Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2684 |
1) in primo luogo si stabilisce che la riparazione del veicolo deve essere eseguita da parte delle imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge n. 122 del 1992, in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, in modo da realizzare le condizioni standard di un servizio di riparazione conforme a requisiti di funzionalità e di sicurezza;
2) al contempo si stabilisce che in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità devono essere prestate da parte delle stesse imprese di autoriparazione le apposite garanzie previste dall'articolo 11 della legge n. 122 del 1992; tale articolo ha stabilito che, ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili nei confronti dei committenti, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità; a tal fine la proposta di legge intende affidare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di regolare con apposito decreto il sistema delle garanzie che le imprese di autoriparazione sono tenute inderogabilmente a prestare rispetto alle diverse tipologie di intervento, recuperando una disposizione, mai attuata, prevista dalla legge n. 122 del 1992.
Il nuovo articolo 142-septies («Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie») prevede il diritto del danneggiato di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede al risarcimento mediante pagamento dell'indennità dovuta, necessaria per la riparazione del veicolo danneggiato.
A tale fine la norma proposta riprende il principio generale sancito dall'articolo 2058 del codice civile in base al quale «Il danneggiato può chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile». Lo stesso articolo stabilisce, tuttavia, che «il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore».
Nel caso specifico viene stabilito che l'impresa di assicurazione provvede al risarcimento del danno in forma specifica non già mediante la reintegrazione in pristino del veicolo danneggiato, da effettuare avvalendosi di imprese di autoriparazione appositamente convenzionate, bensì mediante la dazione di una somma di denaro (indennità) necessaria per la riparazione, mantenendo ferma la facoltà di scelta da parte del danneggiato di rivolgersi a imprese di autoriparazione di propria fiducia.
A tale fine la proposta di legge stabilisce che la somma corrisposta a titolo di risarcimento deve essere versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato in capo all'autoriparatore ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile che sancisce il principio della libera cessione dei crediti, anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo il caso in cui il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o convenzionale di cessione.
Viene altresì stabilito che il versamento dell'indennità da parte dell'impresa di assicurazione sia subordinato comunque alla contestuale presentazione da parte dell'impresa di autoriparazione della copia della documentazione fiscale già rilasciata al danneggiato per la prestazione svolta.
Con il comma 3 si interviene sulla materia relativa alla cessione del credito. La nuova disposizione è diretta a rafforzare il diritto di cessione del credito da parte del danneggiato in capo all'autoriparatore in conformità agli articoli 1260 e seguenti del codice civile che sanciscono il principio della libera cessione dei crediti, anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo il caso in cui il credito abbia carattere strettamente ovvero che sussista un divieto legale o convenzionale di cessione.
1) l'impresa di assicurazione non ha la facoltà di vietare la cessione del diritto al risarcimento del danno determinando un'ingiustificata e grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute e disciplinate dal codice civile (articoli 1260 e seguenti);
2) il fenomeno delle frodi assicurative non risiede nell'istituto della cessione del credito in sé considerato;
3) la cessione del credito non fa lievitare i costi del sinistro né costituisce fonte di aggravio ingiustificato di costi, dato che l'assicuratore è tenuto a provvedere comunque al pagamento al cessionario della stessa indennità che dovrebbe versare al cedente in quanto il credito ceduto non muta secondo la qualità del soggetto che esercita il diritto a ottenere il risarcimento;
4) il divieto di cessione di credito può risultare contrario all'articolo 33, comma 2, lettera t), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, che considera vessatoria ogni restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; il divieto difatti andrebbe a ledere l'autonomia dell'assicurato di stipulare una cessione di credito con il proprio riparatore.
Pertanto, la proposta di legge intende stabilire che le eventuali clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi del codice proprio in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Con il comma 4 viene regolata la diversa ipotesi in cui il danneggiato effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi direttamente di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito, nel qual caso è previsto che l'indennità da corrispondere a titolo di risarcimento deve essere versata direttamente al medesimo danneggiato, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla stessa impresa di autoriparazione.
Tale previsione si rende necessaria non solo al fine di consentire al danneggiato di valutare se avvalersi di un'impresa di autoriparazione ricorrendo alla cessione del credito verso l'impresa di assicurazione oppure se curare personalmente il rapporto con l'impresa di assicurazione dopo aver proceduto a fare effettuare la riparazione, ma anche al fine di subordinare inderogabilmente la liquidazione dell'indennità dovuta dall'impresa di assicurazione alla presentazione della documentazione fiscale attestante l'avvenuta riparazione del veicolo.
In particolare, con il comma 5 è previsto che la documentazione fiscale rilasciata debba riportare in modo analitico il contenuto della prestazione svolta e degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Al contempo, si prevede che la copia della documentazione fiscale rilasciata dall'impresa di autoriparazione debba essere inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in modo da integrare opportunamente i dati da trasmettere sui sinistri. In base a tale previsione si rende possibile garantire la tracciabilità fiscale di tutte le riparazioni effettuate contribuendo ad agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
In definitiva il sistema di risarcimento che si propone con l'articolo in oggetto risulta idoneo ad assicurare condizioni di trasparenza e di correttezza sia sul piano
a) la preclusione di condizioni talmente restrittive da risultare incompatibili con le disposizioni derivanti dalla contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore;
b) il divieto di stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti;
c) il divieto di limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi e con i parametri definiti dagli studi di settore.
In via specifica (comma 3), al fine di rafforzare la sfera di applicazione delle modifiche normative proposte e di favorire un comportamento più trasparente da parte delle imprese di assicurazione, si propone di introdurre un regime di corresponsabilità fra impresa di assicurazione e impresa di autoriparazione nei casi in cui si verifichino vizi, guasti, difetti di funzionamento o, addirittura, danni derivanti da interventi di riparazione che siano stati effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli indebitamente restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni; in tali casi, sul piano giuridico, si ritiene che oltre alla palese responsabilità dell'impresa di autoriparazione convenzionata, si debba chiamare in causa anche la stessa impresa di assicurazione che abbia proposto le relative clausole vessatorie inserite in convenzione, ferme restando, tuttavia, la preventiva richiesta di risarcimento
della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa, prima di invocare la responsabilità dell'impresa di assicurazione sulla base della graduazione della rispettiva colpa.
Si stabilisce, inoltre (comma 4), che contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione, sia ammessa l'azione inibitoria prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, da parte delle associazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del settore dell'autoriparazione; inoltre è prevista l'applicazione delle disposizioni relative alla tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ad opera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevista dallo stesso codice del consumo.
A sostegno della validità della soluzione proposta risulta utile osservare come, da un confronto con alcune delle organizzazioni di rappresentanza della categoria degli autoriparatori degli altri Paesi membri dell'Unione europea, non risulti esistere una disciplina legislativa tesa a introdurre il ricorso alla procedura di risarcimento in forma specifica attraverso l'utilizzo da parte delle imprese di assicurazione di imprese di autoriparazione convenzionate.
In particolare:
1) in Francia le compagnie di assicurazione hanno dato vita a reti di riparatori di automobili con cui sono soliti collaborare. Questi riparatori hanno un accordo con una o più imprese di assicurazione. Tuttavia, le reti possono essere solo un'opzione per facilitare la decisione del consumatore. Infatti, anche se un assicuratore può consigliare al cliente di rivolgersi a un riparatore, dopo un incidente, per esempio, il consumatore rimane libero di scegliere il suo riparatore;
2) in Germania non esiste alcuna legislazione che consenta alle imprese di assicurazione di obbligare un cliente a lasciare la sua automobili in riparazione ad alcuni riparatori auto piuttosto che ad altri. Tuttavia, una limitazione nella scelta di un riparatore auto può essere negoziata nel contratto di assicurazione. I termini e le condizioni del contratto sono giuridicamente vincolanti a seconda del contratto concordato e della domanda. La domanda può essere giudicata secondo le rispettive disposizioni del codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch) e dell'atto di contratto assicurativo (Versicherungsvertragsgesetz). Questa limitazione potrebbe eventualmente portare a una riduzione della tassa di assicurazione, ma non è obbligatoria;
3) in Austria l'associazione che riunisce le imprese di assicurazione e quella
che rappresenta gli autoriparatori si riuniscono due volte all'anno per discutere su come l’offsetting (compensazione) diretto possa essere semplificato e reso più efficiente per entrambe le parti oltre che per i clienti. A seguito di questi incontri l'organizzazione che rappresenta gli autoriparatori elabora delle raccomandazioni per i propri associati, ma non esiste una normativa nazionale che regola questo rapporto;4) in Spagna non esiste una legge che stabilisce l'obbligo per un consumatore di portare la propria automobile in riparazione presso un salone indicato dall'impresa di assicurazione. Questo è considerato un aspetto commerciale e pertanto è lasciato alla volontà delle imprese di assicurazione e dei clienti. Il cliente deve però sottostare al contratto che ha firmato con l'impresa di assicurazione; infatti, può accadere che alcune imprese chiedano ai clienti di portare la propria automobile solo presso auto riparatori che rientrano nella dicitura «approvato/selezionato». Altri assicuratori consentono ai loro clienti di portare la loro automobile dove vogliono. Tutto dipende dalla polizza assicurativa e dalle clausole del contratto.
L'articolo 142-novies («Risarcimento integrale dei danni subiti») stabilisce che nel caso di risarcimento in forma specifica il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento integrale dei danni subìti nel senso che i medesimi danni sono da intendere come comprensivi non solo del danno materiale sul veicolo, ma anche degli eventuali oneri e costi relativi al soccorso stradale, al noleggio di veicoli sostitutivi e al fermo tecnico del veicolo (definibile anche con la sigla FRAM - fermo reperimento analogo mezzo), quale ristoro del mancato godimento (disponibilità) del veicolo incidentato per il periodo occorrente per la relativa riparazione, nonché agli eventuali adempimenti stragiudiziali derivanti dall'incidente (attinenti all'assistenza tecnica da parte di studi o esperti di infortunistica stradale, all'assistenza peritale e alla consulenza legale), oltre che alle spese dovute nel caso di
demolizione e di reimmatricolazione del veicolo.
Tale soluzione risulta conforme ai princìpi già enucleati dalla giurisprudenza, ancorché, in molti casi, non siano rispettati dalle imprese di assicurazione.
Al riguardo si può ricordare l'orientamento mirato ad affermare che «al danneggiato spetta una somma comprensiva delle spese conseguenti alla eventuale riparazione, nonché per la perdita del bollo, quelle necessarie per la ricerca di altro veicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato, nonché quelle del costo dell'eventuale radiazione e nuova immatricolazione di altra autovettura» (giudice di pace, Bari, 21 ottobre 2003 - giurisprudenza di merito 2004, 921). Altresì, per quanto concerne le spese per soccorso, traino e custodia si può citare una specifica pronuncia in base alla quale: «accertato il fatto, la dinamica dell'incidente e il nesso di causalità e quindi la responsabilità esclusiva di una sola parte, la stessa è tenuta al risarcimento dei danni come segue: spese di soccorso stradale e di radiazioni dal pra, costi per il periodo di privazione del
mezzo in via equitativa» (giudice di pace, Roma, 6 giugno 1997, Ojeda Fraschina c. Ricci e altro, Rivista giuridica circolazione trasporto 1997, 885 nota De Bonis).
Di notevole interesse risulta quanto definito dalla sentenza n. 51 del 2012 della Corte di cassazione, III sezione civile sul credito da risarcimento del danno da fermo tecnico consistente nel costo del noleggio di un'automobile sostitutiva.
Inoltre, una recente e consolidata giurisprudenza di merito man mano formatasi nei vari tribunali e uffici del giudice di pace italiani (sostanzialmente condivisa dalla Corte di cassazione), si è espressa nel senso che il danneggiato da sinistro stradale ha diritto di farsi assistere da un legale o da studi tecnici esperti in incidentistica stradale anche nella fase stragiudiziale e di ottenere il rimborso delle relative spese.
In sostanza la giurisprudenza afferma che le spese relative all'assistenza tecnica
1. Al capo III del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 142-quater. – (Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo nonché nullità delle clausole assicurative vessatorie). – 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Art. 142-quinquies. (Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo). – 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto a effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici,
elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica prevista dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.Art. 142-sexies. – (Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie). – 1. La riparazione deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992. Art. 142-septies. (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale Cessione del credito e nullità delle clausole vessatorie). – 1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato quando questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
Art. 142-octies. (Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni). – 1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente ai sensi dell'articolo 34 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente capo.
2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi e con i parametri definiti dagli studi di settore.
3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferme restando la preventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.
Art. 142-novies. – (Risarcimento integrale dei danni subiti). 1. Resta fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione del veicolo e immatricolazione del nuovo veicolo.».
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 145, comma 2, l'articolo 149 e l'articolo 150 sono abrogati;
b) all'articolo 242, comma 2, le parole: «di cui agli articoli 148 e 149» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 148»;
c) all'articolo 315, commi 1, alinea, 2 e 3, le parole: «dagli articoli 148, 149 e 150» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 148»;
d) all'articolo 326, comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui agli articoli 148 e 149» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 148».
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
1. Il comma 1 dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano».
1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo è soppresso;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma 1 viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135».
1. L'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Art. 156. – (Attività peritale). – 1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo può essere esercitata unicamente dagli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.