Frontespizio Relazione Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1949-A


RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
presentata alla Presidenza l'11 dicembre 2014
(Relatore: BLAŽINA)
sulla
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLEA, DI LELLO, LOCATELLI, NESI, CESA, LIBRANDI, FOSSATI, DE MITA, RAMPI, BUTTIGLIONE, ZAMPA, CAUSIN, BOMBASSEI, GALGANO, FRATOIANNI, RABINO, VARGIU, BINETTI, CIMMINO, CAPUA, TINAGLI, ANTIMO CESARO, SOTTANELLI, MANZI, PASTORELLI, COSTANTINO, LAINATI, COCCIA, FABBRI
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali
Presentata il 14 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Lo sport non professionale, sia a livello di base sia a livello agonistico, rappresenta un eccezionale strumento di integrazione sociale. La partecipazione alle attività sportive organizzate consente di condividere esperienze, aspettative, sentimenti e, quindi, favorisce l'acquisizione del senso di appartenenza ad una comunità, che rappresenta la base dei processi di integrazione. Ciò è tanto più vero se riferito all'attività sportiva praticata dai giovani e dai giovanissimi atleti, per i quali essa svolge anche un importante ruolo educativo.
      La vigente legislazione in tale materia presenta alcune criticità poiché, a causa del rapporto tra l'ordinamento giuridico generale e l'ordinamento sportivo, vengono a determinarsi limiti alla possibilità dei minori di nazionalità non italiana di partecipare alle attività sportive giovanili. Si tratta di limiti non coerenti con la funzione sociale dello sport e contrari all'interesse generale a favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri regolarmente residenti nel territorio nazionale.
      La disciplina delle procedure per il tesseramento è demandata all'autonomia statutaria delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, sulla base dei princìpi stabiliti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
      Attualmente, soltanto la Federazione italiana hockey e la Federazione pugilistica italiana hanno adottato disposizioni volte ad equiparare gli atleti stranieri nati in Italia agli atleti italiani, applicando, dunque, agli stessi le procedure di tesseramento previste per gli italiani. Per le altre federazioni sportive, gli statuti impediscono il tesseramento di giovani che non siano in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica. Ciò finisce per impedire a giovani dotati di capacità, nati o cresciuti nel nostro Paese ma figli di genitori aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, che hanno iniziato un percorso sportivo, di seguire i compagni nell'attività agonistica per motivi legati al mancato possesso della cittadinanza. In queste situazioni giovani talentuosi per i quali l'attività sportiva può rappresentare un'importante occasione di integrazione si vedono in maniera inaccettabile e discriminatoria negato il diritto di fare attività sportiva, divertirsi, competere, crescere e integrarsi in una società dove, ovviamente, si sentono a casa loro.
      Dal quadro normativo vigente emerge con chiarezza la necessità di un intervento legislativo di riforma. Intervento teso da un lato a rendere omogenea la regolamentazione del tesseramento per le diverse discipline sportive, eliminando l'attuale ingiustificata discriminazione tra alcune di esse e le altre, e dall'altro lato a favorire la più ampia partecipazione sportiva dei minori stranieri, in coerenza con i princìpi e le regole che assicurano la piena tutela a tutti i minori che fanno ingresso nel territorio dello Stato, sanciti fra l'altro dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
      Con la presente proposta di legge si intende assicurare l'accesso alla pratica sportiva per tutti i minori residenti nel territorio italiano e quindi riconoscere e tutelare l'accesso dei minori stranieri allo sport, inteso come «qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o no, abbia per obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli», secondo la definizione adottata dalla Commissione dell'Unione europea nel Libro bianco sullo sport del 2007 (Bruxelles, 11 luglio 2007, COM(2007)391 definitivo) che, tra l'altro, precisa che «lo sport può anche facilitare l'integrazione nella società dei migranti e delle persone d'origine straniera, e sostenere il dialogo interculturale».
      Nella seduta dell'11 dicembre 2014, la Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) ha concluso – con un'ampia condivisione del testo da parte dei gruppi – l'esame in sede referente del progetto di legge n. 1949 Molea ed altri, con il nuovo titolo: «Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva», dopo un approfondito – ma celere – esame del provvedimento, il quale ha avuto inizio in Commissione il 6 agosto 2014.
      Lo scopo puntuale della proposta di legge in esame è quello di intervenire sulla disciplina del tesseramento degli atleti minori stranieri al fine di consentire a tutti questi giovani di poter passare dall'attività sportiva di base a quella agonistica. Il tesseramento di questi atleti viene quindi disciplinato dal progetto di legge in discussione – che è composto di un solo articolo – prevedendosi anche che resti valido sino a un'eventuale acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stessi, ove questi ne abbiano fatto richiesta: quest'ultima eventualità è regolata comunque dalle vigenti disposizioni e procedure previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza italiana, senza che si innovi la disciplina in materia.
      Si illustra ora l'articolato del presente provvedimento, segnalando che le limitate modifiche migliorative del testo, introdotte dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, sono frutto sia della collaborazione di tutti i gruppi presenti in Commissione, sia del fondamentale apporto del Comitato olimpico nazionale italiano, il quale ha fornito utili suggerimenti per una limatura del testo iniziale, il cui nucleo fondamentale è stato comunque mantenuto. Ricordo, inoltre, che sul nuovo testo ora sottoposto all'esame dell'Assemblea hanno espresso parere favorevole la I Commissione (Affari costituzionali) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
      L'articolo unico del progetto di legge, così come modificato dalla Commissione in sede referente, è composto di due commi.
      Il comma 1 prevede che i minori di anni diciotto che non siano cittadini italiani e che risultino regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possano essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
      Ricordo, a questo proposito, che, rispetto al testo iniziale, quello licenziato dalla VII Commissione presenta due opportune integrazioni dell'articolato, in quanto l'originaria proposta di legge prevedeva la possibilità di tesseramento solo presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o presso associazioni di promozione sportiva, restando quindi esclusa, per gli atleti minori stranieri, la possibilità di essere tesserati presso società appartenenti alle discipline (sportive) associate o presso enti di promozione sportiva.
      Il comma 2 dell'articolo unico prevede, poi, che il tesseramento di cui al comma 1 resti valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
      Ricordo che, anche qui, è intervenuta un'opportuna modifica del testo iniziale, in quanto questo prevedeva che il tesseramento degli atleti sopra indicati restasse valido solo per un anno dal compimento del diciottesimo anno di età, nelle more della conclusione delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana, sempre ove richiesta, e ricorrendo i presupposti di cui alla legge n. 91 del 1992. L'opportunità di quest'ultima modifica deriva dal fatto che, per la conclusione del procedimento per l'acquisizione della cittadinanza italiana, potrebbe anche non essere sufficiente il termine originariamente indicato di un anno, vanificandosi in tal modo la possibilità di permettere a promettenti atleti di continuare a svolgere attività agonistica anche in qualità di cittadini italiani, ove lo desiderino e ove sussistano gli altri requisiti di legge.
      Segnalo infine che, in ragione delle modifiche apportate alla presente proposta di legge, e in particolare di quelle relative al comma 1, è stato conseguentemente modificato l'originario titolo della proposta di legge.
      Considerato quanto sopra, ed essendo evidenti i vantaggi derivanti dalla proposta di legge in discussione, sia per i giovani atleti stranieri regolarmente residenti in Italia, sia per tutto lo sport del nostro Paese, auspico una rapida approvazione del testo che la Commissione rimette all'attenzione dell'Assemblea, su cui spero confluisca il consenso di tutti i gruppi parlamentari.

Tamara BLAŽINA,
Relatore

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (atto Camera n. 1949);

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento sportivo» che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, come risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati in sede referente;

        rilevato che:

            l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l'ordinamento sportivo fra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, nelle quali, quindi, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

            la disciplina dettata dal provvedimento in esame appare senz'altro riconducibile all'ambito dei princìpi fondamentali dell'ordinamento sportivo;

            può inoltre considerarsi prevalente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.
Art. 1.
Art. 1.

      1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o presso associazioni di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

      1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
      2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido per un anno dal compimento del diciottesimo anno di età nelle more della conclusione delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.       2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
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