Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2745


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
COVA, CAPONE, CASTRICONE, COMINELLI, D'INCECCO, FRAGOMELI, GASPARINI, IORI, MARANTELLI, MOSCATT, NARDUOLO, PALMA, PAOLO ROSSI, SANI, VALIANTE, ZANIN
Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente l'introduzione di un tributo sulla detenzione di cani non sterilizzati
Presentata il 24 novembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! L'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991 ha segnato un passo importante e significativo nella lotta al randagismo e alla sua prevenzione. Attualmente il sistema dell'anagrafe canina non ha ancora raggiunto il suo pieno funzionamento e questo lascia ancora delle zona d'ombra che consentono l'abbandono dei cani. Gli enti locali, che si trovano a essere i primi attori nell'applicazione della legge, hanno riscontrato diverse difficoltà. Infatti il fenomeno del randagismo sta creando ingenti problemi alle amministrazioni comunali e la continua presenza di cani randagi necessita di forme di prevenzione più efficaci rispetto a quelle attuali. Promuovere la sterilizzazione dei cani di proprietà consente di limitare il numero dei cuccioli che possono diventare potenziali «cani abbandonati».
      Il contributo dei proprietari di cani non sterilizzati aiuta le amministrazioni a prevenire il randagismo con una completa vigilanza sui cani e incentiva l'attuazione dell'anagrafe canina con l'inserimento dei microchip.
      Inoltre adottare cani dai canili consente di avere cani già sterilizzati e allo stesso tempo favorisce lo svuotamento dei canili migliorando anche il benessere dei cani che potrebbero tornare a una vita normale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 5-bis. – (Introduzione di un tributo sulla detenzione di cani sterilizzati).1. I proprietari o detentori di cani non sterilizzati sono tenuti al pagamento di una tassa comunale annuale, istituita da ciascun comune con propria delibera prevedendo esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.
      2. La certificazione di sterilizzazione chirurgica definitiva è rilasciata da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, i quali, contestualmente, provvedono alla registrazione della sterilizzazione dell'animale presso l'anagrafe regionale.
      3. Sono esentati dalla tassa di cui al comma 1 i seguenti cani non sterilizzati:

          a) cani di proprietà di allevatori professionali di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349;

          b) cani adibiti esclusivamente alla guida di soggetti non vedenti;

          c) cani adibiti ai servizi dell'Esercito e a quelli di pubblica sicurezza;

          d) cani di proprietà o detenuti da persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate individuate dai comuni.

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