Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2751


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BERGAMINI
Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche
Presentata il 26 novembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! A differenza dagli altri Stati dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici. In modo improprio ciascun segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, aziende didattico-turistiche e centri diving) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori del «mondo sommerso», inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria.
      La necessità della presente proposta di legge è evidente, sia perché la legislazione vigente ha oltre trenta anni, fatto che colloca l'Italia in una delle ultime posizioni a livello legislativo in un confronto europeo e internazionale, sia, principalmente, perché tale lacuna legislativa è la causa maggiore di una serie di incidenti mortali che avvengono annualmente nel nostro territorio, incidenti che sicuramente diminuirebbero con una legislazione che fissasse regole chiare a partire dalla formazione degli operatori, sia perché negli ultimi anni diverse capitanerie di porto, nel territorio nazionale, hanno indirettamente espresso un loro disagio, emanando ordinanze specifiche che però hanno un effetto limitato essendo applicate solo nel territorio di competenza e che, anche se dal punto di vista della sicurezza sono apprezzabili, penalizzano le stesse ditte che per mancanza di un'uguale legislazione nel territorio nazionale sono surclassate dalla concorrenza sleale di chi opera senza gli stessi criteri di sicurezza a qualche chilometro di distanza. Peraltro, nelle passate legislature sono stati presentati moltissimi progetti di legge per regolare il settore della subacquea a partire dal 1997 ad oggi, ma senza giungere all'esame dell'Assemblea, probabilmente per una serie di errori di impostazione che speriamo di superare con la presente proposta di legge che usufruisce di tutta l'esperienza di questi sedici anni di tentativi finalizzati all'approvazione di una legge che tuteli e difenda gli operatori del settore.
      È da sottolineare, inoltre che l'Ente italiano di normazione (UNI) nel 2010, per la prima volta, ha presentato la norma UNI 11366 per regolamentare le attività subacquee e iperbariche in offshore, alla quale ha fatto riferimento l'allora Presidente del Consiglio dei ministri Monti nel cosiddetto «decreto sviluppo» del 2012. La normativa UNI ha cercato di definire una base per i lavori in offshore, attività che in Italia non è stata mai regolamentata.
      Oltre a non prevedere alcun aggravio per la finanza pubblica, questa proposta di legge ha il merito di sanare le problematiche connesse al lavoro subacqueo industriale, che penalizzano non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore. Questa, infatti, se impegnata su scala internazionale, a volte deve cedere il passo a società estere meno valide, ma più attente alle disposizioni dell'Unione europea. In pratica, non esistendo in Italia una categoria professionale per i lavori in offshore, l'imprenditore italiano che voglia assumere operatori qualificati deve rivolgersi a lavoratori stranieri dotati di brevetto omologato con costi, rispetto alla realtà economica italiana, superiori del 100 o 200 per cento e pertanto con effetti sulla competitività economica facilmente valutabili.
      Oggi, purtroppo, esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con didattiche formative che di professionale hanno ben poco essendo molto lontane da quegli standard formativi che nel resto del mondo sono di ordinaria amministrazione; ciò nonostante, storicamente, l'Italia in passato ha prodotto subacquei di notevole levatura, attraverso la Marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che operano nel settore. L'Unione europea detta normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea, che gli altri Stati membri hanno adottato e applicato già da tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente.
      Le stesse ditte che operano in offshore a volte, per mancanza di regole, assumono personale non adeguatamente preparato, spesso applicando criteri basati sul risparmio a discapito della sicurezza e della professionalità degli operatori. Ma anche nel settore inshore e in area portuale le stesse capitanerie di porto presentano diverse lacune, sia nei controlli, sia nelle iscrizioni al registro dei sommozzatori per le quali, a volte, i titoli ammessi sono inadeguati per l'attività lavorativa prevista in termini di competenze del lavoratore, aumentando la confusione nel settore a discapito della sicurezza, della competenza, della professionalità e dell'immagine che il commercial diver italiano ha in ambito internazionale.
      Anche l'ENI Spa, il 5 agosto 2013, ha cercato, con un proprio documento, di dare le indicazioni necessarie per quanto concerne le regole e la sicurezza per questo tipo di attività, ma in Italia rimane il problema della mancanza di una legislazione specifica su criteri di sicurezza adeguati per la salvaguardia delle vite degli operatori del settore, che spesso si trovano a lavorare con soggetti che, non avendo qualifiche e preparazione adeguate, così come avviene in tutti gli altri Paesi del mondo, mettono in serio pericolo l'incolumità fisica di chi lavora in squadra con loro.
      È ora di dire basta a tutto questo, di stabilire regole certe a tutela della sicurezza di un'intera categoria sia a livello di preparazione, sia a livello operativo, nonché a livello di ingaggi, promuovendo il merito e non le raccomandazioni. Ne vale la pena per salvare la vita degli operatori italiani che svolgono questo lavoro negli ambiti portuali, nei fiumi e nei laghi in Italia, ma anche negli impianti petroliferi all'estero dove le ditte italiane operano.
      La presente proposta di legge mira a regolamentare il settore della subacquea industriale, senza intervenire nella subacquea sportiva, ricreativa, amatoriale e dilettantistica, ambito destinato alla disciplina delle regioni che sono più interessate alla presentazione di leggi e di regolamenti aderenti alle caratteristiche territoriali.
      La subacquea industriale, invece, ha bisogno di una legislazione che includa tutto il territorio nazionale, nei vari livelli dove troviamo gli operatori, cioè in ambito portuale (a cui fino ad oggi è ferma la scarsa legislazione esistente, ma risalente a trentatré anni fa) ma anche in ambito inshore e offshore (dove attualmente in Italia non esiste alcuna legislazione specifica), perché l'operatore subacqueo si proietta verso il più vasto ambito internazionale, come è desumibile dal fatto che la maggioranza degli operatori entra a livello locale (iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale presso una capitaneria di porto) ma ben presto passa a lavorare con i diving industriali in offshore.
      Assegnare alla Commissione Lavoro della Camera dei deputati, com’è stato fatto in passato, questa proposta di legge è un errore da non ripetere in questa legislatura, visto che il Ministero più pertinente, quindi anche la Commissione parlamentare più adeguata, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il semplice fatto che le capitanerie di porto fanno riferimento a tale Ministero e che le stesse capitanerie hanno un ruolo fondamentale nell'attuazione della proposta di legge, compito che peraltro stanno già svolgendo per quanto riguarda la legislazione vigente, anche se con grossi disagi data la carenza della legislazione.
      Bisogna tenere conto che il mondo del lavoro e la situazione territoriale nei quali può operare la figura professionale del sommozzatore industriale vanno oltre i limiti regionali e nazionali e quindi, per sostenere la mobilità professionale delle persone, i percorsi formativi sviluppati nel settore devono seguire il percorso indicato dalle regole della formazione nel settore industriale. Mentre in Italia è l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) che declina le competenze necessarie dell'operatore che opera in ambito portuale ai fini dell'adozione di un piano didattico per una formazione adeguata, in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:

          1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l'unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche RADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell'IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;

          2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – procedure operative;

          3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano.

      Lo stesso registro dei sommozzatori deve essere suddiviso in più categorie, in base alla formazione e alle competenze dell'iscritto, così come oggi avviene in tutto il mondo, dove ci sono regole per la sicurezza e per la professionalità di questo settore. Si può, per esempio, fare riferimento, per l'Italia, al modello proposto dall'ENI Spa, che prevede regole simili a

quelle esistenti nel resto del mondo. Regole che questa proposta di legge cerca di consolidare. Una certa facilità di accesso, rileva ancora oggi, a quella che risulta essere la porta d'ingresso, cioè l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale (attività in ambito portuale), peraltro legittimata dalla normativa in vigore, ha gravi implicazioni penalizzando tutto il settore, ma anche l'incolumità stessa degli operatori che si trovano ad affrontare attività lavorative senza le dovute esperienza e conoscenza.
      L'unica figura professionale subacquea riconosciuta dalla normativa in vigore è quella degli operatori tecnici subacquei iscritti nei registri delle capitanerie di porto, la cui attività ha una limitazione territoriale ben definita, mentre la gran parte delle operazioni subacquee si svolge al di là e al di fuori dell'ambito portuale, senza che sia prevista alcuna normativa che regoli e tuteli la figura professionale degli operatori di questo settore.
      Quanto mai opportuno e urgente è quindi un ordinamento del settore che parta dalla formazione, prevedendo la caratterizzazione e il controllo delle scuole e dei centri di formazione, nonché l'allineamento alle normative europee delle qualifiche e degli attestati degli operatori subacquei e che si dispieghi fino a un controllo continuo e capillare delle figure professionali durante lo svolgimento delle attività subacquee.
      Ecco i motivi per cui bisogna eliminare questo vuoto legislativo e dare finalmente una legislazione seria e competente agli operatori del settore, sia alle aziende che vi operano, sia a chi materialmente poi scende in mare per lavorare e a chi dovrà vigilare e proteggere gli operatori.
      La presente proposta di legge, di cui si auspica la più sollecita approvazione, si propone un adeguamento della legislazione italiana, ferma al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», al decreto del Ministro della marina mercantile 31 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, recante «Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale» e al decreto del Ministro della marina mercantile 2 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1982, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale».
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La presente legge si applica alle attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali nell'ambito:

          a) delle acque marittime territoriali e interne;

          b) delle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui all'alinea sono connessi interessi nazionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali;

          c) delle acque non marittime.

      2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

          a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a scopo di lucro;

          b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche, oppure si svolgono a profondità superiori a 50 metri;

          c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai Corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza.

Art. 2.
(Istituzione della categoria dei sommozzatori).

      1. La categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, e per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata dalla presente legge che ne estende il campo operativo agli ambiti elencati nell'articolo 1 della medesima legge, con le modalità indicate dalla stessa legge, ed è ridenominata categoria dei sommozzatori.
      2. Il sommozzatore è l'operatore tecnico subacqueo caratterizzato da un collegamento con la superficie, mediante manichetta dell'aria e braga o cima di collegamento e comunicazione, per l'effettuazione di interventi all'interno delle aree portuali, in stretta prossimità del fondo e in ambito inshore e offshore.
      3. La scelta del tipo di equipaggiamento di cui al comma 2 e delle attrezzature accessorie è determinata dalle modalità e dalle tipologie d'intervento, nonché dalle condizioni ambientali, fermi restando la caratteristica essenziale del contatto con la superficie, l'obbligatorietà della comunicazione e l'uso di caschi integrali che permettano in modo autonomo la respirazione e la comunicazione.

Art. 3.
(Definizione della categoria dei sommozzatori).

      1. Ai sensi della presente legge, sono definiti sommozzatori e lavoratori subacquei coloro che eseguono, in immersione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le seguenti attività individuate dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL):

          a) installare, manutenere e ispezionare tubazioni, condotte e cavi sottomarini;

          b) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti marittimi;

          c) svolgere ricerche sottomarine, anche attraverso riprese video, per reperire informazioni;

          d) eseguire lavori di carpenteria metallica sottomarini per recuperare relitti, materiale stivato e altro;

          e) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria del porto;

          f) eseguire tagli e demolizioni di strutture metalliche sottomarine;

          g) costruire strutture e manufatti metallici nelle aree portuali;

          h) eseguire ispezioni subacquee;

          i) eseguire saldature sottomarine;

          l) eseguire la bonifica dei fondali marini;

          m) redigere certificazioni e perizie;

          n) controllare i macchinari e le attrezzature;

          o) coordinare il lavoro e le attività ed eseguire scavi e sbancamenti subacquei;

          p) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su grandi imbarcazioni;

          q) verificare il rispetto delle norme di sicurezza;

          r) collaborare con i colleghi;

          s) compilare schede sulle operazioni eseguite;

          t) curare gli aspetti progettuali del lavoro;

          u) eseguire immersioni subacquee;

          v) fare sopralluoghi presso i cantieri;

          z) fornire consulenza tecnica;

          aa) gestire e coordinare le risorse umane;

          bb) svolgere il lavoro d'ufficio.

Art. 4.
(Attività dei sommozzatori).

      1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impiegando aria o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica.
      2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del territorio di competenza della capitaneria di porto presso il cui registro sono iscritti, anche al di fuori di esso.
      3. In occasione di qualsiasi tipo di immersione subacquea, non collegata con la terraferma, deve essere tenuto a disposizione presso il posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.
      4. Per immersioni a profondità non superiore a 30 metri deve essere disponibile una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo sull'erogazione dell'aria, sugli strumenti di comunicazione e sul casco. Nel caso in cui la distanza lineare tra la superficie dell'acqua e la stazione per le immersioni sia superiore a 2 metri devono essere previste misure adeguate per riportare sul ponte un sommozzatore ferito o in stato di incoscienza. Qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, si deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di tale camera.
      5. Per immersioni a profondità che vanno da 30 metri a 50 metri deve essere

disponibile una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. È altresì richiesta la presenza sull'unità di appoggio, di cui al comma 3 o, comunque sul posto, di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su indicazione medica o per essere di supporto alle attività del sommozzatore. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo alla prestazione delle prime cure e deve avere la possibilità di fornire ossigeno agli operatori che ne necessitano.
      6. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a 50 metri è obbligatorio l'uso di impianti per alto fondale comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in recipienti resistenti a pressione presieduti o abitati. In tali impianti devono essere previsti almeno due comparti al fine di mantenere la pressione dell'uno indipendente dalla pressione dell'altro. Uno dei comparti deve essere riservato a zona soggiorno e il più piccolo dei due deve garantire lo spazio sufficiente per due persone. Per operazioni di lunga durata deve essere previsto un reparto per la doccia e per i servizi igienici collocato in un locale separato dal soggiorno.
      7. Per tutte le operazioni al di fuori delle aree portuali, un mezzo navale o aereo deve essere disponibile presso il sito di immersione durante le operazioni per garantire, in caso di emergenza, il trasporto dei feriti al centro medico più vicino e meglio attrezzato. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della quantità minima di miscela di riserva necessaria per garantire un intervento di emergenza.
      8. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un capo cantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di cantiere, preparatorie delle immersioni, relative alla sicurezza sul lavoro.
      9. Il supervisore o il capo cantiere preposto alla sicurezza ai sensi del comma 8 autorizza le immersioni, ne segue personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, oltre che degli operatori in immersione, di un operatore subacqueo in possesso di idonea abilitazione ed equipaggiato al fine di intervenire in caso di emergenza.
      10. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capo cantiere preposto alla sicurezza ai sensi del medesimo comma 8.
      11. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.
      12. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie, utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e le comunicazioni.
      13. Nei casi in cui le operazioni in immersione prevedano attività concomitanti, simili o diverse tra loro, ma che si svolgono contemporaneamente nello stesso luogo o a distanza inferiore a 100 metri le une dalle altre, deve essere previsto un coordinamento di tali attività allo scopo di evitare interferenze e incidenti. Il coordinamento è obbligatorio anche nei casi in cui opera, nello stesso sito o nelle vicinanze, personale sommozzatore appartenente a organizzazioni, aziende e imprese diverse. Il responsabile del coordinamento è designato di comune accordo tra i soggetti operanti ed è indicato dal committente dei lavori.
      14. La figura del responsabile del coordinamento di cui al comma 13 deve essere prevista anche nei casi di concomitanza con attività di mezzi subacquei telecomandati.
      15. In ogni caso, ancorché coordinate, le operazioni in immersione devono essere svolte prevedendo la collaborazione e la cooperazione tra gli operatori.
      16. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.
      17. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le segnalazioni, ferma restando la facoltà dall'autorità competente di stabilire una distanza superiore.
Art. 5.
(Registro dei sommozzatori).

      1. I sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso ciascun compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo compartimento.
      2. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori sono necessari i seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea; sono equiparati i cittadini non appartenenti all'Unione europea che hanno regolarizzato

la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

          b) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico in possesso di master di II livello in medicina subacquea e iperbarica designato dal capo del compartimento marittimo, che si avvale, a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;

          c) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

      3. L'iscrizione nel registro è suddivisa in tre livelli di qualifica:

          a) di primo livello o base, per operatore tecnico subacqueo (OTS), che abilita alle immersioni all'interno delle aree portuali o ad una profondità massima di 30 metri, denominato anche categoria base o categoria OTS;

          b) di secondo livello, che abilita alle immersioni con l'utilizzo di campana aperta o basket a una profondità da 30 a 50 metri, denominato anche categoria TOP UP;

          c) di terzo livello, che abilita alle immersioni in alto fondale, cioè alle immersioni che superano una profondità di 50 metri, denominato anche categoria altofondalista.

      4. I soggetti qualificati di secondo e di terzo livello ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3 sono altresì tenuti a essere in

possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso.
      5. Le operazioni di immersione abilitate ai sensi del comma 3 devono essere conformi agli standard internazionalmente riconosciuti dell’International Diving Schools Association (IDSA) relativi ai tempi di fondo e al numero e alla tipologia di immersioni e, per le parti eventualmente operate presso le imprese, alle prescrizioni e alle linee guida della normativa UNI 11366 recante «Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria». I controlli per il rispetto degli obblighi e dei requisiti generali in materia di salute, di sicurezza e di ambiente devono essere conformi agli standard stabiliti dall’Health and Safety Executive (HSE) e alle linee guida emanate dall’International Marine Contractors Association (IMCA).
      6. Per l'iscrizione al primo livello del registro, categoria OTS, l'operatore deve essere in possesso di un attestato di qualifica professionale di OTS, con allegato brevetto di sommozzatore che certifica la qualifica ISTAT 62160, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione. Nei contenuti didattici l'attestato di qualifica professionale deve rispettare gli standard relativi ai tempi di fondo e alla tipologia e al numero di immersioni stabiliti dall'IDSA. I corsi formativi realizzati dai citati istituti o centri sono validi per l'iscrizione nel registro solo se tali corsi sono subordinati ai controlli degli organi ispettivi dell'ispettorato del lavoro e degli uffici provinciali del lavoro e se si concludono con un esame finale davanti a una commissione istituita con decreto emanato dall'assessorato regionale competente. Gli attestati rilasciati sono validi per l'iscrizione nel registro solo se vengono repertoriati e vidimati dai centri per l'impiego con un numero di repertorio che li individua come unici e rintracciabili presso l'ente che li ha repertoriati. Nessun altro titolo è valido per l'iscrizione nel registro. I titoli rilasciati da Stati membri dell'Unione europea sono validi, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, solo se sono conformi ai criteri di controllo e di vidimazione dello Stato in cui sono stati rilasciati. I titoli rilasciati da enti privati senza il controllo e la validazione dello Stato membro competente non sono validi.
      7. Per l'iscrizione al secondo e al terzo livello del registro, categoria TOP UP e categoriaaltofondalista, sono validi i titoli rilasciati da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni ai sensi del comma 6, rilasciati al termine di corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali relativi ai tempi di fondo stabiliti dall'IDSA, che devono essere riportati sull'attestato di qualifica professionale, per il percorso formativo richiesto per ciascuna categoria. Non sono validi i titoli riconosciuti da enti italiani o di Paesi membri dell'Unione europea che attestano tempi di fondo diversi da quelli stabiliti dall'IDSA, che non soddisfano i relativi controlli e che non prevedono il superamento dell'esame finale di cui al comma 6.
      8. La persistenza dei requisiti fisici di cui alla lettera b) del comma 2 è condizione per l'esercizio della professione di sommozzatore ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.
      9. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui alla lettera b) del comma 2 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

          a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;

          b) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per territorio;

          c) uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.
(Libretto di ricognizione).

      1. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5, rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR) analogo al libretto previsto per i sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979. Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il LDR abilita a immersioni lavorative per la tipologia e per la profondità previste per il livello del registro dei sommozzatori a cui il sommozzatore è iscritto, pena la cancellazione dallo stesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

Art. 7.
(Cancellazione dal registro dei sommozzatori).

      1. Alla cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 si procede:

          a) per morte;

          b) per permanente inabilità al servizio;

          c) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalla legislazione vigente in materia di previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità;

          d) a domanda;

          e) per la perdita di uno dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 5;

          f) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel LDR.

      2. La permanente inabilità al servizio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo è accertata dalla commissione istituita ai sensi del comma 9 dell'articolo 5.

Art. 8.
(Obblighi e sanzioni).

      1. Il LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima che ne fanno richiesta. Il LDR deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha rilasciato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
      2. L'omessa presentazione del LDR su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
      3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LDR è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
      4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
      5. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al

compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione è svolto il lavoro:

          a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;

          b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.

      6. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, vistato allo scopo dal compartimento marittimo competente.
      7. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica di cui al comma 6 devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 5 comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
      8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 7 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
      9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei

relativi cantieri, la decadenza del diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di lavori al di fuori dell'ambito portuale.
      11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nella categoria specifica del registro dei sommozzatori sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
      12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 9.
(Limiti di profondità per operatività con uso di aria o di ossigeno puro o di miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione).

      1. È consentito l'uso per la respirazione da parte dei sommozzatori:

          a) di aria compressa costituita da miscele di ossigeno e di azoto, comunque erogata all'operatore, fino a una profondità di 50 metri o basso fondale e di ossigeno puro, erogato all'operatore durante la fase decompressiva se richiesto dall'attività effettuata costituita dal salto in camera;

          b) di miscele di ossigeno e di elio, comunque erogate all'operatore, per profondità superiori a 50 metri o alto fondale; in tale caso le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere effettuate solo con l'uso di mezzi, sistemi e impianti atti a erogare miscele sintetiche appropriate di gas respiratori oltre la profondità di 50 metri e con l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8.

      2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle immersioni effettuate con l'impiego di mezzi tecnici che non prevedono l'iperbarizzazione ambientale e l'operatività umana ai di fuori dello stesso mezzo tecnico.

Art. 10.
(Assicurazioni per infortunio e per responsabilità civile).

      1. Coloro che svolgono le attività oggetto della presente legge devono essere cautelati da una polizza assicurativa per infortunio e per responsabilità civile.
      2. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 1 comporta l'applicazione di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro.

Art. 11.
(Autorizzazioni per lo svolgimento di lavori subacquei e iperbarici).

      1. I lavori subacquei e iperbarici svolti negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dalla capitaneria di porto competente per l'assegnazione di un numero progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di autorizzazione anche l'elenco dei sommozzatori utilizzati per lo svolgimento del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale durante lo svolgimento dei lavori.
      2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la realizzazione di un'area di

rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei lavori.
      3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
      4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto competente ovvero, pur presentando l'autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di svolgere il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero che si verifichino incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico.
Art. 12.
(Numero progressivo nazionale).

      1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del Numero progressivo nazionale (NPN), convalidante la regolarità dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 e che permette l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di porto.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie).

      1. Per gli operatori iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, e successive modificazioni, ogni capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione formata da personale interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la regolarizzazione della sua posizione.
      2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 che li autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti ai sensi del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979. Il passaggio è vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1.
      3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, e successive modificazioni, può mantenere tale iscrizione che consente di operare solo ed esclusivamente entro i limiti delle acque portuali di competenza della capitaneria di porto presso cui risulta iscritto, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'iscrizione

ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
      4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente legge.
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