Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2694


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PRESTIGIACOMO, CATANOSO GENOESE, RICCARDO GALLO, GIAMMANCO, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, LATRONICO
Disposizioni in materia di impignorabilità dell'abitazione principale e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché di riforma delle procedure di riscossione
Presentata il 30 ottobre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende rispondere alle esigenze più volte manifestate dalle amministrazioni territoriali in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili che sono strumentali all'esercizio di impresa, di arte e professione nonché del sistema di riscossione esattoriale e del sistema delle espropriazioni immobiliari. Il testo propone quanto approvato all'unanimità dall'assemblea regionale siciliana lo scorso 22 ottobre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 dello statuto, che permette alla stessa di formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la regione e di presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.
      Risulta, infatti, necessario incidere sui meccanismi di espropriazione immobiliare promossi dalle aziende e dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari, pur facendo in modo che tale intendimento non determini una sostanziale immunità per gli impegni contratti, anche per non danneggiare i creditori, e rischiare distorsioni nei comportamenti dei gruppi sociali, che potrebbero essere indotti a organizzare il patrimonio su uniche abitazioni inattaccabili, e nel funzionamento del sistema creditizio.
      È, altresì, necessario che l'impossibilità per l'agente di riscossione di dar corso, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, all'espropriazione dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo sia accompagnata da misure dirette a sancire un'analoga barriera riguardo agli immobili strumentali all'esercizio di un mestiere, di un'arte o di una professione, in particolare ove si tratti degli unici beni necessari per l'esercizio di un'attività economica e qualora su tale esercizio si fondino le possibilità del debitore e del suo nucleo familiare di sopperire ai propri elementari fabbisogni di sussistenza.
      Risulta, ancora, opportuna una riforma del sistema delle espropriazioni immobiliari, dovendosi prevedere la necessità del possesso di requisiti morali e di ordine pubblico in capo ai soggetti che intendano partecipare alle aste pubbliche: in questi anni, infatti, le inchieste condotte da molte procure della Repubblica hanno dimostrato la presenza e l'influenza, nelle aste, di soggetti e gruppi criminali e anche alcune recenti inchieste giudiziarie, come, da ultimo, quelle avviate dalla procura della Repubblica di Ragusa, danno atto della partecipazione a tali procedure anche di soggetti che, ancorché non organicamente legati alla criminalità organizzata, sono dediti a pratiche dirette a lucrare sulle difficoltà dei cittadini.
      Infine, suscita perplessità l'attuale meccanismo che, per i debiti contratti nei confronti dell'erario, garantisce a tutti i soggetti, indistintamente, di accedere al beneficio del blocco delle azioni esecutive sull'unica abitazione, senza distinguere tra quanti abbiano ispirato i propri comportamenti al rispetto della legalità e abbiano correttamente assolto i propri obblighi nei confronti dello Stato, perlomeno fino a quando non ne siano stati impossibilitati per ragioni indipendenti dalla propria volontà, e quanti, al contrario, abbiano riportato condanne per reati di particolare gravità o abbiano coscientemente eluso i propri obblighi. Occorre, quindi, una riformulazione delle condizioni per accedere ai benefìci in questione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto dell'espropriazione).

      1. All'articolo 2910 del codice civile, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
      «In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle disposizioni legislative in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal quinto comma, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

          a) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore;

          b) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui alla lettera a), non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;

          c) che il valore del fabbricato di cui alla lettera a) sia inferiore a euro 500.000. Il valore dei fabbricati, ai fini di cui alla presente lettera, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare

il valore in conformità a quanto disposto dalla presente lettera, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

      In deroga rispetto a quanto stabilito dal primo e dal secondo comma, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende e di istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal quinto comma, l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado, all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
      Le disposizioni dei commi terzo e quarto non si applicano:

          a) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui alla lettera a) del terzo comma e di cui al quarto comma siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;

          b) se i fabbricati di cui alla lettera a) del terzo comma e di cui al quarto comma

debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.».
      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 2910 del codice civile. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza sono affidati al giudice competente.
      3. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende e a istituti di credito nonché a intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al terzo comma, lettera a), dell'articolo 2910 del codice civile, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma, e su quelli di cui al quarto comma del medesimo articolo 2910, sono convertiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli dal creditore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili interessati possono formare oggetto di espropriazione.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. È istituito un fondo a sostegno delle passività subite dalle aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a causa della insolvenza dei debitori che si trovano nelle situazioni previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Il fondo è denominato «Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili che sono strumentali all'esercizio di impresa, di arte e professione». Possono chiedere l'accesso al Fondo le aziende e gli istituti di credito nonché gli intermediari finanziari di cui al citato articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni. Con successivo decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adottare un apposito regolamento. La disponibilità annua del Fondo è determinata da una dotazione annua da stabilire annualmente nella legge di stabilità, nonché dalle risorse non attribuite negli anni precedenti.
Art. 2.
(Disposizioni particolari sui beni pignorabili).

      1. L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
      «Art. 62. – (Disposizioni particolari sui beni pignorabili). – 1. I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni e fintanto che le stesse abbiano a permanere:

          1) che essi beni siano adibiti all'esercizio, anche in forma societaria, di imprese, arti o professioni da parte sia del debitore che di suoi parenti o affini di primo grado che utilizzino tali beni in

forza di atti a titolo gratuito di concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge;

          2) che i soggetti di cui al numero 1) non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni mobili delle stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento. Gli stessi beni, qualora ricorrano i presupposti di cui al presento numero, non possono essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86.
      2. Nei casi diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1, i beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o giudiziario ovvero indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
      3. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 2, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi 360 giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi 420 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
      4. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati».

      2. Gli atti di concessione in uso o comodato idonei a impedire il pignoramento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa

stipulati entro sessanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale.
      3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del decreto, la loro qualificazione è affidata al giudice competente.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il procedimento espropriativo è comunque sospeso, anche nel caso sia stato eseguito il pignoramento, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 62, comma 1, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e finché essi permangano; nei casi di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il pignoramento, qualora già eseguito, è ridotto nella misura stabilita dal medesimo comma.
Art. 3.
(Pignoramento dei crediti verso terzi).

      1. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni, il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento».


      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione del limite di cui al comma 2-bis dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del decreto, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente.
Art. 4.
(Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).

      1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
      «1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni indicati al terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile qualora sussistano le altre condizioni di legge».
      2. La deroga di cui al comma 1-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, opera nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Art. 5.
(Espropriazione immobiliare).

      1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
      «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). 1. Ferma restando la facoltà di

intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

          a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore e in cui lo stesso risieda anagraficamente con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o comunque nei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, di concessione in uso o di comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che tali soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili per civile abitazione nel territorio della stessa provincia di residenza;

          b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
      2. Ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

          a)    non dà corso all'espropriazione se l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni, è adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che lo utilizzino in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che

tali soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di un'attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento;

          b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
      3. L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai commi 1 e 2, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b).
      4. In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2, l'agente della riscossione dà corso all'espropriazione nei casi in cui a carico del debitore:

          a) sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

          b) sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro secondo, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli citati se puniti con

una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui agli articoli 2, commi da 1 a 3, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;

          c) siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e di tasse;

          d) siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Le deroghe di cui alla lettera b) non operano se il reato sia stato depenalizzato, se sia intervenuta la riabilitazione, se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Le deroghe di cui alle lettere c) e d) non operano qualora il debitore dimostri in sede amministrativa o davanti al giudice di essersi trovato nell'impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge ivi indicati».
      2. Gli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato idonei ad impedire l'espropriazione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro sessanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3.
      3. Nel momento in cui venga temporalmente a cessare, per avvenuta decorrenza dei termini ivi stabiliti, l'efficacia

giuridica degli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato di cui al comma 2, l'espropriazione può essere avviata o può proseguire al ricorrere delle seguenti concorrenti condizioni:

          a) che i soggetti beneficiari non abbiano acquisito dal debitore proprietario il rinnovo, la proroga o comunque il prolungamento della efficacia temporale dei contratti entro la data della loro scadenza;

          b) che essi non dispongano a nessun titolo, all'interno del territorio della stessa provincia, di immobili utilizzabili per civile abitazione o per l'esercizio dell'attività identica a quella dai medesimi esercitata tali da assicurare un adeguato sostentamento ad essi e ai rispettivi nuclei familiari.

      4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 76, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dal comma 3 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni immobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del decreto, la loro qualificazione è affidata al giudice competente.

Art. 6.
(Cose mobili relativamente impignorabili).

      1. L'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

          «Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali a tale esercizio non sono pignorabili se adibiti

all'esercizio dell'attività dal debitore, qualora lo stesso non sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni delle stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella condotta. Qualora non ricorrano i superiori presupposti, i beni di cui al presente comma, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o giudiziario ovvero indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al presente comma, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto».
Art. 7.
(Offerte d'acquisto).

      1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
      «Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:

          a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

          b) a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

          c) a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro secondo, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli citati se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui agli articoli 2, commi da 1 a 3, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;

          d) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e di tasse;

          e) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

          f) a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o un'altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

          g) che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura, in

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. Il divieto di cui alla lettera c) non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei requisiti di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo.
      Ai fini di quanto previsto dalla lettera g) del quinto comma il concorrente allega, alternativamente:

              a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

              b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

              c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), e b) e alla presente lettera, sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale,

sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta.
      La cancelleria del tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi del quinto comma. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, consultabile dalle cancellerie dei tribunali e dalle prefetture – uffici territoriali del Governo. L'iscrizione nel casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.
      Le disposizioni dei commi quinto e sesto si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
Art. 8.
(Persone ammesse agli incanti).

      1. All'articolo 579 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
      «Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:

          a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

          b) a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

          c) a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro secondo, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli citati se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui agli articoli 2, commi da 1 a 3, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;

          d) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e di tasse;

          e) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

          f) a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o un'altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

          g) che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. Il divieto di cui alla lettera c) non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei requisiti di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo.
      Ai fini di quanto previsto dalla lettera g) del quarto comma il concorrente allega, alternativamente:

              a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

              b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

              c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta.
      La cancelleria del tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi del quarto comma. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese dall'interessato con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, consultabile dalle cancellerie dei tribunali e dalle prefetture – uffici territoriali del Governo. L'iscrizione nel casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.
      Le disposizioni dei commi quarto e quinto si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
Art. 9.
(Assegnazione dell'immobile allo Stato).

      1. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi del presente articolo

non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate».
      2. Per le finalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e all'insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto.
Art. 10.
(Oggetto del prestito vitalizio ipotecario).

      1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:
      «12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende e di istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 2003 n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, e del rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali e adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni».

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