Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2783 |
1. È istituito presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado l'insegnamento dell'educazione socio-affettiva finalizzato al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere.
2. La scuola, nell'adempimento delle proprie funzioni, attraverso l'educazione socio-affettiva provvede a favorire i modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi di genere, la discriminazione e la violenza.
1. Lo studio dei temi concernenti l'educazione socio-affettiva costituisce parte integrante degli orientamenti educativi, dei programmi didattici e delle materie di insegnamento. Esso riguarda gli aspetti scientifici, storici e culturali della sessualità ed è adeguato alle diverse età degli studenti cui è destinato.
1. All'inizio di ogni anno scolastico, il collegio dei docenti, d'intesa con il consiglio di istituto, predispone e approva un progetto per l'inserimento dell'educazione socio-affettiva nella programmazione didattica complessiva.
1. Le linee guida relative all'insegnamento dell'educazione socio-affettiva sono stabilite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il
Ministro della salute e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti esperti della sessualità umana, psicoterapeuti infantili e dell'età evolutiva e psicologi.1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario di insegnamento dell'educazione socio-affettiva è di almeno due ore al mese.
1. Le università, nell'ambito della propria offerta formativa, introducono corsi di studi in materia di educazione socio-affettiva al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione socio-affettiva.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca demanda alle istituzioni scolastiche l'organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per i docenti della scuola primaria e secondaria, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione socio-affettiva.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere utilizzati libri di testo e materiali didattici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (pari opportunità nei libri di testo) redatto di concerto con il contributo del Governo italiano e della Commissione europea.