Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2830 |
1) favorire sul lungo periodo una più significativa mobilità sociale;
2) ridurre le disuguaglianze;
3) limitare l'effetto perverso dell'immobilizzazione dei capitali in patrimoni e in rendite invece del loro utilizzo per gli investimenti economici e produttivi;
4) aumentare la capacità di spesa pubblica per i servizi sociali a favore dei cittadini. Un'imposta di successione con un'adeguata aliquota (molto maggiore di quella più alta) per i trasferimenti di beni milionari è dunque un'esigenza di giustizia sociale, di mobilità sociale e di buon funzionamento dell'economia. Un liberale come Luigi Einaudi scriveva che «esiste l'esigenza di non creare un privilegio a favore di chi non ha fatto nulla, di chi si contenta di godere nell'ozio la fortuna ereditata». Un'equa imposta sulla successione è dunque anche un modo per arginare il privilegio e per favorire chi investe ricchezza e patrimoni nell'economia reale, nell'attività di impresa e nella produzione.
La proposta di legge, costituita da un unico articolo di due commi, provvede (articolo 1, comma 1) a sostituire rimodulandole, le attuali aliquote previste dall'articolo 2, commi 48 e 49, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, abbassando la franchigia dall'attuale milione di euro a 500.000 euro e innalzando l'imposizione fiscale dal 4 al 7 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta, dal 6 all'8 per cento per i fratelli e le sorelle, dal 6 al 10 per cento su tutto il valore ereditato per i parenti fino al quarto grado e affini in linea retta e dall'8 al 15 per cento su tutto il valore ereditato da altri soggetti. Le stesse modifiche sono apportate alle aliquote relative all'imposizione sulle donazioni. Inoltre è previsto, con un comma aggiuntivo, che per un valore ereditato superiore a 5 milioni di euro l'imposizione fiscale ordinaria sia triplicata.
Con il comma 2, abrogando le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 346 del 1990, si comprendono nell'asse attivo ereditario i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, tutti gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati nonché ogni altro bene o diritto.
1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.