Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2758 |
1) contribuire all'acquisizione di dati aggiornati relativi allo stato di sicurezza, alla qualità e al comfort degli edifici scolastici attraverso il monitoraggio delle strutture scolastiche del territorio nazionale;
2) avviare un dialogo con i cittadini, soprattutto con gli studenti, sul tema degli investimenti in materia di edilizia scolastica e su tutti gli interventi volti al miglioramento delle strutture e della qualità della vita di chi in esse studia e lavora;
3) proseguire in un percorso di informazione e di sensibilizzazione allo scopo di favorire il radicamento della cultura della sicurezza attraverso prove di evacuazione, attività e giochi didattici, nonché diffusione di materiali di comunicazione e di strumenti informativi.
La proposta di legge si compone di tre articoli: con l'articolo 1 si riconosce il 22 novembre quale Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, finalizzata a promuovere la cultura della sicurezza negli edifici dedicati all'istruzione; con l'articolo 2 si indicano, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di svolgimento della Giornata e gli obiettivi di promozione, informazione e sensibilizzazione per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in materia di sicurezza nelle scuole; con l'articolo 3 si individua nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'organo di coordinamento nazionale della Giornata, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali.
1. La Repubblica riconosce il 22 novembre quale Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, di seguito denominata «Giornata», al fine di promuovere la cultura e la pratica della sicurezza all'interno e all'esterno degli edifici scolastici.
1. In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nelle istituzioni scolastiche, al fine di promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza, sono organizzati incontri, convegni ed esercitazioni dedicati alla sicurezza negli edifici scolastici e ai comportamenti volti alla tutela della salute.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è l'organo competente per il coordinamento della Giornata, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali.