Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2803 |
il comma 1, lettera a), proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Si tratta di assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non
economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca riferite a budget del 2008 e del 2009. Si ritiene che per le assunzioni riferite ai predetti budget, più volte prorogate negli anni passati, questa possa costituire l'ultima proroga; il comma 1, lettera b), proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in specifiche amministrazioni pubbliche, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e università.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; la previsione inoltre proroga al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste. Si tratta di assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca riferite al budget del 2014. Questa proroga interviene per la prima volta sulle risorse di riferimento consentendo anche per esse un utilizzo
fino al 31 dicembre 2015.
Per effetto del comma 3, le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2015. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
In analogia al comma 3, il comma 4 proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi settori, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il comma 5 prevede che le risorse per le assunzioni prorogate di cui ai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo in esame, per le quali non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, siano usate per i processi di mobilità del personale delle province.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2015 il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2014), previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, entro il quale le province possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato. Fermo restando il divieto per le province di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, la proroga potrà essere disposta per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale, come previsto dal citato articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, richiamato nella disposizione in esame.
Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per il conferimento di incarichi dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con scadenza fino al 31 marzo 2015, anche ove eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia, nelle more della riorganizzazione organica della stessa.
I predetti contratti sono stati stipulati dall'AIFA ai sensi dell'articolo 48, comma
direttore dell'Ufficio affari legali, il cui contratto scade il 6 gennaio 2015;
direttore dell'Ufficio di Presidenza, il cui contratto scade il 17 gennaio 2015;
direttore dell'Ufficio stampa, il cui contratto scade il 31 marzo 2015;
direttore dell'Ufficio segreteria tecnica della Direzione generale, il cui contratto scade il 31 marzo 2015.
A tale riguardo, occorre evidenziare che l'Agenzia è un ente dotato, ai sensi del comma 3 del menzionato articolo 48, di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale e, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di autonomia regolamentare.
Nell'ambito di tale autonomia regolamentare l'Agenzia ha dettato in un apposito regolamento di contabilità le norme che – nel rispetto del disposto dell'articolo 23, comma 3, del regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245 – regolano l'attività amministrativa e contabile secondo i princìpi contabili previsti dal codice civile, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla contabilità pubblica.
Segnatamente, in ordine alla dotazione organica attuale, si ricorda che, in applicazione dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2010, l'AIFA è stata autorizzata ad avviare, nel triennio 2010-2012, le procedure concorsuali per la copertura delle vacanze di organico, per un totale di 179 posti.
Nel 2010 era stata avviata una parte delle procedure concorsuali autorizzate, a fronte delle quali sono state assunte, tra il 2011 e il 2012, circa 116 unità di personale.
Il 24 maggio 2012 è stata bandita la restante parte delle procedure concorsuali, autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato, e finalizzate alla copertura completa della dotazione organica, fissata in 450 unità di personale.
Tuttavia, occorre evidenziare che – in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 (cosiddetta spending review), in particolare articolo 2, e alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 – anche l'AIFA è stata oggetto di riduzione del proprio assetto organizzativo, dirigenziale e non dirigenziale. Allo stato attuale, pertanto, la dotazione organica dell'AIFA, come sopra ricordato, è pari a 389 unità.
Come noto, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
direttore dell'Ufficio prezzi e rimborso, il cui contratto scade l'8 agosto 2015, ma che è in collocamento in quiescenza anticipata al prossimo 30 aprile 2015;
responsabile dell'Unità dirigenziale per i registri di monitoraggio dei farmaci e gestione esperti AIFA, il cui contratto scade il 31 maggio 2017.
Pertanto, considerato che una delle due unità dirigenziali da ultimo indicate si collocherà in quiescenza anticipata il prossimo 30 aprile 2015, gli incarichi conferiti dall'AIFA ad esterni supereranno, stante la proroga disposta dalla presente norma, a decorrere dal 30 aprile 2015, di sole due unità la quota di cui al citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per questo il comma 7 prevede che i contratti possano essere prorogati anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
In relazione al comma 8 si rappresenta che l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto che «Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013».
L'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 stabilisce che «Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate
e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a
Articolo 9 (Proroga di termini in materia ambientale).
In merito al comma 1 si rappresenta che l'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, vieta il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore a 13.000 KJ/Kg a partire dal 31 dicembre 2014, termine da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.
Tale divieto, tuttavia, non è previsto dalla direttiva 99/31/CE sulle discariche attuata nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 36 del 2003 citato.
Proprio per questa ragione, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (collegato alla legge di stabilità 2014) (atto Camera n. 2093, cosiddetto «collegato ambientale»), nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ne dispone l'abrogazione.
Nelle more della definitiva approvazione di tale disegno di legge, viene pertanto differita al 30 giugno 2015 l'operatività di tale divieto, destinato a essere definitivamente espunto dal sistema giuridico. Inoltre, sul piano tecnico, si deve rilevare che il rifiuto urbano trattato ai fini del conferimento in discarica può avere le suddette caratteristiche e, quindi, dopo essere stato trattato non potrebbe più essere conferito in discarica.
Il comma 2 differisce il termine del 31 dicembre 2014, previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), al 28 febbraio 2015.
La proroga si rende necessaria per consentire alle regioni, che hanno in via di ultimazione la progettazione o l'affidamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di ultimare tali attività senza incorrere nella perdita del finanziamento concesso, altrimenti prevista al 31 dicembre 2014.
Con riferimento al comma 3 si fa presente che l'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo alla semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia, prevede che sino alla data del 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «codice dell'ambiente»), nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. La proroga del termine al 31 dicembre 2015 è, pertanto, necessaria al fine di consentire l'applicazione delle semplificazioni e le opportune modifiche normative. Contestualmente si prevede che durante detto periodo non si applichino le sanzioni
relative al SISTRI, di cui all'articolo 260-bis, commi da 3 a 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che le sanzioni di cui al citato articolo 260-bis, commi 1 e 2, si applichino a decorrere dal 1 febbraio 2015.
Il comma 4, in ragione della complessità della relativa procedura, proroga al 28 febbraio 2015 il termine per esercitare il potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza dell'ente attuatore di interventi di depurazione delle acque reflue che danno esecuzione a sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea o hanno l'obiettivo di prevenire l'avvio di nuove procedure di infrazione.
Articolo 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria).
Il comma 1, tenuto conto del fatto che l'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, stabilisce che le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte da un commissario liquidatore, proroga il termine per lo svolgimento delle attività, alla luce delle circostanze di seguito indicate.
In primo luogo, tiene conto dell'esigenza di ultimare composite attività ancora a carico dell'Agenzia (definizione e
alla proroga anche per gli anni 2015 e 2016 della possibilità prevista dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per ciascun Ministro di disporre, con proprio decreto, tra i capitoli del proprio stato di previsione, variazioni compensative di sola cassa, con i limiti disposti dalla citata normativa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti;
alla proroga anche per l'anno 2016, e relativo bilancio pluriennale, della possibilità prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di apportare con il disegno di legge di bilancio rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, anche tra diverse missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili;
alla proroga anche per l'anno 2016, e relativo bilancio pluriennale, della possibilità prevista dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennali, di rimodulare con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata.
Il comma 12 modifica l'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativo all'incremento dell'efficienza delle società partecipate dallo Stato al fine di risolvere taluni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della disposizione per le società controllate dalla società Ferrovie dello Stato Spa, definendo anche i termini di versamento all'entrata dei risparmi delle società del gruppo.
In particolare, la disposizione precisa che il concorso agli obiettivi di efficienza e finanziari del predetto articolo 20 da parte delle società controllate dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa, viene determinato nell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015, a carico della capogruppo. Ciò in modo da conseguire gli obiettivi stimati dal citato articolo 20.
Articolo 11 (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali).
Il comma 1 prevede la proroga di un anno del riferimento temporale disposto dal comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito,
Articolo 1 (Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni).
Comma 1-4 (Proroga di termini in materia di assunzioni).
La norma differisce il termine (31 dicembre 2015) entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, ferme restando le unità assumibili e le relative risorse finanziarie.
La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 5 (Facoltà assunzionali per enti di area vasta).
La norma prevede una diversa finalizzazione delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, prorogate ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2, ossia quelle rispetto alle quali, alla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni interessate non abbiano presentato la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere. In particolare, la disposizione destina (previa ricognizione del Dipartimento della funzione pubblica) le predette risorse all'attuazione dei processi di mobilità in favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014.
Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo destinata ad operare nel limite delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali (turn-over) di ciascuna pubblica amministrazione.
Comma 6 (Contratti a tempo determinato delle province).
La disposizione prevede che il termine del 31 dicembre 2014 previsto per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle province è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013 (strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi; rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e, in particolare, limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale).
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di personale il cui trattamento economico è già sostenuto, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
Comma 7 (Contratti dirigenziali dell'AIFA).
Il comma 7 è finalizzato a consentire la proroga, al 31 dicembre 2015, dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dall'AIFA per il conferimento di incarichi dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge e con scadenza fino al 31 marzo 2015, anche ove eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si tratta di incarichi stipulati dall'AIFA ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni – e quindi anche l'AIFA – possono conferire ad esterni, con contratto a tempo determinato, un numero di incarichi pari all'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia. Nel caso di specie, nell'AIFA tale quota corrisponde a 2,56 unità (3 unità, arrotondando per eccesso). Tale cifra è anche il risultato del fatto che la dotazione organica dell'AIFA è stata ridotta nel corso del tempo, da ultimo a seguito di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014, assestandosi a 389 unità.
Attualmente, tuttavia, nell'AIFA gli incarichi conferiti ad esterni sono pari a 6 unità, quindi con uno sforamento di tre unità rispetto alla quota consentita. Considerato che una delle due unità dirigenziali da ultimo indicate si collocherà in quiescenza anticipata il prossimo 30 aprile 2015, gli incarichi conferiti dall'AIFA ad esterni supereranno, stante la proroga disposta dalla presente norma, a decorrere dal 30 aprile 2015, di sole due unità la quota di cui al citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che la norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la spesa da essa derivante è finanziata a valere sulle risorse dell'AIFA, di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, consistenti nelle entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese dall'AIFA stessa, comprensive di quelle connesse alle ispezioni.
Si specifica che tali risorse, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Esse, peraltro, hanno carattere di stabilità e certezza.
Inoltre la norma non comporta alcun incremento di spesa a carico dell'AIFA stessa, in quanto si limita a prorogare i contratti già in essere, che rientrano nei limiti della dotazione organica.
Quanto alla quantificazione di tali oneri, si rappresenta quanto segue:
il costo annuo di un dirigente amministrativo di II fascia, livello B, è pari a complessivi euro 141.556;
considerato che due degli incarichi interessati dalla norma scadono il 31 marzo 2015 (mentre gli altri scadono nel corso del mese
di gennaio 2015), l'onere ad essi relativo, derivante dalla proroga al 31 dicembre 2016, è pari, per il 2015, alla spesa necessaria per coprire il costo dei 9 mesi residui, pari a 106.164 euro per ciascuno di essi (per un totale di 212.328 euro per entrambi gli incarichi);di conseguenza, per il 2015, l'onere derivante dalla norma è pari a 495.440 euro (141.556 141.556 106.164 106.164).
A tal riguardo, si rappresenta che nell'anno 2013 l'ammontare complessivo delle entrate derivanti dal citato articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003, con le quali viene assicurata, tra l'altro, la copertura dei costi relativi al personale dirigenziale di II fascia, è stato pari a 10.105.000 euro. Si tratta, dunque, di una cifra ampiamente sufficiente a coprire gli oneri indicati, anche in considerazione del fatto che, come già rilevato, si tratta di entrate con carattere di stabilità e certezza.
Comma 8.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si prevede la proroga per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzato all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale e che, nelle more dell'espletamento di tali procedure, al fine di consentire la funzionalità delle Agenzie fiscali, gli incarichi già attribuiti ai sensi dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 possono essere prorogati.
Comma 9.
La norma estende a tutto l'anno 2015 l'applicazione dell'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, limitatamente ai profili professionali specialistici del settore. In particolare, il citato articolo 2, comma 12, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possa procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente, comunicando le assunzioni effettuate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
La disposizione in esame non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma 10 (Comandi di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
La proroga riguarda l'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, il quale prevede che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa
per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957). Il medesimo comma 6-septies prevede, inoltre, la non applicazione della disposizione secondo la quale possono essere collocate in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale (articolo 133, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005).La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la copertura è garantita dalle risorse finanziarie disponibili.
Comma 11 (Pagamento e riscossione relative all'ex Agenzia sviluppo settore ippico-ASSI).
La disposizione proroga fino al 30 giugno 2015 la previsione di cui all'articolo 1, comma 298, della legge n. 147 del 2013 che autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
Comma 12 (Periodo di perfezionamento formativo presso uffici giudiziari).
Proroga al 28 febbraio 2015 il termine, già fissato al 31 dicembre 2014, per la conclusione del periodo di perfezionamento formativo dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
I soggetti interessati, nel numero di 2.931 unità, potranno fruire di ulteriori 230 ore di tirocinio presso gli uffici giudiziari distribuiti sul territorio nazionale, per una spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, così quantificati: retribuzione oraria pari a euro 10; numero dei soggetti interessati 2.931; ore complessive del tirocinio 230. Spesa complessiva di euro 6.741.300, sono da computare ulteriori oneri connessi a INAIL (0,011 per cento), responsabilità civile (euro 15.000), IRAP 8,50 per cento.
Oneri complessivi per l'Amministrazione: 7,5 milioni di euro.
Le risorse finanziarie necessarie alla coperture della norma in esame saranno reperite attraverso l'utilizzo dei fondi già stanziati per il completamento dei tirocini formativi entro il 31 dicembre 2014, pari a 7,5 milioni di euro, a valere sulla quota delle risorse del Fondo unico giustizia assegnate al Ministero della giustizia con decreto ministeriale n. 73337 del 13 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2014 (n. Uff. 1 n. Reg. 3505).
Articolo 2 (Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).
Lettera a): la prevista proroga al 28 febbraio 2015 dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede la presentazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione sulla riorganizzazione dei TAR, ha carattere esclusivamente ordinamentale e come tale non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Lettera b): la proposta intende prorogare il termine previsto dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, per l'avvio del processo amministrativo digitale, differendolo dal 1 gennaio 2015 al 1 luglio 2015. Il differimento del termine non produce nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto anche conto della specifica clausola d'invarianza di cui è munita la disposizione modificata.
Articolo 3 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico).
Il comma 1 (standard DVB-T2 in sintonizzatori digitali), che modifica l'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012, è volto a prorogare al 1 luglio 2016 per le aziende produttrici e al 1 gennaio 2017 per la vendita al dettaglio ai consumatori finali i termini in scadenza per l'introduzione dei sintonizzatori digitali per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale comunicazioni (ITU). La disposizione di carattere ordinamentale non comporta effetti per la finanza pubblica.
Con il comma 2 (agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda larga) vengono prorogati i termini relativi alla procedura di prenotazione per accedere all'agevolazione del credito di imposta per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga in zone cosiddette «bianche», introdotta dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.
Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di una proroga di adempimenti procedurali relativi alla fruizione di un'agevolazione alla quale in ogni caso non sono stati ascritti effetti in sede di valutazione della norma originaria, atteso che l'agevolazione riguarda investimenti che non si realizzerebbero in assenza della norma.
Il comma 3 (divieto di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali) proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 4 (Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno).
La norma di cui al comma 1 (poteri sostitutivi in materia di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali) è volta a prorogare per l'anno 2015 l'applicazione dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, il quale disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
La disposizione di cui al comma 2 (adeguamento antincendio delle attività turistico-alberghiere) proroga al 30 aprile 2015 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
La disposizione ha carattere procedurale e di proroga di termini già prorogati dal decreto-legge n. 216 del 2011 e dal decreto-legge n. 150 del 2013. Pertanto non si ascrivono effetti finanziari.
Il comma 3 (contabilità speciali delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi per uffici periferici delle province di Monza, Fermo e Barletta) proroga al 31 dicembre 2015 l'autorizzazione – prevista dall'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 – al mantenimento, fino al 31 dicembre 2014, delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali intestate ai prefetti, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148. La disposizione di proroga è volta a consentire la prosecuzione delle attività per l'adempimento delle obbligazioni già assunte per gli interventi autorizzati dalle predette leggi ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto già previsto dal richiamato articolo 41-bis.
La presente proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2015 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 – conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno – dello stato di previsione dell'entrata.
Il comma 4 (impiego di guardie giurate in funzione antipirateria) proroga l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154.
La proroga è necessaria per corrispondere alle avvertite esigenze di protezione della flotta commerciale italiana, nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 5 (proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 per le province) è volto a prorogare al 28 febbraio 2015 l'approvazione dei bilanci per le province che alla data di entrata in
vigore del decreto-legge non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014.La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.
Relativamente al comma 6 (rifinanziamento dell'operazione strade sicure – esigenze Expo 2015) si rappresenta che il rifinanziamento, per il primo trimestre 2015, del contingente di 3.000 unità comporta un onere pari a 10 milioni di euro (di cui 9,7 milioni per il personale delle Forze armate e 0,3 milioni per quello delle Forze di polizia). Per la quantificazione dell'onere relativo al personale militare si rinvia alle tabelle di seguito riportate.
Per quanto riguarda l'onere di 0,3 milioni di euro per il personale delle Forze di polizia, la quantificazione è stata effettuata sulla scorta dell'onere previsto per l'impiego del contingente nell'anno 2014, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Ai relativi oneri si provvede a valere sullo stanziamento di 10 milioni di euro già disposto dall'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015, in corso di pubblicazione, per l'avvalimento da parte dei prefetti della regione Campania di personale delle Forze armate nell'ambito della cosiddetta «Operazione Terra dei fuochi».
A) Descrizione sintetica dell'articolo 3, comma 6.
Autorizza la spesa di euro 9.700.000, al fine di assicurare dal 1 gennaio al 31 marzo 2015, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (concorso delle Forze armate nel controllo del territorio) nonché la prosecuzione, per il medesimo trimestre, del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania (articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6).
B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?
C) Quantificazione degli effetti finanziari.
C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.
Piano di impiego delle Forze armate (articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009): consente l'utilizzo di un contingente complessivo di 3.000 unità, di cui 600 unità in località fuori della sede
di servizio e 2.400 unità nella sede di servizio dal 1 gennaio al 31 marzo 2015. I relativi oneri sono quantificati in euro 9.700.000.Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:
spese di personale:
indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20 per cento ed IRAP del 8,5 per cento) ai sensi della vigente normativa in materia;
compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20 per cento – e IRAP – 8,5 per cento);
spese di funzionamento:
viveri: per i militari impiegati fuori della sede di servizio, è stato previsto un incremento della razione viveri pari a 4,80 euro/giorno, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; al personale che, invece, è impiegato nella sede di servizio l'incremento della razione viveri è stato ricondotto a 2,40 euro/giorno;
servizi generali: per i militari impiegati fuori della sede di servizio è stato previsto un costo pro capite pari a 6,25 euro/giorno, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua eccetera. Al personale che, invece, è impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite è stato ricondotto a 2,10 euro/giorno;
equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori della sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite pari a 1,45 euro/giorno, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti eccetera;
impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale impegnato (3.000 militari) sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, eccetera;
una tantum: (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti): per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (600 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfetariamente un costo di euro 26.900 circa, prevedendo la corresponsione per 1/3 giorni (2 giorni in media), al costo giornaliero di euro 7.700 circa.
C.2) Totale Oneri.
Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.
Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.
Articolo 5 (Proroghe di termini in materia di beni culturali).
Anche in vista di Expo 2015 ed al fine di promuovere l'accoglienza turistica, si proroga il termine per i comuni per presentare progetti articolati in uno o più interventi fra loro coordinati, purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2015 (anziché il 31 marzo 2015) e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. Trattasi di interventi finanziati a valere sul Piano di azione coesione fino ad un massimo di 500 milioni di euro, salvo ulteriori riprogrammazioni.
Pertanto, il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6 (Disposizioni in materia di istruzione).
Comma 1 (proroghe in materia di organi collegiali della scuola).
Il dispositivo prevede che nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e fino alla costituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 31 dicembre 2015 in luogo della precedente data del 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. Inoltre, la stessa norma prevede anche che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione siano
bandite entro il 31 ottobre 2015 in luogo del 31 dicembre 2014 indicato nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma 2 (proroga per chiamata di professori di seconda fascia).
La disposizione proroga al 31 ottobre 2015 il termine per provvedere alle chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, termine già prorogato al 30 giugno 2015, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle chiamate si provvede nell'ambito delle risorse già previste dall'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010.
Comma 3 (proroghe in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica).
La norma, alla lettera a), è diretta a prorogare l'utilizzo delle risorse delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per consentire la concessione dei premi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014/2015. La proroga si rende necessaria per assicurare l'erogazione dei benefìci previsti all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013 con le risorse a disposizione delle suddette istituzioni per tale finalità. La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prorogare l'utilizzo delle risorse a disposizione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per la concessione di premi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014/2015.
Alla lettera b), prevede di prorogare, per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, la vigenza delle graduatorie nazionali che, nelle more della definizione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, in materia di reclutamento del personale delle istituzioni dell'AFAM, verranno utilizzate per garantire la copertura dell'organico tramite l'attribuzione al personale docente del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. La proposta, che non modifica la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni per il comparto dell'AFAM e non incide sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Commi 4-5 (proroghe in materia di edilizia scolastica).
Comma 4.
La disposizione, alla lettera a), proroga dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'affidamento da parte dei comuni alle
ditte dei lavori in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, anche nelle regioni nelle quali gli effetti della graduatoria sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.Alla lettera b) la norma consente alle regioni per le quali non sia ancora concluso il contenzioso giurisdizionale e per le quali siano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure, di procedere all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di edilizia scolastica entro il 28 febbraio 2015, anziché entro il 30 giugno 2014.
La proposta, alla lettera c), proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro cui gli enti locali possono operare i pagamenti secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente verificati.
La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Comma 5.
La disposizione prevede che per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il termine per l'affidamento dei lavori è prorogato al 28 febbraio 2015.
La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Comma 6 (proroga in materia di corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici).
La norma prevede la fissazione al 31 marzo 2015 del nuovo termine entro cui bandire il corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, in quanto non è stato possibile provvedere all'emanazione del bando entro il precedente termine del 31 dicembre 2014; la disposizione è priva di effetti finanziari dato che le relative assunzioni avverranno nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali.
Articolo 7 (Proroga di termini in materia sanitaria).
Comma 1 (Requisiti minimi di servizi trasfusionali ed emocomponenti).
Si dispone fino al 30 giugno 2015 la proroga del termine per l'attuazione dell'accordo del 16 dicembre 2010 tra Stato e regioni concernente i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica.
La proroga di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si inserisce nel contesto dell'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, relativamente al quale il successivo comma 1-septies prevede espressamente che: «Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal predetto
comma 1-sexies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Pertanto, per l'attuazione della proroga relativa ad un periodo di sei mesi, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Comma 2 (Riforma della Croce Rossa italiana).
La proposta si riferisce al rinvio dei termini di attuazione delle ulteriori fasi del processo di privatizzazione dell'ente Croce Rossa italiana (CRI), disciplinato dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e già avviato nel 2014, con la privatizzazione dei comitati provinciali e locali.
Il posticipo di un anno rispetto ai termini già previsti per la trasformazione del comitato centrale, dei comitati regionali e dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano in soggetti di diritto privato trova ragione nella difficoltà operativa legata al processo nel suo complesso, con particolare riguardo alla gestione del personale e del patrimonio.
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3 (Sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco).
Si dispone che il decreto sul nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco da definire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sia adottato entro il 1 gennaio 2016. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.
Comma 4 (Modalità di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale).
Si proroga al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le tariffe massime di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, così come stabilite con decreto del Ministro della salute, sono assunte a riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali princìpi di coordinamento della finanza pubblica.
La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.
Articolo 8 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).
Comma 1 (proroga in materia di servizi pubblici non di linea).
La disposizione prevede la proroga sino al 31 dicembre 2015 del termine per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata,
adotta disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.La disposizione di carattere ordinamentale non ha effetti negativi per la finanza pubblica.
Comma 2 (proroga di termini in materia di opere pubbliche contenuti nel decreto-legge Sblocca Italia).
La disposizione proroga i termini per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014.
La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Comma 3 (proroga dell'anticipazione del prezzo nei contratti di appalto).
La disposizione proroga ulteriormente, ossia fino al 31 dicembre 2015, l'efficacia della norma che prevede il ricorso all'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, attualmente previsto in via transitoria fino al 31 dicembre 2014. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dalla previsione di cui al comma 3 non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si precisa, peraltro, che la concessione dell'anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore incide soltanto sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse relativi agli appalti di lavoro e, conseguentemente, su una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Comma 4 (disciplina degli accessi su strade in gestione dell'ANAS).
La disposizione di cui al comma 4 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine entro il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve emanare il decreto che stabilisce i criteri per la determinazione della somma da corrispondere alla società ANAS Spa ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi. La disposizione non comporta effetti finanziari diretti perché si tratta di nuovi accessi il cui canone comunque sarà allineato a quello allo stato vigente. In ogni caso resta fermo quanto previsto dal comma 23-septies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione anche del comma 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma – parte servizi.
Comma 5 (proroga di termini in materia di revisione delle macchine agricole in circolazione).
La previsione di cui al comma 5, limitandosi a contenere la proroga al 30 giugno 2015 del termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette a immatricolazione e la proroga al 31 dicembre 2015 del termine iniziale della operatività dell'obbligo di revisione, anche al fine di intraprendere le opportune iniziative di sostegno economico
alle imprese agricole per far fronte ai conseguenti nuovi oneri per gli interventi di preventivo adeguamento delle macchine agricole a carico delle suddette imprese, già duramente provate dall'attuale congiuntura sfavorevole, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.La disposizione di cui al comma 6 (norma autoscuole) proroga al 30 giugno 2015 la decorrenza dell'obbligo, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, in considerazione dell'investimento di notevole entità a carico delle imprese, soprattutto in un periodo di grave crisi economica. Peraltro, in mancanza di tale proroga molti operatori del settore dovranno cessare l'attività, atteso che l'articolo 123, comma 9, lettera b), del codice della strada prevede che la competente provincia debba revocare l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando «venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica» della stessa. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.
La norma di cui al comma 7 è di carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a prorogare il termine entro il quale possono essere adottati i decreti di approvazione dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.
Commi 8 e 9 (proroga dell'attestazione SOA).
Prevedono la proroga al 30 giugno 2015 del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e al 31 dicembre 2015 del termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, al fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale ed eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di «semplificazione» non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Comma 10 (concessioni autostradali).
La disposizione proroga al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2014, relativi rispettivamente alla sottoposizione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte dei concessionari, delle proposte di modifiche dei rapporti concessori in essere e alla stipulazione degli atti aggiuntivi o delle apposite convenzioni unitarie. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Articolo 9 (Proroga di termini in materia ambientale).
Comma 1 (proroga dell'entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 KJ/Kg).
La proroga al 30 giugno 2015 del divieto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 KJ/Kg, si rende necessaria non solo in relazione alla mancanza di una adeguata presenza, a livello nazionale, di strutture impiantistiche alternative alla discarica, ma anche in considerazione dell'evoluzione normativa, che comunque impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, onde evitare peraltro un incremento di flussi degli stessi rifiuti verso gli impianti esteri.
La disposizione è necessaria per evitare conseguenze dovute alla mancanza di strutture adeguate a livello nazionale alternative alla discarica per tali tipologie di rifiuti.
La norma non comporta effetti finanziari negativi.
Comma 2 (proroga dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara e per l'affidamento dei lavori relativi a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico).
La disposizione proroga al 28 febbraio 2015 il termine per la pubblicazione dei bandi di gara e per l'affidamento dei lavori relativi a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e si rende necessaria per consentire il completamento delle procedure tecnico-amministrative e assegnare le risorse ai progetti immediatamente cantierabili.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse già disponibili nelle contabilità speciali e finalizzate agli interventi contro il dissesto idrogeologico.
Comma 3 (proroga dei termini di applicazione di alcune sanzioni e ulteriore semplificazione del SISTRI).
La disposizione prevede la proroga di alcuni obblighi posti in capo agli operatori del settore del trasporto dei rifiuti, già in essere antecedentemente all'entrata in vigore del SISTRI.
Si tratta di una disposizione avente natura procedimentale e pertanto non determina effetti finanziari negativi.
Comma 4 (proroga dei termini di esercizio del potere sostitutivo del Governo in materia di depurazione delle acque reflue).
La disposizione proroga al 28 febbraio 2015 il termine per esercitare la facoltà di attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, al fine di accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea, in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.La norma di proroga non determini effetti finanziari negativi, in quanto non impatta sugli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni comunitarie, ma solo sulla facoltà del Governo di esercitare il potere sostitutivo, mediante la nomina di commissari straordinari.
Articolo 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria).
Comma 1 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 – commissario liquidatore).
L'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte da un commissario liquidatore.
La proroga del termine per lo svolgimento delle attività è volta a permettere di ultimare le attività ancora a carico dell'Agenzia (definizione e perfezionamento di molteplici procedure di contenzioso di espropri e relativi accatastamenti), nonché a definire le vertenze, alcune di ingente valore economico, ancora pendenti.
In secondo luogo, la proroga è necessaria per dare attuazione alla legge 8 maggio 2012, n. 65, che destina le risorse finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e assegnate all'Agenzia, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti nei confronti dell'Agenzia stessa e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
Tali risorse sono iscritte nel bilancio dello Stato con singole annualità, di cui l'ultima scade il 31 dicembre 2018.
Da ultimo la proroga consente, con un orizzonte temporale più ampio di quello attualmente previsto, di dare compiuta attuazione al coinvolgimento che l'Agenzia ha avuto, a seguito di specifici interventi legislativi, sia con riguardo agli interventi a favore dei territori piemontesi interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture (legge regionale 21 aprile 2011, n. 4, e successivo protocollo sottoscritto in data 6 febbraio 2012), sia con riguardo alla realizzazione delle opere per l'EXPO 2015 (legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successiva convenzione sottoscritta il 18 febbraio 2013).
La disposizione non produce effetti negativi sulla finanza pubblica.
Comma 2 (determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi).
La norma in esame dispone un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi.Pertanto, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16/98, ridotti del 12 per cento.
Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, già estesa sino al 31 dicembre 2014, viene ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2015.
Si stima che la norma di proroga non determini effetti finanziari, in quanto i coefficienti ridotti risultano idonei a garantire sostanzialmente lo stesso gettito a legislazione vigente.
Comma 3 (finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti mediante cessione o pegno di credito – deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi).
La norma di cui al comma 3 è puramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4 (determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani).
La proroga di cui al comma 4 non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto il nuovo termine del 30 aprile 2015 ha lo scopo di definire una data certa entro la quale i gestori italiani devono adottare tutte le misure di carattere organizzativo e gestionale necessarie al rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva AIFMD. Inoltre, l'emanando regolamento non contiene disposizioni di natura finanziaria ma solo ordinamentale, riguardanti le tipologie e le caratteristiche generali degli OICR italiani previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, cioè i fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF).
Comma 5 (proroga del limite alla rideterminazione in aumento dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali).
Con la presente proposta viene prorogata fino al 31 dicembre 2015 la disposizione, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.
Comma 6 (proroga di limiti all'acquisto di beni mobili e arredi).
Con la disposizione di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche dovranno rispettare anche per l'anno 2015 il divieto posto dall'articolo 1, comma 141, della legge n. 288 del 2012 (legge di stabilità 2013) di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Gli stanziamenti di bilancio relativi alle suddette spese, in generale, sono ricompresi nell'ambito di capitoli che riguardano diverse tipologie di spesa, quali, ad esempio, quelle per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie, nonché spese per attrezzature tecniche-materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e per il servizio.
Comma 7 (proroga del blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche).
La disposizione proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.
Si tratta di una norma di salvaguardia nel caso di innalzamento dei livelli d'inflazione, anche nella prospettiva della più ampia attuazione dei piani di razionalizzazione degli spazi presentati dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio.
Alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non sono stati ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali. Di converso, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri di sorta per la finanza pubblica.
Comma 8 (Lampedusa).
Estende al 31 dicembre 2014 la sospensione dei versamenti tributari e contributivi di cui all'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge n. 95 del 2012, prevista a favore dei contribuenti di Lampedusa. Attualmente la sospensione in esame è prevista fino al 31 dicembre 2013: si tratta quindi di una sostanziale regolarizzazione per i contribuenti che non hanno provveduto al regolare versamenti dei tributi e contributi sospesi alla scadenza della sospensione medesima. Con riferimento agli effetti finanziari si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti finanziari trascurabili per l'anno 2014 in quanto la stessa interviene successivamente alle principali scadenze dei versamenti tributari.
Comma 9 (clausola di salvaguardia sulle accise).
In relazione al comma 9 si rappresenta che in attuazione dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze 30 novembre 2013, a seguito del monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3 del medesimo articolo. Tale monitoraggio evidenziò un andamento che non consentiva il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle predette lettere, per complessivi 645 milioni di euro per l'anno 2013. Con il citato decreto 30 novembre 2013 è stato stabilito l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e preordinato l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto maggior gettito compensando le minori entrate che si genererebbero sul 2015 per effetto dell'aumento degli acconti nei suindicati periodi d'imposta. Di fatto l'aumento dell'acconto è già intervenuto. Il primo comma della norma in esame dispone in sostanza che per il 2015 le maggiori risorse rinvenibili dall'aumento delle accise preordinato con il decreto 30 novembre 2013 per compensare le minori entrate sul saldo IRES e IRAP del 2015, per effetto dell'aumento degli acconti, saranno rimpiazzate utilizzando parte delle maggiori entrate rivenienti dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale». In particolare è utilizzata quota parte delle maggiori entrate in materia di cui all'articolo 1, comma 7, della predetta legge. In base a detto decreto l'aumento delle accise decorrente dal 1 gennaio 2015 al 15 febbraio 2016 si dovrebbe applicare in misura tale da determinare maggiori entrate nette pari a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 17,8 milioni di euro per l'anno 2016. In bilancio sono quindi scontati detti effetti per dette annualità. In sostituzione delle maggiori entrate rinvenibili dall'aumento delle accise per gli importi suindicati la norma in esame individua nuove risorse indicando l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.Tale norma prevede che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo.
Se dal monitoraggio delle entrate derivanti dal citato articolo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 emerge un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, delle accise in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
Commi 10 e 11.
Le modifiche proposte si rendono necessarie al fine di prorogare la possibilità di esercitare, da parte delle amministrazioni, la flessibilità amministrativa per il bilancio dello Stato. Ciò è indispensabile per un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie il cui presupposto è che gli stanziamenti di bilancio possano essere impiegati dal titolare delle funzioni di spesa per il raggiungimento degli obiettivi considerati prioritari. Pertanto, i criteri di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente e il verificarsi di eventi non prevedibili al momento della previsione iniziale possono, nel corso della gestione, far sì che l'allocazione delle risorse stabilita con il bilancio di previsione non sia effettivamente la più appropriata in relazione agli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. In questo senso, la disponibilità di un adeguato margine di flessibilità rappresenta un elemento indispensabile per il razionale impiego delle risorse.
In particolare, le modifiche si riferiscono in ordine cronologico:
alla proroga anche per gli anni 2015 e 2016 della possibilità prevista dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per ciascun Ministro di disporre, con proprio decreto, tra i capitoli del proprio stato di previsione, variazioni compensative di sola cassa, con i limiti disposti dalla citata normativa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti;
alla proroga anche per l'anno 2016, e relativo bilancio pluriennale, della possibilità prevista dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennali, di rimodulare con la legge di bilancio gli stanziamenti di competenza ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata;
alla proroga anche per l'anno 2016, e relativo bilancio pluriennale, della possibilità prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di apportare con il disegno di legge di bilancio
rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, anche tra diverse missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili.Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 12 (modifica all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014, in materia di efficientamento delle società partecipate dallo Stato – Ferrovie dello Stato).
Il comma 12 modifica l'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014, relativo all'efficientamento delle società partecipate dallo Stato al fine di risolvere taluni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della disposizione per le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa, definendo anche i termini di versamento all'entrata dei risparmi delle società del gruppo.
In particolare, la disposizione precisa che il concorso agli obiettivi di efficientamento e finanziari del predetto articolo 20 da parte delle società controllate da Ferrovie dello Stato italiane Spa, viene determinato nell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015, a carico della capogruppo.
Ciò in modo da conseguire gli obiettivi stimati dal citato articolo 20.
Articolo 11 (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali).
Comma 1 (misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali).
La proroga prevede che le economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni, per gli eventi calamitosi per i quali sarà disposto il rientro all'ordinario nel 2015. A tal fine le risorse citate vengono riversate nelle contabilità speciali istituite allo scopo.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una facoltà che le regioni possono esercitare sulla base dell'accertamento delle economie verificatesi fino al 2002 sui propri bilanci, tenuto conto di eventuali impegni già assunti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento.
Comma 2 (Commissario per il ripristino della viabilità in Sardegna post alluvione 2013).
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2015 l'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge n. 147 del 2013, al fine di completare gli interventi di ripristino della viabilità delle strade statali e provinciali danneggiate dall'alluvione di novembre 2013 in Sardegna.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi si provvede in via di
anticipazione con le risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.Articolo 12 (Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali).
In sede di relazione tecnica originaria all'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014 era stato stimato un recupero di gettito di competenza di circa 45 milioni di euro l'anno, derivanti dall'intervento sui criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli. Nello specifico si stabilisce che detto reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione del reddito agricolo (definito in via catastale) ma il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.
La normativa è stata modificata al Senato durante l’iter parlamentare, limitatamente all'anno di imposta 2014, circoscrivendo l'ambito di applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW), determinando il reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Tale modifica è stata stimata produrre effetti negativi per l'erario sotto forma di minore recupero di gettito, per circa 14 milioni di euro limitatamente all'anno di imposta 2014, rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria.
La normativa in oggetto estende anche all'anno di imposta 2015 la modifica di cui sopra prevedendo, limitatamente a tale anno di imposta, l'applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW); ne consegue una perdita di gettito, di competenza 2015, di circa 14 milioni di euro.
In termini di cassa si stimano i seguenti effetti:
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IRPEF/IRES |
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in milioni di euro
Agli oneri pari a 10,5 milioni di euro per il 2015 e a 3,5 milioni di euro per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 13 (Federazioni sportive nazionali).
Dalla disposizione, finalizzata a chiarire che talune misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'inserimento delle stesse nell'ambito della pubblica amministrazione è un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.
Articolo 14 (Proroga di contratti di affidamento di servizi).
Nelle more del riordino delle funzioni delle province di cui alla legge del 7 aprile 2014, n. 56, il presente articolo assicura la continuità nelle attività dei centri per l'impiego riguardante l'attuazione degli interventi cofinanziati dei fondi strutturali 2007/2013, per la parte gestita attraverso l'esternalizzazione dei servizi, analogamente a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 per i lavoratori a contratto delle province.
I centri per l'impiego hanno fatto ampiamente ricorso all'affidamento di servizi per assicurare lo svolgimento dei propri compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro. In tal senso, la mancata proroga dei contratti di servizi esternalizzati metterebbe in pericolo l'impiego di 1.500 addetti in diverse regioni, inficiando significativamente le attività e il funzionamento dei centri per l'impiego di Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.
La proroga è stata formulata in modo da garantire tutti i contratti di servizi attualmente in essere, a fronte di scadenze degli stessi differenziate nel corso dell'anno 2015.
Il costo stimato per la proroga di tutti i contratti è di 35 milioni di euro. Tale onere, riguardante spese ammissibili ai fondi strutturali è posto totalmente a carico di progetti cofinanziati nel Fondo sociale europeo 2007/2013 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.
1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2015».
9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio 2015»;
b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2015».
1. All'articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «1 gennaio 2015» e le parole: «1 luglio 2015» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2016» e «1 gennaio 2017».
2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015», le parole: «Nei tre mesi successivi alla prenotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2015» e le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015».
3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
1. È prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015».
3. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1 gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.
1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole: «31 ottobre 2015».
3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e nell'anno accademico 2014-2015»;
b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 aprile 2014» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»;
c) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori è prorogato al 28 febbraio 2015.
6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015».
1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «1 gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2016»;
b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
d) le parole: «1 gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2018»;
e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;
f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014 e il 2015» e le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;
g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»;
h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»;
i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015».
3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1 gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1 gennaio 2016».
4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2015».
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015»;
b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015».
3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2015».
4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2015».
5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 30 giugno 2015.
7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015.».
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 30 giugno 2015.
2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015».
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1 febbraio 2015».
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
3. È prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Sino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2015».
6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015».
8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».
9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».
12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: «7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.».
1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: «2014» è sostituito dal seguente: «2015».
2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.
1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. È differita al 1 gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1 gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2014.
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Orlando.