Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2751 |
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l'unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche RADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell'IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano.
Lo stesso registro dei sommozzatori deve essere suddiviso in più categorie, in base alla formazione e alle competenze dell'iscritto, così come oggi avviene in tutto il mondo, dove ci sono regole per la sicurezza e per la professionalità di questo settore. Si può, per esempio, fare riferimento, per l'Italia, al modello proposto dall'ENI Spa, che prevede regole simili a
quelle esistenti nel resto del mondo. Regole che questa proposta di legge cerca di consolidare. Una certa facilità di accesso, rileva ancora oggi, a quella che risulta essere la porta d'ingresso, cioè l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale (attività in ambito portuale), peraltro legittimata dalla normativa in vigore, ha gravi implicazioni penalizzando tutto il settore, ma anche l'incolumità stessa degli operatori che si trovano ad affrontare attività lavorative senza le dovute esperienza e conoscenza.1. La presente legge si applica alle attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali nell'ambito:
a) delle acque marittime territoriali e interne;
b) delle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui all'alinea sono connessi interessi nazionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali;
c) delle acque non marittime.
2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:
a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a scopo di lucro;
b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche, oppure si svolgono a profondità superiori a 50 metri;
c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai Corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza.
1. La categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, e per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata dalla presente legge che ne estende il campo operativo agli ambiti elencati nell'articolo 1 della medesima legge, con le modalità indicate dalla stessa legge, ed è ridenominata categoria dei sommozzatori.
2. Il sommozzatore è l'operatore tecnico subacqueo caratterizzato da un collegamento con la superficie, mediante manichetta dell'aria e braga o cima di collegamento e comunicazione, per l'effettuazione di interventi all'interno delle aree portuali, in stretta prossimità del fondo e in ambito inshore e offshore.
3. La scelta del tipo di equipaggiamento di cui al comma 2 e delle attrezzature accessorie è determinata dalle modalità e dalle tipologie d'intervento, nonché dalle condizioni ambientali, fermi restando la caratteristica essenziale del contatto con la superficie, l'obbligatorietà della comunicazione e l'uso di caschi integrali che permettano in modo autonomo la respirazione e la comunicazione.
1. Ai sensi della presente legge, sono definiti sommozzatori e lavoratori subacquei coloro che eseguono, in immersione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le seguenti attività individuate dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL):
a) installare, manutenere e ispezionare tubazioni, condotte e cavi sottomarini;
b) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti marittimi;
c) svolgere ricerche sottomarine, anche attraverso riprese video, per reperire informazioni;
d) eseguire lavori di carpenteria metallica sottomarini per recuperare relitti, materiale stivato e altro;
e) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria del porto;
f) eseguire tagli e demolizioni di strutture metalliche sottomarine;
g) costruire strutture e manufatti metallici nelle aree portuali;
h) eseguire ispezioni subacquee;
i) eseguire saldature sottomarine;
l) eseguire la bonifica dei fondali marini;
m) redigere certificazioni e perizie;
n) controllare i macchinari e le attrezzature;
o) coordinare il lavoro e le attività ed eseguire scavi e sbancamenti subacquei;
p) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su grandi imbarcazioni;
q) verificare il rispetto delle norme di sicurezza;
r) collaborare con i colleghi;
s) compilare schede sulle operazioni eseguite;
t) curare gli aspetti progettuali del lavoro;
u) eseguire immersioni subacquee;
v) fare sopralluoghi presso i cantieri;
z) fornire consulenza tecnica;
aa) gestire e coordinare le risorse umane;
bb) svolgere il lavoro d'ufficio.
1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impiegando aria o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica.
2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del territorio di competenza della capitaneria di porto presso il cui registro sono iscritti, anche al di fuori di esso.
3. In occasione di qualsiasi tipo di immersione subacquea, non collegata con la terraferma, deve essere tenuto a disposizione presso il posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.
4. Per immersioni a profondità non superiore a 30 metri deve essere disponibile una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo sull'erogazione dell'aria, sugli strumenti di comunicazione e sul casco. Nel caso in cui la distanza lineare tra la superficie dell'acqua e la stazione per le immersioni sia superiore a 2 metri devono essere previste misure adeguate per riportare sul ponte un sommozzatore ferito o in stato di incoscienza. Qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, si deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di tale camera.
5. Per immersioni a profondità che vanno da 30 metri a 50 metri deve essere
1. I sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso ciascun compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo compartimento.
2. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori sono necessari i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea; sono equiparati i cittadini non appartenenti all'Unione europea che hanno regolarizzato
la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;b) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico in possesso di master di II livello in medicina subacquea e iperbarica designato dal capo del compartimento marittimo, che si avvale, a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;
c) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
3. L'iscrizione nel registro è suddivisa in tre livelli di qualifica:
a) di primo livello o base, per operatore tecnico subacqueo (OTS), che abilita alle immersioni all'interno delle aree portuali o ad una profondità massima di 30 metri, denominato anche categoria base o categoria OTS;
b) di secondo livello, che abilita alle immersioni con l'utilizzo di campana aperta o basket a una profondità da 30 a 50 metri, denominato anche categoria TOP UP;
c) di terzo livello, che abilita alle immersioni in alto fondale, cioè alle immersioni che superano una profondità di 50 metri, denominato anche categoria altofondalista.
4. I soggetti qualificati di secondo e di terzo livello ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3 sono altresì tenuti a essere in
possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso.a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;
b) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per territorio;
c) uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
1. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5, rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR) analogo al libretto previsto per i sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979. Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il LDR abilita a immersioni lavorative per la tipologia e per la profondità previste per il livello del registro dei sommozzatori a cui il sommozzatore è iscritto, pena la cancellazione dallo stesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).
1. Alla cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 si procede:
a) per morte;
b) per permanente inabilità al servizio;
c) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalla legislazione vigente in materia di previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
d) a domanda;
e) per la perdita di uno dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 5;
f) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel LDR.
2. La permanente inabilità al servizio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo è accertata dalla commissione istituita ai sensi del comma 9 dell'articolo 5.
1. Il LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima che ne fanno richiesta. Il LDR deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha rilasciato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
2. L'omessa presentazione del LDR su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LDR è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
5. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al
a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;
b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.
6. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, vistato allo scopo dal compartimento marittimo competente.
7. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica di cui al comma 6 devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 5 comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 7 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei
1. È consentito l'uso per la respirazione da parte dei sommozzatori:
a) di aria compressa costituita da miscele di ossigeno e di azoto, comunque erogata all'operatore, fino a una profondità di 50 metri o basso fondale e di ossigeno puro, erogato all'operatore durante la fase decompressiva se richiesto dall'attività effettuata costituita dal salto in camera;
b) di miscele di ossigeno e di elio, comunque erogate all'operatore, per profondità superiori a 50 metri o alto fondale; in tale caso le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere effettuate solo con l'uso di mezzi, sistemi e impianti atti a erogare miscele sintetiche appropriate di gas respiratori oltre la profondità di 50 metri e con l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle immersioni effettuate con l'impiego di mezzi tecnici che non prevedono l'iperbarizzazione ambientale e l'operatività umana ai di fuori dello stesso mezzo tecnico.
1. Coloro che svolgono le attività oggetto della presente legge devono essere cautelati da una polizza assicurativa per infortunio e per responsabilità civile.
2. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 1 comporta l'applicazione di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro.
1. I lavori subacquei e iperbarici svolti negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dalla capitaneria di porto competente per l'assegnazione di un numero progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di autorizzazione anche l'elenco dei sommozzatori utilizzati per lo svolgimento del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale durante lo svolgimento dei lavori.
2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la realizzazione di un'area di
1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del Numero progressivo nazionale (NPN), convalidante la regolarità dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 e che permette l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di porto.
1. Per gli operatori iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, e successive modificazioni, ogni capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione formata da personale interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la regolarizzazione della sua posizione.
2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 che li autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti ai sensi del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979. Il passaggio è vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, e successive modificazioni, può mantenere tale iscrizione che consente di operare solo ed esclusivamente entro i limiti delle acque portuali di competenza della capitaneria di porto presso cui risulta iscritto, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'iscrizione