000 1.297.200.000 3.294.400.000
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 48, lettera c): Mutui per la prima casa (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
n. 27) Interventi diversi (14.1 – cap. 7077)
      Legislazione vigente Cp 192.526.903 187.766.455 –       –       2016 3
Cs 192.526.903 187.766.455 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 192.526.903 187.766.455 –       –      
Cs 192.526.903 187.766.455 –       –      
Totale missione
    
    Cp
    Cs
1.398.502.237
1.398.502.237
1.460.309.789
1.460.309.789
1.428.052.054
1.428.052.054
4.782.100.000
4.782.100.000
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale
Beni e attività culturali e turismo
Decreto-legge n. 91 del 2013:
      – Art. 5-quater, comma 1: Tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa(Settore n. 27) Interventi diversi (1.13 – cap. 7486)
      Legislazione vigente Cp 100.000 –       –       –       2015
Cs 100.000 –       –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 100.000 –       –       –      
Cs 100.000 –       –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Tutela del patrimonio culturale
Beni e attività culturali e turismo
Decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo:
      – Art. 7, comma 1: Spese per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» (Settore n. 27) Interventi diversi (1.15 – cap. 8098)
      Legislazione vigente Cp 30.000.000 50.000.000 –       –      
Cs 30.000.000 50.000.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 30.000.000 50.000.000 –       –      
Cs 30.000.000 50.000.000 –       –      
Totale missione
    
    Cp
    Cs
30.100.000
30.100.000
50.000.000
50.000.000
–      
–      
–      
–      

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
Istruzione, università e ricerca
Decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:
      – Art. 10, comma 1: Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria,

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
di servizio, scolastica (1.1 – cap. 7106)
      Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2044
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Totale missione Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica
Economia e finanze
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
      – Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)
      Legislazione vigente Cp 6.264.794.000 1.700.000.000 –       –       2016 3
Cs 6.264.794.000 1.700.000.000 –       –      
      Riduzione Cp –463.700.000 –       –       –      
Cs –463.700.000 –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 5.801.094.000 1.700.000.000 –       –      
Cs 5.801.094.000 1.700.000.000 –       –      

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 6: Risorse relative alla programmazione 2014-2020 (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)
      Legislazione vigente Cp 346.300.000 485.200.000 981.700.000 37.255.700.000 2023 3
Cs 346.300.000 485.200.000 981.700.000 37.255.700.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp 100.000.000 500.000.000 1.500.000.000 –2.100.000.000
Cs 100.000.000 500.000.000 1.500.000.000 –2.100.000.000
      Legge di stabilità Cp 446.300.000 985.200.000 2.481.700.000 35.155.700.000
Cs 446.300.000 985.200.000 2.481.700.000 35.155.700.000
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)
      Legislazione vigente Cp 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000 2023 3
Cs 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000
Cs 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 109: Contributo per l'ammodernamento del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7851)
      Legislazione vigente Cp 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000 2020
Cs 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
Cs 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
Totale missione Cp 43.620.000 55.620.000 55.620.000 243.720.000
Cs 43.620.000 55.620.000 55.620.000 243.720.000
GIOVANI E SPORT
Attività ricreative e sport
Economia e finanze
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
dello Stato (legge di stabilità 2014):
      – Art. 1, comma 303: Istituto per il credito sportivo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (22.1 – cap. 7455)
      Legislazione vigente Cp 13.917.732 18.776.646 –       –       2016 3
Cs 13.917.732 18.776.646 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –      –      –      
Cs –       –      –      –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 13.917.732 18.776.646 –      –      
Cs 13.917.732 18.776.646 –      –      
Totale missione
    
    Cp
    Cs
13.917.732
13.917.732
18.776.646
18.776.646
–      
–      
–      
–      
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
      – Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)
      Legislazione vigente Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000 2019 3
Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rimodulazione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Legge di stabilità Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000
Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000
Totale missione
    
    Cp
    Cs
32.817.000
32.817.000
32.817.000
32.817.000
32.817.000
32.817.000
65.634.000
65.634.000
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare
Politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:
      – Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (6.1 – cap. 7810)
      Legislazione vigente Cp 10.000.000 15.000.000 –       –       2016
Cs 10.000.000 15.000.000 –       –      
      Riduzione Cp –       –       –       –      
Cs –       –       –       –      
      Rifinanziamento Cp 10.000.000 10.000.000 10.000.000 –      
(–)         (–)         (–)        
Cs 10.000.000 10.000.000 10.000.000 –      
(–)         (–)         (–)        

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE   2015 2016 2017 2018
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
      Legge di stabilità Cp 20.000.000 25.000.000 10.000.000 –      
(10.000.000) (15.000.000) (–)      
Cs 20.000.000
25.000.000 10.000.000 –      
(10.000.000) (15.000.000) (–)      
Totale missione Cp 20.000.000 25.000.000 10.000.000 –      
(10.000.000) (15.000.000) (–)      
Cs 20.000.000 25.000.000 10.000.000 –      
(10.000.000) (15.000.000) (–)      
Totale generale Cp 23.358.062.094 19.852.210.732 19.153.646.163 98.824.705.321
(23.338.062.094) (19.817.310.732) (19.124.946.163)
Cs 23.358.062.094 19.852.210.732 19.153.646.163 98.824.705.321
(23.338.062.094) (19.817.310.732) (19.124.946.163)
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