Frontespizio | Relazione | Pareri | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1949-A |
Tamara BLAŽINA,
Relatore
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (atto Camera n. 1949);
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento sportivo» che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, come risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati in sede referente;
rilevato che:
l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l'ordinamento sportivo fra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, nelle quali, quindi, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
la disciplina dettata dal provvedimento in esame appare senz'altro riconducibile all'ambito dei princìpi fondamentali dell'ordinamento sportivo;
può inoltre considerarsi prevalente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
TESTO |
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1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o presso associazioni di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. |
1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. |
2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido per un anno dal compimento del diciottesimo anno di età nelle more della conclusione delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta. | 2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta. |