Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2707 |
1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo le parole: «con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione»;
b) all'articolo 10, quarto comma, dopo le parole: «la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile».