Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2844-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
e dal ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
Presentato il 24 gennaio 2015
(Relatori per la maggioranza: CAUSI, per la VI Commissione;
TARANTO, per la X Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 5 marzo 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2844 e rilevato che:

            sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

                il decreto reca un contenuto sostanzialmente omogeneo per oggetto in quanto prevede misure concernenti la materia delle attività produttive e imprenditoriali, con riferimento tanto alle imprese private (e, in particolare, alla raccolta dei loro mezzi di finanziamento, mediante capitale proprio e di terzi, nonché a finanziamenti e agevolazioni pubbliche) quanto all'attività creditizia (in particolare, mediante una riforma delle banche popolari, la portabilità e confrontabilità dei conti correnti e la possibilità per la SACE di esercitare il credito diretto): tali elementi sono riscontrabili sia nel titolo sia nel preambolo dell'atto;

            sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

                il decreto reca, in generale, misure di immediata applicabilità; tuttavia in relazione alla disciplina transitoria della riforma delle banche popolari l'articolo 1:

                    a) al comma 1 subordina implicitamente l'efficacia delle limitazioni al diritto al rimborso delle azioni e di altri strumenti finanziari all'entrata in vigore di disposizioni dettate dalla Banca d'Italia;

                    b) al comma 2 prevede che, in fase di prima applicazione, le banche popolari si adeguino ai nuovi limiti dimensionali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di disposizioni attuative dettate dalla Banca d'Italia;

                in entrambi i casi non vengono fissati i termini per l'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia, sicché non risulta desumibile il termine iniziale di effettiva applicabilità delle predette disposizioni: tale circostanza suscita perplessità in ordine al rispetto del canone di immediata applicabilità delle misure contenute nei decreti-legge, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, talché parrebbe opportuna l'individuazione dei predetti termini da parte delle Commissioni di merito;

            sul piano dei rapporti con la normativa vigente e con le fonti subordinate:

                l'articolo 1, comma 1, lettera a), già trattato sotto il profilo dell'immediata applicabilità, novella il testo unico bancario prevedendo che, in taluni casi, nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni e di altri strumenti di capitale «è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca». Con ciò il decreto-legge in esame:

                    a) consente a una fonte del diritto subordinata di derogare alle previsioni di fonti legislative di rango primario senza che il legislatore individui puntualmente quali siano le disposizioni derogabili, bensì solamente la finalità per cui tale potere regolamentare è attribuito e l'oggetto;

                    b) deroga, inoltre, implicitamente alla disciplina dell'articolo 2535 del codice civile (circa il rimborso delle azioni del socio uscente nelle società cooperative) senza esplicitare tale carattere derogatorio: ciò ha luogo senza che il predetto articolo 2535 sia incluso fra quelli che il decreto stesso (articolo 1, comma 1) prevede come inapplicabili alle banche popolari;

                l'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle caratteristiche e della quota massima di coperture della garanzia dello Stato, dei criteri e delle modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e degli obblighi verso lo Stato dei soggetti che se ne avvalgono: per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un tale atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero decreti ministeriali o interministeriali);

                il decreto interviene in più punti su norme di recente e recentissima approvazione, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; ciò si riscontra all'articolo 6 (che, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, modifica il comma 5-bis, inserito dal decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014 e già modificato dal decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014), all'articolo 7 (che modifica il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014), nonché, in misura del tutto particolare, all'articolo 5 (il quale incide sulla legge di stabilità per il 2015, modificandola appena 24 giorni dopo la sua entrata in vigore);

                il decreto incide in maniera implicita su altre disposizioni vigenti; in particolare, all'articolo 8:

                    a) il comma 1 – che modifica la cd. «nuova legge Sabatini» rendendo facoltativo e non più obbligatorio il ricorso all'apposito plafond costituito presso la Cassa depositi e prestiti – integra in maniera non testuale i contenuti dell'articolo 2, commi 2 e 4 del decreto-legge n. 69 del 2013;

                    b) il comma 2, che demanda l'attuazione dei predetti contributi a un decreto interministeriale, si sovrappone all'analoga previsione contenuta al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;

                talune disposizioni del provvedimento andrebbero collocate in un idoneo contesto normativo; a titolo esemplificativo: l'articolo 3, sulle funzioni di SACE Spa; all'articolo 4, i commi da 2 a 9, sull'istituzione di un'apposita sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle piccole e medie imprese innovative; all'articolo 5, i commi 2 e 3, sulle funzioni della Fondazione Istituto Italiano di tecnologia e i suoi rapporti con gli enti pubblici di ricerca; in particolare, l'articolo 2, sulla portabilità dei conti correnti, incide non testualmente su materie disciplinate dal testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un determinato settore disciplinare: nel quadro del citato testo unico la portabilità dei conti correnti potrebbe idoneamente essere disciplinata in un nuovo articolo 120-quinquies (dopo l'articolo 120-quater che appunto disciplina la correlata fattispecie della surrogazione e della portabilità nei contratti di finanziamento), da collocare nel Capo I (Operazioni e servizi bancari e finanziari) del Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti);

            sul piano della corretta formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento interno al testo:

                l'articolo 2, comma 4, nel novellare l'articolo 116 del testo unico bancario, prevede l'uso di bancomat e siti internet per rendere noti «gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente»: riguardo a tale formulazione, andrebbe valutata l'opportunità di indicare la fonte normativa da cui tali indicatori siano desumibili in maniera univoca, tenendo conto che la direttiva UE n. 92 del 2014 prevede che la comparabilità delle spese bancarie (propedeutica alla trasparenza delle informazioni sulle spese e alla possibilità di trasferimento del conto) sia meglio assicurata da una «terminologia standardizzata» e da un «formato uniforme» delle informazioni rese ai consumatori (si vedano i considerando 15 e seguenti delle premesse e gli articoli 3 e 4 della direttiva stessa);

                l'articolo 3, che consente alla SACE di esercitare l'attività creditizia, reca numerose previsioni prive ovvero di dubbia portata normativa, in quanto dichiarative di finalità, volte a richiamare l'osservanza della normativa vigente, o a disporre, piuttosto pleonasticamente, che la società applichi le disposizioni secondo «le modalità operative più idonee»;

                all'articolo 4, il comma 4 richiama il regime di pubblicità di cui al comma 3; si dovrebbe invece fare riferimento al comma 2;

                l'articolo 4, che definisce e promuove le PMI innovative, è finalizzato, come spiega la relazione illustrativa, ad estendere loro le misure già previste a favore delle start-up innovative; il comma 10, in particolare, modifica il comma 1 dell'articolo 100-ter del testo unico della finanza per estendere alle PMI innovative la possibilità, già prevista per le startup innovative, di raccogliere fondi attraverso portali internet, senza tuttavia intervenire sul comma 2 del medesimo articolo 100-ter, che concerne i poteri regolamentari della Consob e

che continua a fare riferimento solo alle startup innovative e non anche alle PMI innovative: al riguardo le Commissioni dovrebbero valutare se la mancata equiparazione nel comma 2 abbia un fondamento in una voluta differenziazione della disciplina ovvero se sia necessario modificare anche il comma 2;

                la rubrica dell'articolo 5, che recita: «Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi», non rappresenta correttamente i contenuti dell'articolo stesso, il quale: a) non contiene misure di credito d'imposta, b) tratta, invece, diffusamente della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia;

                l'articolo 7, comma 1, sostituisce l'articolo 15 del decreto-legge n. 133 del 2014, per disciplinare la «Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese»; la nuova società può, in particolare (comma 2 del nuovo articolo 15), subentrare in rapporti giuridici esistenti «anche ridefinendone le condizioni e i termini»; ora, le espressioni «condizioni e termini», «termini e condizioni» e simili, abbastanza frequenti nella legislazione più recente, sono un calco fonetico dell'espressione giuridica inglese «terms and conditions» la quale indica il complesso delle previsioni o clausole contrattuali, sia nei diritti nazionali inglese, statunitense ecc. sia nel diritto dei contratti internazionali, ove è molto usata; nel diritto privato italiano, tuttavia, le «condizioni» e i «termini» indicano tradizionalmente nozioni diverse, più delimitate, elementi accidentali del negozio giuridico che non includono l'intera gamma del contenuto contrattuale (ad es. non concernono la trasformazione dei tassi d'interesse, le modalità di pagamento diverse dai termini veri e propri, la prestazione di garanzie patrimoniali e personali ecc.); pertanto, appare opportuno evitare l'uso di traduzioni che nonostante l'assonanza fonetica rinviano a nozioni diverse nonché di formulazioni che si prestano ad equivoci, per quanto sopra esposto, circa l'effettiva intenzione del legislatore, ed uniformare la terminologia del provvedimento in esame a quella del codice civile;

                in alcune ulteriori circostanze, il provvedimento impiega espressioni imprecise o dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione, suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo:

                    a) all'articolo 4, il comma 3 richiede – fra le informazioni per l'iscrizione delle PMI innovative – l’«elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità», formulazione che, da un lato, parrebbe riferire l'autocertificazione a questo solo elemento informativo anziché a tutti quelli richiesti dal medesimo comma, dall'altro, parrebbe inidonea a individuare tutte le fattispecie in cui il socio effettivo non si identifica con il socio apparente, e ciò anche perché l'elencazione appare esaustiva anziché esemplificativa, mentre la circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi prevede che nell'uso di una enumerazione ne sia espresso chiaramente il carattere tassativo o esemplificativo (punto 4, lettera g)): a questo riguardo, ove si intenda attribuire alla disposizione una più ampia latitudine, si potrebbe

valutare l'opportunità di fare altresì riferimento alla figura del «titolare effettivo» come definito all'articolo 1, comma 1, lettera u), e nell'allegato tecnico del decreto legislativo n. 231 del 2007 (normativa antiririclaggio) nonché a tutti i casi in cui il socio sia comunque controllato da altri;

                    b) all'articolo 4, il comma 2 reca l'espressione «rapporti con gli altri attori della filiera», che appare non sufficientemente definita sul piano oggettivo;

                    c) all'articolo 5, il comma 3 demanda alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia la gestione della proprietà intellettuale degli enti pubblici di ricerca e delle università, senza che risulti chiaro (anche con riguardo all'autonomia costituzionalmente garantita agli enti di ricerca) se si tratti di una funzione attribuita in via esclusiva alla Fondazione ovvero se sia rimessa ai singoli enti la scelta se gestire direttamente la commercializzazione dei propri brevetti oppure di conferire mandato alla Fondazione;

                    d) all'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, l'ultimo periodo – che reca la clausola di salvaguardia in materia di aiuti di Stato per l'operatività della «Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese» – andrebbe riformulato esplicitando, più precisamente, che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

                infine, il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2, le cui previsioni diverranno applicabili solo dopo l'emanazione di appositi provvedimenti della Banca d'Italia, si individuino – tenendo presente il requisito dell'immediata applicabilità (previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988) – i termini temporali entro i quali detti provvedimenti debbono entrare in vigore;

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                al già citato articolo 1, comma 1, lettera a), individuino le Commissioni le disposizioni di legge cui, per effetto del provvedimento in esame, la Banca d'Italia è abilitata a derogare mediante norme di

rango secondario, e si espliciti il carattere derogatorio della disposizione rispetto all'articolo 2535 del codice civile;

                all'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, si riformuli la disposizione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a uno dei tipi di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                si corregga, nei termini indicati in premessa, il rinvio interno recato dall'articolo 4, comma 4.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 8, per quanto meglio esplicitato in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione di cui al comma 1 in termini di novella al decreto-legge n. 69 del 2013, e coordinare la disposizione del comma 2 con le previsioni dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013;

                si dovrebbero collocare in idonei contesti normativi, curando i relativi coordinamenti, le disposizioni di cui all'articolo 3; all'articolo 4, commi da 2 a 9; all'articolo 5, commi 2 e 3 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, che andrebbero inserite nel testo unico bancario per mantenerne il carattere di unitarietà, ad esempio inserendole in un nuovo articolo 120-quinquies;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2, comma 4, concernente «gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente», le Commissioni di merito dovrebbero valutare l'opportunità di indicare la fonte da cui tali indicatori siano desumibili in maniera univoca;

                si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa di molte delle previsioni recate dall'articolo 3;

                con riferimento alla novella che l'articolo 4 del decreto ha apportato all'articolo 100-ter del testo unico della finanza, si dovrebbe valutare se sia necessario oppure no coordinare i commi 1 e 2 del citato articolo 100-ter per uniformare anche al comma 2 la disciplina delle startup innovative e delle PMI innovative;

                si dovrebbe riformulare la rubrica dell'articolo 5 al fine di dare pienamente conto del suo effettivo contenuto;

                per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 15, comma 2, si dovrebbe valutare l'opportunità di

sostituire l'espressione «le condizioni e i termini» con espressioni quali «il contenuto del contratto», «le clausole contrattuali» o equivalenti;

                all'articolo 4, comma 3, lettera e) si dovrebbe valutare il modo di individuare in modo più preciso e univoco tutte le fattispecie in cui il socio effettivo non si identifica con il socio apparente, per esempio facendo riferimento alla nozione di «titolare effettivo» come definito all'articolo 1, comma 1, lettera u), e nell'allegato tecnico del decreto legislativo n. 231 del 2007 (normativa antiririclaggio) o a tutti i casi in cui il socio sia comunque controllato da altri;

          si dovrebbero riformulare in modo più preciso le disposizioni, specificate in premessa, di cui all'articolo 4, comma 2; all'articolo 5, comma 3; all'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, ultimo periodo.

                 


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge n. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

          sottolineato che gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;

          rilevato che gli articoli 4, 7 e 8 sono riconducibili alle materie «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione, nonché «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione, mentre gli articoli 5 e 6 sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;

          premesso che, trattandosi di una disciplina organica che incide, con effetti differiti nel tempo, sulla natura degli enti (banche popolari), non limitandosi a correggere alcune gravi e puntuali distorsioni, la fonte del decreto-legge in cui è contenuta non appare la più ragionevole e coerente con la natura stessa della decretazione d'urgenza così come configurata dall'articolo 77 della Costituzione;

          rilevato, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, capoversi commi 2-bis e 2-ter, reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;

          evidenziato, al riguardo, che la rigidità del criterio utilizzato (che è imperniato sull'attivo e non sul patrimonio netto oltre che disancorato da qualsiasi dato normativo consolidato) potrebbe dar luogo ad effetti irragionevoli e contraddittori rispetto alla ratio stessa del predetto obbligo di trasformazione delle banche popolari in S.p.a., alla luce dei principi di cui agli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione, nonché del regolamento UE n.1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti di vigilanza diretta sugli enti creditizi;

          richiamata l'esigenza di approfondire la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, che affida alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT compiti di servizio in favore della ricerca e, in particolare, la nuova funzione relativa alla gestione della proprietà intellettuale degli enti pubblici di ricerca e delle università;

          richiamate infine le riserve sulla fonte in cui la disciplina è contenuta,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valutino le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, capoversi commi 2-bis e 2-ter, l'opportunità di utilizzare – ai fini della individuazione delle banche popolari che debbono procedere alla trasformazione in società per azioni – un diverso criterio in grado di rendere le predette disposizioni maggiormente aderenti agli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione e alle esigenze di consolidamento e di sviluppo delle banche popolari e, più in generale, del sistema bancario italiano che parrebbero costituire la ratio del decreto medesimo.

                 


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                la SACE Spa svolgerà le attività concernenti l'esercizio del credito diretto, previste dall'articolo 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la garanzia dello Stato riguarderà, entro certi limiti, l'attività di assicurazione e coassicurazione, ma non quella bancaria di cui al medesimo articolo 3;

                la platea delle piccole e medie imprese innovative interessate dai benefici fiscali di cui all'articolo 4, pari a 7.000 unità, è stata determinata dalla relazione tecnica tenendo conto dei potenziali fruitori, individuati anche alla luce dell'eliminazione del vincolo della forma giuridica della società di capitali ai sensi del medesimo articolo 4;

                ai fini del calcolo del beneficio fiscale riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 agli investimenti di capitale nelle piccole e medie e imprese innovative, la relazione tecnica considera prudenzialmente, come punto di partenza, l'incremento di capitale di circa 18 milioni di euro, registratosi nelle start up innovative, estendendolo proporzionalmente all'universo dei contribuenti interessati, sebbene tale incremento possa essere ritenuto tendenzialmente superiore alle potenzialità di aumento di capitale attribuibili alle persone fisiche;

                la relazione tecnica ha conseguentemente esteso la perdita di gettito per l'erario risultante a giugno 2014 in capo a coloro che hanno effettuato investimenti nel capitale delle start up innovative in proporzione al numero dei soggetti potenzialmente interessati dai benefici medesimi, pari a 7.000 unità;

                ai fini del calcolo degli oneri derivanti dall'estensione alle piccole e medie imprese innovative della deroga alla normativa in materia di società di comodo, sono stati utilizzati il parametro 3,5 – corrispondente al rapporto tra soggetti potenzialmente interessati dall'estensione della predetta deroga, pari a 7.000 unità, e il numero delle start up innovative beneficiarie della disciplina vigente, pari a circa 2.000 unità – e il parametro 0,5, corrispondente all'onere a legislazione vigente, stimato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 179 del 2012;

                gli effetti di minor gettito derivanti dall'estensione alle piccole e medie imprese innovative dell'esenzione, già prevista per le start up innovative, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché del

diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, di cui all'articolo 4, sono stati ritenuti trascurabili, posto che la nuova platea di beneficiari non risulta molto più grande di quella prevista a legislazione vigente e che almeno una parte di essa potrebbe già essere iscritta al registro delle imprese;

                l'abbattimento da 1/3 a 1/6 del coefficiente forfetario previsto dalla relazione tecnica ai fini del calcolo del minor gettito derivante dalla nuova disciplina sul cosiddetto patent box, di cui all'articolo 5, tiene conto sia dell'inclusione di nuovi redditi tra quelli agevolabili, sia dei nuovi criteri per la determinazione della quota di reddito agevolabile, previsti dal medesimo articolo 5;

                la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia potrà perseguire le proprie funzioni istituzionali anche attraverso la promozione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 5, senza maggiori oneri rispetto a quelli già complessivamente stimati nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 4, comma 9;

                l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, mediante destinazione di tali risorse in apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, risulta compatibile con la dinamica di spesa già scontata nei tendenziali di finanza pubblica;

            la concessione dei contributi statali alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti dalle banche e dagli intermediari finanziari, anche qualora tali finanziamenti siano stati erogati non ricorrendo alla provvista costituita presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 8, sarà effettuata nel rispetto dei limiti di spesa già previsti in base alla legislazione vigente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2844, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

            valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 4 che, nell'introdurre la figura della piccola media impresa innovativa, estendendo a quest'ultima agevolazioni previste per le start up innovative, prevedono, tra i requisiti richiesti per l'attribuzione di tale qualifica, il possesso di determinati titoli di studio;

            preso atto favorevolmente della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede l'estensione del vigente beneficio fiscale di tassazione agevolata all'utilizzo e cessione di una più vasta serie di attività immateriali (marchi d'impresa, modelli, disegni) non funzionalmente equivalenti ai veri e propri brevetti;

            rilevato, inoltre, che l'articolo 5, comma 2, attribuisce nuove funzioni alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT), stabilendo che tale Fondazione: a) provveda a sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi; b) provveda a istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese; c) funga da tramite tra le imprese per lo scambio di informazione e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse;

            rilevato, altresì, che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla predetta Fondazione le informazioni riguardanti i risultati delle ricerche svolte;

            evidenziato che l'IIT, finanziato con uno degli investimenti statali più rilevanti nel campo della ricerca pubblica, svolge ricerche tecnologiche molto avanzate con punte di eccellenza di livello mondiale e collabora, anche finanziariamente, con università ed enti di ricerca su progetti di ricerca tecnologica di alto interesse;

            sottolineato che l'IIT, per realizzare con ancora maggiore efficacia la propria missione, dovrebbe poter costituire o partecipare a start-up innovative per lo sviluppo di propri brevetti;

            ritenuto, tuttavia, che le funzioni di cui alle citate lettere a) e b) si sovrappongono ad attività già svolte dagli enti pubblici di ricerca e dalle università, con il rischio di limitare la funzionalità dell'IIT quale ente di ricerca, attribuendo allo stesso compiti analoghi a quelli di un'agenzia nazionale di collegamento tra ricerca pubblica e sistema produttivo, nonché con la conseguenza di ridurre l'autonomia statutaria

e gestionale spettante alle università e agli enti di ricerca in base alla Costituzione e alla legislazione vigente;

            considerato, altresì, che, in base al citato articolo 5, comma 3, gli enti pubblici di ricerca sarebbero obbligati a fornire all'IIT tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei sistemi informativi previsti, con un aggravamento burocratico della loro attività, senza ristoro di costi;

            considerato, infine, che un maggiore coordinamento nazionale nell'utilizzazione delle infrastrutture e dei risultati della ricerca tecnologica pubblica per migliorare il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese costituisce obiettivo importante e condivisibile, il cui raggiungimento, tuttavia, richiede l'apertura di un dibattito approfondito con la partecipazione di tutti gli attori, anche al fine di promuovere iniziative a sostegno dell'attività di brevettazione per le università e gli enti di ricerca nonché di indirizzare una iniziativa legislativa con caratteristiche di maggiore organicità,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

            valutato favorevolmente il contenuto dell'articolo 4, che mira ad estendere alla nuova categoria delle piccole e medie imprese innovative l'applicazione di semplificazioni, agevolazioni e incentivi, anche di carattere contributivo, previsti a legislazione vigente per le start-up innovative, richiamando, tra i possibili requisiti per l'inquadramento nella nuova categoria, l'impiego come dipendenti o collaboratori di personale altamente qualificato;

            considerato positivamente il sostegno a forme di occupazione di lavoratori di elevata qualificazione, nell'ottica della costituzione di un sistema produttivo che valorizzi le competenze e le conoscenze in funzione della promozione della competitività delle imprese italiane,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

            considerato che all'articolo 1 il provvedimento modifica in più punti la disciplina delle banche popolari, con disposizioni volte a favorirne il consolidamento patrimoniale e a migliorare l'accesso al credito attraverso misure finalizzate ad adeguare il sistema bancario agli indirizzi europei;

            precisato che l'intervento normativo non sembra configurare un adempimento di precisi obblighi derivanti dal quadro giuridico europeo, né sono rinvenibili specifiche linee d'azione dettate dalle Istituzioni europee in materia di razionalizzazione delle forme organizzative delle banche popolari;

            richiamati i limiti dimensionali introdotti all'articolo 1 per l'adozione della forma di banca popolare, e il conseguente obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;

            osservato che in sede di valutazione degli enti creditizi dei singoli Stati membri operata in base al regolamento (UE) n. 1024/2013 da parte della Banca Centrale Europea (BCE), nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, l'analisi è stata condotta sugli istituti creditizi considerati significativi ai sensi del citato Regolamento, che fa riferimento all'articolo 6, paragrafo 4, al «valore totale delle attività superiore a 30 miliardi di euro»;

            ritenuto che il criterio connesso alla dimensione dei profitti, piuttosto che alla consistenza del patrimonio netto delle banche popolari, appare poco coerente con l'approccio seguito in ambito europeo ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico;

            rilevato che l'articolo 3, ai fini dello sviluppo del credito per l’export, attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere attività creditizia in via diretta o mediante la costituzione di una società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia;

            osservato che nello svolgimento delle attuali funzioni, la SACE S.p.A. beneficia della garanzia dello Stato e che l'attribuzione alla stessa di ulteriori funzioni connesse all'attività di impresa creditizia andrebbe valutata alla luce del rispetto delle regole europee di concorrenza, con riferimento agli

            eventuali effetti distorsivi del mercato interno e, in particolare, alla compatibilità della misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato al credito all'esportazione;

            esaminate inoltre le misure che estendono le agevolazioni e gli incentivi riservati alle startup innovative (decreto-legge n. 179 del 2012) alle imprese aventi i requisiti indicati all'articolo 4;

            ritenuto che la prevalenza attribuita al dato formale, relativo al volume di spesa in ricerca e sviluppo, alla presenza di personale qualificato e alla titolarità di privative industriali, nella identificazione delle PMI innovative possa rappresentare un requisito non sufficiente ed eccessivamente rigido, per qualificare come innovativa - e quindi meritevole di accesso alle misure di incentivazione e sostegno - una impresa, laddove di tali misure dovrebbero beneficiare altresì le imprese sostanzialmente innovative,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

                a) all'articolo 1, rideterminare i limiti dimensionali previsti per l'adozione, ed il mantenimento, della forma di banca popolare, anche alla luce dei criteri adottati a livello europeo ai fini del Meccanismo Unico di Vigilanza;

                b) all'articolo 3, subordinare l'attuazione della disposizione alla positiva valutazione da parte della Commissione europea in merito al rispetto delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, ai sensi degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e alla compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;

                c) all'articolo 7, migliorare la formulazione del testo, esplicitando che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

                 


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge n. 2844, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

            osservato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente riconducibili alle materie «tutela del risparmio» e «ordinamento civile» che, rispettivamente, le lettere e) ed l) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 


Testo
del disegno di legge
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Testo
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

      1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 1:

                alla lettera a), capoverso 2-ter, le parole: «, morte o» sono sostituite dalle seguenti: «o di»;

                alla lettera c), capoverso «Articolo 31», comma 1, alinea, dopo le parole: «da cui risultino società per azioni» sono inserite le seguenti: «, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter,»;

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

        All'articolo 2:

            al comma 1, dopo le parole: «trasferimento di un conto di pagamento» sono inserite le seguenti: «su richiesta del cliente»;

            al comma 2, la parola: «risarcire» è sostituita dalla seguente: «indennizzare»;

            al comma 3, la parola: «ulteriori» è soppressa;


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            dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2 nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis. – (Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori). – 1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:

            a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

            b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;

            c) chiudere il conto detenuto dal consumatore».

        L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

        «Art. 3. – (Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa). – 1. Al fine di rafforzare l'attività della società Cassa depositi e prestiti Spa a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati


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internazionali, la medesima società, direttamente o tramite la società SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

        2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato” sono soppresse».

        All'articolo 4:

            al comma 1:

                all'alinea, le parole da: «All'articolo 1, del testo unico» fino a: «è inserito il seguente: “5-undecies.» sono soppresse e dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE,» sono inserite le seguenti: «società di capitali, costituite anche in forma cooperativa,»;

                la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;».

                alla lettera e):

                al numero 1), le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione», dopo le parole: «le spese per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «e per la locazione» e dopo le parole: «beni immobili» sono inserite le seguenti: «; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo»;

                al numero 3), dopo le parole: «e all'attività di impresa.», i segni di interpunzione: «”.» sono soppressi;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

            a) ragione sociale e codice fiscale;

            b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

            c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

            d) oggetto sociale;

            e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;


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            f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo >8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;

            g) elenco delle società partecipate;

            h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;

            i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

            l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

            m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

            n) numero dei dipendenti;

            o) sito internet»;

            al comma 4, le parole: «al comma 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 3»;

            al comma 6, le parole: «dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto» sono soppresse;

            al comma 7:

                al primo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal» sono sostituite dalla seguente: «al»;

                il terzo periodo è soppresso;

            al comma 9, le parole: «così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo,» sono soppresse, dopo le parole: «gli articoli 26,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,» e le parole: «, costituite da non oltre 7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale»;

            dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        «9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di


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prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico»;

            al comma 10:

                alla lettera a) è premessa la seguente:

                    «0a) all'articolo 1:

            1) al comma 5-novies, le parole: “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative” sono sostituite dalle seguenti: “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014”;

            2) dopo il comma 5-decies è inserito il seguente:

        “5-undecies. Per ’piccola e media impresa innovativa’ o ’PMI innovativa’, si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3”»;

                dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

            «c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «o della PMI innovativa»;

            c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        “2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

            a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

            b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della


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stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

                1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

                2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

                3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

                4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

            c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

        2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

        2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli


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intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internetdi ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

        2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile”»;

            dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        «10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni»;

            dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

        «11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            “b) è costituita da non più di sessanta mesi”;

            b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: “quarto anno” sono sostituite dalle seguenti: “quinto anno”.

        11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri contributivi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di


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cui al comma 11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        11-quater. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: “holding” sono inserite le seguenti: “ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni”;

            b) al comma 16, il terzo periodo è soppresso.

        11-quinquies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: “entro il primo marzo di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 1 settembre di ogni anno”.

        11-sexies. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

        11-septies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è inserito il seguente:

        “7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,


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dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro”»;

            al comma 12, le parole: «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 9 e 9-bis»;

            dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

        «12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis.

        12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico».

        All'articolo 5:

            al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

                «0a) al comma 37, dopo la parola: “irrevocabile” sono aggiunte le seguenti: “e rinnovabile”»;

            i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        «2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

        3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino a un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi


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sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

        3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle linee guida, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate».

        All'articolo 7:

            al comma 1, capoverso «Articolo 15»:

                al comma 1, secondo periodo, le parole: «imprese industriali» sono sostituite dalla seguente: «imprese»;

                al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1»;

                al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria»;

                al comma 6, al primo periodo, le parole: «entro il termine stabilito dallo statuto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso»;

            al comma 7:

                al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e le parole: «e gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi»;

                il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea».

        All'articolo 8:

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni


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di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafonddi cui al comma 1 del presente articolo, nonché la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e successive modificazioni»;

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea».

        Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 8-bis. – (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese). – 1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “il rilascio della garanzia” sono inserite le seguenti: “diretta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte”.

        2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

        3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

        Art. 8-ter. – (Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società


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che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria).– 1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        “2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta”».


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DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3

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Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2015.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il processo di adeguamento al sistema bancario agli indirizzi europei per renderlo competitivo ed elevare il livello di tutela dei consumatori e di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese, promuovendo una maggiore patrimonializzazione delle imprese italiane ed il concorso delle piccole e medie imprese nei processi di innovazione del sistema produttivo;
        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni volte a favorire l'incremento degli investimenti, l'attrazione dei capitali e degli investitori istituzionali esteri, nonché favorire lo sviluppo del credito per l’export;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Banche popolari).
Articolo 1.
(Banche popolari).

        1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:             a) identico:
        «2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;         «2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;
            b) all'articolo 29:             b) identica;
                1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
        2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
        2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
                2) il comma 3 è abrogato;
            c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:             c) identico:

        «Articolo 31. (Trasformazioni e fusioni).1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni sono deliberate:

        «Articolo 31. (Trasformazioni e fusioni).1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

            a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;             a) identica;
            b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.             b) identica.

        2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

        2. Identico.

        3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»;         3. Identico.»;
            d) all'articolo 150-bis:             d) identica.
                1) al comma 1, le parole: «banche popolari e alle» sono soppresse;
                2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;
                3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.»;

        2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.

        2. Identico.

          2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Articolo 2.
(Portabilità conti correnti).
Articolo 2.
(Portabilità conti correnti).

        1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.

        1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.

        2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.         2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
        3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.         3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.
        4. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:         4. Identico.
        «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.».
 

        4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2 nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
Articolo 2-bis.
(Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori).
 

        1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:

              a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
              b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;
              c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.
Articolo 3.
(SACE).
Articolo 3.
(Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa).

        1. Al fine di rafforzare l'attività di SACE S.p.A. a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, SACE S.p.A. è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Tale attività è svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformità alla citata normativa, definisce le modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.

        1. Al fine di rafforzare l'attività della società Cassa depositi e prestiti Spa a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite la società SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

          2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, le parole: «quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato» sono soppresse.
Articolo 4.
(Piccole e medie imprese innovative).
Articolo 4.
(Piccole e medie imprese innovative).
        1. All'articolo 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 5-decies è inserito il seguente: «5-undecies. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito «PMI innovative», si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti:         1. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito «PMI innovative», si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:
            a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;             a) identica;
            b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;             b) identica;
            c) l'assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;             c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
            d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;             d) identica;
            e) almeno due dei seguenti requisiti:             e) identica:
                1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;                 1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;
                2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;                 2) identico;
                3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.».                 3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

        2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.

        2. Identico.

        3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:         3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
                     a) ragione sociale e codice fiscale;
            a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;             b) identica;
            b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;             c) identica;
            c) oggetto sociale;             d) identica;
            d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;             e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
            e) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;             f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo
  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
            f) elenco delle società partecipate;             g) identica;
            g) curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI;             h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
            h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;             i) identica;
            i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;             l) identica;
            l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;             m) identica;
                     n) numero dei dipendenti;
            m) sito internet.             o) identica.

        4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 3.

        4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui ai commi 2 e 3.

        5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.         5. Identico.
        6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.         6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
        7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.         7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.
        8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.         8. Identico.
        9. Alle PMI innovative così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative, costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.         9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
          9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale ovvero da un organismo pubblico.
        10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:         10. Identico:
              0a) all'articolo 1:
                  1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014»;
                  2) dopo il comma 5-decies è inserito il seguente:

        «5-undecies. Per “piccola e media impresa innovativa” o “PMI innovativa” si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3»;

            a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e le PMI innovative»;             a) identica;
            b) all'articolo 50-quinquies:             b) identica:
                1) alla rubrica, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e PMI innovative»;
                2) al comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;
                3) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;
            c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative».             c) identica;
              c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «o della PMI innovativa»;
              c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
          «2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:
              a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
              b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
                  1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
                  2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
                  3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
                  4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
              c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
 

        2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

          2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.
          2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile».
 

        10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

        11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

        11. Identico.

            a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;
            b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;».
          11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
                  «b) è costituita da non più di sessanta mesi»;
              b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».
 

         11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri contributivi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

          11-quater. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti: «ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni»;
              b) al comma 16, il terzo periodo è soppresso.
 

        11-quinquies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1 settembre di ogni anno».

          11-sexies. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di rifermento degli interventi di cui al presente comma.
          11-septies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è inserito il seguente:
          «7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificaizioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro».

        12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

        12. All'onere derivante dai commi 9 e 9-bis, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

          12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis.
          12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 5.
(Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi).
Articolo 5.
(Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi).
        1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:         1. Identico:
              0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» sono aggiunte le seguenti: «e rinnovabile»;
            a) al comma 39, al primo periodo, le parole: «funzionalmente equivalenti ai brevetti» sono sostituite dalle seguenti: «, da disegni e modelli» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.»;             a) identica;
            b) al comma 41, dopo le parole: «contratti di ricerca stipulati con» sono inserite le seguenti: «società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con»;             b) identica;
            c) il comma 42 è sostituito dal seguente: «42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:             c) identica;
                a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;
                b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.»;
            d) dopo il comma 42 è inserito il seguente: «42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).»;             d) identica;
            e) al comma 44, le parole: «di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e» sono soppresse.             e) identica.

        2. Al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitività del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, anche attraverso le forme previste dall'articolo 4, comma 9, del presente decreto, provvede a:

        2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

            a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi;
            b) istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese;
            c) fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse.

        3. Gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie per gli scopi di cui al comma 2, lettera a). La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia è tenuta a retrocedere i proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale, al netto dei costi, all'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso, che le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione. Le università possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità previste dal presente articolo per gli enti pubblici di ricerca. Al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa. Le funzioni previste dai commi 2 e 3, sono svolte dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino a un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

          3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle linee guida, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.
        4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         4. Identico.
Articolo 6.
(Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri).
Articolo 6.
(Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri).

        1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: «organismi di investimento collettivo» a «n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

        Identico.

Articolo 7.
(Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese).
Articolo 7.
(Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese).

        1. L'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «Articolo 15. (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese).1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni (di seguito, la “Società”) per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le “Imprese”) che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Società opera secondo i princìpi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.         «Articolo 15. (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese).1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni (di seguito, la “Società”) per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le “Imprese”) che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Società opera secondo i princìpi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.
        2. La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.         2. La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1. A tal fine, la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.
        3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli “Investitori”). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Società.         3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli “Investitori”). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Società.
        4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformità alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.         4. Identico.
        5. I soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.         5. Identico.
        6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.         6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.
        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per gli eventuali assensi.         7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Il decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea.
        8. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.         8. Identico.
Articolo 8.
(Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI).
Articolo 8.
(Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI).

        1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.

        1. Identico.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.         2. Con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e successive modificazioni.
          2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettino del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.
 
Articolo 8-bis.
(Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).
 

        1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte».

          2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.
          3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2571-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
 
Articolo 8-ter.
(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria).
 

        1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta».
Articolo 9.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 24 gennaio 2015.

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione.
GRASSO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.
Guidi, Ministro dello sviluppo economico.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.        

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