Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2707


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
COCCIA, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, ALLASIA, ARGENTIN, ASCANI, BLAZINA, BONACCORSI, BONOMO, CHAOUKI, CULOTTA, D'ARIENZO, MARCO DI MAIO, FAVA, FOSSATI, FREGOLENT, GIACHETTI, GIULIANI, LAINATI, MARCON, MINNUCCI, MOLEA, MORETTO, PALAZZOTTO, PARIS, RACITI, ROSSOMANDO, SCOPELLITI, SIMONETTI, TERROSI, ZACCAGNINI
Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico
Presentata il 6 novembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Nel nostro Paese vi è un'unica legge che regola il professionismo sportivo, la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti». La legge è suddivisa in quattro capi e stabilisce, tra l'altro, chi possa essere definito professionista sportivo. L'articolo 2 infatti recita che «sono sportivi professionisti, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica dalla professionistica».
      La legge indica espressamente quali sono dunque le figure che possono essere considerate professionistiche, definite senza alcuna distinzione di sesso, ma è proprio l'ultima parte dell'articolo 2, nella quale si delega al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e alle federazioni sportive la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, che si determina un profondo elemento discriminante che ha penalizzato le donne che praticano sport. Da trentatré anni si è infatti atteso che queste direttive del CONI chiariscano la distinzione dell'attività professionistica da quella dilettantistica; da altrettanto tempo assistiamo al fatto che le federazioni sportive si sono solo limitate a dichiarare quale sia l'area del professionismo e quella del dilettantismo, senza fissare un criterio distintivo che non sia solo di tipo formale. La ratio di questa «non scelta» è quella di non voler troppo allargare il bacino del professionismo. Tuttavia, appare ingiustificata l'assenza delle donne.
      Ad oggi uno sport come la pallavolo è privo di un settore professionistico. Nel calcio la discriminazione è invece evidente: la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha distinto nel suo regolamento le serie professionistiche dalle dilettantistiche, ma ha escluso dalle prime i dilettanti, il settore del calcio a 5 ed, esplicitamente, le donne. Nella pallacanestro la Federazione italiana pallacanestro (FIP) ha posto anch'essa dei limiti definendo professionisti solo i giocatori uomini partecipanti ai campionati nazionali maschili definiti professionisti (lega A e l'ex legadue) ed esclude le donne anche se tesserate nei campionati nazionali.
      La prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro. In vista di una regolare contrattualizzazione le sportive «professioniste di fatto» non possono essere considerate neppure lavoratrici di tipo subordinato o autonome.
      Per i «professionisti di fatto» esistono oggi moduli che regolano ad hoc l'erogazione del denaro e stabiliscono punti su cui rendere effettivo il legame tra società e giocatore, ma sono tutti elementi di contrattualizzazione secondaria che escludono forme di tutela completa, come quella invece riservata ai professionisti.
      Le disparità di fatto tra uomini e donne nello sport creano un serie di conseguenze da non sottovalutare. Le atlete donne, infatti, non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro. In assenza di un contratto e in presenza di questa condizione che spesso raggiunge la stregua di un lavoro in nero, il 70 per cento delle donne che vivono di sport non raggiunge l'indipendenza economica ed è costretto a chiedere a lungo un sostegno alla famiglia. Questo scenario deve essere letto considerando come precondizione un gap del 17 per cento nello stipendio percepito da una donna «professionista» rispetto a un uomo che pratica sport agli stessi livelli.
      Spetta allo Stato la tutela delle pari opportunità nella pratica sportiva, il riconoscimento della parità di valore allo sport praticato dai due sessi e la promozione di azioni finalizzate al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.
      In ambito europeo, si ricorda l'adozione da parte del Parlamento europeo della risoluzione 5 giugno 2003 su «donne e sport» (2002/2280/INI) che chiedeva agli Stati membri e all'Unione europea di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva, chiedeva alla Commissione di sostenere la promozione dello sport femminile nei programmi e nelle azioni comunitarie e proponeva di inserire nella strategia quadro comunitaria in materia di parità fra donne e uomini 2006-2010 un obiettivo operativo dedicato alla partecipazione delle donne alla pratica sportiva. La risoluzione sollecitava, inoltre, gli Stati membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione fra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello; alle federazioni nazionali chiedeva di garantire gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale, nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle carriere sportive. Infine, agli Stati membri e alle autorità di tutela la risoluzione chiedeva di condizionare la propria autorizzazione e il sovvenzionamento delle associazioni sportive a disposizioni statutarie che garantissero una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, dopo le parole: «con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione»;

          b) all'articolo 10, quarto comma, dopo le parole: «la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile».

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